CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 30/01/2026, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1401/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9319/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230190928328000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
proposto da Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240236780947000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 294/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. 9319/2024 R.G.
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l., cod. fisc. e P.IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Indirizzo_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del
Foro di Roma (cod. fisc. CF_Difensore_1), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Roma, Indirizzo_1, come da mandato a margine/in calce al ricorso,
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
e
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore,
– resistenti –
avverso le cartelle di pagamento nn. 09720230190928328/000 e 09720240236780947/000, emesse da
Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto della Regione Lazio, relative all'omesso pagamento della tassa automobilistica regionale per il veicolo marca OM, targa Targa_1, per gli anni 2021 e 2022, per complessivi euro 1.362,10 (euro 673,47 per tassa automobilistica 2021 ed euro 676,87 per tassa automobilistica 2022, importi comprensivi di sanzioni ed interessi).
Udienza di trattazione del 15 gennaio 2026.
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT
1. Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava le cartelle di pagamento nn.
09720230190928328/000 e 09720240236780947/000, intestate a Società_1 S.p.A., emesse da Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto della Regione Lazio, aventi ad oggetto tassa automobilistica regionale per il veicolo OM tg. Targa_1 per gli anni d'imposta 2021 e 2022, per l'importo complessivo di euro 1.362,10.
2. La ricorrente evidenziava che:
○ le cartelle risultano formalmente intestate a Società_1 S.p.A., soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, distinto da Ricorrente_1 S.r.l.;
○ Ricorrente_1 S.r.l. è subentrata, in forza di atto notarile di cessione quote della Sorgenti
San Paolo S.r.l. / Società_1, nel controllo/partecipazione sociale, ma non è mai stata indicata né come intestataria del veicolo né come soggetto passivo nei ruoli relativi alla tassa automobilistica in contestazione;
○ l'eventuale cessione di quote o di partecipazioni non determina, di per sé, il trasferimento delle obbligazioni tributarie personali riferite a soggetti giuridici distinti, né il subentro automatico di Immobiliare
Ricorrente_1 S.r.l. nelle posizioni debitorie intestate a Società_1 S.p.A.;
○ la società ricorrente ha avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle solo tramite estratto di ruolo ottenuto presso AdER, non risultando alcuna notifica diretta nei suoi confronti;
e deduceva, pertanto, il difetto di legittimazione passiva di Ricorrente_1 S.r.l., nonché, in via subordinata, vizi della sequenza notificatoria, carenza di titolo e prescrizione del credito.
3. L'atto notarile di cessione quote Società_2 S.r.l. veniva prodotto a sostegno della tesi secondo cui l'operazione ha riguardato la struttura partecipativa/societaria, senza estinguere la soggettività di Società_1 S.p.A. né comportare fusione o incorporazione in Ricorrente_1
S.r.l.
4. Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni ed estratti di ruolo, insistendo per la legittimità del proprio operato quale mero agente della riscossione sulla base dei ruoli formati dalla Regione Lazio e sostenendo la correttezza formale delle cartelle.
Si costituiva anche Regione Lazio, quale ente impositore, richiamando i ruoli per tassa automobilistica 2021 e 2022 relativi al veicolo OM tg. Targa_1, intestati a Società_1 S.p.A., e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione (Diritto)
1. Sul difetto di legittimazione passiva di Ricorrente_1 S.r.l.
1.1 Il cuore della controversia è la corrispondenza tra il soggetto iscritto a ruolo/intestatario delle cartelle e il soggetto che subisce in concreto l'azione di riscossione e propone ricorso.
Dai documenti in atti (cartelle, estratti di ruolo, diniego Regione Lazio, atto notarile) risulta che:
○ le cartelle nn. 09720230190928328/000 e 09720240236780947/000 sono intestate a
Società_1 S.p.A., soggetto distinto da Ricorrente_1 S.r.l.;
○ la tassa automobilistica regionale oggetto di iscrizione a ruolo è riferita al veicolo OM tg.
Targa_1, intestato, negli archivi indicati dagli atti, a Società_1 S.p.A.;
○ Immobiliare San Paolo S.r.l. interviene unicamente quale acquirente di quote/partecipazioni (come da atto notarile di cessione quote Società_2 S.r.l.), operazione che, sul piano giuridico, non determina automaticamente il trasferimento delle obbligazioni tributarie personali di Società_1, né la confusione delle soggettività giuridiche.
1.2 La legittimazione passiva nel processo tributario postula che la pretesa avanzata con l'atto impugnato sia soggettivamente riferibile alla parte evocata in giudizio: nel caso di specie, il soggetto obbligato a corrispondere la tassa automobilistica è colui che risulta intestatario del veicolo nei registri e nella carta di circolazione (artt. 5 e 94 Codice della Strada), ossia Società_1 S.p.A., non la diversa
Ricorrente_1 S.r.l. .
1.3 Anche sul piano civilistico, la cessione di quote sociali non integra, di regola, una cessione d'azienda; la normativa sulla cessione d'azienda (art. 2112 c.c.) e sulla successione nei rapporti non comporta, per il solo mutamento dell'assetto partecipativo, che i debiti tributari di una società siano automaticamente trasferiti ad altra società acquirente di partecipazioni, permanendo la piena autonomia e responsabilità del soggetto giuridico intestatario.
1.4 Non emergono, dalla documentazione di causa, eventi straordinari quali fusione, scissione o incorporazione tra Società_1 S.p.A. e Immobiliare Ricorrente_1 S.r.l., né risultano annotati passaggi di proprietà del veicolo OM tg. Targa_1 che indichino Immobiliare Ricorrente_1 S.r.l. come nuovo soggetto passivo della tassa automobilistica regionale.
1.5 Deve quindi ritenersi che la pretesa tributaria oggetto delle cartelle sia rivolta a un soggetto
(Società_1 S.p.A.) diverso dalla ricorrente, e che Ricorrente_1 S.r.l. non rivesta la qualità di soggetto passivo del tributo per gli anni 2021 e 2022 relativi al veicolo in oggetto.
1.6 Il difetto di legittimazione passiva della ricorrente è, pertanto, fondato e, da solo, conduce all'accoglimento del ricorso e all'annullamento delle cartelle rispetto a Ricorrente_1 S.r.l., non potendo gli atti di riscossione spiegare effetti nei confronti di un soggetto diverso da quello iscritto a ruolo.
2. Sulla prescrizione della tassa automobilistica e sull'onere della prova
Pur essendo già assorbente il profilo sulla legittimazione passiva, appare opportuno – anche in chiave di completezza – esaminare il motivo relativo alla prescrizione e alla carenza di prova della debenza del tributo, alla luce degli atti effettivamente prodotti.
2.1 La tassa automobilistica regionale per i veicoli iscritti nel Pubblico Registro è tradizionalmente qualificata come tributo periodico, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., decorrente, per ciascun anno, dal giorno in cui il tributo è dovuto
(generalmente dal mese successivo alla scadenza del bollo per l'annualità considerata).
Per gli anni oggetto di causa:
○ tassa automobilistica 2021 → obbligazione riferita, in via ordinaria, al periodo 2021, con prescrizione che, in assenza di atti interruttivi, matura nel 2026;
○ tassa automobilistica 2022 → prescrizione che, in assenza di atti interruttivi, matura nel 2027.
2.2 Tuttavia, l'effettiva decorrenza e l'interruzione del termine prescrizionale richiedono la prova di:
○ data di scadenza legale del pagamento per ciascun anno (2021, 2022);
○ data di iscrizione a ruolo e consegna dei ruoli ad AdER;
○ data e modalità di notifica della cartella al soggetto iscritto a ruolo;
○ eventuali successivi atti interruttivi (intimazioni di pagamento, pignoramenti, etc.) ritualmente notificati.
2.3 Nel fascicolo di causa risultano prodotti:
○ gli estratti di ruolo relativi alle cartelle in oggetto;
○ le cartelle di pagamento nn. 09720230190928328/000 e 09720240236780947/000;
○ il diniego della Regione Lazio all'istanza di autotutela, nel quale l'ente si limita a confermare la propria pretesa senza fornire un quadro cronologico dettagliato di iscrizioni e notifiche;
○ il ricorso in autotutela e la successiva opposizione giurisdizionale di Ricorrente_1 S.r.l.
Ricorso alla_Corte_di_Giustizia_Tributaria__primo_grado_Roma.
Non risultano invece prodotti, in modo chiaro e completo:
○ le relate di notifica delle cartelle intestate a Società_1 S.p.A., dalle quali si possano ricavare data, luogo, modalità e perfezionamento della notifica al soggetto iscritto a ruolo;
○ eventuali intimazioni di pagamento o altri atti esecutivi precedenti, con prova della relativa notifica;
2.4 In base ai principi sull'onere della prova nel processo tributario, spetta all'ente impositore (Regione
Lazio) e, per quanto di competenza, all'Agente della riscossione, dimostrare: ○ l'esistenza del credito (an e quantum debeatur);
○ il rispetto dei termini decadenziali/prescrizionali;
○ la regolare notificazione degli atti impositivi e di riscossione;
○ l'eventuale efficacia interruttiva di ulteriori atti successivi.
Nel caso di specie, la produzione dei soli estratti di ruolo e delle cartelle, senza le relative relate di notifica e senza un quadro cronologico completo, non consente di verificare né la tempestività dell'iscrizione a ruolo, né la data effettiva di prima conoscenza legale della pretesa da parte del soggetto iscritto a ruolo
(Società_1 S.p.A.), né l'eventuale esistenza di atti interruttivi successivi.
2.5 In assenza di tali elementi, il giudice non è posto in condizione di escludere l'intervenuta prescrizione dei crediti, specie in relazione all'annualità 2021, e, più in generale, di affermare la persistenza e l'azionabilità della pretesa tributaria alla data di formazione e notifica delle cartelle.
Ne deriva un deficit probatorio a carico delle Amministrazioni resistenti, che, sommato al già rilevato difetto di legittimazione passiva della ricorrente, rafforza la conclusione circa la non debenza, nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l., delle somme richieste e l'illegittimità delle cartelle impugnate.
3. Conclusioni e spese di lite
3.1 Alla luce di quanto sopra:
○ la pretesa azionata con le cartelle nn. 09720230190928328/000 e 09720240236780947/000 è soggettivamente riferita a Società_1 S.p.A. e non a Ricorrente_1 S.r.l.;
○ la ricorrente non è soggetto passivo della tassa automobilistica regionale relativa al veicolo OM tg.
Roma targa_1 per gli anni 2021 e 2022;
○ le Amministrazioni resistenti non hanno fornito adeguata prova né della legittima riferibilità soggettiva delle cartelle a Ricorrente_1 S.r.l., né dell'insussistenza di vizi prescrizionali e procedurali;
Il ricorso va dunque accolto, con annullamento delle cartelle impugnate nei confronti di Immobiliare
Ricorrente_1 S.r.l..
3.2 Quanto alle spese di lite, trova applicazione il principio di soccombenza (art. 15 D.Lgs. 546/1992): la parte che risulta integralmente soccombente, nella specie Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per la rispettiva quota di competenza, Regione Lazio, deve essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla contribuente, come richiesto in ricorso.
Considerato il valore della controversia, la natura e la complessità delle questioni trattate e l'attività difensiva svolta, le spese sono equamente liquidate in complessivi euro 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento nn. 09720230190928328000 e 09720240236780947000, emesse da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
-condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per la rispettiva quota di competenza, l'ente impositore (Regione Lazio), al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FANUCCI MASSIMO GINO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9319/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230190928328000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
proposto da Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi N. 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240236780947000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 294/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. 9319/2024 R.G.
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l., cod. fisc. e P.IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Indirizzo_2, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del
Foro di Roma (cod. fisc. CF_Difensore_1), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale in Roma, Indirizzo_1, come da mandato a margine/in calce al ricorso,
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
e
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore,
– resistenti –
avverso le cartelle di pagamento nn. 09720230190928328/000 e 09720240236780947/000, emesse da
Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto della Regione Lazio, relative all'omesso pagamento della tassa automobilistica regionale per il veicolo marca OM, targa Targa_1, per gli anni 2021 e 2022, per complessivi euro 1.362,10 (euro 673,47 per tassa automobilistica 2021 ed euro 676,87 per tassa automobilistica 2022, importi comprensivi di sanzioni ed interessi).
Udienza di trattazione del 15 gennaio 2026.
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT
1. Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava le cartelle di pagamento nn.
09720230190928328/000 e 09720240236780947/000, intestate a Società_1 S.p.A., emesse da Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto della Regione Lazio, aventi ad oggetto tassa automobilistica regionale per il veicolo OM tg. Targa_1 per gli anni d'imposta 2021 e 2022, per l'importo complessivo di euro 1.362,10.
2. La ricorrente evidenziava che:
○ le cartelle risultano formalmente intestate a Società_1 S.p.A., soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, distinto da Ricorrente_1 S.r.l.;
○ Ricorrente_1 S.r.l. è subentrata, in forza di atto notarile di cessione quote della Sorgenti
San Paolo S.r.l. / Società_1, nel controllo/partecipazione sociale, ma non è mai stata indicata né come intestataria del veicolo né come soggetto passivo nei ruoli relativi alla tassa automobilistica in contestazione;
○ l'eventuale cessione di quote o di partecipazioni non determina, di per sé, il trasferimento delle obbligazioni tributarie personali riferite a soggetti giuridici distinti, né il subentro automatico di Immobiliare
Ricorrente_1 S.r.l. nelle posizioni debitorie intestate a Società_1 S.p.A.;
○ la società ricorrente ha avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle solo tramite estratto di ruolo ottenuto presso AdER, non risultando alcuna notifica diretta nei suoi confronti;
e deduceva, pertanto, il difetto di legittimazione passiva di Ricorrente_1 S.r.l., nonché, in via subordinata, vizi della sequenza notificatoria, carenza di titolo e prescrizione del credito.
3. L'atto notarile di cessione quote Società_2 S.r.l. veniva prodotto a sostegno della tesi secondo cui l'operazione ha riguardato la struttura partecipativa/societaria, senza estinguere la soggettività di Società_1 S.p.A. né comportare fusione o incorporazione in Ricorrente_1
S.r.l.
4. Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni ed estratti di ruolo, insistendo per la legittimità del proprio operato quale mero agente della riscossione sulla base dei ruoli formati dalla Regione Lazio e sostenendo la correttezza formale delle cartelle.
Si costituiva anche Regione Lazio, quale ente impositore, richiamando i ruoli per tassa automobilistica 2021 e 2022 relativi al veicolo OM tg. Targa_1, intestati a Società_1 S.p.A., e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi della decisione (Diritto)
1. Sul difetto di legittimazione passiva di Ricorrente_1 S.r.l.
1.1 Il cuore della controversia è la corrispondenza tra il soggetto iscritto a ruolo/intestatario delle cartelle e il soggetto che subisce in concreto l'azione di riscossione e propone ricorso.
Dai documenti in atti (cartelle, estratti di ruolo, diniego Regione Lazio, atto notarile) risulta che:
○ le cartelle nn. 09720230190928328/000 e 09720240236780947/000 sono intestate a
Società_1 S.p.A., soggetto distinto da Ricorrente_1 S.r.l.;
○ la tassa automobilistica regionale oggetto di iscrizione a ruolo è riferita al veicolo OM tg.
Targa_1, intestato, negli archivi indicati dagli atti, a Società_1 S.p.A.;
○ Immobiliare San Paolo S.r.l. interviene unicamente quale acquirente di quote/partecipazioni (come da atto notarile di cessione quote Società_2 S.r.l.), operazione che, sul piano giuridico, non determina automaticamente il trasferimento delle obbligazioni tributarie personali di Società_1, né la confusione delle soggettività giuridiche.
1.2 La legittimazione passiva nel processo tributario postula che la pretesa avanzata con l'atto impugnato sia soggettivamente riferibile alla parte evocata in giudizio: nel caso di specie, il soggetto obbligato a corrispondere la tassa automobilistica è colui che risulta intestatario del veicolo nei registri e nella carta di circolazione (artt. 5 e 94 Codice della Strada), ossia Società_1 S.p.A., non la diversa
Ricorrente_1 S.r.l. .
1.3 Anche sul piano civilistico, la cessione di quote sociali non integra, di regola, una cessione d'azienda; la normativa sulla cessione d'azienda (art. 2112 c.c.) e sulla successione nei rapporti non comporta, per il solo mutamento dell'assetto partecipativo, che i debiti tributari di una società siano automaticamente trasferiti ad altra società acquirente di partecipazioni, permanendo la piena autonomia e responsabilità del soggetto giuridico intestatario.
1.4 Non emergono, dalla documentazione di causa, eventi straordinari quali fusione, scissione o incorporazione tra Società_1 S.p.A. e Immobiliare Ricorrente_1 S.r.l., né risultano annotati passaggi di proprietà del veicolo OM tg. Targa_1 che indichino Immobiliare Ricorrente_1 S.r.l. come nuovo soggetto passivo della tassa automobilistica regionale.
1.5 Deve quindi ritenersi che la pretesa tributaria oggetto delle cartelle sia rivolta a un soggetto
(Società_1 S.p.A.) diverso dalla ricorrente, e che Ricorrente_1 S.r.l. non rivesta la qualità di soggetto passivo del tributo per gli anni 2021 e 2022 relativi al veicolo in oggetto.
1.6 Il difetto di legittimazione passiva della ricorrente è, pertanto, fondato e, da solo, conduce all'accoglimento del ricorso e all'annullamento delle cartelle rispetto a Ricorrente_1 S.r.l., non potendo gli atti di riscossione spiegare effetti nei confronti di un soggetto diverso da quello iscritto a ruolo.
2. Sulla prescrizione della tassa automobilistica e sull'onere della prova
Pur essendo già assorbente il profilo sulla legittimazione passiva, appare opportuno – anche in chiave di completezza – esaminare il motivo relativo alla prescrizione e alla carenza di prova della debenza del tributo, alla luce degli atti effettivamente prodotti.
2.1 La tassa automobilistica regionale per i veicoli iscritti nel Pubblico Registro è tradizionalmente qualificata come tributo periodico, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., decorrente, per ciascun anno, dal giorno in cui il tributo è dovuto
(generalmente dal mese successivo alla scadenza del bollo per l'annualità considerata).
Per gli anni oggetto di causa:
○ tassa automobilistica 2021 → obbligazione riferita, in via ordinaria, al periodo 2021, con prescrizione che, in assenza di atti interruttivi, matura nel 2026;
○ tassa automobilistica 2022 → prescrizione che, in assenza di atti interruttivi, matura nel 2027.
2.2 Tuttavia, l'effettiva decorrenza e l'interruzione del termine prescrizionale richiedono la prova di:
○ data di scadenza legale del pagamento per ciascun anno (2021, 2022);
○ data di iscrizione a ruolo e consegna dei ruoli ad AdER;
○ data e modalità di notifica della cartella al soggetto iscritto a ruolo;
○ eventuali successivi atti interruttivi (intimazioni di pagamento, pignoramenti, etc.) ritualmente notificati.
2.3 Nel fascicolo di causa risultano prodotti:
○ gli estratti di ruolo relativi alle cartelle in oggetto;
○ le cartelle di pagamento nn. 09720230190928328/000 e 09720240236780947/000;
○ il diniego della Regione Lazio all'istanza di autotutela, nel quale l'ente si limita a confermare la propria pretesa senza fornire un quadro cronologico dettagliato di iscrizioni e notifiche;
○ il ricorso in autotutela e la successiva opposizione giurisdizionale di Ricorrente_1 S.r.l.
Ricorso alla_Corte_di_Giustizia_Tributaria__primo_grado_Roma.
Non risultano invece prodotti, in modo chiaro e completo:
○ le relate di notifica delle cartelle intestate a Società_1 S.p.A., dalle quali si possano ricavare data, luogo, modalità e perfezionamento della notifica al soggetto iscritto a ruolo;
○ eventuali intimazioni di pagamento o altri atti esecutivi precedenti, con prova della relativa notifica;
2.4 In base ai principi sull'onere della prova nel processo tributario, spetta all'ente impositore (Regione
Lazio) e, per quanto di competenza, all'Agente della riscossione, dimostrare: ○ l'esistenza del credito (an e quantum debeatur);
○ il rispetto dei termini decadenziali/prescrizionali;
○ la regolare notificazione degli atti impositivi e di riscossione;
○ l'eventuale efficacia interruttiva di ulteriori atti successivi.
Nel caso di specie, la produzione dei soli estratti di ruolo e delle cartelle, senza le relative relate di notifica e senza un quadro cronologico completo, non consente di verificare né la tempestività dell'iscrizione a ruolo, né la data effettiva di prima conoscenza legale della pretesa da parte del soggetto iscritto a ruolo
(Società_1 S.p.A.), né l'eventuale esistenza di atti interruttivi successivi.
2.5 In assenza di tali elementi, il giudice non è posto in condizione di escludere l'intervenuta prescrizione dei crediti, specie in relazione all'annualità 2021, e, più in generale, di affermare la persistenza e l'azionabilità della pretesa tributaria alla data di formazione e notifica delle cartelle.
Ne deriva un deficit probatorio a carico delle Amministrazioni resistenti, che, sommato al già rilevato difetto di legittimazione passiva della ricorrente, rafforza la conclusione circa la non debenza, nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l., delle somme richieste e l'illegittimità delle cartelle impugnate.
3. Conclusioni e spese di lite
3.1 Alla luce di quanto sopra:
○ la pretesa azionata con le cartelle nn. 09720230190928328/000 e 09720240236780947/000 è soggettivamente riferita a Società_1 S.p.A. e non a Ricorrente_1 S.r.l.;
○ la ricorrente non è soggetto passivo della tassa automobilistica regionale relativa al veicolo OM tg.
Roma targa_1 per gli anni 2021 e 2022;
○ le Amministrazioni resistenti non hanno fornito adeguata prova né della legittima riferibilità soggettiva delle cartelle a Ricorrente_1 S.r.l., né dell'insussistenza di vizi prescrizionali e procedurali;
Il ricorso va dunque accolto, con annullamento delle cartelle impugnate nei confronti di Immobiliare
Ricorrente_1 S.r.l..
3.2 Quanto alle spese di lite, trova applicazione il principio di soccombenza (art. 15 D.Lgs. 546/1992): la parte che risulta integralmente soccombente, nella specie Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per la rispettiva quota di competenza, Regione Lazio, deve essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla contribuente, come richiesto in ricorso.
Considerato il valore della controversia, la natura e la complessità delle questioni trattate e l'attività difensiva svolta, le spese sono equamente liquidate in complessivi euro 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento nn. 09720230190928328000 e 09720240236780947000, emesse da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
-condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per la rispettiva quota di competenza, l'ente impositore (Regione Lazio), al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.