Art. 4.
Resta di competenza del Ministero dei lavori pubblici la definizione dei procedimenti amministrativi, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente alla data del 1 gennaio 1978, nonche' dei procedimenti per i quali il Ministero dei lavori pubblici, prima della data del 29 luglio 1977, abbia proposto la progettazione ai fini dell'esecuzione in concessione e con pagamento della spesa in annualita' differite, ai sensi dell'articolo 16 della suddetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui [...]all' articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933 ".
Resta di competenza del Ministero dei lavori pubblici la definizione dei procedimenti amministrativi, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente alla data del 1 gennaio 1978, nonche' dei procedimenti per i quali il Ministero dei lavori pubblici, prima della data del 29 luglio 1977, abbia proposto la progettazione ai fini dell'esecuzione in concessione e con pagamento della spesa in annualita' differite, ai sensi dell'articolo 16 della suddetta legge 27 ottobre 1951, n. 1402 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui [...]all' articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933 ".