Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 04/03/2026, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01629/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio IA Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al v.le Gramsci n. 16;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
a) del Decreto n. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Campania di Napoli - Ufficio del Personale della Formazione - Settore Disciplina, di inflizione della sanzione disciplinare della “Censura” nei confronti del ricorrente;
b) del verbale di audizione del 26 gennaio 2024 e della relativa Delibera del Consiglio di Disciplina con la quale è stata proposta al Provveditore la sanzione della censura inflitta al ricorrente con il Decreto impugnato sub “a”;
c) degli atti del procedimento disciplinare n. -OMISSIS- avviato nei confronti del ricorrente e culminato nell'adozione dei provvedimenti impugnati sub “a” e “b” ivi compresa la contestazione di addebiti prot.n.-OMISSIS- del 21/11/2023;
d) di ogni altro atto, preordinato, conseguente, connesso e/o comunque lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa IV EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con decreto numero -OMISSIS-il Provveditore Regionale della Campania del DAP ha inflitto all'odierno ricorrente la sanzione disciplinare della censura a fronte dell’infrazione prevista dall'articolo 3 comma 2 lettera f) del decreto legislativo n. 449 del 1992 (“grave negligenza in servizio”).
A fondamento della sanzione il Provveditore ha richiamato il verbale del 26 gennaio 2023 in cui il Consiglio Regionale di disciplina ha trattato il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, esprimendo la proposta di applicare la sanzione della censura in ragione del fatto che “ l’incolpato ha lasciato il posto di servizio senza alcuna autorizzazione del preposto confidando solo nella disponibilità del collega di reparto ” (fatto verificatosi presso la C.C. di Poggioreale - Napoli il 3/11/2023).
1.1 Avverso tale proposta e il conseguente decreto del Provveditore è insorto il ricorrente lamentando:
I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL DLGS 449/92. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. INIQUITA’ PER MANCATA CORRETTA PONDERAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI RESE IN SEDE DISCIPLINARE E DEI PRECEDENTI DI SERVIZIO;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 DEL DLGS 449/92. ULTERIORE PROFILO DI VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO;
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 co 2°, 19 DEL DLGS 449/92. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
IV. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COMMA 7° L. 241/90 E SMI E DELL’ART. 116, COMMA 2° DEL CPA.
2 - Ha resistito all'impugnativa il Ministero della Giustizia chiedendone il rigetto.
3 – Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 - Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs n. 449/92 (“Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”) la sanzione della censura è inflitta per iscritto dal direttore dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.
L'articolo 7 del DPR numero 82/1999 (“Regolamento di servizio del corpo di disciplina penitenziaria”), rubricato “Subordinazione gerarchica e funzionale” stabilisce al primo comma: “…il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione è gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui è addetto”
Coglie, quindi, nel segno la censura attorea secondo cui la sanzione avrebbe dovuto essere inflitta dal dirigente dell'Istituto penitenziario cui il ricorrente era addetto e non dal Provveditore Regionale (competente, ad esempio, per l’irrogazione della pena pecuniaria e della deplorazione, ex artt. 3 e 4 d. lgs. n. 449/92)
Per tale dirimente ragione il ricorso va accolto con annullamento del decreto provveditorale impugnato.
4 - Condivisibile è altresì la censura incentrata sulla violazione delle prerogative difensive dell’incolpato che, nella fattispecie, si è visto di fatto respingere senza motivazione la richiesta di acquisire i filmati delle videocamere di sorveglianza collocate nel reparto ove si sono svolti i fatti.
Al riguardo, si osserva che l'articolo 11 d. lgs. cit. (rubricato “Modalità per l'irrogazione delle sanzioni”) impone all'organo competente ad infliggere la sanzione di “tenere conto di tutte le circostanze attenuanti”, non senza che “siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato nei modi previsti dall'articolo 12”. Quest'ultimo (“Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell’interessato”) prevede al terzo comma che con l’atto di contestazione degli addebiti “l'incolpato deve essere avvertito della facoltà di presentare giustificazioni e documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini e testimonianze”.
Il che è proprio quanto è stato tempestivamente richiesto dall'odierno ricorrente, al fine di provare l'effettiva durata dell'assenza del ricorrente dal luogo di servizio (circostanza potenzialmente rilevante quale attenuante).
La determinazione cui è pervenuto il Consiglio Regionale di disciplina va quindi annullata, dal momento che in sede istruttoria non si è tenuto conto della richiesta formulata dal ricorrente di acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza.
5 – È fatto salvo l’ulteriore corso dell’azione amministrativa.
6 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto n. -OMISSIS-ed il verbale -OMISSIS-del Consiglio di Disciplina.
Condanna il Ministero della Giustizia alla refusione delle spese di lite nei confronti del procuratore antistatario del ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RA EN, Presidente
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
IV EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IV EN | IA RA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.