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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1202/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3214/2021 depositato il 28/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 357/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRAPANI sez. 2 e pubblicata il 07/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9041C00086 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza datata 22.11.2021, comunicata in pari data, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista l'interruzione del giudizio comunicata il giorno 22.11.2021, deve rilevarsi che l'art. 45 D.lgs. 546/1992 prevede che “il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza”.
Nel caso di specie vi è stata una mancata riassunzione della causa nel termine di legge di sei mesi di cui all'art. 43 d.lgs. 546/1992.
Va quindi dichiarata l'estinzione del processo, lasciando le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del processo. Lascia le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est.
IC UV
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3214/2021 depositato il 28/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 357/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRAPANI sez. 2 e pubblicata il 07/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9041C00086 IRES-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza datata 22.11.2021, comunicata in pari data, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista l'interruzione del giudizio comunicata il giorno 22.11.2021, deve rilevarsi che l'art. 45 D.lgs. 546/1992 prevede che “il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza”.
Nel caso di specie vi è stata una mancata riassunzione della causa nel termine di legge di sei mesi di cui all'art. 43 d.lgs. 546/1992.
Va quindi dichiarata l'estinzione del processo, lasciando le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del processo. Lascia le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est.
IC UV