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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 629 del 2016 R.G., pendente tra
(C.F./P.IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giuseppe Mammone ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opponente- contro
(C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Bertaccini ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte opponente ha convenuto in giudizio la parte opposta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito … 1) IN
VIA PRINCIPALE, Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA, in caso di conferma totale
e/o parziale del decreto ingiuntivo opposto, compensare le somme dovute al
1 opposto, fino alla concorrenza, con le somme Controparte_1
da quest'ultimo dovute alla società opponente, pari all'importo complessivo di € 36.000,00 (IVA inclusa) o di quella che verrà accertata in corso di causa, al lordo della somma ingiunta e/o ritenuta dovuta, e senza che operi condanna al pagamento in favore della della Parte_1
eventuale residua somma a suo credito risultante all'esito dalla predetta compensazione”.
A tal fine, la difesa dell'opponente ha dedotto:
-che “la società nel corso dell'anno 2009 Parte_1
(marzo/settembre 2009) assumeva a noleggio dalla Controparte_1
all'epoca in bonis, un mezzo industriale (mod. Keestrack Novum Matr. N.
124) che avrebbe dovuto impiegare sul cantiere di Barberino di Mugello”;
-che “Il …bene …avrebbe dovuto essere utilizzato per “sfangare” il materiale residuato dalla lavorazione delle gallerie, così da separare il terreno da una parte e la pietra dall'altra”;
-che “lo stesso ha presentato ab initio problemi di mal funzionamento …. i difetti/vizi si sono rivelati tali da renderlo del tutto inidoneo alle esigenze per le quali era stato noleggiato”;
-che “per tali ragioni, la non ha effettuato alcun Parte_1
pagamento delle fatture portate in monitorio, contestandole…tipica ipotesi di inadempimento contrattuale da parte della società noleggiante, odierna ingiungente, che ha legittimato il mancato pagamento delle predette fatture”;
-che “la società è creditrice, ad oggi, nei confronti del Parte_1
della somma di € 36.000,00 IVA Parte_2
compresa”;
-che “Detta somma riviene dall'impiego di una Unità Vagliante REV 30/A3S
Matricola 11015, completa di 4 nastri (corredato da copia certificato CE) che la società opponente diede, ab initio in conto visione, alla società
[...]
all'epoca in bonis”; Controparte_1
2 -che “Dell'importo complessivo, pertanto, si chiede la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c., in via di eccezione riconvenzionale con il credito azionato dalla opposta e che eventualmente alla stessa verrà riconosciuto”.
In data 21 settembre 2016 si è costituita in giudizio la parte opposta.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
In data 12 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie.
Secondo l'insegnamento tracciato dalla Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 - “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Pertanto, la parte convenuta opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto 3 dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire
(e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione. Il medesimo criterio - nei termini sopra evidenziati - trova applicazione anche ove venga formulata l'eccezione di inadempimento.
Ebbene, nel caso di specie, il procedimento monitorio è stato incardinato per il recupero di un credito derivante dal noleggio di un mezzo industriale.
Nel presente giudizio, non è stato in alcun modo contestato il noleggio del bene, atteso che la parte opponente, nell'atto introduttivo, ha confermato di avere noleggiato il mezzo industriale e ha dedotto di non avere provveduto al pagamento delle fatture allegate nel procedimento monitorio in virtù del difetto di funzionamento dello stesso (cfr. comparsa conclusionale depositata dall'opponente ove si legge: “La noleggiatrice, in buona sostanza, ha ritenuto, e ritiene ancora oggi, di essersi trovata al cospetto di una tipica ipotesi di inadempimento contrattuale da parte della società noleggiante, ovvero della all'epoca in bonis, che ha legittimato il Controparte_1
mancato pagamento delle menzionate fatture, nonché la risoluzione del contratto di noleggio e la conseguente restituzione del bene (Keestrack
Novum Matr. N. 124) alla società proprio in ragione Controparte_1
della sua assoluta inidoneità allo scopo per il quale esso bene era stato noleggiato…Va anzitutto premesso che nel caso che ci occupa, non viene in discussione il fatto che la società nel corso dell'anno Parte_1
2009 (marzo/settembre 2009) abbia noleggiato dalla Controparte_1
all'epoca in bonis, un mezzo industriale (mod. Keestrack Novum Matr. N.
124) che avrebbe dovuto impiegare sul cantiere di Barberino di Mugello
(FI)….Ciò che è in discussione è il lavoro quali-quantitativo che detto bene avrebbe dovuto svolgere (ma che pacificamente è stato riscontrato non aver svolto), nel mentre è più che evidente la tipologia di suo impiego, ovvero quella di “sfangare” il materiale residuato dalla lavorazione delle gallerie, che consiste nella separazione del terreno da una parte e della pietra dall'altra…il mancato pagamento delle fatture portate in monitorio e la loro 4 contestazione, sia dipeso proprio dall'inadempimento contrattuale … data dall'inidoneità/vizi presentati dal più volte menzionato mezzo industriale”).
In altre parole, la parte opponente ha eccepito, ex art. 1460 c.c.,
l'inadempimento della società opposta, la quale avrebbe consegnato un mezzo non idoneo all'uso cui era destinato.
Ora - posto che, per costante giurisprudenza, qualora “il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.”, sono invertiti “i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento” - nella vicenda in esame, la parte opposta non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante, non avendo essa dimostrato di avere consegnato un mezzo funzionante.
Per contro, la parte opponente ha provato l'inadempimento eccepito.
Al riguardo, giova precisare:
-che, come correttamente evidenziato nell'ordinanza del 21 marzo 2017, nella specie, i limiti prescritti dall'art. 2721 c.c., sono stati superati in ragione delle caratteristiche del titolo negoziale fatto valere dall'attore in senso sostanziale;
-l'istruttoria espletata ha permesso di accertare che il mezzo industriale non funzionava bene perché non riusciva a sfangare (cfr. quanto riferito dal teste nonché dal teste , i quali hanno, in Testimone_1 Testimone_2
particolare, confermato le circostanze di cui al capitolo 2);
-anche il teste ha evidenziato l'esistenza di problematiche emerse Tes_3
durante il noleggio del bene e ha chiarito che ciò è accaduto a causa delle intemperie;
-tuttavia, tenuto conto di quanto dichiarato dagli altri testi, del periodo di tempo in cui è avvenuto il noleggio (marzo - settembre 2009) e della mancanza di ulteriori riscontri, tale indicazione non è utile a smentire le risultanze esaminate;
-parte opposta non ha documentato né dimostrato in altro modo di avere 5 puntualmente adempiuto.
Quanto alla attendibilità e alla credibilità dei testimoni escussi, deve precisarsi che la valutazione va effettuata in concreto e non sulla base di circostanze astratte.
Nel caso che occupa, rispetto a entrambi i testi e non Tes_1 Tes_2
sono emersi elementi specifici idonei a incidere negativamente sui profili in esame e le dichiarazioni rese dagli stessi, oltre a essere omogenee nel contenuto, risultano prive di contraddizioni.
Infatti:
-sia che hanno confermato senza incertezze che il mezzo Tes_2 Tes_1
non funzionava;
-il teste ha riferito che l'attività logistica espletata consisteva nella Tes_1
“gestione spostamento mezzi, assicurazione dei mezzi e documento degli stessi”;
-pertanto, quanto dal teste conosciuto circa lo stato del mezzo è riconducibile al ruolo svolto;
-entrambi i testi hanno confermato i problemi avuti dalla società opponente a causa del difetto di funzionamento del mezzo.
In definitiva, a fronte dell'assenza di prove fornite dalla parte opposta in ordine all'eccezione di inadempimento e in considerazione degli elementi offerti dalla parte opponente, l'opposizione va accolta.
Resta assorbita ogni altra questione. Per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 629 del 2016 R.G., disattesa ogni diversa istanza ed 6 eccezione, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 95 del
2016 (proc. n. 1830 del 2015 R.G.);
-condanna la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali ed euro 286,oo per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vibo Valentia in data 30 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 629 del 2016 R.G., pendente tra
(C.F./P.IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giuseppe Mammone ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte opponente- contro
(C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Bertaccini ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte opponente ha convenuto in giudizio la parte opposta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito … 1) IN
VIA PRINCIPALE, Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA, in caso di conferma totale
e/o parziale del decreto ingiuntivo opposto, compensare le somme dovute al
1 opposto, fino alla concorrenza, con le somme Controparte_1
da quest'ultimo dovute alla società opponente, pari all'importo complessivo di € 36.000,00 (IVA inclusa) o di quella che verrà accertata in corso di causa, al lordo della somma ingiunta e/o ritenuta dovuta, e senza che operi condanna al pagamento in favore della della Parte_1
eventuale residua somma a suo credito risultante all'esito dalla predetta compensazione”.
A tal fine, la difesa dell'opponente ha dedotto:
-che “la società nel corso dell'anno 2009 Parte_1
(marzo/settembre 2009) assumeva a noleggio dalla Controparte_1
all'epoca in bonis, un mezzo industriale (mod. Keestrack Novum Matr. N.
124) che avrebbe dovuto impiegare sul cantiere di Barberino di Mugello”;
-che “Il …bene …avrebbe dovuto essere utilizzato per “sfangare” il materiale residuato dalla lavorazione delle gallerie, così da separare il terreno da una parte e la pietra dall'altra”;
-che “lo stesso ha presentato ab initio problemi di mal funzionamento …. i difetti/vizi si sono rivelati tali da renderlo del tutto inidoneo alle esigenze per le quali era stato noleggiato”;
-che “per tali ragioni, la non ha effettuato alcun Parte_1
pagamento delle fatture portate in monitorio, contestandole…tipica ipotesi di inadempimento contrattuale da parte della società noleggiante, odierna ingiungente, che ha legittimato il mancato pagamento delle predette fatture”;
-che “la società è creditrice, ad oggi, nei confronti del Parte_1
della somma di € 36.000,00 IVA Parte_2
compresa”;
-che “Detta somma riviene dall'impiego di una Unità Vagliante REV 30/A3S
Matricola 11015, completa di 4 nastri (corredato da copia certificato CE) che la società opponente diede, ab initio in conto visione, alla società
[...]
all'epoca in bonis”; Controparte_1
2 -che “Dell'importo complessivo, pertanto, si chiede la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c., in via di eccezione riconvenzionale con il credito azionato dalla opposta e che eventualmente alla stessa verrà riconosciuto”.
In data 21 settembre 2016 si è costituita in giudizio la parte opposta.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
In data 12 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie.
Secondo l'insegnamento tracciato dalla Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533/2001 - “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Pertanto, la parte convenuta opposta, attrice sostanziale, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto 3 dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire
(e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione. Il medesimo criterio - nei termini sopra evidenziati - trova applicazione anche ove venga formulata l'eccezione di inadempimento.
Ebbene, nel caso di specie, il procedimento monitorio è stato incardinato per il recupero di un credito derivante dal noleggio di un mezzo industriale.
Nel presente giudizio, non è stato in alcun modo contestato il noleggio del bene, atteso che la parte opponente, nell'atto introduttivo, ha confermato di avere noleggiato il mezzo industriale e ha dedotto di non avere provveduto al pagamento delle fatture allegate nel procedimento monitorio in virtù del difetto di funzionamento dello stesso (cfr. comparsa conclusionale depositata dall'opponente ove si legge: “La noleggiatrice, in buona sostanza, ha ritenuto, e ritiene ancora oggi, di essersi trovata al cospetto di una tipica ipotesi di inadempimento contrattuale da parte della società noleggiante, ovvero della all'epoca in bonis, che ha legittimato il Controparte_1
mancato pagamento delle menzionate fatture, nonché la risoluzione del contratto di noleggio e la conseguente restituzione del bene (Keestrack
Novum Matr. N. 124) alla società proprio in ragione Controparte_1
della sua assoluta inidoneità allo scopo per il quale esso bene era stato noleggiato…Va anzitutto premesso che nel caso che ci occupa, non viene in discussione il fatto che la società nel corso dell'anno Parte_1
2009 (marzo/settembre 2009) abbia noleggiato dalla Controparte_1
all'epoca in bonis, un mezzo industriale (mod. Keestrack Novum Matr. N.
124) che avrebbe dovuto impiegare sul cantiere di Barberino di Mugello
(FI)….Ciò che è in discussione è il lavoro quali-quantitativo che detto bene avrebbe dovuto svolgere (ma che pacificamente è stato riscontrato non aver svolto), nel mentre è più che evidente la tipologia di suo impiego, ovvero quella di “sfangare” il materiale residuato dalla lavorazione delle gallerie, che consiste nella separazione del terreno da una parte e della pietra dall'altra…il mancato pagamento delle fatture portate in monitorio e la loro 4 contestazione, sia dipeso proprio dall'inadempimento contrattuale … data dall'inidoneità/vizi presentati dal più volte menzionato mezzo industriale”).
In altre parole, la parte opponente ha eccepito, ex art. 1460 c.c.,
l'inadempimento della società opposta, la quale avrebbe consegnato un mezzo non idoneo all'uso cui era destinato.
Ora - posto che, per costante giurisprudenza, qualora “il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.”, sono invertiti “i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento” - nella vicenda in esame, la parte opposta non ha adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante, non avendo essa dimostrato di avere consegnato un mezzo funzionante.
Per contro, la parte opponente ha provato l'inadempimento eccepito.
Al riguardo, giova precisare:
-che, come correttamente evidenziato nell'ordinanza del 21 marzo 2017, nella specie, i limiti prescritti dall'art. 2721 c.c., sono stati superati in ragione delle caratteristiche del titolo negoziale fatto valere dall'attore in senso sostanziale;
-l'istruttoria espletata ha permesso di accertare che il mezzo industriale non funzionava bene perché non riusciva a sfangare (cfr. quanto riferito dal teste nonché dal teste , i quali hanno, in Testimone_1 Testimone_2
particolare, confermato le circostanze di cui al capitolo 2);
-anche il teste ha evidenziato l'esistenza di problematiche emerse Tes_3
durante il noleggio del bene e ha chiarito che ciò è accaduto a causa delle intemperie;
-tuttavia, tenuto conto di quanto dichiarato dagli altri testi, del periodo di tempo in cui è avvenuto il noleggio (marzo - settembre 2009) e della mancanza di ulteriori riscontri, tale indicazione non è utile a smentire le risultanze esaminate;
-parte opposta non ha documentato né dimostrato in altro modo di avere 5 puntualmente adempiuto.
Quanto alla attendibilità e alla credibilità dei testimoni escussi, deve precisarsi che la valutazione va effettuata in concreto e non sulla base di circostanze astratte.
Nel caso che occupa, rispetto a entrambi i testi e non Tes_1 Tes_2
sono emersi elementi specifici idonei a incidere negativamente sui profili in esame e le dichiarazioni rese dagli stessi, oltre a essere omogenee nel contenuto, risultano prive di contraddizioni.
Infatti:
-sia che hanno confermato senza incertezze che il mezzo Tes_2 Tes_1
non funzionava;
-il teste ha riferito che l'attività logistica espletata consisteva nella Tes_1
“gestione spostamento mezzi, assicurazione dei mezzi e documento degli stessi”;
-pertanto, quanto dal teste conosciuto circa lo stato del mezzo è riconducibile al ruolo svolto;
-entrambi i testi hanno confermato i problemi avuti dalla società opponente a causa del difetto di funzionamento del mezzo.
In definitiva, a fronte dell'assenza di prove fornite dalla parte opposta in ordine all'eccezione di inadempimento e in considerazione degli elementi offerti dalla parte opponente, l'opposizione va accolta.
Resta assorbita ogni altra questione. Per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 629 del 2016 R.G., disattesa ogni diversa istanza ed 6 eccezione, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 95 del
2016 (proc. n. 1830 del 2015 R.G.);
-condanna la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali ed euro 286,oo per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vibo Valentia in data 30 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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