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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/12/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2272/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in Settimo Torinese (TO), C.F._1 via della Costituzione n. 56. Parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera n. 1303 del 15/07/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e FA IL (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Trip resentati e difesi dall'avv. Caterina Bissoli (Cf. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Settimo Torinese, via Torino n. 22, giusta procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 21/11/2024”
Collegio del 10.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“- pronunciare, ai sensi derl'art. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e FA IL nel Comune di DI (CS), in data 21.12.1969, Parte_1 trascritto nei registri redetto Comune, al n. 9, Parte II Serie A Anno 1969, mandando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di effettuare le annotazioni di legge;
- prendere atto che i sigg.ri e FA IL dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto economico Parte_1 e\o patrimoniale tra loro esistente. In particolare, la sig.ra rinuncia a pretendere ed a richiedere gli arretrati del Pt_1 contributo al mantenimento previsto in suo favore, a caric IL, dalla sentenza di separazione giudiziale n. 008559/02 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 16.10.2002 e del relativo adeguamento ISTAT, con effetto immediato dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del presente giudizio di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- prendere atto che la sig.ra rinuncia alla richiesta di mantenimento previsto nella sentenza di separazione giudiziale Pt_1
n. 008559/02, pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 16.10.2002, a carico del sig. IL, con effetto immediato dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del presente giudizio, di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e FA IL hanno contratto matrimonio concordatario a DI (CS) Parte_1 in data 21/12/1969, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 9, Parte II, Serie A, Anno 1969). Le Parti che sono separate con sentenza del Tribunale di Torino n. 8559/2002 del 16/10/2002, passata in giudicato in data 27/02/2025. La successiva sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 989/2004 pubblicata in data 22/06/2004 è passata in giudicato (come da attestazione del 17/01/2025 della Cancelleria Centrale della medesima Corte d'Appello). Come riportato, dal momento della separazione, i coniugi hanno condotto vite separate e non hanno più ripreso alcuna forma di convivenza. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e FA Parte_1 IL, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di DI (CS) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 10.12.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2272/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in Settimo Torinese (TO), C.F._1 via della Costituzione n. 56. Parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato giusta delibera n. 1303 del 15/07/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e FA IL (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Trip resentati e difesi dall'avv. Caterina Bissoli (Cf. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Settimo Torinese, via Torino n. 22, giusta procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 21/11/2024”
Collegio del 10.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […]:
“- pronunciare, ai sensi derl'art. 3, n. 2, lett. b) della l. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e FA IL nel Comune di DI (CS), in data 21.12.1969, Parte_1 trascritto nei registri redetto Comune, al n. 9, Parte II Serie A Anno 1969, mandando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune suddetto di effettuare le annotazioni di legge;
- prendere atto che i sigg.ri e FA IL dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto economico Parte_1 e\o patrimoniale tra loro esistente. In particolare, la sig.ra rinuncia a pretendere ed a richiedere gli arretrati del Pt_1 contributo al mantenimento previsto in suo favore, a caric IL, dalla sentenza di separazione giudiziale n. 008559/02 pronunciata dal Tribunale di Torino in data 16.10.2002 e del relativo adeguamento ISTAT, con effetto immediato dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del presente giudizio di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- prendere atto che la sig.ra rinuncia alla richiesta di mantenimento previsto nella sentenza di separazione giudiziale Pt_1
n. 008559/02, pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 16.10.2002, a carico del sig. IL, con effetto immediato dal passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del presente giudizio, di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche.
e FA IL hanno contratto matrimonio concordatario a DI (CS) Parte_1 in data 21/12/1969, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 9, Parte II, Serie A, Anno 1969). Le Parti che sono separate con sentenza del Tribunale di Torino n. 8559/2002 del 16/10/2002, passata in giudicato in data 27/02/2025. La successiva sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 989/2004 pubblicata in data 22/06/2004 è passata in giudicato (come da attestazione del 17/01/2025 della Cancelleria Centrale della medesima Corte d'Appello). Come riportato, dal momento della separazione, i coniugi hanno condotto vite separate e non hanno più ripreso alcuna forma di convivenza. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Come si evince, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e FA Parte_1 IL, trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di DI (CS) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 10.12.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento