Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00109/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Sergo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
della decisione del Comando Brigata Alpina Julia in ordine a ricorso gerarchico avverso sanzione disciplinare, prot. M_D A1B6F5E REG2025 0001273 del 17.01.2025, notificata in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa LA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 18.3.2025 e depositato il 15.4.2025, il ricorrente, militare in servizio presso il -OMISSIS-, impugna il decreto dd 17.1.2025 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare di corpo di 7 giorni di consegna di rigore inflitta con atto dd 24.9.2024, con la motivazione “ In data 2/10/2023 dichiarava al Comandante di Reggimento che il superiore gerarchico, in colloqui privati e anche alla presenza del Sottufficiale di Corpo, aveva sovente proferito nei suoi confronti battute poco educate di stampo velatamente sessuale legate alla sua frequentazione durante l’orario di servizio con una collega. Tali accuse, verificatesi infondate, costituiscono un indubbio disvalore disciplinare in quanto volte a ledere l’onore e il prestigio del proprio superiore gerarchico, violando in tal modo le norme attinenti al tratto e al contegno (artt. 732 e 733 DPR 90/2010)”.
2. La sanzione disciplinare in parola è stata adottata in esito al rinnovamento del procedimento ai sensi dell’art. 1373 d.lgs 15.3.2010 n. 66, avviato con contestazione degli addebiti dd 4.9.2024, in cui veniva altresì reso noto l’intervenuto annullamento del precedente procedimento concluso con atto dd 7.5.2024.
Il ricorso gerarchico proposto dall’odierno ricorrente avverso la predetta prima sanzione era stato deciso con il decreto dd 26.8.2024, con cui il Comandante della Brigata Alpina Julia si pronunciava nel senso dell’accoglimento in parte qua del gravame limitatamente al primo motivo, concernente la mancata ostensione di copia degli atti del procedimento, disponendo nel contempo il rinvio degli atti al Comandante di corpo “ in quanto sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti ai sensi dell’art. 1373 del d.lgs 66/2010”.
Tale decreto è stato impugnato avanti a questo Tribunale con ricorso RG 416/2024.
3. Il ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi di ricorso:
“ I. Violazione e/o falsa applicazione di legge, in specie dell’art. 1373 (Rinnovazione del procedimento disciplinare) del Decreto Legislativo 15.3.2010 n. 66; eccesso di potere”, deducendo che il riavvio del procedimento disciplinare ex art. 1373 del C.O.M. potrebbe avvenire solo in presenza di una decisione con carattere di definitività, mentre il ricorrente avrebbe ricevuto avviso della predetta rinnovazione in data 4.9.2024, quando ancora pendevano i termini per l’impugnazione del provvedimento dd 26.8.2024 con cui il Comando Brigata Alpina Julia aveva deciso – accogliendolo in parte qua - il precedente ricorso gerarchico, poi impugnato avanti a questo Tar con ricorso RG 416/2024 notificato il 30.10.2024.
“ II. Violazione e/o falsa applicazione di legge, in specie degli articoli 751 (Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore), 732 (contegno del militare) e 733 (Norme di tratto) del DPR 15.3.2010 n. 90 e degli articoli 1370 (Contestazione degli addebiti e diritto di difesa), 1398 comma 6 (Procedimento disciplinare – motivazione del provvedimento) e 1399 (Procedure per infliggere la consegna di rigore) del Decreto legislativo 15.3.2010 n. 66; eccesso di potere per carenza del motivo primario e travisamento dei fatti”, deducendo che non risulterebbe idoneamente motivata la decisione di rigetto del motivo di ricorso gerarchico volto a censurare l’assenza di supporto motivazionale del provvedimento disciplinare e vi sarebbe stato un travisamento dei fatti. Il ricorrente non avrebbe inteso ledere l’onore o il prestigio di alcuno e le proprie dichiarazioni risulterebbero allineate a quelle rese dalla collega -OMISSIS- al Comandante di Reggimento nella medesima data del 2.10.2023.
“ III. Violazione e/o falsa applicazione di legge, in specie dell’art. 1398, comma 1 (Procedimento disciplinare – tempestività dell’azione disciplinare) e dell’art. 1393, comma 1 (Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale) del Decreto legislativo 15.3.2010 n. 66; eccesso di potere per violazione del diritto di difesa”, deducendo la tardività dell’azione disciplinare originaria in violazione dell’art. 1398 comma 1 del C.O.M, secondo cui “ il procedimento disciplinare deve essere iniziato senza ritardo ”, mentre il procedimento nei confronti del ricorrente sarebbe stato avviato solo l’11.3.2024 dopo oltre 5 mesi dall’ultimo atto di indagine del 4.10.2023.
“ IV. Violazione di legge, in specie dell’art. 1355 (Criteri per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari) del Decreto legislativo 15.3.2010, n. 66; eccesso di potere per carenza del motivo primario e travisamento dei fatti e/o violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”, in quanto, anche nell’ipotesi in cui si ritenesse che le dichiarazioni rese al Comandante di Reggimento il 2.10.2023 integrino un comportamento disciplinarmente rilevante, la sanzione irrogata sarebbe sproporzionata e irragionevole.
4. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva con cui ha ampiamente controdedotto, con il supporto della documentazione prodotta, in merito alla infondatezza delle censure, instando per il rigetto del gravame.
5. In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73 c.p.a. con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
6. All’udienza pubblica del 27.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
8. Il primo motivo, volto ad evidenziare un riavvio intempestivo del procedimento disciplinare, di cui alla nota dd 4.9.2024, per una asserita non definitività del decreto dd 26.8.2024 di accoglimento parziale del primo ricorso gerarchico, risultando ancora pendenti i termini per l’impugnazione in sede giurisdizionale del medesimo (poi effettivamente proposta con ricorso RG 416/2024), non è meritevole di accoglimento.
L’art. 1373 del Codice dell’ordinamento militare ( Rinnovazione del procedimento disciplinare ) stabilisce che:
“1. Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela” .
Nel caso di specie il Ministero era tenuto al rispetto del termine decadenziale normativamente previsto con decorrenza dalla decisione di autotutela, risultando per tabulas il corretto operato in merito a tale profilo temporale.
8.1 La decisione del Tar Sicilia 693/2016 richiamata dal ricorrente non assume rilievo nel presente giudizio, riguardando una fattispecie non sovrapponibile in cui, diversamente dal caso in esame, il procedimento disciplinare era stato riavviato a seguito di una sentenza di annullamento del primo provvedimento disciplinare, formulando considerazioni che, concernendo la definitività di un provvedimento giurisdizionale per effetto del suo passaggio in giudicato, e non, come pretenderebbe il ricorrente, di un provvedimento amministrativo, non si attagliano al caso di specie.
Quel Tribunale, nel respingere la censura relativa ad una asserita consumazione del potere per decorrenza del termine per il rinnovo del procedimento disciplinare dalla conoscenza della sentenza di primo grado (o in ogni caso dalla pubblicazione della decisione di secondo grado ), ha infatti condivisibilmente affermato in relazione al disposto dell’art 1373 COM che “ la norma fa chiaramente riferimento all’annullamento a seguito di “giudicato amministrativo”, per l’intuibile ragione che il riavvio del procedimento disciplinare, con la spendita di attività amministrativa, può e deve nuovamente esplicarsi una volta che esista una decisione con carattere di definitività; - la ratio della disposizione è coerente con il vigente sistema delle impugnazioni delle decisioni del giudice amministrativo, cioè con il regime del doppio grado di giudizio nel processo amministrativo” (…), precisando altresì che “come rilevato dalla giurisprudenza, “… l’opzione ermeneutica sostenuta dall'amministrazione consente, non solo di ricollegare l'effetto decadenziale ivi sancito al definitivo accertamento giurisdizionale dell'illegittimità della sanzione disciplinare inizialmente inflitta (e non ad una statuizione ancora suscettibile di revisione; ciò che accadrebbe accedendo alla diversa ricostruzione preferita dai primi giudici), ma, soprattutto, di evitare l'inaccettabile (e, per certi versi, assurda) conseguenza di costringere l'amministrazione a riattivare, a pena di decadenza, il procedimento disciplinare ancora prima della scadenza del termine per appellare la decisione con la quale è stato annullato il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare originario e, quindi, quando questo resta ancora sub iudice (con tutte le immaginabili, complesse implicazioni relative alle conseguenze, sul nuovo procedimento, dell'eventuale riforma della decisione con cui era stata annullata la sanzione inizialmente applicata)” (Tar Sicilia sez I, n. 693/2016, cit.).
9. Anche il secondo motivo di gravame non è positivamente apprezzabile.
Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, che si è limitato a fornire una versione dei fatti totalmente divergente da quella comprovata dall’Amministrazione, senza addurre alcuna prova a supporto, il provvedimento gravato è stato emesso a seguito di una completa istruttoria e risulta compiutamente motivato.
Asserisce il ricorrente che i rapporti con il superiore gerarchico -OMISSIS- si sarebbero irrigiditi negli ultimi tempi, “ presumibilmente a seguito della frequentazione negli orari di pausa dal lavoro, durante la consumazione del pranzo e dell’attività fisica con il Gr. Ca. -OMISSIS-”, e che avrebbero condotto alla formulazione da parte del predetto superiore di richiami, finalizzati solamente ad ostacolare la sua relazione amicale con la medesima, o a battute poco educate e di stampo velatamente sessuale.
9.1 Dalla documentazione agli atti del giudizio risulta in realtà un quadro opposto rispetto a quello tracciato dal ricorrente, emergendo che il comportamento tenuto in molteplici occasioni dal ricorrente e dalla collega -OMISSIS- non fosse rispettoso delle disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio, tanto da imporre un’efficace azione di comando e controllo da parte del superiore, attraverso i legittimi richiami, contestati dal militare odierno ricorrente.
In particolare, assume rilievo la dichiarazione dd 3.10.2023 resa dal -OMISSIS-, il quale, dopo aver affermato che il -OMISSIS- presenta “ indiscusse doti professionali e di tratto, possiede alta motivazione e dedizione al lavoro anteponendolo sovente alla vita personale, si presenta come un grande esempio di rettitudine e disciplina e di assoluta correttezza nel gestire i rapporti interpersonali, in particolar modo con il personale alle dipendenze”, ha menzionato l’episodio accaduto il 19.9.2023 in cui, alla sua presenza, il ricorrente e la collega -OMISSIS- erano stati convocati dal predetto superiore per formulare agli stessi dei rilievi circa numerose violazioni delle regole, poste in essere già da diverso tempo.
Il predetto 1° Lgt. in tale dichiarazione ha citato altresì l’episodio in cui egli stesso, in qualità di Sottufficiale più anziano dell’Ufficio personale e sostituto del predetto Ten. Col., si era trovato a dover richiamare il ricorrente e la collega -OMISSIS- al rispetto delle disposizioni concernenti l’attività di servizio, oggetto di ripetute violazioni da parte dei medesimi.
Risulta altresì prodotta agli atti tutta una serie di dichiarazioni rese da altri militari impiegati presso l’Ufficio del personale, i quali hanno tutti attestato la rettitudine e assoluta correttezza nel gestire i rapporti interpersonali del predetto Ten. Col. ed il fatto che il medesimo non ha mai fatto battute di carattere sessuale o poco appropriate nei confronti di alcuno o alcuna e demolito completamente la ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
Si veda in particolare la dichiarazione dd 3.10.2023 resa dal -OMISSIS-, che ha confermato i comportamenti non rispettosi delle regole di servizio da parte del ricorrente e della collega -OMISSIS-, con riferimento ad esempio alle uscite per lo svolgimento dell’attività fisica nel percorso campestre, che richiedono l’autorizzazione del Capo Ufficio e la timbratura (che costituisce una delle questioni oggetto dei richiami), sottolineando che detta regola riguarda ogni dipendente di ufficio e che egli stesso ogni qualvolta ha effettuato attività fisica ha prontamente informato il -OMISSIS-.
Circa la dichiarazione resa in pari data dal suddetto -OMISSIS-, vi si legge che il richiamo all’ordine dei graduati -OMISSIS- e -OMISSIS- il 19.9.2023 si era reso necessario a seguito della mancata presenza degli stessi alla riunione che era stata convocata urgentemente in mattinata (i quali erano stati visti uscire in tenuta sportiva ) oltre che alla luce di altri pregressi episodi, “ pretendendo una maggiore serietà lavorativa, un miglior impiego del tempo di lavoro, il rispetto dei doveri di servizio e di comunicazione”, con invito agli stessi “ad un comportamento più maturo e responsabile”.
Risulta pertanto che tutte le dichiarazioni assunte agli atti sono conformi circa la dinamica dei fatti, nonché in merito al riconoscimento della professionalità e rettitudine del -OMISSIS-, confutando radicalmente la tesi sostenuta dal ricorrente, lesiva della reputazione del superiore gerarchico, che avrebbe trovato conferma solo nella dichiarazione resa dalla collega -OMISSIS-, che risulta ad essa allineata.
La predetta collega -OMISSIS- ha dichiarato in data 2.10.2023 “ di aver subito nel corso del tempo (in particolare nell’ultimo anno) delle violenze fisiche, psicologiche e sessuali dal Capo Ufficio maggiorità e personale -OMISSIS-”, specificando che:
- per quanto concerne la violenza fisica, sarebbe stata spostata da un ufficio ad un altro (ritenendo che la decisione dell’Ufficiale fosse basata sulla considerazione che la stessa trascorresse troppo tempo con il collega -OMISSIS- e quindi non lavorasse);
- per quanto concerne la violenza psicologica , sarebbe stata destinataria di ordini di non frequentare il collega -OMISSIS-;
- per quanto concerne la violenza sessuale, il predetto Capo Ufficio avrebbe rappresentato in maniera ripetuta e quasi morbosa, che la stessa non dovesse frequentare il Grd. A. -OMISSIS- all’interno della caserma durante l’orario di servizio.
Dette affermazioni hanno trovato smentita nelle dichiarazioni dei numerosi colleghi che sono stati sentiti, in particolare le Grd. -OMISSIS-, entrambe impiegate presso l’Ufficio Maggiorità e Personale ed alle dipendenze del -OMISSIS-, hanno affermato che il predetto non ha mai assunto atteggiamenti “ poco consoni o professionali” nei loro confronti, e di non aver notato “ un atteggiamento diverso o poco corretto da parte dell’Ufficiale in argomento nei confronti del Grd. Ca. -OMISSIS-”.
Le dichiarazioni del Grd. Cap. -OMISSIS- sono state ritenute dall’Amministrazione resistente “ gravemente lesive della dignità personale e volte a ledere l’onore e il prestigio del proprio Capo Ufficio”, con conseguente avvio nei suoi confronti di procedimento disciplinare, concluso con l’irrogazione della sanzione di giorni 13 di consegna di rigore, impugnata con distinto ricorso avanti a questo Tribunale.
Il motivo in esame risulta pertanto infondato e va respinto.
10. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta un tardivo avvio dell’azione disciplinare originaria, in quanto l’Amministrazione avrebbe avuto conoscenza dei fatti alla base dell’addebito contestato ben prima della comunicazione dell’avvio del procedimento.
10.1 La prospettazione non può trovare accoglimento, anche tenendo conto delle deduzioni articolate sul punto dalla difesa erariale.
Va preliminarmente evidenziato che per i procedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo, tra cui quella in analisi, l’art. 1398, comma 1 del C.O.M. prescrive che “ il procedimento disciplinare di corpo deve essere instaurato ” dall’Autorità disciplinare competente “ senza ritardo: a) dalla conoscenza dell’infrazione (..) ”.
La consolidata giurisprudenza formatasi sul tema ha evidenziato, con argomentazioni a cui questo Collegio intende prestare adesione, che “ la locuzione legislativa “senza ritardo” non deve essere intesa in senso rigido (quasi che fosse sinonimo di “immediatezza”), bensì secondo criteri di ragionevolezza, avendo la norma una funzione nel complesso sollecitatoria dell’azione amministrativa ” (in termini, cfr. Cons. Stato sez. IV, 5.12.2017, n. 5732).
Ancora più di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito che nella disciplina legislativa del C.O.M. per le sanzioni di corpo “ la clausola "senza ritardo" reca una “regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti" (Cons. Stato, sez. II, n. 1296 del 2020), che postula il contemperamento dell'esigenza dell'Amministrazione "di valutare con ponderazione il comportamento dell'incolpato sotto il profilo disciplinare" con quella di evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa (Consiglio di Stato sez. II, n. 3720 del 2022; n. 6058 del 2020; sez. IV, n. 1779 del 2010) ”. Conseguentemente, “ l'espressione normativa deve essere dunque intesa, non nel senso che l'avvio debba avvenire immediatamente, bensì secondo la ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi considerando la gravità della violazione e la complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31.5.2023, n. 5344).
Ebbene, applicando queste indicazioni ermeneutiche al caso in questione, ad avviso del Collegio l’inizio della prima procedura disciplinare, incardinatasi con l’atto dell’11.3.2024, risulta conforme al citato canone della ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti.
L’addebito disciplinare formulato dal Comando è stato infatti il frutto di un’articolata fase istruttoria preliminare, avendo l’Amministrazione resistente ravvisato, con valutazione la cui ragionevolezza risulta esente da censure, una particolare gravità della condotta addebitata al ricorrente e la complessità dell’accertamento dei fatti.
Ha ritenuto altresì necessario interessare la Procura Militare, al fine di accertare preliminarmente se tale condotta configurasse illecito penale e successivamente sanzionarla sul piano disciplinare.
Dal doc. 15 di parte resistente dd 5.10.2023 si evince infatti che il Comandante di Reggimento, prima di esercitare l’azione disciplinare, ha ravvisato i presupposti per la “ segnalazione alla competente autorità giudiziaria di nr. due graduati resisi responsabili di accuse infondate e diffamatorie ai danni di un superiore”.
11. Il quarto motivo – con il quale il ricorrente assume la sproporzione tra fatto addebitato e sanzione irrogata - non merita accoglimento.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, con particolare riguardo alle sanzioni disciplinari in ambito militare, “ la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa … ”, chiarendo sul punto che “… le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ”, con l’ulteriore precisazione che “ Le valutazioni in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere sono dunque connotate da amplissima discrezionalità: ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, 21.8.2023, n. 7886; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St. sez. II, 30.3.2022, n. 2337).
Dalla ricostruzione della natura giuridica del potere esercitato dall’Amministrazione in ambito disciplinare discende, quanto alla perimetrazione del controllo giudiziale sui relativi atti – in quanto espressivi di ampia discrezionalità amministrativa – in base al principio di separazione dei poteri, la conclusione che “… il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità … ” (in tal senso, cfr. Cons. St. sez. II, 31.3.2023, n. 3326; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St. sez. II, sent. 27.6.2022, n. 5261), ovvero “… nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria ” (in tal senso, cfr. Cons. St. sez. II, 9.12.2022, n. 10804).
Ciò premesso, dagli atti di causa non è desumibile – nel perimetro del sindacato giudiziale ammesso sugli atti in rilievo – la sussistenza dei dedotti profili di censura, sulla base di quanto emerge dal contenuto del provvedimento sanzionatorio unitamente ai correlati atti dell’espletato procedimento, prodotti nell’ambito del presente giudizio.
12. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero resistente, che liquida nell’importo di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri soggetti citati.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
LA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LL | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.