TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 109
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge, in specie dell’art. 1373 (Rinnovazione del procedimento disciplinare) del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66; eccesso di potere

    L'art. 1373 del Codice dell'ordinamento militare prevede che, in caso di annullamento di atti del procedimento disciplinare, il nuovo procedimento riprende nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela. Nel caso di specie, il Ministero ha rispettato tale termine decadenziale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge, in specie degli articoli 751, 732 e 733 del DPR 15.3.2010 n. 90 e degli articoli 1370, 1398 comma 6 e 1399 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66; eccesso di potere per carenza del motivo primario e travisamento dei fatti

    Il ricorrente ha fornito una versione dei fatti divergente da quella comprovata dall'Amministrazione, senza addurre prove a supporto. Il provvedimento è stato emesso a seguito di una completa istruttoria e risulta compiutamente motivato. Le dichiarazioni di altri militari hanno smentito la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente e confermato la professionalità del superiore gerarchico.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge, in specie dell’art. 1398, comma 1 e dell’art. 1393, comma 1 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66; eccesso di potere per violazione del diritto di difesa

    La locuzione "senza ritardo" non va intesa in senso rigido, ma secondo criteri di ragionevolezza, avendo una funzione sollecitatoria dell'azione amministrativa. L'avvio del procedimento disciplinare è stato conforme al canone della ragionevole prontezza, poiché è stato frutto di un'articolata fase istruttoria preliminare e ha richiesto l'interessamento della Procura Militare per accertare un eventuale illecito penale.

  • Rigettato
    Violazione di legge, in specie dell’art. 1355 del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66; eccesso di potere per carenza del motivo primario e travisamento dei fatti e/o violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati e all'applicazione della sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa. Il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o palese irrazionalità. Dagli atti di causa non è desumibile la sussistenza dei dedotti profili di censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 109
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 109
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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