Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 06/03/2026, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01604/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05277/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5277 del 2022, proposto da
AN IO e RI AC, rappresentati e difesi dall'avvocato ZO Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e NA Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
per l'annullamento
del provvedimento n. 152/A del 23 maggio 2022, con il quale il Dirigente del Settore Tecnico del comune di Napoli ha adottato, nei confronti dei ricorrenti, un provvedimento di “acquisizione gratuita al patrimonio del comune di Napoli dell’immobile” sito in Napoli alla via dell’Olivo, n. 53, intimando, altresì, il pagamento “di una sanzione pecuniaria pari ad € 2.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa RIgiovanna RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Affermano i ricorrenti che, i signori EP IO e RI De ZO, genitori del ricorrente AN IO, realizzarono negli anni 60, all’interno del fondo sito in Napoli, via Oliva n. 53, di cui avevano la disponibilità in forza di contratto di locazione, una casa colonica, un capannone e due manufatti rurali senza munirsi del relativo titolo edilizio.
Il terreno fu acquistato in data 24 luglio 2002, dai sig.ri NA RI De ZO, Francesco IO e AN IO, quest’ultimo in regime di comunione legale con la sig.ra RI AC.
In data 3 dicembre 2003, il Comune di Napoli adottò l’ordinanza n. 2260, con la quale ingiunse la demolizione del capannone, realizzato sine titulo.
Per sanare le opere abusive, i ricorrenti presentarono tre distinte istanze di condono, ai sensi della legge n. 326/2003, in data 10 dicembre 2004 (n.ri prot. 3916/04, 3918/04, 3920/04 e 3921/04).
Le istanze sono state respinte con disposizioni dirigenziali nn. 200/C, 201/C e 202/C del 24 luglio 2017 e contestualmente è stata ordinata la demolizione delle opere abusive.
Affermano i ricorrenti che anche i suddetti provvedimenti non sarebbero mai stati notificati alla signora RI AC, nonostante ella sia comproprietaria del fondo.
In data 22 febbraio 2022, il sig. AN IO ha trasmesso al Comune di Napoli una comunicazione di inizio lavori per la demolizione delle opere abusive (prot. n. 138306).
A demolizione avvenuta, in data 18 luglio 2022 è stato notificato ad entrambi i ricorrenti il provvedimento n. 152/A adottato il 23 maggio 2022, con il quale il Comune di Napoli, richiamata l’ordinanza di demolizione n. 2260 del 31 dicembre 2003, nonché “le disposizioni dirigenziali n. 200/C, 200/C, e 202/C del 24 luglio 2015 ”, recanti diniego delle istanze di condono prot. n. 3920/2004, n. 3918/2004, n. 3916/2004 e n. 3921/2004 presentate in data 10 dicembre 2004, ha disposto l’ “acquisizione gratuita al patrimonio del comune di Napoli dell’immobile”, intimando, altresì, il pagamento “di una sanzione pecuniaria pari ad € 2.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001”.
Con il ricorso in trattazione i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di acquisizione gratuita sopra richiamato per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 - violazione del principio del “giusto procedimento ” - carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto - nullità ex art. 21 septies della legge n. 241/90 - ambiguità dell’azione amministrativa – perplessità - violazione dei principi del buon andamento e della tutela dell’affidamento - manifesta ingiustizia.
Il provvedimento acquisitivo sarebbe stato adottato in assenza della preventiva notifica dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive. Il provvedimento non sarebbe stato preceduto dalla notifica di un regolare “accertamento di inottemperanza”. Inoltre, esso non conterrebbe l’esatta individuazione delle aree da acquisire quali “pertinenze urbanistiche ” dell’immobile.
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 sotto altro profilo.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché disporrebbe l’acquisizione al patrimonio comunale dei beni senza che sia mai stata notificata la presupposta ordinanza di demolizione a tutti gli aventi diritto e, in particolare, alla ricorrente AC RI, che è comproprietaria del fondo.
3. Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90.
Gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche perché non preceduti da alcuna "comunicazione di avvio del procedimento”.
Si è costituito il Comune di Napoli, controdeducendo alle avverse censure.
All’esito dell’udienza pubblica del 11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Affermano i ricorrenti che l’ordinanza di acquisizione impugnata sarebbe illegittima, poiché l’ordine di demolizione presupposto non sarebbe stato notificato anche alla sig.ra RI AC, comproprietaria del fondo.
Va precisato che, dagli atti depositati in giudizio, risulta che l’atto di compravendita del fondo (scrittura privata autenticata del 24 giugno 2002) è stato stipulato tra i sig.ri ZO QU, RL e ZO, in qualità di venditori e i sig.ri De ZO NA RI, IO AN e IO Francesco, in qualità di acquirenti. Nel medesimo atto risulta che il sig. IO AN ha dichiarato di aver acquistato il bene essendo coniugato in regime di comunione legale. Pertanto la sig.ra RI AC, stando a quanto risulta dagli atti, è comproprietaria del fondo oggetto del provvedimento impugnato, in quanto coniuge in regime di comunione legale, del sig. AN IO.
Ciò posto, per condivisa giurisprudenza, la notifica di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia ad uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni, produce i suoi effetti anche nei confronti dell’altro, tranne che non sussista prova della mancata conoscenza degli stessi da parte del coniuge pretermesso. Ciò in virtù dei poteri di amministrazione e rappresentanza in giudizio spettanti disgiuntamente a ciascun coniuge in comunione legale ( “la giurisprudenza ha affermato che, nell'ambito dei poteri di amministrazione e di rappresentanza in giudizio spettante disgiuntamente a ciascun coniuge ex art. 180 del c.c. in riferimento ai beni oggetto di comunione, rientra anche la legittimazione di ciascuno di essi ad essere destinatario, o a ricevere notificazione, di provvedimenti, quali quelli sanzionatori in materia edilizia, con effetti anche nei confronti dell'altro coniuge; conseguentemente, deve ritenersi che, in mancanza di prove contrarie, anche l'altro proprietario ne abbia avuto conoscenza nella stessa data in cui ne ha avuto conoscenza il coniuge convivente (cfr. Cons. St., Sez. VI, 12 giugno 2024, n. 5286; CGA Sicilia, Sez. Riun., n. 1184/2015); inoltre, avuto riguardo alle specifiche censure svolte dall'appellante, la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che "si deve considerare...legittimo e con effetti anche nei confronti della ricorrente, il provvedimento qui avversato, destinato e notificato solamente al...(marito)" (CGA Sicilia, Sez. Riun, n. 71/2023);” così, Consiglio di Stato sez. VII, 11/07/2025, n. 6065).
Pertanto, le notifiche dei provvedimenti di diniego di condono e delle ordinanze di demolizione, eseguite pacificamente nei confronti del sig. AN IO, hanno prodotto effetti anche nei confronti della sig.ra RI AC.
Pertanto, il provvedimento impugnato non è affetto dal vizio dedotto con il primo e il secondo motivo di ricorso.
2.1. Infondato è anche il secondo profilo di censura contenuto nel primo motivo di ricorso. Risulta, infatti, dal provvedimento impugnato che il tecnico di parte ricorrente ha sottoscritto la relazione asseverata (prot. PG 138306 in data 22.2.2022) con la quale è stata accertata l’inottemperanza agli ordini di demolizione n.200/C, 201/C e 202/C del 24.7.2015, notificati al sig. AN IO in data 29.7.2015.
Risulta, altresì, che in data 11.4.2022 i ricorrenti abbiano provveduto alla demolizione delle opere, come peraltro dagli stessi ammesso anche in ricorso.
Emerge, pertanto, dal provvedimento impugnato – sul punto non oggetto di specifica contestazione da parte dei ricorrenti – che l’accertamento di inottemperanza, sebbene non notificato, sia stato sottoscritto dal tecnico di parte e, dunque, conosciuto dai ricorrenti, i quali, in ogni caso, per loro stessa ammissione, hanno provveduto alla demolizione delle opere abusive ben oltre la scadenza del termine previsto dalle ordinanze di demolizione, notificate il 24.7.2015.
L’accertamento di inottemperanza, pertanto, è stato certamente conosciuto dai ricorrenti, i quali, in ogni caso, dando luogo alla demolizione, hanno ammesso di non aver provveduto a dare ottemperanza agli ordini di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001.
Pertanto, anche sotto tale profilo il provvedimento impugnato è esente dalle censure formulate con il primo motivo di ricorso.
2.2. Infine, neppure può condurre all’annullamento del provvedimento impugnato la circostanza che non siano state in esso individuate le “aree ulteriori ” (rispetto all’area di sedime delle opere abusive) oggetto di acquisizione. Per costante e condivisa giurisprudenza, infatti, “il provvedimento col quale è disposta l'acquisizione gratuita costituente titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, può essere adottato senza la specifica indicazione dell'ulteriore area oggetto di acquisizione. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 opera infatti di diritto allo scadere del termine stabilito nell'ordinanza di demolizione. L'effetto acquisitivo di diritto è automatico per le opere abusive e la loro area di sedime, mentre richiede una specificazione, sulla base di adeguata motivazione, riguardo alle aree ulteriori. Mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire - oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all'estensione - deve essere giustificata dall'esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico - edilizi che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che il Comune intende apprendere” (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. III, 2 febbraio 2022, n. 744).
Ne consegue che la mancata indicazione dell'area ulteriore non è motivo di illegittimità dell'ordinanza di acquisizione ma ne circoscrive solo la sua portata, dovendo a questo punto l'amministrazione comunale limitarsi ad apprendere l'immobile abusivo e la relativa area di sedime, senza potersi estendere oltremodo. ” (così, T.A.R. Bari Puglia sez. II, 26/05/2025, n. 732).
I primi due motivi di ricorso sono, dunque, infondati.
3. Infondato è anche il terzo motivo. Per costante insegnamento giurisprudenziale: “L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate non deve essere preceduta da una comunicazione di avvio, trattandosi di un'azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato. Più in generale, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l'amministrazione è tenuta a verificare solo se la demolizione è avvenuta, mentre gli effetti dell'inottemperanza sono già prestabiliti dalla legge.” (così, ex multis , T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 21/10/2024, n. 5543).
4. In conclusione, il ricorso è infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del costituito Comune di Napoli, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO VE, Presidente
RIgiovanna RI, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RIgiovanna RI | AO VE |
IL SEGRETARIO