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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7580/2017 depositato il 03/11/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Resistente_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1700/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 08/03/2017 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20121T006916 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.7580/2017 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Messina ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.1700/2017, di accoglimento avverso l'avviso di rettifica e liquidazione atto n. 20121T006916 emesso nei confronti di Resistente_1 e Resistente_2, ai fini delle imposte complementari di registro ed ipocatastali di cui all'atto pubblico in Nominativo del 12.10.2012 avente ad oggetto la donazione di uno spezzone di terreno ubicato in Indirizzo_1, censito in catasto alla Particella della superficie di mq. 1.055.
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza di primo grado per erronea valutazione e travisamento dei fatti.
Si sono costituiti in giudizio i sigg. Resistente_1 e Resistente_2 per resistere all'appello.
Nelle more del giudizio, veniva depositata istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione delle liti pendenti ai sensi della legge n.197/2022.
All'udienza del 5 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza di estinzione del giudizio. Tale istanza è fondata ed ha natura assorbente. Come è noto, la definizione agevolata prevista dalla Legge 29/12/2022, n.197, art. 1, commi 186 - 205, concerne le "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge" (cioè, alla data del 1 gennaio 2023).
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
In sintesi: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) l'eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell'ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione;
e) la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata.
Nella specie, l'appellato ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate la domanda di definizione agevolata (ex art.1, commi da 186 a 202, della Legge n.197/2022), e contestualmente versato l'unica rata (cfr. modello
F24); - l'Agenzia delle Entrate non risulta abbia emesso provvedimento di diniego.
Ne discende che, in riforma della sentenza di primo grado, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi della Legge n.197/2022, art.1, commi 194 e 198.
Le spese del giudizio di entrambi i gradi restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell'art.1, comma 197, della Legge n.197/2022.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – in riforma la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Messina n.1700/2017, dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 05/12/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI SE GI La CA
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7580/2017 depositato il 03/11/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Resistente_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1700/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 08/03/2017 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20121T006916 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.7580/2017 RGA, l'Agenzia delle Entrate di Messina ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.1700/2017, di accoglimento avverso l'avviso di rettifica e liquidazione atto n. 20121T006916 emesso nei confronti di Resistente_1 e Resistente_2, ai fini delle imposte complementari di registro ed ipocatastali di cui all'atto pubblico in Nominativo del 12.10.2012 avente ad oggetto la donazione di uno spezzone di terreno ubicato in Indirizzo_1, censito in catasto alla Particella della superficie di mq. 1.055.
L'Ufficio appellante ha censurato la sentenza di primo grado per erronea valutazione e travisamento dei fatti.
Si sono costituiti in giudizio i sigg. Resistente_1 e Resistente_2 per resistere all'appello.
Nelle more del giudizio, veniva depositata istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione delle liti pendenti ai sensi della legge n.197/2022.
All'udienza del 5 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza di estinzione del giudizio. Tale istanza è fondata ed ha natura assorbente. Come è noto, la definizione agevolata prevista dalla Legge 29/12/2022, n.197, art. 1, commi 186 - 205, concerne le "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge" (cioè, alla data del 1 gennaio 2023).
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
In sintesi: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) l'eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell'ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione;
e) la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata.
Nella specie, l'appellato ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate la domanda di definizione agevolata (ex art.1, commi da 186 a 202, della Legge n.197/2022), e contestualmente versato l'unica rata (cfr. modello
F24); - l'Agenzia delle Entrate non risulta abbia emesso provvedimento di diniego.
Ne discende che, in riforma della sentenza di primo grado, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi della Legge n.197/2022, art.1, commi 194 e 198.
Le spese del giudizio di entrambi i gradi restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell'art.1, comma 197, della Legge n.197/2022.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – in riforma la sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Messina n.1700/2017, dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Palermo, 05/12/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI SE GI La CA