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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/12/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 957/24 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MA SS EL Verme, giusta delega rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli, Corso Vittorio
EM n. 21/C .
-ATTORE-
C O N T R O
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IR LO, giusta procura allegata in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in San Giovanni Incarico, via
Farnete snc.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da condanna per diffamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore, dott. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone il sig. , Controparte_1
chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, quantificati in €
30.000,00, più € 20.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12 Legge 47 del 1948, oltre interessi e rivalutazione, derivanti dalle frasi offensive pronunciate dal convenuto al suo indirizzo e pubblicate via web ovvero in sede di verbali d'udienza aventi ad oggetto dichiarazioni spontanee, ritenute lesive della sua reputazione.
Si costituiva in giudizio il sig. , contestando la Controparte_2
domanda, della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 28/11/25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. e dopo il rigetto dell'istanza di ricusazione di questo giudice, avanzata da parte attrice e decisa dal Collegio, presieduto dal Presidente del Tribunale.
Ritiene questo giudice che la domanda sia fondata.
La vicenda processuale tra origine nel momento in cui, in data 3/05/2021, nei confronti del convenuto, imputato nel proc. Pen. N. 6064/21 R.G.N.R. per i delitti di cui agli artt. 343 commi 1 e 2 c.p., 337 c.p., 341 bis c.p. , 340 c.p., nonché 582 e
585, veniva emesso decreto di citazione a giudizio.
Celebratosi il dibattimento, il convenuto, nel rendere dichiarazioni spontanee e rilasciando interviste via web, pronunciava all'indirizzo del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, frasi, espressioni, ritenute da quest'ultimo particolarmente offensive del suo onore e della sua reputazione, ponendo sostanzialmente in essere un comportamento giudicato dall'attore oltraggioso del ruolo istituzionale da lui svolto.
2 A quel punto, l'attore presentava in data 28/03/23 denuncia -querela nei confronti del convenuto, dalla quale scaturiva procedimento penale n. 15901723, dopo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma, competente funzionalmente.
Ciò posto, ad avviso di questo Tribunale numerose sono le espressioni che concretizzano di fatto la diffamazione ai danni dell'attore, contenute sia nei verbali d'udienza, sia nelle pubblicazioni Facebook - You Tube.
Appare di certo gravemente offensivo il convenuto quanto imputa all'attore il
“tentato omicidio” per avergli, a suo dire, negato le cure mediche o quando si sarebbe reso “disponibile al corporativismo criminale tra magistrati di Salerno e
Napoli o quando ancora sarebbe riuscito “ a far incazzare il P.M. Pt_1
dicendogli in faccia tutti i reati che ha commesso contro di me, contro la giustizia, per andare a continuare a perseguire nella frode processuale, nello stalking giudiziario e nel tentato omicidio nei miei confronti…. sicuro della sua impunità, come tutti gli altri criminali magistrati come lui…..” o quando, infine, definisce l'attore un “grandissimo pezzo di merda”.
Si tratta di alcuni passaggi più importanti tra le tante dichiarazioni rese dal convenuto contro l'attore, elencate dettagliatamente nella citazione.
Appare evidente come tali comportamenti verbali, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, travalichino grandemente i limiti posti al legittimo esercizio di critica, rientrante nella libertà di espressione, diritto fondamentale sancito e riconosciuto dalla Costituzione all'art. 21, violando apertamente il principio della continenza ovvero delle forme utilizzate e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno dell'interesse pubblico o della verità della notizia, comunque da dimostrare.
3 Siamo, infatti, in presenza non di un mero sfogo isolato, ma di una vera e propria aggressione verbale, connotata da una serie di epiteti certamente volgari e denigratori, che oltrepassano il confine del legittimo esercizio del diritto di critica, ledendo il diritto all'immagine, all'onore e alla reputazione dell'attore, svilendo altresì il ruolo istituzionale dello stesso, in qualità di magistrato della Repubblica
Italiana.
Lo stesso convenuto nella comparsa di risposta riconosce di aver utilizzato parole ingiuriose, giustificandole con la sussistenza di un presunto stato di necessità, rimasto anch'esso indimostrato.
In sintesi, quindi, la condotta posta in essere dal convenuto integra gli estremi dell'illecito aquiliano di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., posto che vengono in rilievo espressioni sicuramente diffamatorie, aventi anche rilevanza penale, plurime e insistenti, idonee a determinare un danno morale all'attore di particolare gravità.
In relazione alla quantificazione, si deve osservare che ogni illecito che abbia cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui e ciò ai sensi dell'art. 185 c.p. Il danno di natura non patrimoniale comprende ogni conseguenza pregiudizievole di un illecito. Nella liquidazione del danno non patrimoniale inteso in senso lato derivante da fatto illecito, il giudice deve necessariamente ricorrere a criteri equitativi sanciti dall'art. 1226 c.c., oltre che delle indicazioni contenute ad esempio nell'Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di Milano ovvero delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale conseguente al reato di diffamazione, elaborate dal predetto
Osservatorio; nel fare ciò, il giudice dovrà tenere conto di una serie di parametri fissati dalla giurisprudenza e rappresentati dalla diffusione della frase offensiva e dunque dalla sua capacità di propalazione, oltre che dalle qualità morali della
4 persona offesa, dalla sua notorietà, dal ruolo sociale e professionale, dall'intensità dell'elemento psicologico, dalla notorietà anche del diffamante. Applicando tali parametri al caso di specie, si deve evidenziare che siamo in presenza di frasi di indubbia portata offensiva, pronunciate durante le udienze pubbliche, in sede di dichiarazioni spontanee, sui social network, come You Tube e Facebook, di grande diffusione sia nazionale che internazionale, all'indirizzo di un magistrato all'epoca dei fatti P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, oggi Procuratore ff presso la Procura della Repubblica di , conosciuto quindi Pt_2
sia nell'ambito dei suoi Uffici di appartenenza, sia nell'ambito dell'intera categoria dei magistrati, oltre che dagli avvocati dei diversi fori, da parte di una persona
(odierno convenuto), attivo e molto seguito sui social. Sulla scorta di tali argomentazioni, ritiene questo giudice che nella fattispecie concreta sia congruo liquidare, a titolo di danno non patrimoniale e in via equitativa, considerata l'offesa di particolare gravità, la somma di € 15.000,00 da porsi a carico del convenuto.
A tale importo deve aggiungersi un'ulteriore somma a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47 del 1948, venendo in rilievo anche il reato di diffamazione, commesso col mezzo della stampa, nella somma di € 8.000,00, liquidata sempre in via equitativa.
Tali somme sono computate all'attualità e quindi deve ritenersi comprensiva della rivalutazione monetaria.
Pertanto, la domanda va accolta nei termini sopra indicati e le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna il convenuto, sig.
[...]
, a corrispondere all'attore, dott. la somma di € CP_1 Parte_1
5 15.000,00, a titolo di risarcimento danni, più € 8.000,00 a titolo di riparazione, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Condanna il convenuto, a rifondere le spese processuali che Controparte_1
liquida in € 545,00 per spese, in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Frosinone il 5/12/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 957/24 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MA SS EL Verme, giusta delega rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli, Corso Vittorio
EM n. 21/C .
-ATTORE-
C O N T R O
, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IR LO, giusta procura allegata in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in San Giovanni Incarico, via
Farnete snc.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da condanna per diffamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore, dott. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone il sig. , Controparte_1
chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, quantificati in €
30.000,00, più € 20.000,00 a titolo di riparazione ex art. 12 Legge 47 del 1948, oltre interessi e rivalutazione, derivanti dalle frasi offensive pronunciate dal convenuto al suo indirizzo e pubblicate via web ovvero in sede di verbali d'udienza aventi ad oggetto dichiarazioni spontanee, ritenute lesive della sua reputazione.
Si costituiva in giudizio il sig. , contestando la Controparte_2
domanda, della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 28/11/25 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. e dopo il rigetto dell'istanza di ricusazione di questo giudice, avanzata da parte attrice e decisa dal Collegio, presieduto dal Presidente del Tribunale.
Ritiene questo giudice che la domanda sia fondata.
La vicenda processuale tra origine nel momento in cui, in data 3/05/2021, nei confronti del convenuto, imputato nel proc. Pen. N. 6064/21 R.G.N.R. per i delitti di cui agli artt. 343 commi 1 e 2 c.p., 337 c.p., 341 bis c.p. , 340 c.p., nonché 582 e
585, veniva emesso decreto di citazione a giudizio.
Celebratosi il dibattimento, il convenuto, nel rendere dichiarazioni spontanee e rilasciando interviste via web, pronunciava all'indirizzo del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, frasi, espressioni, ritenute da quest'ultimo particolarmente offensive del suo onore e della sua reputazione, ponendo sostanzialmente in essere un comportamento giudicato dall'attore oltraggioso del ruolo istituzionale da lui svolto.
2 A quel punto, l'attore presentava in data 28/03/23 denuncia -querela nei confronti del convenuto, dalla quale scaturiva procedimento penale n. 15901723, dopo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma, competente funzionalmente.
Ciò posto, ad avviso di questo Tribunale numerose sono le espressioni che concretizzano di fatto la diffamazione ai danni dell'attore, contenute sia nei verbali d'udienza, sia nelle pubblicazioni Facebook - You Tube.
Appare di certo gravemente offensivo il convenuto quanto imputa all'attore il
“tentato omicidio” per avergli, a suo dire, negato le cure mediche o quando si sarebbe reso “disponibile al corporativismo criminale tra magistrati di Salerno e
Napoli o quando ancora sarebbe riuscito “ a far incazzare il P.M. Pt_1
dicendogli in faccia tutti i reati che ha commesso contro di me, contro la giustizia, per andare a continuare a perseguire nella frode processuale, nello stalking giudiziario e nel tentato omicidio nei miei confronti…. sicuro della sua impunità, come tutti gli altri criminali magistrati come lui…..” o quando, infine, definisce l'attore un “grandissimo pezzo di merda”.
Si tratta di alcuni passaggi più importanti tra le tante dichiarazioni rese dal convenuto contro l'attore, elencate dettagliatamente nella citazione.
Appare evidente come tali comportamenti verbali, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, travalichino grandemente i limiti posti al legittimo esercizio di critica, rientrante nella libertà di espressione, diritto fondamentale sancito e riconosciuto dalla Costituzione all'art. 21, violando apertamente il principio della continenza ovvero delle forme utilizzate e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno dell'interesse pubblico o della verità della notizia, comunque da dimostrare.
3 Siamo, infatti, in presenza non di un mero sfogo isolato, ma di una vera e propria aggressione verbale, connotata da una serie di epiteti certamente volgari e denigratori, che oltrepassano il confine del legittimo esercizio del diritto di critica, ledendo il diritto all'immagine, all'onore e alla reputazione dell'attore, svilendo altresì il ruolo istituzionale dello stesso, in qualità di magistrato della Repubblica
Italiana.
Lo stesso convenuto nella comparsa di risposta riconosce di aver utilizzato parole ingiuriose, giustificandole con la sussistenza di un presunto stato di necessità, rimasto anch'esso indimostrato.
In sintesi, quindi, la condotta posta in essere dal convenuto integra gli estremi dell'illecito aquiliano di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., posto che vengono in rilievo espressioni sicuramente diffamatorie, aventi anche rilevanza penale, plurime e insistenti, idonee a determinare un danno morale all'attore di particolare gravità.
In relazione alla quantificazione, si deve osservare che ogni illecito che abbia cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui e ciò ai sensi dell'art. 185 c.p. Il danno di natura non patrimoniale comprende ogni conseguenza pregiudizievole di un illecito. Nella liquidazione del danno non patrimoniale inteso in senso lato derivante da fatto illecito, il giudice deve necessariamente ricorrere a criteri equitativi sanciti dall'art. 1226 c.c., oltre che delle indicazioni contenute ad esempio nell'Osservatorio della Giustizia civile del Tribunale di Milano ovvero delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale conseguente al reato di diffamazione, elaborate dal predetto
Osservatorio; nel fare ciò, il giudice dovrà tenere conto di una serie di parametri fissati dalla giurisprudenza e rappresentati dalla diffusione della frase offensiva e dunque dalla sua capacità di propalazione, oltre che dalle qualità morali della
4 persona offesa, dalla sua notorietà, dal ruolo sociale e professionale, dall'intensità dell'elemento psicologico, dalla notorietà anche del diffamante. Applicando tali parametri al caso di specie, si deve evidenziare che siamo in presenza di frasi di indubbia portata offensiva, pronunciate durante le udienze pubbliche, in sede di dichiarazioni spontanee, sui social network, come You Tube e Facebook, di grande diffusione sia nazionale che internazionale, all'indirizzo di un magistrato all'epoca dei fatti P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, oggi Procuratore ff presso la Procura della Repubblica di , conosciuto quindi Pt_2
sia nell'ambito dei suoi Uffici di appartenenza, sia nell'ambito dell'intera categoria dei magistrati, oltre che dagli avvocati dei diversi fori, da parte di una persona
(odierno convenuto), attivo e molto seguito sui social. Sulla scorta di tali argomentazioni, ritiene questo giudice che nella fattispecie concreta sia congruo liquidare, a titolo di danno non patrimoniale e in via equitativa, considerata l'offesa di particolare gravità, la somma di € 15.000,00 da porsi a carico del convenuto.
A tale importo deve aggiungersi un'ulteriore somma a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47 del 1948, venendo in rilievo anche il reato di diffamazione, commesso col mezzo della stampa, nella somma di € 8.000,00, liquidata sempre in via equitativa.
Tali somme sono computate all'attualità e quindi deve ritenersi comprensiva della rivalutazione monetaria.
Pertanto, la domanda va accolta nei termini sopra indicati e le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna il convenuto, sig.
[...]
, a corrispondere all'attore, dott. la somma di € CP_1 Parte_1
5 15.000,00, a titolo di risarcimento danni, più € 8.000,00 a titolo di riparazione, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Condanna il convenuto, a rifondere le spese processuali che Controparte_1
liquida in € 545,00 per spese, in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Frosinone il 5/12/25
Il Giudice
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