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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/12/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1498 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Ciotti
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio Maria Tropiano e Sabrina Zuzzi
Resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 09.04.2024, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 14.05.2011 in Roma e che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1
(il 30.06.2009) - chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione dei coniugi con Per_1 addebito in capo alla moglie, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso. nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione chiedendo di Controparte_1 addebitarla alla moglie, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'esito della prima udienza e dell'ascolto del minore, con ordinanza del 19.06.2025 venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. “AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, due week-end al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, per metà delle festività natalizie e pasquali, due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con la madre, entro il 30 maggio di ciascun anno;
PONE a carico del resistente il versamento della somma di euro 600,00, oltre ISTAT indice F.O.I., a titolo di mantenimento della moglie, da corrispondere alla ricorrente, entro il cinque di ogni mese, a decorrere dalla domanda;
PONE a carico del resistente il versamento della somma di euro 800,00, oltre ISTAT indice F.O.I., a titolo di mantenimento del figlio, da corrispondere alla ricorrente, entro il cinque di ogni mese, a decorrere dalla domanda, oltre al 100% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale”.
Nel corso dell'istruttoria, all'udienza del 09.12.2025, le parti rappresentano di voler definire il presente giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza provvisoria del 19.06.2025, dichiarando di rinunciare alle rispettive domande di addebito.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
2 In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui all'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 19.06.2025 che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Nessuna statuizione in punto di addebito deve adottarsi, in quanto le relative domande sono state rinunciate dalle parti.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 14.05.2011 (atto n. 10, parte II, serie C11, Anno 2011);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui all'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 19.06.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1498 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Ciotti
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio Maria Tropiano e Sabrina Zuzzi
Resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 09.04.2024, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 14.05.2011 in Roma e che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1
(il 30.06.2009) - chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione dei coniugi con Per_1 addebito in capo alla moglie, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso. nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione chiedendo di Controparte_1 addebitarla alla moglie, nonché la regolazione dei rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'esito della prima udienza e dell'ascolto del minore, con ordinanza del 19.06.2025 venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. “AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, due week-end al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, per metà delle festività natalizie e pasquali, due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con la madre, entro il 30 maggio di ciascun anno;
PONE a carico del resistente il versamento della somma di euro 600,00, oltre ISTAT indice F.O.I., a titolo di mantenimento della moglie, da corrispondere alla ricorrente, entro il cinque di ogni mese, a decorrere dalla domanda;
PONE a carico del resistente il versamento della somma di euro 800,00, oltre ISTAT indice F.O.I., a titolo di mantenimento del figlio, da corrispondere alla ricorrente, entro il cinque di ogni mese, a decorrere dalla domanda, oltre al 100% delle spese straordinarie determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale”.
Nel corso dell'istruttoria, all'udienza del 09.12.2025, le parti rappresentano di voler definire il presente giudizio alle condizioni di cui all'ordinanza provvisoria del 19.06.2025, dichiarando di rinunciare alle rispettive domande di addebito.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
2 In particolare, la conflittualità emergente dagli atti processuali lascia agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui all'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 19.06.2025 che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Nessuna statuizione in punto di addebito deve adottarsi, in quanto le relative domande sono state rinunciate dalle parti.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 14.05.2011 (atto n. 10, parte II, serie C11, Anno 2011);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di separazione di cui all'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 19.06.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Latina, 12.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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