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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11373 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 13429 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: altre questioni di diritti amministrativo- opposizione a ordinanza ingiunzione.
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il 6 aprile Parte_1 C.F._1
1955 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Giulia Gonzaga, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fabio Esposito, (c.f.: ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto p.t., domiciliato per la carica in Napoli, alla Piazza del Plebiscito, n.
22, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Daniela Rossi, in qualità di dirigente reggente dell'area III – staff 3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: per il ricorrente in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione e del verbale
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 1 di 9 n.700018245362 del 15 luglio 2021; nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della suddetta ordinanza prefettizia sulla scorta dei motivi di cui in premessa e per l'effetto annullarla unitamente al verbale n.
700018245362; in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che siano disattese le precedenti conclusioni, rideterminare l'importo della sanzione secondo i parametri prospettati in premessa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato, il sig. ha proposto Pt_1
opposizione avverso la ordinanza prot. n. 22935/2021/ILL.DEP./Area III della emessa in data 8 maggio 2023 e notificatagli in Controparte_1
data 8 giugno 2023, con cui gli era ordinato di pagare a titolo di sanzione amministrativa la somma di euro 10.000,00. Detta ordinanza veniva emessa a definizione del procedimento amministrativo instaurato a mezzo di ricorso al Prefetto, poi rigettato, promosso dall'interessato avverso verbale di accertamento n. 700018245362 del 15 luglio 2021, col quale gli era contestata dalla Polizia Stradale di Napoli – Fuorigrotta l'asserita trasgressione dell'art. 527, comma 1, c.p., rientrante nella depenalizzazione avutasi con il d.lgs. n. 8/2016. In diritto, il ricorrente articolava la propria opposizione eccependo: la tardività dell'ordinanza prefettizia;
il travisamento e/o l'erronea ricostruzione dei fatti;
la violazione art. 3 legge n.
241/1990; la mancata graduazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 legge n. 689/1981. Infine, egli proponeva istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva. Parte ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e del verbale presupposto o, in via subordinata, rimodulare l'entità della sanzione.
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 2 di 9 Il Prefetto di Napoli si costituiva a mezzo del proprio dirigente con costituzione pervenuta in cancelleria in data 1 dicembre 2023. Nel merito, la difesa dell'amministrazione convenuta asseriva: la tempestività dell'ordinanza; l'efficacia probatoria del verbale redatto dalla Polizia, da intendersi quale atto pubblico;
la proporzionalità dell'importo della sanzione. La causa veniva rinviata per discussione prima al 31 ottobre 2024
e poi, per esigenze del ruolo, al 1 dicembre 2025.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione alla sanzione amministrativa comminata al ricorrente, sanzionato per aver commesso all'interno dei bagni di una stazione di servizio delle condotte riferibili alla fattispecie, al momento dei fatti depenalizzata, di atti osceni in luogo pubblico (art. 527, comma primo, c.p.).
In particolare, secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia di Stato nel verbale di accertamento n. 700018245362 del 15 luglio 2021, l'odierno ricorrente veniva sorpreso a realizzare “atti osceni attinenti alla sfera della sessualità idonei a determinare offesa al pudore, disgusto e repulsione in chi possa assistervi, tali da causare un pubblico scandalo. In particolare, veniva accertato che lo stesso all'interno del bagno della area di servizio consumava un rapporto sessuale e compiva atti di autoerotismo con un altro uomo”.
Il sig. contestava, in prima battuta, la tempestività della ordinanza, la Pt_1
quale sarebbe stata adottata a seguito della decorrenza dei termini di legge
(ricorso, pag. 2: «detto termine, in mancanza di una disposizione speciale, va rinvenuto in quelli fissati dalle disposizioni generali previste per tutti i procedimenti amministrativi dalla legge-quadro 241/90, la quale all'art. 2,
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 3 di 9 2° comma, prescrive testualmente che “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”. Anche peraltro a voler applicare i commi 3, 4 e 5 ivi richiamati in via d'eccezione, nulla cambia, atteso che il 3° comma dispone che “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza”, nel mentre il 4° comma prevede che per i procedimenti ivi indicati “I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni”».
L'eccezione appare infondata e va respinta per le ragioni che seguono. Il procedimento sanzionatorio, nel caso di specie, segue le disposizioni contenute nella legge n. 689/1981, legge che, all'art. 28, stabilisce quanto segue: “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui
è stata commessa la violazione”. Orbene, appurato che il verbale di accertamento è stato redatto in data 15 luglio 2021 e contestato all'interessato in pari data, è di palmare evidenza che il termine di
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 4 di 9 prescrizione per la riscossione non era interamente decorso al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Con riguardo al travisamento o all'erronea ricostruzione dei fatti, occorre rammentare che il provvedimento sanzionatorio poggia sull'accertamento effettuato da parte della Polizia e condensato nel verbale di cui sopra. Detto verbale gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.
In particolare, lo scrivente Giudice intende dare continuità all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui «nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche». Ancora, prosegue la Corte, «nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale
o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 5 di 9 anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale» (Cass. Civ., Sez. II, 27 settembre 2022, n. 28149).
Nella fattispecie in esame, è opportuno chiarire che gli ufficiali di Polizia che hanno redatto il verbale hanno riportato alcune circostanze di fatto, inerenti alla struttura e alla conformazione dei bagni dell'area di servizio nonché la condotta della persona sanzionata, che non sono state nemmeno contestate dall'interessato al momento della descrizione dei fatti nel verbale.
In particolare, dalla descrizione degli agenti è possibile desumere in maniera del tutto inequivoca che i due soggetti sorpresi nella consumazione del rapporto sessuale accedevano congiuntamente alle toilette della stazione di servizio. Inoltre, gli agenti coglievano in flagrante i responsabili del fatto, tra cui il ricorrente, in un luogo liberamente accessibile a chiunque, dato che non vi erano porte o divisori di alcun tipo. Quest'ultimo, peraltro, non ha dichiarato nulla e si è limitato a sottoscrivere il verbale di accertamento, a ulteriore dimostrazione della veridicità dei fatti riportati.
In altre parole, deve ritenersi infondato il motivo con il quale il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione dei fatti, data la fede privilegiata riservata al verbale di accertamento n. 700018245362 del 15 luglio 2021.
L'attendibilità e l'efficacia probatoria del verbale di accertamento rappresentano un elemento da tenere in considerazione anche ai fini dell'esame del motivo di impugnazione con il quale viene contestato il difetto di motivazione.
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 6 di 9 A tal proposito, infatti, deve evidenziarsi che il provvedimento sanzionatorio, poggiando sul verbale di accertamento sulla cui attendibilità non è dato dubitare, appare legittimo e conforme all'art. 3 della legge n.
241/1990.
In altri termini, l'ordinanza del Prefetto appare completa in ogni suo profilo: in fatto, perché viene dato opportuno spazio a tutti gli elementi e a tutte le circostanze fattuali che hanno giustificato l'adozione della sanzione (non solo le modalità di accertamento del fatto – appostamento presso la stazione di servizio, identificazione della targa dell'auto, ingresso nei bagni – ma anche la rispondenza della condotta al fatto tipico delineato dall'art. 527, comma primo, c.p.); in diritto, perché essa contiene tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali alla stregua dei quali è stata comminata la sanzione.
Per tali ragioni, anche detta doglianza deve essere respinta perché infondata.
Infine, l'ultimo motivo di impugnazione (inerente alla entità della sanzione) deve reputarsi infondato. Il bagno di un pubblico esercizio, infatti, costituisce comunque un luogo al quale possono accedere una moltitudine indefinita di persone senza che vi sia una legittima opposizione. La potenziale lesività della condotta, dunque, non viene meno in ragione del fatto che essa è stata realizzata tra le mura dei locali igienici, considerato che in qualunque momento potevano fare ingresso gli utenti dei medesimi o il personale per le pulizie. Inoltre, la giurisprudenza penale, prima dell'intervenuta depenalizzazione, nell'un caso aveva già considerato penalmente responsabili soggetti che consumavano un rapporto sessuale all'interno dei bagni di una stazione di servizio, motivo per cui non può
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 7 di 9 essere contestata la gravità della condotta (in tal senso, Cass. Pen., Sez. III,
19 febbraio 2014, n. 7769).
Alla luce degli indici fattuali già descritti nel verbale e della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto, deve ritenersi che l'entità della sanzione vada considerata corretta.
In definitiva, per tutte le ragioni innanzi esposte e non essendovi altre censure proposte, l'opposizione deve essere respinta e il provvedimento impugnato va interamente confermato.
Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle spese processuali, deve premettersi che in tema di opposizione a sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disciplina, all'amministrazione vittoriosa difesa da propri funzionari non spettano i compensi professionali di avvocato ma solo il rimborso delle spese vive, ove documentate e richieste, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota da indicarsi in apposita nota. Si dispone, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza prot. n.
22935/2021/ILL.DEP./Area III della Prefettura di Napoli, emessa in data 8 maggio 2023;
b) spese di lite compensate.
Napoli, 01.12.2025
Il Giudice
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 8 di 9 Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 13429 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: altre questioni di diritti amministrativo- opposizione a ordinanza ingiunzione.
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il 6 aprile Parte_1 C.F._1
1955 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Giulia Gonzaga, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Fabio Esposito, (c.f.: ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Prefetto p.t., domiciliato per la carica in Napoli, alla Piazza del Plebiscito, n.
22, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Daniela Rossi, in qualità di dirigente reggente dell'area III – staff 3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: per il ricorrente in via preliminare, accogliere l'istanza di sospensione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione e del verbale
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 1 di 9 n.700018245362 del 15 luglio 2021; nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della suddetta ordinanza prefettizia sulla scorta dei motivi di cui in premessa e per l'effetto annullarla unitamente al verbale n.
700018245362; in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che siano disattese le precedenti conclusioni, rideterminare l'importo della sanzione secondo i parametri prospettati in premessa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato, il sig. ha proposto Pt_1
opposizione avverso la ordinanza prot. n. 22935/2021/ILL.DEP./Area III della emessa in data 8 maggio 2023 e notificatagli in Controparte_1
data 8 giugno 2023, con cui gli era ordinato di pagare a titolo di sanzione amministrativa la somma di euro 10.000,00. Detta ordinanza veniva emessa a definizione del procedimento amministrativo instaurato a mezzo di ricorso al Prefetto, poi rigettato, promosso dall'interessato avverso verbale di accertamento n. 700018245362 del 15 luglio 2021, col quale gli era contestata dalla Polizia Stradale di Napoli – Fuorigrotta l'asserita trasgressione dell'art. 527, comma 1, c.p., rientrante nella depenalizzazione avutasi con il d.lgs. n. 8/2016. In diritto, il ricorrente articolava la propria opposizione eccependo: la tardività dell'ordinanza prefettizia;
il travisamento e/o l'erronea ricostruzione dei fatti;
la violazione art. 3 legge n.
241/1990; la mancata graduazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 legge n. 689/1981. Infine, egli proponeva istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva. Parte ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e del verbale presupposto o, in via subordinata, rimodulare l'entità della sanzione.
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 2 di 9 Il Prefetto di Napoli si costituiva a mezzo del proprio dirigente con costituzione pervenuta in cancelleria in data 1 dicembre 2023. Nel merito, la difesa dell'amministrazione convenuta asseriva: la tempestività dell'ordinanza; l'efficacia probatoria del verbale redatto dalla Polizia, da intendersi quale atto pubblico;
la proporzionalità dell'importo della sanzione. La causa veniva rinviata per discussione prima al 31 ottobre 2024
e poi, per esigenze del ruolo, al 1 dicembre 2025.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione alla sanzione amministrativa comminata al ricorrente, sanzionato per aver commesso all'interno dei bagni di una stazione di servizio delle condotte riferibili alla fattispecie, al momento dei fatti depenalizzata, di atti osceni in luogo pubblico (art. 527, comma primo, c.p.).
In particolare, secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia di Stato nel verbale di accertamento n. 700018245362 del 15 luglio 2021, l'odierno ricorrente veniva sorpreso a realizzare “atti osceni attinenti alla sfera della sessualità idonei a determinare offesa al pudore, disgusto e repulsione in chi possa assistervi, tali da causare un pubblico scandalo. In particolare, veniva accertato che lo stesso all'interno del bagno della area di servizio consumava un rapporto sessuale e compiva atti di autoerotismo con un altro uomo”.
Il sig. contestava, in prima battuta, la tempestività della ordinanza, la Pt_1
quale sarebbe stata adottata a seguito della decorrenza dei termini di legge
(ricorso, pag. 2: «detto termine, in mancanza di una disposizione speciale, va rinvenuto in quelli fissati dalle disposizioni generali previste per tutti i procedimenti amministrativi dalla legge-quadro 241/90, la quale all'art. 2,
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 3 di 9 2° comma, prescrive testualmente che “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”. Anche peraltro a voler applicare i commi 3, 4 e 5 ivi richiamati in via d'eccezione, nulla cambia, atteso che il 3° comma dispone che “Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza”, nel mentre il 4° comma prevede che per i procedimenti ivi indicati “I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni”».
L'eccezione appare infondata e va respinta per le ragioni che seguono. Il procedimento sanzionatorio, nel caso di specie, segue le disposizioni contenute nella legge n. 689/1981, legge che, all'art. 28, stabilisce quanto segue: “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui
è stata commessa la violazione”. Orbene, appurato che il verbale di accertamento è stato redatto in data 15 luglio 2021 e contestato all'interessato in pari data, è di palmare evidenza che il termine di
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 4 di 9 prescrizione per la riscossione non era interamente decorso al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Con riguardo al travisamento o all'erronea ricostruzione dei fatti, occorre rammentare che il provvedimento sanzionatorio poggia sull'accertamento effettuato da parte della Polizia e condensato nel verbale di cui sopra. Detto verbale gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.
In particolare, lo scrivente Giudice intende dare continuità all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui «nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche». Ancora, prosegue la Corte, «nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale
o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 5 di 9 anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale» (Cass. Civ., Sez. II, 27 settembre 2022, n. 28149).
Nella fattispecie in esame, è opportuno chiarire che gli ufficiali di Polizia che hanno redatto il verbale hanno riportato alcune circostanze di fatto, inerenti alla struttura e alla conformazione dei bagni dell'area di servizio nonché la condotta della persona sanzionata, che non sono state nemmeno contestate dall'interessato al momento della descrizione dei fatti nel verbale.
In particolare, dalla descrizione degli agenti è possibile desumere in maniera del tutto inequivoca che i due soggetti sorpresi nella consumazione del rapporto sessuale accedevano congiuntamente alle toilette della stazione di servizio. Inoltre, gli agenti coglievano in flagrante i responsabili del fatto, tra cui il ricorrente, in un luogo liberamente accessibile a chiunque, dato che non vi erano porte o divisori di alcun tipo. Quest'ultimo, peraltro, non ha dichiarato nulla e si è limitato a sottoscrivere il verbale di accertamento, a ulteriore dimostrazione della veridicità dei fatti riportati.
In altre parole, deve ritenersi infondato il motivo con il quale il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione dei fatti, data la fede privilegiata riservata al verbale di accertamento n. 700018245362 del 15 luglio 2021.
L'attendibilità e l'efficacia probatoria del verbale di accertamento rappresentano un elemento da tenere in considerazione anche ai fini dell'esame del motivo di impugnazione con il quale viene contestato il difetto di motivazione.
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 6 di 9 A tal proposito, infatti, deve evidenziarsi che il provvedimento sanzionatorio, poggiando sul verbale di accertamento sulla cui attendibilità non è dato dubitare, appare legittimo e conforme all'art. 3 della legge n.
241/1990.
In altri termini, l'ordinanza del Prefetto appare completa in ogni suo profilo: in fatto, perché viene dato opportuno spazio a tutti gli elementi e a tutte le circostanze fattuali che hanno giustificato l'adozione della sanzione (non solo le modalità di accertamento del fatto – appostamento presso la stazione di servizio, identificazione della targa dell'auto, ingresso nei bagni – ma anche la rispondenza della condotta al fatto tipico delineato dall'art. 527, comma primo, c.p.); in diritto, perché essa contiene tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali alla stregua dei quali è stata comminata la sanzione.
Per tali ragioni, anche detta doglianza deve essere respinta perché infondata.
Infine, l'ultimo motivo di impugnazione (inerente alla entità della sanzione) deve reputarsi infondato. Il bagno di un pubblico esercizio, infatti, costituisce comunque un luogo al quale possono accedere una moltitudine indefinita di persone senza che vi sia una legittima opposizione. La potenziale lesività della condotta, dunque, non viene meno in ragione del fatto che essa è stata realizzata tra le mura dei locali igienici, considerato che in qualunque momento potevano fare ingresso gli utenti dei medesimi o il personale per le pulizie. Inoltre, la giurisprudenza penale, prima dell'intervenuta depenalizzazione, nell'un caso aveva già considerato penalmente responsabili soggetti che consumavano un rapporto sessuale all'interno dei bagni di una stazione di servizio, motivo per cui non può
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 7 di 9 essere contestata la gravità della condotta (in tal senso, Cass. Pen., Sez. III,
19 febbraio 2014, n. 7769).
Alla luce degli indici fattuali già descritti nel verbale e della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto, deve ritenersi che l'entità della sanzione vada considerata corretta.
In definitiva, per tutte le ragioni innanzi esposte e non essendovi altre censure proposte, l'opposizione deve essere respinta e il provvedimento impugnato va interamente confermato.
Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle spese processuali, deve premettersi che in tema di opposizione a sanzioni amministrative, in assenza di una specifica disciplina, all'amministrazione vittoriosa difesa da propri funzionari non spettano i compensi professionali di avvocato ma solo il rimborso delle spese vive, ove documentate e richieste, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota da indicarsi in apposita nota. Si dispone, pertanto, la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza prot. n.
22935/2021/ILL.DEP./Area III della Prefettura di Napoli, emessa in data 8 maggio 2023;
b) spese di lite compensate.
Napoli, 01.12.2025
Il Giudice
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 8 di 9 Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.N.13429/2023 – sentenza Pagina 9 di 9