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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1719/2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli avv.ti Dario Fabiano e Peppino Russo
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Greco
- resistente –
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
17.06.2025.
Con ricorso depositato l'11.09.2022, la parte ricorrente, premesso di essere dipendente della dall'01.08.2015 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Controparte_1 inquadrato nella categoria D/P.E. D4 CCNL Comparto Funzioni Locali, agiva in giudizio chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 79.051,30, o quella ritenuta giusta ed equa, a titolo di incentivo per le
“funzioni tecniche” di Direttore dei lavori e di Direttore esecutivo del contratto, espletate in ordine al progetto definitivo dei Lavori di riefficientamento funzionale del polo tecnologico di trattamento rifiuti urbani sito in località Ponticelli del Comune di
Crotone, approvato con DDG n. 5479 del 07.05.2014, nonché al contratto di appalto sottoscritto in data 27.01.2017, rep. n. 123 tra la società e la Controparte_2 CP_1
, , per lavori di riefficientamento e
[...] Controparte_3
1 gestione dell'impianto di trattamento meccanico biologico di gestione rifiuti urbani pubblico, sito in Località Ponticelli di Crotone.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la argomentando per Controparte_1
l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Parte ricorrente deduce di aver prestato servizio alle dipendenze della Controparte_1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nella categoria D/P.E. D4
CCNL Comparto Funzioni Locali, dolendosi della mancata attribuzione dei compensi incentivanti previsti dal Codice degli Appalti Pubblici e dal Regolamento n. 7/2019, pur avendo espletato compiti di Direttore del Lavori e Direttore esecutivo del
Contratto in ordine al progetto definitivo dei lavori di efficientamento funzionale del polo tecnologico di trattamento rifiuti urbani sito in località Ponticelli del Comune di
Crotone, approvato con DDG n. 5479 del 07.05.2014, nonché al relativo contratto di appalto sottoscritto in data 27.01.2017, rep. n. 123 tra la società e la Controparte_2
Controparte_1
Dalla documentazione in atti, emerge che il bando di gara “per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di CROTONE e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale”, è stato indetto dalla giusta Decreto n. 8494 Controparte_1 del 12.08.2015, così come modificato dal successivo Decreto 12507 del 11.11.2015, e che all'esito delle operazioni di gara i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati con il Decreto n. 7022 del 17.06.2016.
In corso d'opera, con DDG. n. 10220 del 19.09.2017 il sig. stato Parte_1 nominato direttore esecutivo del contratto e direttore dei lavori in sostituzione dell'ing.
Controparte_4
Parte ricorrente, pertanto, agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, d.lgs. n. 50/2016
e del Regolamento della n. 7/2019, chiedendo la condanna Controparte_1 dell'amministrazione al pagamento, anche a titolo risarcitorio per inadempimento
2 contrattuale o di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., della complessiva somma di € 79.051,30 o di quella maggiore e minore accertata nel corso del giudizio.
La difesa dell'amministrazione pubblica contesta l'esistenza del diritto in capo al ricorrente asserendo che: 1) l'art. 93, comma 7 ter, d.lgs. n. 163/2006 come introdotto dalla L. n. 114/2014 – applicabile ratione temporis – ha limitato la corresponsione degli incentivi al responsabile del procedimento, agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai i loro diretti collaboratori, escludendo pertanto il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) dal suo ambito di applicazione 2) quanto agli incentivi per la direzione dei lavori, la non ha adottato, nel periodo compreso tra l'indizione del bando di Controparte_1 gara (11.11.2015) e l'affidamento dell'incarico al ricorrente (19.09.2017), il regolamento di cui all'art. 93, co. 7 bis, del d.lgs. 163/2006, essendo il precedente regolamento applicabile fino all'entrata in vigore della l. 114/2014, e quello successivo del 2019 approvato solo per dettare la disciplina degli incentivi ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che non trova temporale applicazione alla fattispecie in quanto intervenuto a gara già bandita;
3) la domanda ex art. 2041 c.c., formulata in via subordinata, è inammissibile attesa la natura sussidiaria della predetta azione e l'esistenza di un formale contratto di lavoro intercorrente fra la e il ricorrente, valido titolo su cui si fonda la CP_1 domanda giudiziale.
Ciò posto, per quanto di interesse nel presente giudizio, il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ha abrogato la L. 11 febbraio 1994, n. 109 trasfondendo il testo dell'art. 18 nell'art. 92, comma 5, che così prevede: “ Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità
e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al
3 singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”.
A sua volta, la norma è stata abrogata dall'art. 13 del d.l. n. 90/2014 entrato in vigore fin dal 25.06.2014 (pubblicato su G.U. n. 144 del 24.06.2014), convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014. La disposizione menzionata ha inserito nell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 due nuovi commi 7 bis,7 ter, che testualmente dispongono:
“
7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;
la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione
è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
Il regolamento stabilisce altresì i criteri connessi alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo
è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai
4 medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”…
Successivamente, la disciplina è stata affidata al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che all'art. 113, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni previgenti consentendo, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. In particolare, l'art. 113, comma 2, consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, “ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”. Tale fondo può essere finalizzato a premiare esclusivamente le seguenti funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni: “attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”. Il successivo comma 3 della medesima disposizione estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai rispettivi “collaboratori”. Inoltre, lo stesso comma 3, prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”, ai destinatari indicati al comma 2. Il restante
20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4 (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
attivazione di tirocini formativi;
svolgimento di dottorati di ricerca;
etc.).
Anche quest'ultima norma ha subito un nuovo intervento legislativo (dopo quello avvenuto con il D.Lgs. 56/2017, ad opera in particolare, della legge di Bilancio 2018
(L. 205/2017), con il D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”), convertito in L. 55/2019.
5 Tenuto conto, quindi, delle numerose modifiche al dettato normativo intervenute nel tempo, risulta necessario individuare quale, delle citate disposizioni normative, sia effettivamente applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
Contrariamente a quando sostenuto dalla ritiene il giudicante che, nel caso di CP_1 specie, debba trovare applicazione la legge vigente al momento in cui è sorto il diritto all'incentivo e quindi, trattandosi di diritto di natura retributiva, al momento in cui è stata svolta la prestazione lavorativa. Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte, la quale ha statuito che il diritto a percepire l'incentivo di cui si discute “sorge alle condizioni previste dalla normativa vigente “ratione temporis”, in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione” (cfr. Cass. n. 10222/2020). Appare dunque determinante, al fine del perfezionamento del diritto a percepire tale incentivo, il momento in cui è stata svolta l'attività incentivata, dato il carattere sinallagmatico di tale attività, e di conseguenza appare irrilevante la circostanza che la abbia indetto la Controparte_1 procedura di gara giusta Decreto n. 8494 del 12.08.2015, così come modificato dal successivo Decreto 12507 del 11.11.2015, ossia in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso in esame, le attività di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione del contratto svolte dal sig. analiticamente descritte in ricorso e non Parte_1 oggetto di contestazione da parte della si collocano cronologicamente nel CP_1 periodo che va dal 2017 al 2020, quindi nella vigenza del d.lgs. 50/2016, sicché è tale normativa che trova applicazione al caso di specie.
Del resto, con D.D.G. n. 7019/2019, è la stessa ad aver approvato il Controparte_1 progetto esecutivo dei lavori in questione, calcolando (correttamente) il fondo per gli incentivi ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. cit.
Ne deriva, peraltro, l'infondatezza dell'assunto dell'amministrazione secondo cui le attività di Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) non sarebbero remunerabili perché non previste dalla “normativa applicabile al caso specifico”; ciò tenuto conto dell'art
113, comma 2, d.lgs. cit., che indica fra le attività remunerabili, quelle “di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione…”.
6 Riguardo al quantum della domanda - pacifica la circostanza che l'amministrazione resistente nulla abbia corrisposto al ricorrente per gli incarichi di cui sopra -, si condividono, limitatamente all'attività di Direttore dei Lavori, i conteggi formulati dalla nella propria memoria di costituzione. L'amministrazione, in particolare, ha CP_1 determinato in € 14.665,39 (corrispondente al 18,17% della quota destinata agli incentivi) la somma spettante al sig. tenuto conto dell'importo Parte_1 complessivo del fondo (€ 100.881,21), dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del regolamento n. 7/2019 (che ha determinato nell'80% del predetto fondo [€ 80.704,97] la quota da destinare agli incentivi per il personale facente parte del gruppo di lavoro) nonché delle aliquote previste nella “tabella n. 2a - lavori” allegata al regolamento regionale e delle attività svolte da ciascun lavoratore nell'ambito dell'appalto. I predetti conteggi, solo genericamente contestati dal ricorrente, risultano conformi al regolamento regionale e alla normativa di cui al d.lgs. 50/2016, sicché possono senz'altro condividersi.
Ritiene il giudicante, per le motivazioni di cui sopra, che il ricorrente debba essere altresì retribuito per l'attività di Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC), regolarmente svolta nell'ambito dell'appalto. Ed invero, nonostante la remunerazione di tale attività sia espressamente prevista, non solo, dal d.lgs. n. 50/2016, ma anche, dal regolamento n. 7/2019 e dal D.D.G. n. 7019/2019 (che a pag. 7, alla lett. B “somme a disposizione dell'amministrazione” determina la somma da destinare a titolo di “Incentivo art.113 comma 2 dlgs 50/2016 (RUP, DL, DEC, etc”), con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e calcolato il fondo per gli incentivi ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. cit., l'amministrazione è rimasta inadempiente. Orbene, tenuto conto del citato articolo 1, comma 3, lettera a) del regolamento n. 7/2019, dell'attività svolta dal ricorrente per il periodo di riferimento e delle aliquote previste nella “tabella n. 2b – servizi e forniture” allegata al predetto regolamento, appare equo quantificare l'importo spettante a titolo di DEC in quota parte pari al 15% del fondo destinato ai predetti incentivi, ovvero in € 12.105,74.
Ne consegue, che la va condannata al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, della complessiva somma di € 26.771,13, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei limiti del valore della domanda che ha trovato accoglimento, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 26.771,13, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, Controparte_1 liquidate in € 5.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari.
Catanzaro, li 17.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1719/2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli avv.ti Dario Fabiano e Peppino Russo
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Greco
- resistente –
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
17.06.2025.
Con ricorso depositato l'11.09.2022, la parte ricorrente, premesso di essere dipendente della dall'01.08.2015 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Controparte_1 inquadrato nella categoria D/P.E. D4 CCNL Comparto Funzioni Locali, agiva in giudizio chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 79.051,30, o quella ritenuta giusta ed equa, a titolo di incentivo per le
“funzioni tecniche” di Direttore dei lavori e di Direttore esecutivo del contratto, espletate in ordine al progetto definitivo dei Lavori di riefficientamento funzionale del polo tecnologico di trattamento rifiuti urbani sito in località Ponticelli del Comune di
Crotone, approvato con DDG n. 5479 del 07.05.2014, nonché al contratto di appalto sottoscritto in data 27.01.2017, rep. n. 123 tra la società e la Controparte_2 CP_1
, , per lavori di riefficientamento e
[...] Controparte_3
1 gestione dell'impianto di trattamento meccanico biologico di gestione rifiuti urbani pubblico, sito in Località Ponticelli di Crotone.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la argomentando per Controparte_1
l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Parte ricorrente deduce di aver prestato servizio alle dipendenze della Controparte_1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nella categoria D/P.E. D4
CCNL Comparto Funzioni Locali, dolendosi della mancata attribuzione dei compensi incentivanti previsti dal Codice degli Appalti Pubblici e dal Regolamento n. 7/2019, pur avendo espletato compiti di Direttore del Lavori e Direttore esecutivo del
Contratto in ordine al progetto definitivo dei lavori di efficientamento funzionale del polo tecnologico di trattamento rifiuti urbani sito in località Ponticelli del Comune di
Crotone, approvato con DDG n. 5479 del 07.05.2014, nonché al relativo contratto di appalto sottoscritto in data 27.01.2017, rep. n. 123 tra la società e la Controparte_2
Controparte_1
Dalla documentazione in atti, emerge che il bando di gara “per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani di CROTONE e dei connessi lavori di riefficientamento funzionale”, è stato indetto dalla giusta Decreto n. 8494 Controparte_1 del 12.08.2015, così come modificato dal successivo Decreto 12507 del 11.11.2015, e che all'esito delle operazioni di gara i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati con il Decreto n. 7022 del 17.06.2016.
In corso d'opera, con DDG. n. 10220 del 19.09.2017 il sig. stato Parte_1 nominato direttore esecutivo del contratto e direttore dei lavori in sostituzione dell'ing.
Controparte_4
Parte ricorrente, pertanto, agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, d.lgs. n. 50/2016
e del Regolamento della n. 7/2019, chiedendo la condanna Controparte_1 dell'amministrazione al pagamento, anche a titolo risarcitorio per inadempimento
2 contrattuale o di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., della complessiva somma di € 79.051,30 o di quella maggiore e minore accertata nel corso del giudizio.
La difesa dell'amministrazione pubblica contesta l'esistenza del diritto in capo al ricorrente asserendo che: 1) l'art. 93, comma 7 ter, d.lgs. n. 163/2006 come introdotto dalla L. n. 114/2014 – applicabile ratione temporis – ha limitato la corresponsione degli incentivi al responsabile del procedimento, agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai i loro diretti collaboratori, escludendo pertanto il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) dal suo ambito di applicazione 2) quanto agli incentivi per la direzione dei lavori, la non ha adottato, nel periodo compreso tra l'indizione del bando di Controparte_1 gara (11.11.2015) e l'affidamento dell'incarico al ricorrente (19.09.2017), il regolamento di cui all'art. 93, co. 7 bis, del d.lgs. 163/2006, essendo il precedente regolamento applicabile fino all'entrata in vigore della l. 114/2014, e quello successivo del 2019 approvato solo per dettare la disciplina degli incentivi ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che non trova temporale applicazione alla fattispecie in quanto intervenuto a gara già bandita;
3) la domanda ex art. 2041 c.c., formulata in via subordinata, è inammissibile attesa la natura sussidiaria della predetta azione e l'esistenza di un formale contratto di lavoro intercorrente fra la e il ricorrente, valido titolo su cui si fonda la CP_1 domanda giudiziale.
Ciò posto, per quanto di interesse nel presente giudizio, il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ha abrogato la L. 11 febbraio 1994, n. 109 trasfondendo il testo dell'art. 18 nell'art. 92, comma 5, che così prevede: “ Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità
e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al
3 singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lett. b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”.
A sua volta, la norma è stata abrogata dall'art. 13 del d.l. n. 90/2014 entrato in vigore fin dal 25.06.2014 (pubblicato su G.U. n. 144 del 24.06.2014), convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014. La disposizione menzionata ha inserito nell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 due nuovi commi 7 bis,7 ter, che testualmente dispongono:
“
7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;
la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione
è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
Il regolamento stabilisce altresì i criteri connessi alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo
è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai
4 medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”…
Successivamente, la disciplina è stata affidata al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che all'art. 113, rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”, ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni previgenti consentendo, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. In particolare, l'art. 113, comma 2, consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, “ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”. Tale fondo può essere finalizzato a premiare esclusivamente le seguenti funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni: “attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”. Il successivo comma 3 della medesima disposizione estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai rispettivi “collaboratori”. Inoltre, lo stesso comma 3, prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 possa essere ripartito, per ciascun lavoro, servizio, fornitura, “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”, ai destinatari indicati al comma 2. Il restante
20%, invece, va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4 (acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
attivazione di tirocini formativi;
svolgimento di dottorati di ricerca;
etc.).
Anche quest'ultima norma ha subito un nuovo intervento legislativo (dopo quello avvenuto con il D.Lgs. 56/2017, ad opera in particolare, della legge di Bilancio 2018
(L. 205/2017), con il D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”), convertito in L. 55/2019.
5 Tenuto conto, quindi, delle numerose modifiche al dettato normativo intervenute nel tempo, risulta necessario individuare quale, delle citate disposizioni normative, sia effettivamente applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
Contrariamente a quando sostenuto dalla ritiene il giudicante che, nel caso di CP_1 specie, debba trovare applicazione la legge vigente al momento in cui è sorto il diritto all'incentivo e quindi, trattandosi di diritto di natura retributiva, al momento in cui è stata svolta la prestazione lavorativa. Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte, la quale ha statuito che il diritto a percepire l'incentivo di cui si discute “sorge alle condizioni previste dalla normativa vigente “ratione temporis”, in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione” (cfr. Cass. n. 10222/2020). Appare dunque determinante, al fine del perfezionamento del diritto a percepire tale incentivo, il momento in cui è stata svolta l'attività incentivata, dato il carattere sinallagmatico di tale attività, e di conseguenza appare irrilevante la circostanza che la abbia indetto la Controparte_1 procedura di gara giusta Decreto n. 8494 del 12.08.2015, così come modificato dal successivo Decreto 12507 del 11.11.2015, ossia in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso in esame, le attività di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione del contratto svolte dal sig. analiticamente descritte in ricorso e non Parte_1 oggetto di contestazione da parte della si collocano cronologicamente nel CP_1 periodo che va dal 2017 al 2020, quindi nella vigenza del d.lgs. 50/2016, sicché è tale normativa che trova applicazione al caso di specie.
Del resto, con D.D.G. n. 7019/2019, è la stessa ad aver approvato il Controparte_1 progetto esecutivo dei lavori in questione, calcolando (correttamente) il fondo per gli incentivi ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. cit.
Ne deriva, peraltro, l'infondatezza dell'assunto dell'amministrazione secondo cui le attività di Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC) non sarebbero remunerabili perché non previste dalla “normativa applicabile al caso specifico”; ciò tenuto conto dell'art
113, comma 2, d.lgs. cit., che indica fra le attività remunerabili, quelle “di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione…”.
6 Riguardo al quantum della domanda - pacifica la circostanza che l'amministrazione resistente nulla abbia corrisposto al ricorrente per gli incarichi di cui sopra -, si condividono, limitatamente all'attività di Direttore dei Lavori, i conteggi formulati dalla nella propria memoria di costituzione. L'amministrazione, in particolare, ha CP_1 determinato in € 14.665,39 (corrispondente al 18,17% della quota destinata agli incentivi) la somma spettante al sig. tenuto conto dell'importo Parte_1 complessivo del fondo (€ 100.881,21), dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del regolamento n. 7/2019 (che ha determinato nell'80% del predetto fondo [€ 80.704,97] la quota da destinare agli incentivi per il personale facente parte del gruppo di lavoro) nonché delle aliquote previste nella “tabella n. 2a - lavori” allegata al regolamento regionale e delle attività svolte da ciascun lavoratore nell'ambito dell'appalto. I predetti conteggi, solo genericamente contestati dal ricorrente, risultano conformi al regolamento regionale e alla normativa di cui al d.lgs. 50/2016, sicché possono senz'altro condividersi.
Ritiene il giudicante, per le motivazioni di cui sopra, che il ricorrente debba essere altresì retribuito per l'attività di Direzione dell'esecuzione del contratto (DEC), regolarmente svolta nell'ambito dell'appalto. Ed invero, nonostante la remunerazione di tale attività sia espressamente prevista, non solo, dal d.lgs. n. 50/2016, ma anche, dal regolamento n. 7/2019 e dal D.D.G. n. 7019/2019 (che a pag. 7, alla lett. B “somme a disposizione dell'amministrazione” determina la somma da destinare a titolo di “Incentivo art.113 comma 2 dlgs 50/2016 (RUP, DL, DEC, etc”), con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori e calcolato il fondo per gli incentivi ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. cit., l'amministrazione è rimasta inadempiente. Orbene, tenuto conto del citato articolo 1, comma 3, lettera a) del regolamento n. 7/2019, dell'attività svolta dal ricorrente per il periodo di riferimento e delle aliquote previste nella “tabella n. 2b – servizi e forniture” allegata al predetto regolamento, appare equo quantificare l'importo spettante a titolo di DEC in quota parte pari al 15% del fondo destinato ai predetti incentivi, ovvero in € 12.105,74.
Ne consegue, che la va condannata al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, della complessiva somma di € 26.771,13, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei limiti del valore della domanda che ha trovato accoglimento, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 26.771,13, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, Controparte_1 liquidate in € 5.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari.
Catanzaro, li 17.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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