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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3043/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3043/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 10.10.2024 con la concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania alla via Ippolito Nievo n. 13, presso lo studio dell'Avv. MAISTO ANTONIO (c.f.: dal quale è C.F._1
rappresentata e difesa
OPPONENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Napoli alla via Via Gramsci n. 17 /B unitamente agli Avv.ti BAMBINO ANTONIO
(c.f.: e ( ) C.F._3 Controparte_2 C.F._4
dai quali è rappresentato e difeso
OPPOSTO
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5258/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli Nord e pubblicato in data 20.12.2022 in materia di pagamento di compensi professionali.
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Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5258/2022, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord e pubblicato in data 20.12.2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 10148/2022 di R.G. con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto,
della somma di € 5.800,00 oltre interessi e spese della procedura Controparte_1
per compensi professionali relativi all'attività di controllo formale della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di legge, l'apposizione del visto di conformità e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ottenimento dei bonus fiscali di cui al D.L. n. 34/2020.
A sostegno della promossa opposizione, l'opponente deduceva l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa creditoria.
Rilevava, infatti, la carenza di legittimazione passiva della per essere Parte_1
legittimati passivi i sigg. e quali committenti Controparte_3 Controparte_4 dell'appalto di opera eseguita dalla società opponente e da cui sarebbe scaturito il bonus fiscale di cui al DL 34/2020.
La società rappresentava, inoltre, che la pretesa vantata Parte_1 dall'opposto non risultava supportata da alcun documento in grado di provare tanto l'esistenza del credito vantato quanto il suo preciso ammontare.
A parere della opponente, infatti, la pretesa era fondata unicamente su una lista di incarichi accettati senza alcun visto dell'odierna opponente, dunque privi della attestazione ex art. 50 TUB.
La società opponente contestava, ancora, ai sensi degli articoli 2712 e 2719 c.c.
l'efficacia probatoria dei documenti ex adverso prodotti in fotocopia, poiché, non erano certificati come conformi all'originale.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese, diritti e competenze di lite con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.09.2023, si costituiva in giudizio l'opposto, il quale contestava quanto avversamente Controparte_1
dedotto.
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Con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva, l'opposto, in via preliminare, rilevava che, come prassi nell'ambito delle attività svolte per l'ottenimento dei bonus fiscali di cui al D.L.34/2020, il caso di specie riguardava l'impresa
( che aveva conferito direttamente incarichi al professionista abilitato Parte_1
( ) affinché espletasse la prestazione professionale propedeutica Controparte_1 all'ottenimento dei bonus fiscali richiamati.
L'opposto osservava che, ove mai il compenso fosse a carico dei committenti dei lavori di ristrutturazione, detta circostanza atteneva ai rapporti e agli accordi tra l'impresa ed i committenti dei lavori di ristrutturazione ( ), senza minimamente riguardare il CP_3
credito professionale sorto dai rapporti intercorsi direttamente tra il dott. e la CP_1 società che trovavano regolamentazione nei documenti depositati agli Parte_1
atti.
Nel corso del giudizio non veniva disposta l'istruttoria e, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per il 10.10.2024, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va rilevato che, come per consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
In generale va poi rilevato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; 15186/03;
Cass. 6663/02).
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale si procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella
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fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; 9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Orbene, ciò premesso, risulta dagli atti che la società ha conferito Parte_1 direttamente mandato al professionista abilitato, dott. affinché quest'ultimo CP_1
espletasse la prestazione di controllo formale della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di legge, l'apposizione del visto di conformità e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, onde il conseguimento dei bonus fiscali di cui al D.L. n. 34/2020.
Il tutto veniva formalizzato attraverso due mandati professionali, accettati e sottoscritti, in cui venivano quantificati ed indicati espressamente i compensi;
ovvero:
1. per il bonus ristrutturazione 50% relativo ad un credito pari ad € 13.652,00 veniva pattuito ed accettato il riconoscimento di un compenso pari ad € 1.000, oltre accessori, per ciascuna attività (doc. 1);
2. per il bonus ristrutturazione 90% relativo ad un credito pari € 199.806,00 veniva pattuito ed accettato il riconoscimento di un compenso pari ad € 3.300, oltre accessori
(doc. 2).
Inoltre, risulta dalla documentazione in atti e non contestato che il dott. CP_1 provvedeva regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte mediante l'esecuzione della prestazione cui si era obbligato, ovvero, l'espletamento dell'attività che risulta dalle tre ricevute telematiche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (doc. 5, 6 e
7).
Deve, pertanto, ritenersi che creditore abbia sufficientemente provato, sia il titolo contrattuale su cui è fondata la pretesa creditoria, sia di aver eseguito correttamente le prestazione a cui si era obbligato ad adempiere maturando il diritto al compenso pattuito.
Di converso, va disattesa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva della società in quanto è incontrovertibilmente emerso che il rapporto sotteso alla Parte_1 pretesa creditoria è intercorso esclusivamente tra il e la Controparte_1 Parte_1
detto rapporto è stato formalizzato nei documenti relativi al mandato
[...]
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professionale, tra cui le proposte contrattuali sottoscritte per accettazione dalla stessa parte opponente. A nulla rileva ogni pattuizione sul relativo costo finale intercorsa tra la società opponente e i committenti l'appalto di ristrutturazione.
Al riguardo va precisato che obbligato al pagamento delle competenze professionali è esclusivamente il committente, mentre a carico del terzo, beneficiario della prestazione, non sorge alcun obbligo nei confronti del professionista (Cass. 1673/17; Cass. 7926/04:
Cass. 8 giugno 1996 n. 5336).
Vanno disattese, inoltre, le contestazioni relative alla valenza delle copie dei documenti depositati dall'opposto, sia per la loro genericità, sia per la palese inconferenza della normativa richiamata;
sia, infine, per la tardività del disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
Sul punto, infatti, è consolidato l'orientamento secondo il quale “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. n.
12794/2021).
Ebbene, dalle risultanze processuali emerge che l'opponente ha contestato del tutto genericamente la conformità delle copie omettendo di circostanziare il disconoscimento anche allegando gli elementi attestanti la non corrispondenza tra il documento fotoriprodotto e quello reale. L'opponente, infatti, si è limitata ad effettuare un infondato richiamo alla normativa in materia bancaria non pertinente alla fattispecie in esame.
Il disconoscimento, invece, della firma e del timbro apposti in calce alla documentazione in atti formulata da parte opponente è tardivo, poiché effettuato soltanto in comparsa conclusionale, peraltro neppure regolarmente depositata. Pertanto, la documentazione deve ritenersi riconosciuta ai sensi del primo comma dell'articolo
215 c.p.c. n. 2, a mente del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, della condotta assunta dall'opponente nella fase stragiudiziale in sede di costituzione in mora e invito alla negoziazione assistita, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con
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applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata dalla avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5258/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicato in data
20.12.2022, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 2.900,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovuti, e rimborso forfettario come per legge con attribuzione ai difensori costituiti Avv.ti Antonio BAMBINO e CP_2
dichiaratisi antistatari
[...]
Così deciso in Aversa, 25/01/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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