Art. 3.
La rimanente quota del 25 per cento di aumento del capitale potra' essere sottoscritta da Istituti finanziari e di assicurazione, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che li regolano.
La rimanente quota del 25 per cento di aumento del capitale potra' essere sottoscritta da Istituti finanziari e di assicurazione, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che li regolano.