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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3708/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249013842455000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160029824659001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170024459956001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180025841389001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140007043943001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5510/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso;
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 0282024 90138424 55/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta in relazione alla cartella 02820140007043943001 asseritamente notificata in data 10/07/2014 per omesso pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio di Caserta anno 2009, nonchè le seguenti cartelle di pagamento:
- n. 028 2016 0029824659001 di Euro 303,32 emessa per mancati pagamenti del diritto annuale alla Camera di Commercio di Caserta relativi all'anno 2016;
- n. 028 2017 0024459956001 di Euro 336,53 emessa per mancati pagamenti del diritto annuale alla Camera di Commercio di Caserta relativi all'anno 2017;
- n. 028 2018 0025841389001 di Euro 246,45 emessa per mancati pagamenti del diritto annuale alla Camera di Commercio di Caserta relativi all'anno 2018.
La parte ricorrente eccepisce l'omessa notificazione degli atti presupposti e la prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La ricorrente preliminarmente impugna l'intimazione di pagamento n. 0282024 90138424 55/000 per omessa notifica della cartella n. 02820140007043943001, asseritamente notificata in data 10.07.2014, con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito intimato. Il motivo di ricorso è fondato. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario. In conseguenza di ciò, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato. (Cfr. Cass., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n. 1144/2018). Nel caso in esame, le parti resistenti non hanno fornito prova, ai fini della correttezza del procedimento di riscossione, della regolare notificazione della cartella, con conseguente decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione del diritto annuale della Camera di Commercio di Caserta anno 2009.
2. La ricorrente riferisce che dalla consultazione della propria posizione fiscale, presso l'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Caserta, risulterebbero state emesse e non notificate le seguenti cartelle di pagamento:
- n. 028 2016 0029824659001 di Euro 303,32 emessa per mancati pagamenti del diritto annuale alla Camera di Commercio di Caserta relativi all'anno 2016;
- n. 028 2017 0024459956001 di Euro 336,53 emessa per mancati pagamenti del diritto annuale alla Camera di Commercio di Caserta relativi all'anno 2017;
- n. 028 2018 0025841389001 di Euro 246,45 emessa per mancati pagamenti del diritto annuale alla Camera di Commercio di Caserta relativi all'anno 2018.
La contribuente si duole dell'omessa notificazione delle cartelle impugnate con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento. Il motivo di doglianza è inammissibile. Ai sensi del comma 4-bis all'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, “ L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
Nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare, anche attraverso un'istanza di concessione di un termine per il deposito di idonea documentazione probatoria, di avere interesse ad agire avverso le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento indicate in ricorso, perché dalle stesse gli deriva un pregiudizio ricompreso nelle tre fattispecie previste dalla norma citata. In mancanza della suddetta prova il motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e delle cartelle ritenute non notificate. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 02820249013842455/000 afferente la cartella di pagamento n. 02820140007043943001 prescritta;
per il resto dichiara il ricorso inammissibile. Spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3708/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249013842455000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160029824659001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170024459956001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180025841389001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140007043943001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5510/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso;
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 0282024 90138424 55/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Caserta in relazione alla cartella 02820140007043943001 asseritamente notificata in data 10/07/2014 per omesso pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio di Caserta anno 2009, nonchè le seguenti cartelle di pagamento:
- n. 028 2016 0029824659001 di Euro 303,32 emessa per mancati pagamenti del diritto annuale alla Camera di Commercio di Caserta relativi all'anno 2016;
- n. 028 2017 0024459956001 di Euro 336,53 emessa per mancati pagamenti del diritto annuale alla Camera di Commercio di Caserta relativi all'anno 2017;
- n. 028 2018 0025841389001 di Euro 246,45 emessa per mancati pagamenti del diritto annuale alla Camera di Commercio di Caserta relativi all'anno 2018.
La parte ricorrente eccepisce l'omessa notificazione degli atti presupposti e la prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La ricorrente preliminarmente impugna l'intimazione di pagamento n. 0282024 90138424 55/000 per omessa notifica della cartella n. 02820140007043943001, asseritamente notificata in data 10.07.2014, con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito intimato. Il motivo di ricorso è fondato. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario. In conseguenza di ciò, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato. (Cfr. Cass., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n. 1144/2018). Nel caso in esame, le parti resistenti non hanno fornito prova, ai fini della correttezza del procedimento di riscossione, della regolare notificazione della cartella, con conseguente decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione del diritto annuale della Camera di Commercio di Caserta anno 2009.
2. La ricorrente riferisce che dalla consultazione della propria posizione fiscale, presso l'Agenzia delle
Entrate Riscossione di Caserta, risulterebbero state emesse e non notificate le seguenti cartelle di pagamento:
- n. 028 2016 0029824659001 di Euro 303,32 emessa per mancati pagamenti del diritto annuale alla Camera di Commercio di Caserta relativi all'anno 2016;
- n. 028 2017 0024459956001 di Euro 336,53 emessa per mancati pagamenti del diritto annuale alla Camera di Commercio di Caserta relativi all'anno 2017;
- n. 028 2018 0025841389001 di Euro 246,45 emessa per mancati pagamenti del diritto annuale alla Camera di Commercio di Caserta relativi all'anno 2018.
La contribuente si duole dell'omessa notificazione delle cartelle impugnate con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento. Il motivo di doglianza è inammissibile. Ai sensi del comma 4-bis all'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, “ L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
Nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare, anche attraverso un'istanza di concessione di un termine per il deposito di idonea documentazione probatoria, di avere interesse ad agire avverso le iscrizioni a ruolo e le cartelle di pagamento indicate in ricorso, perché dalle stesse gli deriva un pregiudizio ricompreso nelle tre fattispecie previste dalla norma citata. In mancanza della suddetta prova il motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e delle cartelle ritenute non notificate. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 02820249013842455/000 afferente la cartella di pagamento n. 02820140007043943001 prescritta;
per il resto dichiara il ricorso inammissibile. Spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico