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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 484/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250010616175000 CREDITI GIUDIZ 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1067/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 484/2025, la signora Nominativo_1 impugna la cartella di pagamento n 05720250010616175000, portante omesso pagamento di un contributo unificato, pari ad euro 237,00, in uno alla marca da bollo pari ad euro,27,00; oltre a spese di notifica ed interessi.
Allega, la contribuente che, detto contributo, dovrebbe riferirsi al ricorso, iscritto presso il Tribunale di
Cassino nell'anno 2018 al RGN 2075/18/CC; e che, per tale controvesia, la contribuente sostiene di avere versato, antecedentemente alla notifica dell'atto impugnato, il contributo e la marca da bollo - oggetto della cartella di pagamento- a mezzo portale telematico modalità "pago pa";
Si è costituito l'Ufficio, resistendo all'impugnativa e sostenendo che, pur avendo la contribuente eseguito il versamento del contributo, tale versamento sarebbe tuttavia erroneo perchè avrebbe dovuto essere eseguito direttamente a " equitalia giustizia".
Nell'udienza monocratica del 21.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto brevemente in narrativa oggetto della presente controversia riguarda essenzialmente il versamento del contributo unificato relativo al ricorso meglio identificato in narrativa eseguito, con modalità non ritenute corrette da parte dell'Ufficio resistente.
Non è, invero, in contestazione nel caso che qui occupa l'avvenuto versamento- anteriormente alla notifica dell'atto gravato-, come del resto confermato dalla stessa difesa resistente, ma solo la modalità, con cui tale versamento è stato eseguito.
Il ricorso risulta fondato.
E' vero, che il versamento non è avvenuto mediante l'utilizzazione della causale "equitalia giustizia", ma è pacifico che lo stesso pagamento è stato eseguito dal ricorrente, anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento gravato e, in ogni caso, con modalità telematiche attraverso noi pa, sistema di pagamento che -allo stato- risulta utilizzato per il versamento dei contributi unificati, anche nel rispetto del principio generale che informa oramai l'intero sistema ordinamentale della semplificazione amministrativa.
Risulta, invero, eccessivo, giustificare un appesanimento dell'iter procedimentale, anche in un ottica di "effettiva collaborazione" tra amministrazione e contribuente, mediante l'imposizione al ricorrente di ripetere il versamento del contributo e poi richiederne il rimborso, là dove- come già ricordato -
l'interessato abbia eseguito, in buona fede, il versamento attraverso un canale telematico oggi utilizzato per analoghi versamenti.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 484/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250010616175000 CREDITI GIUDIZ 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1067/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al n. 484/2025, la signora Nominativo_1 impugna la cartella di pagamento n 05720250010616175000, portante omesso pagamento di un contributo unificato, pari ad euro 237,00, in uno alla marca da bollo pari ad euro,27,00; oltre a spese di notifica ed interessi.
Allega, la contribuente che, detto contributo, dovrebbe riferirsi al ricorso, iscritto presso il Tribunale di
Cassino nell'anno 2018 al RGN 2075/18/CC; e che, per tale controvesia, la contribuente sostiene di avere versato, antecedentemente alla notifica dell'atto impugnato, il contributo e la marca da bollo - oggetto della cartella di pagamento- a mezzo portale telematico modalità "pago pa";
Si è costituito l'Ufficio, resistendo all'impugnativa e sostenendo che, pur avendo la contribuente eseguito il versamento del contributo, tale versamento sarebbe tuttavia erroneo perchè avrebbe dovuto essere eseguito direttamente a " equitalia giustizia".
Nell'udienza monocratica del 21.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto brevemente in narrativa oggetto della presente controversia riguarda essenzialmente il versamento del contributo unificato relativo al ricorso meglio identificato in narrativa eseguito, con modalità non ritenute corrette da parte dell'Ufficio resistente.
Non è, invero, in contestazione nel caso che qui occupa l'avvenuto versamento- anteriormente alla notifica dell'atto gravato-, come del resto confermato dalla stessa difesa resistente, ma solo la modalità, con cui tale versamento è stato eseguito.
Il ricorso risulta fondato.
E' vero, che il versamento non è avvenuto mediante l'utilizzazione della causale "equitalia giustizia", ma è pacifico che lo stesso pagamento è stato eseguito dal ricorrente, anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento gravato e, in ogni caso, con modalità telematiche attraverso noi pa, sistema di pagamento che -allo stato- risulta utilizzato per il versamento dei contributi unificati, anche nel rispetto del principio generale che informa oramai l'intero sistema ordinamentale della semplificazione amministrativa.
Risulta, invero, eccessivo, giustificare un appesanimento dell'iter procedimentale, anche in un ottica di "effettiva collaborazione" tra amministrazione e contribuente, mediante l'imposizione al ricorrente di ripetere il versamento del contributo e poi richiederne il rimborso, là dove- come già ricordato -
l'interessato abbia eseguito, in buona fede, il versamento attraverso un canale telematico oggi utilizzato per analoghi versamenti.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Spese compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese