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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/10/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa AR TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 791 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
C.F. 1 nata a [...] il [...], ivi Parte 1 (cf: elettivamente domiciliata in corso Umberto I n. 197, presso lo studio dell'avv. Fara Pipia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
'(cf: P.IVA 1 in persona del sindaco pro tempore, Controparte 1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Claudio Trovato, presso il cui studio, sito a Palermo in via Leopardi n. 23, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 conveniva in giudizio il
Controparte 1 in persona del sindaco pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in seguito al sinistro occorso il 13.12.2016, intorno alle ore 19.00, quando, nel salire sul marciapiede all'angolo tra corso Umberto e corso Butera, lato sud, le si incastrava il piede in una fessura creatasi tra la corsia di gomma per ipovedenti e la
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superficie del marciapiede stesso a cui non aderiva perfettamente -, cadendo rovinosamente a terra. A causa della caduta deduceva di avere riportato lesioni fisiche - consistenti in “frattura completa scomposta pluriframmentaria della rotula sinistra" - accertate dai sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico Giaccone di Palermo, ove era stata ricoverata sino al 29.12.2016 e sottoposta ad intervento chirurgico di "riduzione e sintesi con
Cerchiaggio fibroso a 8 e circonferenziale (sviluppo verosimilmente a causa della T.M un danno epatico acuto citolitico e colestatico)", a seguito del quale le veniva applicato "tutore al ginocchio sinistro in estensione" e prescritto divieto assoluto di sovraccarico;
aggiungeva che,
a seguito di ulteriori controlli, in data 23.2.2017 veniva accertata la fase di consolidamento della frattura e consigliato il graduale svezzamento dal tutore oltre alla sottoposizione a trattamenti di fisioterapia.
Secondo la prospettazione attorea, l'evento era interamente ascrivibile all'inerzia dell'ente comunale che non aveva effettuato la dovuta manutenzione sul tratto stradale in questione, atteso che "il difetto della corsia, non perfettamente incollata ed aderente al suolo, non risultava affatto visibile, né era in alcun modo segnalato".
Parte attrice chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patiti, quantificandoli nella somma complessiva di € 50.000,00, oltre agli interessi legali dal fatto al soddisfo.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, il Controparte 1 in persona del sindaco pro tempore, contestava la fondatezza della domanda attorea, allegando innanzitutto l'insussistenza dell'asserita insidia sul presupposto che la pavimentazione del marciapiede fosse perfettamente calpestabile, che non erano stati mai denunciati altri sinistri in quel tratto e che non vi erano buche di nuova costituzione, tanto meno invisibili ed inevitabili.
Escludeva, inoltre, che il fatto si fosse verificato nelle circostanze spazio-temporali allegate dall'attrice, non avendo quest'ultima richiesto nell'immediatezza l'intervento dei Vigili
Urbani o di altre Forze di Polizia ed essendosi recata in ospedale in data successiva a quella del presunto sinistro.
Affermava, in ogni caso, che l'occorso fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta di integrante un'ipotesi di caso fortuito idonea ad elidere il nesso causale Parte 1 '
tra l'asserita insidia ed il danno, con conseguente esclusione di responsabilità del CP 1
Deduceva, infatti, che nel tratto di strada in questione in condizioni di perfetta visibilità, sarebbe bastata un'attenzione minima per avvedersi della lamentata insidia e che, in ogni caso, "vi era tutto lo spazio necessario per attraversare senza calpestare il tappeto destinato ad ipovedenti".
Allegava, altresì, che il luogo del sinistro era ben noto all'attrice che abitava a breve distanza - e che, pertanto, la stessa non poteva non essere a conoscenza dello stato della pavimentazione, trattandosi peraltro di una delle vie principali della città. Domandava, dunque, il rigetto della domanda avversaria invocando, in subordine, il concorso di colpa della controparte ex art. 1227 cc e, rilevando, in ogni caso, l'eccessività della pretesa risarcitoria azionata, non suffragata da prove adeguate.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali;
con ordinanza dell'11.7.2022 è stata disposta ctu medico-legale sulla persona di Parte 1
[...] e con successiva ordinanza del 27.5.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Come emerge dalla sintetica ricostruzione dei fatti di causa, l'attrice imputa al CP 1
[...] la responsabilità dell'evento dannoso occorso il 13.12.2016, da porre, secondo la sua prospettazione, in relazione causale con l'insidia presente sul marciapiede all'angolo tra Corso Umberto e Corso Butera - consistente in una fessura, non facilmente visibile, venutasi a creare tra il tappetto di gomma per ipovedenti e la superficie del marciapiede a cui non aderiva perfettamente -, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina contenuta nell'art. 2051 c.c. sul presupposto che al convenuto sia demandata la custodia e la manutenzione del luogo in cui è avvenuto il sinistro.
A tale riguardo, deve osservarsi che è ormai consolidato il principio che "La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere del danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa" (cfr., Cass., n. 1108/2021).
Invero, la regola secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità dei consociati, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass., nn. 9546/2010 e 17377/2007); ed anzi, in tempi più recenti, si è sottolineata la particolare intensità del dovere di custodia gravante sull'amministrazione titolare del bene, a tutela dell'affidamento che nella sua sicurezza legittimamente i consociati ripongono (Cass., n. 11785/2017).
Peraltro, l'art. 14 C.d.s. impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze (tra le quali rientrano di certo i marciapiedi (Cass., n. 16770/2016); c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, "obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada" (Cass., n.
8879/2023).
Quello appena enunciato è, invero, un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale "il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare laprova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651)" [così, Cass., n. 11096/2020].
In ossequio all'interpretazione ormai granitica, deve affermarsi che la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr., ex multis, Cass., n. 1765/2016). Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi.
Il fondamento della responsabilità del custode è insito nella valorizzazione normativa della sua capacità di impedire che la cosa produca fatti dannosi per i terzi, capacità che l'ordinamento gli riconosce essenzialmente in ragione del fatto che su di essa egli eserciti poteri di controllo;
preminente rilievo assume, nella prospettiva di una ragionata applicazione della regola presuntiva dettata dall'art. 2051 c.c., la valutazione delle modalità con cui, e dei limiti entro cui, il "custode" medesimo possa in concreto attendere a siffatto controllo, in relazione ai diversi tipi di evento dannoso che dalla cosa siano suscettibili di scaturire.
Ed è proprio alla luce delle considerazioni appena operate sul rilievo che assume, in seno alla cornice normativa delineata dall'art. 2051 c.c., l'elemento del rapporto tra i poteri di controllo del "custode" e il tipo di evento dannoso riconducibile alla "cosa" sul presupposto della sussistenza di quell"effettivo potere materiale" di cui parla la giurisprudenza – che, rispetto all'episodio oggetto del presente giudizio, la disposizione di
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cui all'art. 2051 c.c. può trovare applicazione, rientrando la manutenzione delle strade e delle loro pertinenze nella sfera di controllo dell'ente medesimo, il quale non potrebbe abdicare il suo dominio nemmeno ove la manutenzione di tale meccanismo - come accade nella generalità delle ipotesi - sia demandata ad un soggetto terzo, gravando comunque sul proprietario un obbligo di vigilanza e controllo.
Ebbene, nel caso di specie, gli elementi probatori acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine all'esistenza dell'insidia sulla superficie stradale ed alla riferibilità eziologica dell'infortunio" in cui è rimasta coinvolta l'attrice a siffatta irregolarità.
Infatti, in assenza della prova liberatoria da parte dell'ente convenuto, la ricostruzione fornita nell'atto introduttivo ha trovato pieno riscontro oltre che nelle riproduzioni fotografiche offerte (cfr. immagini fotografiche allegate all'atto di citazione) anche nelle dichiarazioni rese dai testimoni Testimone 2 e Tes 3Testimone 1
[...] i quali hanno confermato i capitoli di prova.
(figlia dell'attrice), sulla cui attendibilità non v'è motivo Invero, Testimone 1
di dubitare – avendo peraltro reso dichiarazioni aderenti a quelle degli altri testimoni –
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all'udienza del 6.7.2022 ha affermato: "ero con mia madre, eravamo uscite e stavamo passeggiando nel corso principale. In quel periodo vivevo a CP_1 io ero lì vicino. Sopra al
...
marciapiede c'è un tappeto per ipovedenti che dovrebbe essere incollato invece era scollato leggermente e quindi il piede di mia madre si è incastrato, precisando “era una scollatura lieve" e che "...era uscito anche sui giornali il fatto che in quei giorni non c'era illuminazione in quella zona di Bagheria... Ricordo che mi madre è caduta in avanti".
1Da parte sua, pur dichiarando “non ho visto come è caduta la signora;
Testimone 2 ho visto solo che è caduta in quel punto dove c'era il tappeto scollato e che "la scollatura si vedeva bene avvicinandosi al punto della caduta" - affermazione che si pone in controtendenza con quanto riferito dagli altri testimoni sulla visibilità dell'insidia - ha di fatto confermato la dinamica prospettata dall'attrice, riferendo: "la signora era a circa un metro di distanza. Io ho visto cadere la signora e poi dopo mi sono accorta che in quel punto c'era un tappeto di gomma un poco rialzato. Io non conosco le altre persone che erano lì, so che c'era la figlia. Mi ricordo che era buio. CP 1 è tutto un fosso". Anche Tes 3 ha confermato le modalità della caduta allegate nell'atto introduttivo, dichiarando: "Si è vero, mi ricordo che era una sera di dicembre dell'anno 2016; io stavo scendendo da C.s Butera e ho visto la signora cadere. La signora è caduta in avanti, ho visto che era rimasta incastrata con un piede in un tappetino che era un po' sollevato;
saranno state le 19/19.30, la zona era abbastanza buia. Io poi ho soccorso la signora, al momento della caduta c'era la figlia, dopo si sono aggiunte un po' di persone. Alla fine è arrivato il marito con la macchina a prenderla precisando che "La scollatura era tale da consentire alla scarpa di entrare con la punta. La scollatura era visibile se ci facevi caso... Non era segnalata, circa la visibilità mi riporto a quanto detto sopra;
...Si, ho notato che c'era solo le luci dei negozi accesi" (cfr. verbale di udienza
6.7.2022).
Ciò chiarito, deve osservarsi che, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc, “tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837 del 2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524 del 2020 e da Cass. n. 4035 del 2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima" (Cass., n. 4051/2023). Quanto al concetto di prevedibilità, esso viene definito come la "concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza" (cfr., ex multis" Cass., n. 23919/2013, Cass., n. 999/ 2014).
Ebbene, nel caso sub iudice non coglie nel segno il riferimento al caso fortuito prospettato dal CP 1 ossia l'intervento di un fattore esterno che attiene alle modalità di causazione del danno, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico fra res in custodia ed evento pregiudizievole, nel cui concetto rientra pure il fatto colposo del danneggiato.
Infatti, a fronte delle dichiarazioni precise e concordanti rese dai tre testimoni, l'ente convenuto si è limitato ad affermare genericamente che la caduta andava ascritta all'imprudenza ed alla disattenzione dell'attrice, deducendo che sarebbe bastata un'attenzione minima per avvedersi della lamentata insidia e che in ogni caso "vi era tutto lo spazio necessario per attraversare senza calpestare il tappeto destinato ad ipovedenti".
A tale proposito, deve rilevarsi che proprio le specifiche caratteristiche del luogo risultanti tanto dalla documentazione fotografica prodotta quanto dalla descrizione fatta dai testimoni escussi - consentono di affermare che il sinistro fosse difficilmente evitabile adottando le cautele richieste all'utente medio della strada, soprattutto tenendo conto delle circostanze temporali in cui si è verificato - ossia 13 dicembre alle ore 19:00 circa -, con scarse condizioni di visibilità, anche in considerazione del fatto che in quel periodo vi erano stati dei malfunzionamenti all'impianto di illuminazione pubblica, come comprovato dalla produzione documentale offerta da Parte 1 (cfr. allegati nn. 7 e
7 bis alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc) e confermato dai testimoni.
Peraltro, come si evince dalla documentazione fotografica in atti, essendo la suddetta corsia collocata al centro del marciapiede è verosimile e ragionevole ritenere che il pedone, terminato l'attraversamento, nell'accingersi a salire sul marciapiede abbia occupato la parte centrale dello stesso e che, in ogni caso, essendo il tratto in questione scarsamente illuminato difficilmente avrebbe potuto evitare l'insidia.
Alla luce delle argomentazioni svolte, ad avviso di chi giudica, la domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento.
Venendo alla quantificazione dei danni risarcibili, deve richiamarsi la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio a firma del dott. che, in esito alla disamina Persona 1
della documentazione sanitaria e agli accertamenti svolti sulla persona della danneggiata, ha affermato che Parte 1 "in conseguenza del trauma, ha subito lesioni dell'integrità psico-fisica consistenti in frattura di rotula, trattata con intervento chirurgico e in atto guarita con postumi”, confermando la sussistenza del "nesso causale tra il documentato trauma contusivo con lesione ossea ginocchio sn certificato il 13.12.2016 e l'incidente avvenuto lo stesso giorno". L'ausiliario ha determinato nella misura del 5% la riduzione dell'integrità psico-fisica dovuta ai postumi residuati, giudicati compatibili con le modalità del trauma, quantificando rispettivamente in 6 giorni la durata del periodo di inabilità temporanea assoluta, in 30 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, in 20 giorni quello di inabilità temporanea parziale al 50% periodo "necessario per una congrua ripresa
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funzionale" - e in ulteriori 10 giorni quello di inabilità temporanea parziale al 25%.
Ebbene, ad avviso di chi giudica, le conclusioni rassegnate dal ctu vanno condivise con riferimento alla quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 5%.
Infatti, da un'attenta lettura della relazione – nella quale in effetti si dà atto della patologia
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pregressa da cui era affetta consistente in "una forma di diabete mellito con Parte 1
severa di neuropatia diabetica con piede equino per deficit dello SPE", per la quale "utilizzava una molla di Codivilla, presentando già "una componente di deficit e di ipotonotrofia a carico dell'arto inferiore sn", tanto che "la stessa era invalida civile al 74%' - si evince che l'ausiliario, nella
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quantificazione dei postumi permanenti ha tenuto conto di tale circostanza che, tuttavia, non ha inciso sulla percentuale di danno biologico, bensì unicamente sul danno da invalidità temporanea, come si legge nal passaggio della relazione nel quale si afferma “La
Parte 2 ha sicuramente determinato, per la Sig.ra Parte 1 un periodo di malattia e, comunque, un periodo d'inabilità temporanea. Per determinare tale periodo di inabilità temporanea, il sottoscritto ha considerato la storia naturale di una frattura di rotula, e si è anche basato su quanto certificato agli atti".
Tale conclusione è avvalorata da quanto è emerso dall'esame obiettivo locale degli arti inferiori – ginocchio sinistro: “ginocchio sn asciutto, fresco, stabile, scroscio articolare, non
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dismetrie a carico degli arti, alla misurazione perimetrica della coscia e del polpaccio si rileva: alla coscia sn un minus di 3 cm a 10 cm dal polo superiore della rotula, al polpaccio un minus di 5 cm a
15 cm dal polo inferiore della rotula, lieve ipostenia dell'arto inferiore sn, ipotonotrofia della gamba sn rispetto alla contro laterale, lieve limitazione della dorsiflessione della caviglia, sostenuta da molla di Codivilla".
Peraltro, la circostanza che le lesioni riportate in seguito alla caduta abbiano interessato un diverso distretto anatomico la rotula e non la caviglia avvalora la tesi della non incidenza della patologia pregressa di cui nessuna espressa menzione si fa nell'atto di
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citazione, nelle memorie ex art. 183, co. 6, n 1 e 2 cpc, nella ctp, nè nella cartella clinica in atti consistentisui postumi stabilizzati nella compromissione funzionale
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dell'articolazione del ginocchio (cfr. risposta alle osservazioni), assurgendo dunque a menomazione coesistente e non concorrente sul danno causato dall'illecito, senza assumere "rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c." (Cass., n.
18442/2023), avendo la stessa inciso unicamente sui tempi di recupero dell'efficienza del ginocchio. Ad avviso di chi giudica, d'altra parte, va rivista la quantificazione effettuata dal consulente rispetto all'invalidità temporanea assoluta.
Ed infatti, i rilievi svolti dall'attrice sul punto trovano conferma nella documentazione medica prodotta, da cui si evince che Parte 1 è stata ricoverata presso l'Ospedale
Policlinico Giaccone di Palermo sino al 29.12.2016, venendo trasferita - dopo alcuni giorni di ricovero presso il reparto di ortopedia – il 17.12.2026 l'U.O. di Gastroenterologia “per progressivo incremento degli indici di funzionalità epatica" da farmaci.
Tenuto conto che l'inabilità temporanea assoluta coincide col periodo nel quale il danneggiato non è in grado di attendere alle attività lavorative e quotidiane, tradizionalmente coincidente con quello di ricovero ospedaliero, nel caso sub iudice, la data di dimissione dal nosocomio avvenuta, per l'appunto, il 29.12.2016 - fa sì che la
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stessa vada quantificata in gg. 17 e non in 6.
Va, d'altra parte, confermato il calcolo effettuato dall'ausiliario rispetto alle ulteriori voci di invalidità temporanea parziale (ITP al 75% pari a gg. 30, ITP al 50% pari a 20 gg ed ITP al 25% pari a 10 gg, atteso che "il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non
è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (cfr., ex multis, Cass., n. 282/2009; Cass., nn. 8355/2007
e 12080/2000).
Ciò premesso, per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto a Parte 1 si adotteranno i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una "vocazione" nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr.
Cass., n. 24161/2018, Cass., n. 10263/2015, Cass., n. 14402/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle pronunce di San Martino del 2008, fatti propri dalla giurisprudenza successiva (cfr., da ultimo, Cass., nn. 28985-28994 dell'11.11.2019), al fine di assicurare una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
In applicazione degli espressi criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate – edizione 2024 -, con riferimento al periodo di inabilità temporanea
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assoluta e relativa come accertato dal ctu (e in parte rivisto), va liquidata la somma di €
115,00 al giorno (da ridurre in proporzione alla percentuale di inabilità accertata).
Quanto al danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età della parte lesa nel momento dell'occorso (53 anni), del grado di invalidità permanente (5%) e del valore per punto base
(€ 1.741,60 danno biologico ed € 2.117,40 danno non patrimoniale), va liquidata la somma di € 7.000,00 - (operando dunque una riduzione dell'importo a titolo di sofferenza, in assenza di specifiche allegazioni, anche sul piano assertivo, relative alla sfera individuale e relazionale), nonché € 5.980,00, a titolo di danno biologico temporaneo, per un totale di €
12.980,00.
A tale importo deve aggiungersi quello da liquidare a titolo di danno patrimoniale, sub specie di rimborso spese mediche documentate pari ad € 80,00 (cfr. allegato n. 4 all'atto di citazione).
È opportuno precisare che nella somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale non va incluso l'importo di € 191,54 sostenuto per la consulenza medico legale di parte, la quale non rientrando tra le voci danno rimborsabile, dovrà essere calcolata unitamente alle spese giudiziali (cfr., ex multis, Cass., n. 26729/2024).
Tali importi, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224, u.c., c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996,
8459/1996, 2745/1997, 492/2001; 18445/2005).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate così da rapportare all'equivalente della data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, con applicazione degli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione mensile, alla luce della variazione mensile istat;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati senza alcuna rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e per quest'ultima dalla data del fatto.
Il danno da lucro cessante andrà, quindi, calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attrice non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alternativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempestivamente adempiuto;
Cass., n. 3173/2016) sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, avrà diritto ad un ristoro pari ad €
13.795,00 (di cui € 1.377,00 per interessi).
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio.
Parimenti sub specie di spese di lite, come sopra detto, va riconosciuto l'importo a titolo di consulenza tecnica di parte, per un totale di € 191,54.
Del pari, le spese per l'occorsa consulenza tecnica d'ufficio - liquidate in separato decreto
- vanno definitivamente poste a carico del CP 1 convenuto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: condanna il Controparte 1 in persona del sindaco pro tempore, a corrispondere a
'la somma di € 13.795,00, oltre interessi legali dalla data della presente Parte 1
decisione sino al soddisfo;
condanna il Controparte_1 in persona del sindaco pro tempore, a rifondere all'attrice le spese di lite e le liquida in € 2.550,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, nonché € 191,54 a titolo di spese per la consulenza tecnica di parte (somma comprensiva degli accessori); pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese per l'occorsa consulenza tecnica d'ufficio.
Termini Imerese, 23 ottobre 2025
Il Giudice
AR TT Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa AR TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 791 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
C.F. 1 nata a [...] il [...], ivi Parte 1 (cf: elettivamente domiciliata in corso Umberto I n. 197, presso lo studio dell'avv. Fara Pipia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
'(cf: P.IVA 1 in persona del sindaco pro tempore, Controparte 1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Claudio Trovato, presso il cui studio, sito a Palermo in via Leopardi n. 23, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 conveniva in giudizio il
Controparte 1 in persona del sindaco pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in seguito al sinistro occorso il 13.12.2016, intorno alle ore 19.00, quando, nel salire sul marciapiede all'angolo tra corso Umberto e corso Butera, lato sud, le si incastrava il piede in una fessura creatasi tra la corsia di gomma per ipovedenti e la
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superficie del marciapiede stesso a cui non aderiva perfettamente -, cadendo rovinosamente a terra. A causa della caduta deduceva di avere riportato lesioni fisiche - consistenti in “frattura completa scomposta pluriframmentaria della rotula sinistra" - accertate dai sanitari in servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico Giaccone di Palermo, ove era stata ricoverata sino al 29.12.2016 e sottoposta ad intervento chirurgico di "riduzione e sintesi con
Cerchiaggio fibroso a 8 e circonferenziale (sviluppo verosimilmente a causa della T.M un danno epatico acuto citolitico e colestatico)", a seguito del quale le veniva applicato "tutore al ginocchio sinistro in estensione" e prescritto divieto assoluto di sovraccarico;
aggiungeva che,
a seguito di ulteriori controlli, in data 23.2.2017 veniva accertata la fase di consolidamento della frattura e consigliato il graduale svezzamento dal tutore oltre alla sottoposizione a trattamenti di fisioterapia.
Secondo la prospettazione attorea, l'evento era interamente ascrivibile all'inerzia dell'ente comunale che non aveva effettuato la dovuta manutenzione sul tratto stradale in questione, atteso che "il difetto della corsia, non perfettamente incollata ed aderente al suolo, non risultava affatto visibile, né era in alcun modo segnalato".
Parte attrice chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patiti, quantificandoli nella somma complessiva di € 50.000,00, oltre agli interessi legali dal fatto al soddisfo.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, il Controparte 1 in persona del sindaco pro tempore, contestava la fondatezza della domanda attorea, allegando innanzitutto l'insussistenza dell'asserita insidia sul presupposto che la pavimentazione del marciapiede fosse perfettamente calpestabile, che non erano stati mai denunciati altri sinistri in quel tratto e che non vi erano buche di nuova costituzione, tanto meno invisibili ed inevitabili.
Escludeva, inoltre, che il fatto si fosse verificato nelle circostanze spazio-temporali allegate dall'attrice, non avendo quest'ultima richiesto nell'immediatezza l'intervento dei Vigili
Urbani o di altre Forze di Polizia ed essendosi recata in ospedale in data successiva a quella del presunto sinistro.
Affermava, in ogni caso, che l'occorso fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta di integrante un'ipotesi di caso fortuito idonea ad elidere il nesso causale Parte 1 '
tra l'asserita insidia ed il danno, con conseguente esclusione di responsabilità del CP 1
Deduceva, infatti, che nel tratto di strada in questione in condizioni di perfetta visibilità, sarebbe bastata un'attenzione minima per avvedersi della lamentata insidia e che, in ogni caso, "vi era tutto lo spazio necessario per attraversare senza calpestare il tappeto destinato ad ipovedenti".
Allegava, altresì, che il luogo del sinistro era ben noto all'attrice che abitava a breve distanza - e che, pertanto, la stessa non poteva non essere a conoscenza dello stato della pavimentazione, trattandosi peraltro di una delle vie principali della città. Domandava, dunque, il rigetto della domanda avversaria invocando, in subordine, il concorso di colpa della controparte ex art. 1227 cc e, rilevando, in ogni caso, l'eccessività della pretesa risarcitoria azionata, non suffragata da prove adeguate.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prove testimoniali;
con ordinanza dell'11.7.2022 è stata disposta ctu medico-legale sulla persona di Parte 1
[...] e con successiva ordinanza del 27.5.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Come emerge dalla sintetica ricostruzione dei fatti di causa, l'attrice imputa al CP 1
[...] la responsabilità dell'evento dannoso occorso il 13.12.2016, da porre, secondo la sua prospettazione, in relazione causale con l'insidia presente sul marciapiede all'angolo tra Corso Umberto e Corso Butera - consistente in una fessura, non facilmente visibile, venutasi a creare tra il tappetto di gomma per ipovedenti e la superficie del marciapiede a cui non aderiva perfettamente -, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina contenuta nell'art. 2051 c.c. sul presupposto che al convenuto sia demandata la custodia e la manutenzione del luogo in cui è avvenuto il sinistro.
A tale riguardo, deve osservarsi che è ormai consolidato il principio che "La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere del danno un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa" (cfr., Cass., n. 1108/2021).
Invero, la regola secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, sicché detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità dei consociati, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass., nn. 9546/2010 e 17377/2007); ed anzi, in tempi più recenti, si è sottolineata la particolare intensità del dovere di custodia gravante sull'amministrazione titolare del bene, a tutela dell'affidamento che nella sua sicurezza legittimamente i consociati ripongono (Cass., n. 11785/2017).
Peraltro, l'art. 14 C.d.s. impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze (tra le quali rientrano di certo i marciapiedi (Cass., n. 16770/2016); c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, "obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada" (Cass., n.
8879/2023).
Quello appena enunciato è, invero, un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione stradale "il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare laprova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass., 20/2/2006, n. 3651)" [così, Cass., n. 11096/2020].
In ossequio all'interpretazione ormai granitica, deve affermarsi che la norma in esame delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr., ex multis, Cass., n. 1765/2016). Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi.
Il fondamento della responsabilità del custode è insito nella valorizzazione normativa della sua capacità di impedire che la cosa produca fatti dannosi per i terzi, capacità che l'ordinamento gli riconosce essenzialmente in ragione del fatto che su di essa egli eserciti poteri di controllo;
preminente rilievo assume, nella prospettiva di una ragionata applicazione della regola presuntiva dettata dall'art. 2051 c.c., la valutazione delle modalità con cui, e dei limiti entro cui, il "custode" medesimo possa in concreto attendere a siffatto controllo, in relazione ai diversi tipi di evento dannoso che dalla cosa siano suscettibili di scaturire.
Ed è proprio alla luce delle considerazioni appena operate sul rilievo che assume, in seno alla cornice normativa delineata dall'art. 2051 c.c., l'elemento del rapporto tra i poteri di controllo del "custode" e il tipo di evento dannoso riconducibile alla "cosa" sul presupposto della sussistenza di quell"effettivo potere materiale" di cui parla la giurisprudenza – che, rispetto all'episodio oggetto del presente giudizio, la disposizione di
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cui all'art. 2051 c.c. può trovare applicazione, rientrando la manutenzione delle strade e delle loro pertinenze nella sfera di controllo dell'ente medesimo, il quale non potrebbe abdicare il suo dominio nemmeno ove la manutenzione di tale meccanismo - come accade nella generalità delle ipotesi - sia demandata ad un soggetto terzo, gravando comunque sul proprietario un obbligo di vigilanza e controllo.
Ebbene, nel caso di specie, gli elementi probatori acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine all'esistenza dell'insidia sulla superficie stradale ed alla riferibilità eziologica dell'infortunio" in cui è rimasta coinvolta l'attrice a siffatta irregolarità.
Infatti, in assenza della prova liberatoria da parte dell'ente convenuto, la ricostruzione fornita nell'atto introduttivo ha trovato pieno riscontro oltre che nelle riproduzioni fotografiche offerte (cfr. immagini fotografiche allegate all'atto di citazione) anche nelle dichiarazioni rese dai testimoni Testimone 2 e Tes 3Testimone 1
[...] i quali hanno confermato i capitoli di prova.
(figlia dell'attrice), sulla cui attendibilità non v'è motivo Invero, Testimone 1
di dubitare – avendo peraltro reso dichiarazioni aderenti a quelle degli altri testimoni –
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all'udienza del 6.7.2022 ha affermato: "ero con mia madre, eravamo uscite e stavamo passeggiando nel corso principale. In quel periodo vivevo a CP_1 io ero lì vicino. Sopra al
...
marciapiede c'è un tappeto per ipovedenti che dovrebbe essere incollato invece era scollato leggermente e quindi il piede di mia madre si è incastrato, precisando “era una scollatura lieve" e che "...era uscito anche sui giornali il fatto che in quei giorni non c'era illuminazione in quella zona di Bagheria... Ricordo che mi madre è caduta in avanti".
1Da parte sua, pur dichiarando “non ho visto come è caduta la signora;
Testimone 2 ho visto solo che è caduta in quel punto dove c'era il tappeto scollato e che "la scollatura si vedeva bene avvicinandosi al punto della caduta" - affermazione che si pone in controtendenza con quanto riferito dagli altri testimoni sulla visibilità dell'insidia - ha di fatto confermato la dinamica prospettata dall'attrice, riferendo: "la signora era a circa un metro di distanza. Io ho visto cadere la signora e poi dopo mi sono accorta che in quel punto c'era un tappeto di gomma un poco rialzato. Io non conosco le altre persone che erano lì, so che c'era la figlia. Mi ricordo che era buio. CP 1 è tutto un fosso". Anche Tes 3 ha confermato le modalità della caduta allegate nell'atto introduttivo, dichiarando: "Si è vero, mi ricordo che era una sera di dicembre dell'anno 2016; io stavo scendendo da C.s Butera e ho visto la signora cadere. La signora è caduta in avanti, ho visto che era rimasta incastrata con un piede in un tappetino che era un po' sollevato;
saranno state le 19/19.30, la zona era abbastanza buia. Io poi ho soccorso la signora, al momento della caduta c'era la figlia, dopo si sono aggiunte un po' di persone. Alla fine è arrivato il marito con la macchina a prenderla precisando che "La scollatura era tale da consentire alla scarpa di entrare con la punta. La scollatura era visibile se ci facevi caso... Non era segnalata, circa la visibilità mi riporto a quanto detto sopra;
...Si, ho notato che c'era solo le luci dei negozi accesi" (cfr. verbale di udienza
6.7.2022).
Ciò chiarito, deve osservarsi che, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc, “tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837 del 2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524 del 2020 e da Cass. n. 4035 del 2021), secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima" (Cass., n. 4051/2023). Quanto al concetto di prevedibilità, esso viene definito come la "concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza" (cfr., ex multis" Cass., n. 23919/2013, Cass., n. 999/ 2014).
Ebbene, nel caso sub iudice non coglie nel segno il riferimento al caso fortuito prospettato dal CP 1 ossia l'intervento di un fattore esterno che attiene alle modalità di causazione del danno, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico fra res in custodia ed evento pregiudizievole, nel cui concetto rientra pure il fatto colposo del danneggiato.
Infatti, a fronte delle dichiarazioni precise e concordanti rese dai tre testimoni, l'ente convenuto si è limitato ad affermare genericamente che la caduta andava ascritta all'imprudenza ed alla disattenzione dell'attrice, deducendo che sarebbe bastata un'attenzione minima per avvedersi della lamentata insidia e che in ogni caso "vi era tutto lo spazio necessario per attraversare senza calpestare il tappeto destinato ad ipovedenti".
A tale proposito, deve rilevarsi che proprio le specifiche caratteristiche del luogo risultanti tanto dalla documentazione fotografica prodotta quanto dalla descrizione fatta dai testimoni escussi - consentono di affermare che il sinistro fosse difficilmente evitabile adottando le cautele richieste all'utente medio della strada, soprattutto tenendo conto delle circostanze temporali in cui si è verificato - ossia 13 dicembre alle ore 19:00 circa -, con scarse condizioni di visibilità, anche in considerazione del fatto che in quel periodo vi erano stati dei malfunzionamenti all'impianto di illuminazione pubblica, come comprovato dalla produzione documentale offerta da Parte 1 (cfr. allegati nn. 7 e
7 bis alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc) e confermato dai testimoni.
Peraltro, come si evince dalla documentazione fotografica in atti, essendo la suddetta corsia collocata al centro del marciapiede è verosimile e ragionevole ritenere che il pedone, terminato l'attraversamento, nell'accingersi a salire sul marciapiede abbia occupato la parte centrale dello stesso e che, in ogni caso, essendo il tratto in questione scarsamente illuminato difficilmente avrebbe potuto evitare l'insidia.
Alla luce delle argomentazioni svolte, ad avviso di chi giudica, la domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento.
Venendo alla quantificazione dei danni risarcibili, deve richiamarsi la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio a firma del dott. che, in esito alla disamina Persona 1
della documentazione sanitaria e agli accertamenti svolti sulla persona della danneggiata, ha affermato che Parte 1 "in conseguenza del trauma, ha subito lesioni dell'integrità psico-fisica consistenti in frattura di rotula, trattata con intervento chirurgico e in atto guarita con postumi”, confermando la sussistenza del "nesso causale tra il documentato trauma contusivo con lesione ossea ginocchio sn certificato il 13.12.2016 e l'incidente avvenuto lo stesso giorno". L'ausiliario ha determinato nella misura del 5% la riduzione dell'integrità psico-fisica dovuta ai postumi residuati, giudicati compatibili con le modalità del trauma, quantificando rispettivamente in 6 giorni la durata del periodo di inabilità temporanea assoluta, in 30 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, in 20 giorni quello di inabilità temporanea parziale al 50% periodo "necessario per una congrua ripresa
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funzionale" - e in ulteriori 10 giorni quello di inabilità temporanea parziale al 25%.
Ebbene, ad avviso di chi giudica, le conclusioni rassegnate dal ctu vanno condivise con riferimento alla quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 5%.
Infatti, da un'attenta lettura della relazione – nella quale in effetti si dà atto della patologia
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pregressa da cui era affetta consistente in "una forma di diabete mellito con Parte 1
severa di neuropatia diabetica con piede equino per deficit dello SPE", per la quale "utilizzava una molla di Codivilla, presentando già "una componente di deficit e di ipotonotrofia a carico dell'arto inferiore sn", tanto che "la stessa era invalida civile al 74%' - si evince che l'ausiliario, nella
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quantificazione dei postumi permanenti ha tenuto conto di tale circostanza che, tuttavia, non ha inciso sulla percentuale di danno biologico, bensì unicamente sul danno da invalidità temporanea, come si legge nal passaggio della relazione nel quale si afferma “La
Parte 2 ha sicuramente determinato, per la Sig.ra Parte 1 un periodo di malattia e, comunque, un periodo d'inabilità temporanea. Per determinare tale periodo di inabilità temporanea, il sottoscritto ha considerato la storia naturale di una frattura di rotula, e si è anche basato su quanto certificato agli atti".
Tale conclusione è avvalorata da quanto è emerso dall'esame obiettivo locale degli arti inferiori – ginocchio sinistro: “ginocchio sn asciutto, fresco, stabile, scroscio articolare, non
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dismetrie a carico degli arti, alla misurazione perimetrica della coscia e del polpaccio si rileva: alla coscia sn un minus di 3 cm a 10 cm dal polo superiore della rotula, al polpaccio un minus di 5 cm a
15 cm dal polo inferiore della rotula, lieve ipostenia dell'arto inferiore sn, ipotonotrofia della gamba sn rispetto alla contro laterale, lieve limitazione della dorsiflessione della caviglia, sostenuta da molla di Codivilla".
Peraltro, la circostanza che le lesioni riportate in seguito alla caduta abbiano interessato un diverso distretto anatomico la rotula e non la caviglia avvalora la tesi della non incidenza della patologia pregressa di cui nessuna espressa menzione si fa nell'atto di
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citazione, nelle memorie ex art. 183, co. 6, n 1 e 2 cpc, nella ctp, nè nella cartella clinica in atti consistentisui postumi stabilizzati nella compromissione funzionale
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dell'articolazione del ginocchio (cfr. risposta alle osservazioni), assurgendo dunque a menomazione coesistente e non concorrente sul danno causato dall'illecito, senza assumere "rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c." (Cass., n.
18442/2023), avendo la stessa inciso unicamente sui tempi di recupero dell'efficienza del ginocchio. Ad avviso di chi giudica, d'altra parte, va rivista la quantificazione effettuata dal consulente rispetto all'invalidità temporanea assoluta.
Ed infatti, i rilievi svolti dall'attrice sul punto trovano conferma nella documentazione medica prodotta, da cui si evince che Parte 1 è stata ricoverata presso l'Ospedale
Policlinico Giaccone di Palermo sino al 29.12.2016, venendo trasferita - dopo alcuni giorni di ricovero presso il reparto di ortopedia – il 17.12.2026 l'U.O. di Gastroenterologia “per progressivo incremento degli indici di funzionalità epatica" da farmaci.
Tenuto conto che l'inabilità temporanea assoluta coincide col periodo nel quale il danneggiato non è in grado di attendere alle attività lavorative e quotidiane, tradizionalmente coincidente con quello di ricovero ospedaliero, nel caso sub iudice, la data di dimissione dal nosocomio avvenuta, per l'appunto, il 29.12.2016 - fa sì che la
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stessa vada quantificata in gg. 17 e non in 6.
Va, d'altra parte, confermato il calcolo effettuato dall'ausiliario rispetto alle ulteriori voci di invalidità temporanea parziale (ITP al 75% pari a gg. 30, ITP al 50% pari a 20 gg ed ITP al 25% pari a 10 gg, atteso che "il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non
è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (cfr., ex multis, Cass., n. 282/2009; Cass., nn. 8355/2007
e 12080/2000).
Ciò premesso, per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto a Parte 1 si adotteranno i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una "vocazione" nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (cfr.
Cass., n. 24161/2018, Cass., n. 10263/2015, Cass., n. 14402/2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione nelle pronunce di San Martino del 2008, fatti propri dalla giurisprudenza successiva (cfr., da ultimo, Cass., nn. 28985-28994 dell'11.11.2019), al fine di assicurare una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
In applicazione degli espressi criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate – edizione 2024 -, con riferimento al periodo di inabilità temporanea
-
assoluta e relativa come accertato dal ctu (e in parte rivisto), va liquidata la somma di €
115,00 al giorno (da ridurre in proporzione alla percentuale di inabilità accertata).
Quanto al danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età della parte lesa nel momento dell'occorso (53 anni), del grado di invalidità permanente (5%) e del valore per punto base
(€ 1.741,60 danno biologico ed € 2.117,40 danno non patrimoniale), va liquidata la somma di € 7.000,00 - (operando dunque una riduzione dell'importo a titolo di sofferenza, in assenza di specifiche allegazioni, anche sul piano assertivo, relative alla sfera individuale e relazionale), nonché € 5.980,00, a titolo di danno biologico temporaneo, per un totale di €
12.980,00.
A tale importo deve aggiungersi quello da liquidare a titolo di danno patrimoniale, sub specie di rimborso spese mediche documentate pari ad € 80,00 (cfr. allegato n. 4 all'atto di citazione).
È opportuno precisare che nella somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale non va incluso l'importo di € 191,54 sostenuto per la consulenza medico legale di parte, la quale non rientrando tra le voci danno rimborsabile, dovrà essere calcolata unitamente alle spese giudiziali (cfr., ex multis, Cass., n. 26729/2024).
Tali importi, espressi in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224, u.c., c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995 (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996,
8459/1996, 2745/1997, 492/2001; 18445/2005).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate così da rapportare all'equivalente della data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, con applicazione degli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione mensile, alla luce della variazione mensile istat;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati senza alcuna rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa;
sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea e per quest'ultima dalla data del fatto.
Il danno da lucro cessante andrà, quindi, calcolato nel caso di specie applicando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attrice non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alternativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempestivamente adempiuto;
Cass., n. 3173/2016) sull'intero credito risarcitorio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato.
Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, avrà diritto ad un ristoro pari ad €
13.795,00 (di cui € 1.377,00 per interessi).
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio.
Parimenti sub specie di spese di lite, come sopra detto, va riconosciuto l'importo a titolo di consulenza tecnica di parte, per un totale di € 191,54.
Del pari, le spese per l'occorsa consulenza tecnica d'ufficio - liquidate in separato decreto
- vanno definitivamente poste a carico del CP 1 convenuto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: condanna il Controparte 1 in persona del sindaco pro tempore, a corrispondere a
'la somma di € 13.795,00, oltre interessi legali dalla data della presente Parte 1
decisione sino al soddisfo;
condanna il Controparte_1 in persona del sindaco pro tempore, a rifondere all'attrice le spese di lite e le liquida in € 2.550,00, oltre iva (se dovuta), cpa e rimborso forfettario, come per legge, nonché € 191,54 a titolo di spese per la consulenza tecnica di parte (somma comprensiva degli accessori); pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese per l'occorsa consulenza tecnica d'ufficio.
Termini Imerese, 23 ottobre 2025
Il Giudice
AR TT Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.