Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 439
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Estinzione del giudizio per adesione alla definizione delle liti pendenti

    L'istanza di estinzione è fondata e assorbente, in quanto il contribuente ha perfezionato la definizione agevolata ai sensi della Legge n.197/2022, art. 1, commi 186-205, e l'Agenzia delle Entrate non ha notificato alcun diniego. Pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 1, commi 194 e 198 della Legge n.197/2022.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 439
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 439
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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