Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 217
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, poiché le parti resistenti non hanno fornito prova della regolare notificazione della cartella presupposta, determinando la prescrizione del diritto alla riscossione.

  • Inammissibile
    Omessa notifica cartelle di pagamento e prescrizione

    Il motivo di doglianza è stato dichiarato inammissibile poiché la ricorrente non ha dimostrato di aver subito un pregiudizio ricompreso nelle fattispecie previste dall'art. 12, comma 4-bis, del Dpr n. 602/1973, che consentono l'impugnazione diretta di cartelle non notificate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 217
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 217
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo