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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I N A P O L I N O R D
I I I S E Z I O N E C I V I L E in persona del giudice monocratico, dott.ssa AR RD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5376 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 pendente tra
, elettivamente domiciliato in Napoli (NA) al Corso Garibaldi n. 246, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Gennaro De Angelis dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
OPPONENTE
e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Copertino (LE) alla Via C. Battisti n. 124, presso lo studio dell'Avv.
AN PE dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPOSTA nonché in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE nonché
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a iscrizione ipotecaria
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025
FATTO E DIRITTO
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1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 27.06.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 0711460001302001, notificata in data 7.06.2024, afferente alla posizione debitoria di cui alla cartella di pagamento n.
7120190038631585000, notificata in data 8.04.2019, di importo pari ad euro 5.498,36, emessa per il mancato pagamento dell'Imposta Municipale Unica relativa all'anno 2012.
L'opponente, in accoglimento dell'opposizione proposta, rassegnava le seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare la mancata notifica delle cartelle e dei verbali prodromici e quindi la decadenza dal diritto alla riscossione;
2. Dichiarare la prescrizione del diritto per decorrenza del termine quinquennale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981; 3. Annullare l'iscrizione ipotecaria
0711460001302001; 4. Dichiarare che nulla deve il ricorrente per le causali di cui all'atto impugnato;
5. Condanna delle resistenti al diritto ed onorario di lite con attribuzione nonché alle spese di CU a favore del ricorrente se fattone anticipo”.
L' , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
30.11.2024, deduceva, in via preliminare, l'incompetenza per valore del Giudice adito in favore del
Giudice di Pace e, nel merito, l'inammissibilità e infondatezza delle avverse eccezioni.
La e il , sebbene citati regolarmente in giudizio, non si Controparte_2 Controparte_4 sono costituiti sicchè ne va dichiarata la contumacia.
Stante la natura documentale della controversia, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, la causa viene decisa.
3. Rilevato che con il presente giudizio l'opponente ha proposto impugnazione avverso l'iscrizione ipotecaria notificata dall' , appare opportuno effettuare alcune osservazioni Controparte_5 preliminari.
In merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, precisando altresì che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a comunicare preventivante al contribuente che procederà a tale iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (cfr. Sez. U., Sentenza n. 19667 del 18.09.2014).
In continuità con l'orientamento anzidetto le Sezioni Unite, derimendo la questione relativa alla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'iscrizione ipotecaria, hanno affermato che:
“Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata,
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ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.” (cfr. Sez. U., Ordinanza n. 15354 del
22.07.2015).
Con la pronuncia richiamata, inoltre, è stato precisato che sia il fermo amministrativo che l'iscrizione di ipoteca sono atti discrezionalmente adottati dell'Agente della riscossione, la cui adozione non costituisce un passaggio indefettibile per l'avvio di procedure esecutive. Dunque, tali atti, temporalmente collocati tra la notificazione della cartella di pagamento e la procedura esecutiva, devono intendersi quali misure puramente afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento, anche al fine di ottenerne la rimozione. Acclarato che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n.
602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo e, pertanto, risulta svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (cfr. Corte di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25745 del
22.12.2015).
Per quanto esposto, ne consegue che l'azione proposta dall'odierno opponente, volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell'iscrizione ipotecaria in ragione dell'omessa notifica delle cartelle e degli atti prodromici, si configura quale azione di accertamento negativo del credito.
Non essendo l'iscrizione ipotecaria un atto esecutivo e in ragione della qualificazione giuridica della domanda attorea, nel caso in esame, dovendosi vagliare la legittimità dell'atto impugnato, non sussiste la competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione.
Al riguardo, infatti, la Corte di Cassazione ha acclarato che in caso di controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973 ai fini della giurisdizione assume rilievo la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta;
conseguentemente, la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi, ciascuno per il proprio ambito, qualora il provvedimento sia riferito in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr.
Corte Cass., Ordinanza n. 19529 del 17.06.2022).
Si osserva che l'opponente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria n. 0711460001302001 limitatamente alla cartella di pagamento n. 7120190038631585000, avente ad oggetto gli importi dovuti dal debitore per omesso pagamento dell'Imposta Municipale Unica dell'anno 2012, nonché
a titolo di sanzioni amministrative di cui alla legge 386/1990 elevate nell'anno 2015, oltre interessi
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e spese. Pertanto, sussiste la giurisdizione del Giudice Tributario relativamente ai crediti aventi natura tributaria (IMU) e, invece, quella del Giudice ordinario relativamente ai crediti nascenti da sanzioni amministrative.
Tanto premesso, si rileva che l'eccezione in ordine alla incompetenza per valore sollevata dall' , in quanto proposta con comparsa di costituzione in Controparte_6 giudizio depositata tardivamente, è inammissibile.
Nel merito, in via del tutto assorbente, si evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente alla pretesa per sanzioni amministrative di cui alla legge 386/1990 elevate nell'anno
2015.
Dagli atti di causa, emerge che, prima della notifica dell'iscrizione ipotecaria e in ragione dell'omesso pagamento della cartella n. 07120190038631585, erano stati regolarmente notificati al debitore validi atti interruttivi della prescrizione.
Invero, come emerge dalla documentazione allegata dall'opposta, a causa del mancato pagamento della più volte citata cartella esattoriale n. 071 2019 0038631585 000 notificata l'8.04.2019, veniva notificata al l'intimazione di pagamento n. 071 2022 9003208232 000 in data 29/04/2022 Pt_1 ritirata da una persona di famiglia che ha regolarmente firmato l'avviso di ricevimento;
inoltre, in data 13/04/2023 vi è stata la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202200001335000- fascicolo n. 2022/7735 ed il ritiro dell'avviso ex art. 140 c.p.c. in data
08/05/2023; risulta poi notificata l'intimazione di pagamento a mezzo Pec in data 23/06/2023; infine, sempre a causa del mancato pagamento della cartella esattoriale n. 071 2019
003863151585 000 è stato notificato al in data 6.9.2023 anche l'atto di pignoramento dei Pt_1 crediti verso terzi n. 07184202300008336001 a mezzo PEC.
Le notifiche devono ritenersi validamente effettuate all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese;
quanto alle notifiche effettuate a mani di familiare convivente le stesse devono ritenersi validamente effettuate anche laddove manchi l'invio della raccomandata informativa trattandosi di notifica eseguita direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 (cfr.
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23384 Anno 2025 secondo cui la disciplina della notifica degli atti della riscossione è duplice. Da un lato, c'è la notifica eseguita tramite messi notificatori, che rinvia alle norme del codice di procedura civile e richiede l'invio della raccomandata informativa (CAN) se l'atto è consegnato a persona diversa dal destinatario. Dall'altro, c'è la notifica diretta, curata dall'agente della riscossione, anche tramite il servizio postale, regolata dall'art. 26 del d.P.R. 602/1973. Quest'ultima norma, per la sua specialità, non prevede l'obbligo della raccomandata informativa quando la consegna avviene a mani di un familiare convivente, ritenendo la notifica perfezionata in quel momento).
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Peraltro, deve trovare applicazione l'art. 1335 c.c., secondo cui un atto si presume conosciuto quando giunge all'indirizzo del destinatario;
Spetta a quest'ultimo, e non al notificante, dimostrare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
In ogni caso la censura relativa all'omessa notifica del verbale deve ritenersi inammissibile.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (III Sezione Civile della Corte di Cassazione, sentenza
18 gennaio - 14 febbraio 2022, n. 4690 che richiama Sezioni unite sentenza n. 22080/2017), la doglianza relativa all'omessa notifica del verbale per violazione al CDS va proposta entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento;
trattasi di un'azione non recuperatoria in senso stretto
(tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata) in quanto, esclusa la possibilità di svolgere difese nel merito della pretesa sanzionatoria, ciò che viene “recuperato” è solo la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione.
Per le ragioni esposte l'opposizione all'iscrizione ipotecaria n. 0711460001302001 relativamente alla cartella di pagamento n. 7120190038631585000 avente ad oggetto le sanzioni amministrative di cui alla legge 386/1990 elevate nell'anno 2015, oltre interessi e spese, va rigettata.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
AR RD, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 5376/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario relativamente all'opposizione all'iscrizione ipotecaria n. 0711460001302001 di cui alla cartella di pagamento n. 7120190038631585000 nella parte in cui si contesta il mancato pagamento dell'Imposta Municipale Unica dell'anno 2012;
2. rigetta l'opposizione all'iscrizione ipotecaria n. 0711460001302001 relativamente alla cartella di pagamento n. 7120190038631585000 avente ad oggetto le sanzioni amministrative di cui alla legge 386/1990 elevate nell'anno 2015, oltre interessi e spese;
3. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.800,00 per
[...] compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 27.11.2025
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IL GIUDICE
Dott.ssa AR RD
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