Art. 14.
Per la iscrizione delle scuole materne e dei rispettivi insegnanti, e per la liquidazione e riscossione dei relativi contributi, si applicano le disposizioni relative agli asili infantili e ai rispettivi insegnanti.
Per la iscrizione delle scuole materne e dei rispettivi insegnanti, e per la liquidazione e riscossione dei relativi contributi, si applicano le disposizioni relative agli asili infantili e ai rispettivi insegnanti.