CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/11/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1655/2023 R.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f: , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Giorgio Forestieri, per procura in atti
-appellanti-
E
con sede in Milano nella viale Brenta 18/B, c.f: Controparte_1 P.IVA_1
e per essa quale mandataria, (già ) con sede in Verona, Viale CP_2 CP_3 dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale , in persona del rappresentante legale, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina Fede Maci, per procura in atti
-appellata-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 9.6.2025, la causa, sulle note conclusive già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702bis cpc datato 7.2.2018 la società e, per essa, Controparte_1 la mandataria adiva il Tribunale di Catania per sentire accogliere le seguenti CP_3 conclusioni: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
1 difesa:1) accertata l'esistenza dei presupposti di legge, accogliere la domanda della ricorrente
e, per l'effetto, dichiarare inefficace, e comunque revocare, l'atto del 26/2/2013, in Notaio Avv.
Miche Sipione, ai nn. 4847 di repertorio e 2948 di raccolta, registrato il 27/2/2013 al n. 3880,
e trascritto il 27/2/2013 ai nn. 11662 d'ordine e 9773 di particolare, con il quale i Sigg.ri
e hanno costituito in fondo patrimoniale, Parte_1 Parte_2 destinandoli a far fronte ai bisogni della propria famiglia e relativamente ai quali ciascuno di essi si riserva espressamente la titolarità della quota indivisa di rispettiva spettanza, i seguenti immobili:1) appartamento per civile abitazione sito in Catania, Via Antonio Locatelli n. 13, edificio A, scala A (in catasto scala B), ubicato al primo piano (seconda elevazione fuori terra), composto da cinque virgola cinque vani catastali;
confinante a nord con area su verde pubblico, ad est con area su terrazzino di pertinenza del piano terra, a sud con vano scala e ad ovest con area su terrazzino di pertinenza del piano terra, salvo altri;
riportato in catasto al foglio 21 del Catasto Fabbricati di Catania, particella 2140, subalterno 8, Via Antonio
Locatelli n. 13, scala B, piano 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita euro 525,49;2) 2) vano ad uso garage sito in Catania, Via Diaz Generale Armando senza numero, facente parte dell'edificio B, ubicato al piano seminterrato, esteso metri quadrati dodici (mq. 12); confinante con terrapieno, con corsia condominiale di manovra e con proprietà o aventi causa, salvi altri;
riportato in catasto al foglio 21 del Catasto Pt_3
Fabbricati di Catania, particella 1714, subalterno 61, Via Diaz Generale Armando, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 8, mq. 12, rendita euro 57,02; 2) in via subordinata, e nell'ipotesi in cui gli immobili oggetto dell'azione revocatoria abbiano subìto formalità pregiudizievoli, condannare i Sigg.ri e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, a pagare in favore di e per essa di Controparte_1 CP_3 quale mandataria, l'importo equivalente al credito vantato, entro il limite del valore degli immobili e nei limiti dell'importo della fideiussione, oltre interessi.-Con condanna dei convenuti alle spese e competenze del presente giudizio”.
Illustrava la ricorrente le vicende successorie che avevano interessato il credito a tutela del quale agiva in revocatoria. Deduceva che con atto notarile del 19.10.2010 le Banche
[...]
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 si erano fuse per Controparte_10 incorporazione in;
che aveva conferito a Controparte_4 Controparte_4 Controparte_11
2 (poi , la procura per la gestione, anche Controparte_12 stragiudiziale, dei propri crediti anomali;
che aveva variato la propria Controparte_11 denominazione sociale in che Controparte_12 [...]
aveva assunto la denominazione di con delibera del Controparte_12 CP_3
3010.2015; che nell'ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione la
[...] era divenuta titolare, a decorrere dal 14/7/2017, di un portafoglio di crediti Controparte_1 classificati in “sofferenza”, alcuni dei quali beneficianti di garanzie reali, ad essa trasferiti da e da Arena One s.r.l., come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Controparte_4
Repubblica Italiana n. 93 dell'8.8.2017, parte II, foglio inserzioni;
che la Controparte_1 aveva conferito a con atto notarile del 20.7.2017, la procura per
[...] CP_3
l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziali, dei propri crediti (tra cui quello vantato nei confronti della parte del presente giudizio). Sulla base di quanto esposto la ricorrente, ora in avanti denominata soltanto , deduceva di CP_1 essere creditrice nei confronti della Cooperativa edilizia denominata “ ” Controparte_13 della somma complessiva di € 2.761.694,64, quale saldo debitore, alla data del 31.7.2017, nascente dal mutuo fondiario stipulato con il in data 21.10.2010, Controparte_7 registrato il 22.10.2010 al n. 21133 e spedito in forma esecutiva il 3.11.010, concesso per l'importo di € 2.600.000 garantito dall'ipoteca volontaria e dalla fideiussione, assistita dalla clausola “a pagamento a semplice richiesta”, prestata in data 8.11.2010, dai soci della
Cooperativa nonché assegnatari degli alloggi in costruzione, tra i quali vi era il resistente,
che aveva garantito il pagamento del mutuo fino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di € 182.000,00, pari al 7% dell'importo mutuato. Riferiva altresì, che a seguito delle protratta morosità, l' lett. racc del 10.11.2014,inviata alla Cooperativa Controparte_14
e ai fideiussori, aveva comunicato la risoluzione del contratto di mutuo con invito all'immediato pagamento di quanto dovuto e, poiché detto invito era caduto nel vuoto, in seguito aveva promosso la procedura espropriativa immobiliare sul compendio immobiliare in titolo alla cooperativa il cui valore stimato complessivamente in €1.302.200,00 era insufficiente a coprire l'ammontare del credito maturato. Produceva i seguenti documenti: copia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 26/2/2013; copia del contratto di muto fondiario del 21/10/2010; estratto conto del mutuo fondiario portante alla data del 31/7/2017; copia della fideiussione determinata rilasciata l'8/11/2010 da , sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo di € 182.000,00; copia della raccomandata di risoluzione del contratto
3 di mutuo indirizzata a “ ” ed ai singoli fideiussori;
Controparte_13 Controparte_15 copia della consulenza tecnica d'ufficio resa nella procedura di espropriazione immobiliare promossa dall' in danno de Controparte_4 Parte_4
(Tribunale di Catania, G.E. R.E. 597/2014 + 254/2016); copia della procura generale alle liti in
Notaio Dott. di Verona del 22/9/2011, al n. 68903 di repertorio ed al n. 19422 Persona_1 di raccolta;
copia della procura speciale del 20/7/2017, in Notaio Dott.ssa di Persona_2
Milano, al n. 60850 di repertorio ed al n. 11358 di raccolta, registrata a Milano 4 il 21/7/2017 al n. 40322/1T; copia della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8/8/2017 contente la pubblicazione dell'avviso di cessione.
Si costituivano , nella sua qualità di fideiussore della cooperativa “ Parte_1 [...]
”, unitamente alla moglie, Parte_4 Parte_2
, litisconsorte necessario, i quali deducevano in premessa che dalla documentazione
[...] prodotta dalla ricorrente non si evinceva che la stessa era titolare del credito e quindi legittimata alla domanda;
contestavano la ricorrenza della scientia damni necessaria per l'accoglimento della domanda di revocazione del fondo patrimoniale. In argomento, illustravano le modalità con le quali il e gli altri soci della Cooperativa assegnatari degli alloggi in costruzione, Pt_1 erano stati raggirati nel prestare a loro insaputa il consenso per la costituzione in data 8.11.2010 della fideiussione a garanzia del mutuo contratto dalla in data 21.10.2010 e Parte_4 allegavano le circostanze che avevano permesso al di scoprire, dopo la costituzione Pt_1 del fondo patrimoniale, di essere divenuto fideiussore suo malgrado. Citavano e riportavano i verbali delle deposizioni testimoniali che il ed altri soci avevano reso davanti al giudice Pt_1 penale, investito dell'accertamento dei reati che i soci assegnatari avevano segnalato con le loro denunce-querele sporte contro i rappresentanti della cooperativa e della società costruttrice incaricata dell'edificazione degli immobili, rimasti per lo più non realizzati e incompleti.
Illustravano anche le ragioni di merito fatte valere nell'altro giudizio pendente contro CP_1 per le quali la fideiussione prestata dal e dagli altri soci doveva intendersi invalida e/o Pt_1 inefficace. Eccepivano altresì l'inammissibilità della domanda subordinata formulata dalla ricorrente in quanto difettava un titolo di credito confronti di ,atteso che Parte_2 la stessa non era fideiussore della banca;
inoltre era inammissibile la domanda di pagamento condizionata alla verifica postuma di iscrizioni pregiudizievoli sui beni rientranti nel fondo patrimoniale;
per di più la stessa domanda subordinata era stata già proposta dalla medesima ricorrente nei propri confronti in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio pendente davanti
4 al medesimo tribunale di Catania iscritto al n. 8842/2017 RG, come documentato dallo stralcio della comparsa di costituzione depositata da Controparte_4
Concludevano nel modo seguente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva di 2) per i tutti i motivi dedotti, dichiarare Controparte_1 inammissibili o rigettare le domande avanzate dal ricorrente;
3) in ogni caso, autorizzare la chiamata in causa di , in persona del suo legale Parte_4 rapp. p.t., con sede in via Vittorio Emanuele 424 - 95047 Paternò, P.I. ;4) in P.IVA_3 conseguenza, disporre lo spostamento della prima udienza;
5) fissare, ex art. 702 ter c.p.c., la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c.6) in subordine, disporre la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.” Articolavano richiesta di prova testimoniale indicando i capitoli di prova
Disposta la chiamata della cooperativa“ “che rimaneva contumace, Controparte_13 all'udienza del 24 maggio 2019 il giudice disponeva il cambiamento di rito da sommario ad ordinario e successivamente assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art
183 comma VI cpc, escussi i testi ammessi, la causa veniva decisa dal tribunale di Catania con la sentenza n. 3131/2023 pubblicata il 19.7.2023 che ha dichiarato inammissibili le domande formulate dai resistenti nei confronti della cooperativa in quanto formulate tardivamente con la prima memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc;
ha accolto la domanda revocatoria formulata da (e, per essa, quale mandataria, dell'atto Controparte_1 CP_3 di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 26 febbraio 2013; ha condannato in solido i resistenti al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Controparte_1
(e, per essa, quale mandataria, a .
[...] CP_3
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato il 22.12.2023 affidato ai motivi di seguito esposti.
[...]
Si è costituita la e per essa, quale mandataria, a che ha Controparte_1 CP_3 resistito all'appello chiedendone il rigetto per infondatezza nel merito dopo aver eccepito l'inammissibilità ex art 345 cpc dei primi due motivi di appello proposti.
La Corte all'udienza del 9.6.2025 ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la parte eccepisce il difetto di legittimazione di CP_2
a svolgere l'attività di riscossione del credito in qualità di mandataria di Controparte_1 difettando la sua iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB. Deducono gli appellanti che l'art. 5 2, comma 6, della legge 130/1999 (recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) prevede espressamente per i soggetti diversi dalle banche o dall' intermediari finanziari, che esercitano l'attività di riscossione dei crediti ceduti, nonché i servizi di cassa e di pagamento di cui all'art.2, comma 3, lett. c) l'obbligo dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB. Pertanto, in presenza di credito cartolarizzato ex l. n. 130/99, l'attività di recupero credito può essere svolta soltanto dalla società vigilata ( iscritta all'Albo ex art 106 TUB), debitamente e preventivamente indicata nell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in G.U., con l'effetto che l'eventuale delega per il recupero del credito conferita un soggetto non iscritto all'albo ex art 106 TUB rende nulla la relativa delega in quanto conferita in violazione degli artt. 2 e 3 l n. 130/99 e di conseguenza la mandataria delegata sarebbe priva di legittimazione ad agire . A sostegno citano la circolare n. 288 del 3/4/2015 della Banca d'Italia e concludono deducendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare il difetto di abilitazione e, dunque, di legittimazione sostanziale e processuale di ad agire giudizialmente per il recupero dei crediti CP_2 asseritamente vantati da e che l'eccezione formulata poiché investe Controparte_1 la legittimazione ad agire di quale mandataria di è CP_2 Controparte_1 rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, anche d'ufficio .
Il motivo è infondato.
Osserva, il Collegio, che la predetta eccezione va disattesa alla luce di quanto statuito dalla
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7243/2024 e ribadito nella successiva sentenza n.
12007/2024. Ed infatti nella prima sentenza citata, la Suprema Corte ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Nella suddetta pronuncia la Cassazione ha inoltre precisato, che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo
6 sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Secondo la C. di Cassazione, invero “il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b.: tali norme, prive di valenza civilistica, attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata”.
Si aggiunga a difesa di detta sentenza, che non aveva inizialmente trovato unanime consenso nella giurisprudenza di merito, si e pronunciata con decreto n. 13749 del 17 maggio 2024, la prima Presidente della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Brindisi in ordine alla vexata quaestio della validità degli atti compiuti per il recupero del credito da parte dello special servicer non iscritto all'albo ex art. 106 TUB. In detto Decreto è stata confermata la correttezza della citata sentenza e in coerenza con gli altri principi espressi dalla medesima Corte con la sentenza n. 4427/2024, ed ha affermato “che con riferimento a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 106, il
Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma
1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma” con l'effetto che occorre distinguere la semplice operazione di cessione del credito dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari”.
7 Tale conclusione è suffragata dai precedenti chiarimenti forniti in data 24.7.2023 dalla Banca
d'Italia in ordine all'interpretazione della circolare n. 288 del 3.04.2015 e rispondendo al quesito posto:“se l'attività c.d. di “sub-servincing” sia assimilabile alla più ampia attività di servicing e quindi anch'essa soggetta a riserva di attività ovvero se sia possibile derogare alla riserva in presenza di un “master servicer”, ha risposto: “ la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer- come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa
e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante
– possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB”.
Alla luce dei principi sopra richiamati l'eccezione va, pertanto, disattesa.
Con il secondo motivo di appello la parte censura la sentenza per aver rigettato le proprie contestazioni, sollevate già in seno alla comparsa di costituzione e risposta, inerenti il difetto di prova della legittimazione attiva della quale cessionaria del credito e, al contempo, CP_1 censura la decisione del primo giudice che ha valutato idonea la documentazione prodotta dalla
, per dimostrare la propria titolarità del credito ceduto dedotto in lite, mentre, aveva CP_1 prodotto non la copia integrale della Gazzetta Ufficiale, bensì soltanto un documento apparentemente estratto dal sito internet www.gazzettaufficiale.it, sul cui frontespizio era riportata la dicitura “avviso di rettifica -errata corrige” della Gazzetta Ufficiale, parte seconda,
n. 93 del 8/08/2017, nella quale si avvisava che la aveva concluso Controparte_1 con un contratto di cessione” . Reputano gli appellanti “che la mancata Controparte_4 produzione della copia integrale della Gazzetta Ufficiale, e non del semplice della parte recante
l' avviso di pubblicazione (oltretutto in rettifica per la presenza di errori, come si legge nel frontespizio in alto a sinistra) non permetteva di accertare l'effettività della cessione”. Altra censura muovono gli appellanti in ordine alla mancata prova che tra i crediti ceduti a vi CP_1 era anche quello garantito dalla propria fideiussione poiché “ l'avviso non reca comunque
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, e non consente pertanto di individuare gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, in quanto venivano ceduti “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di … “derivanti da contratti di Controparte_4 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche” … “concessi
8 a persone fisiche e giuridiche” … “nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016” … “e qualificati come attività finanziarie deteriorate”. In argomento l'appellante deduce: che la contestazione sulla mancanza della titolarità sostanziale del diritto controverso è ammissibile nel grado, in quanto si sostanzia in mera difesa non soggetta a preclusioni decadenziale e, come tale, rilevabile in ogni fase e grado del giudizio;
che spettava alla che agiva nella veste di CP_1 successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco, dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
che costituisce principio ormai consolidato nella recente giurisprudenza della SC che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB non è sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio, laddove come nella fattispecie, veniva contestata la cessione del credito;
che dalla documentazione prodotta non era possibile individuare se la propria posizione era stata ceduta poiché non evincibile dal link esterno indicato nell'avviso pubblicato in quanto conteneva migliaia di codici CERI anonimi che non davano la possibilità di individuare il singolo debito;
nessun valore identificativo del credito ceduto poteva assumere tanto il “prospetto della Centrale Rischi della Banca d'Italia” che la “lista dei codici anagrafici dei debitori ceduti nell'operazione di cartolarizzazione in capo alla , trattandosi di documentazione prettamente interno- Controparte_1 bancaria, priva di paternità e già formalmente disconosciuta in primo grado, come anche oggi,
e comunque estranea rispetto all'avviso, documento che dovrebbe invece dovrebbe essere munito di autosufficienza come sopra detto”
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, diversamente a quanto deducono gli appellanti, costoro nel grado precedente non hanno effettuato alcun disconoscimento della conformità del documento prodotto in copia rispetto all'originale della Gazzetta Ufficiale, contenente l'avviso di cessione dei crediti a CP_1
2, sicché tali rilievi sono inammissibili in quanto per principio consolidato tale disconoscimento
[...] deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (Cass n.
5755/2023). Inoltre, il dedotto disconoscimento è anche inammissibile per la genericità della sua formulazione in quanto non indica gli aspetti differenziali della copia prodotta rispetto all'originale (Cass.n.29993/2017;Cass.n.27633/2018;Cass.n.16557/2019;Cass.n.14279/2021).
Detto principio è stato ribadito di recente anche con riferimento al disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico (Cass. n. 23213/2024).
Sul tema della necessità di un disconoscimento circostanziato si è giustamente osservato:
9 «Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno.
Per queste ragioni la contesta-zione generica deve ritenersi tamquam non esset : e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte;
sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento» (così Cass. n. 7775/2014 Cass n. 3431/2025).
Per il resto, il motivo di appello non censura efficacemente la motivazione indicata in sentenza,
e, per la quale il giudice di prime cure ha rigettato il sollevato il difetto di titolarità del credito da parte di , in quanto le contestazioni sono state valutate “ generiche e aspecifiche”, CP_1 valutazione che, a parere di questo Collegio, è corretta e, che, va meglio illustrata anche per rispondere all'eccezione sollevata dalla parte appellata, che reputa oltre che infondata anche tardiva e perciò inammissibile nel grado la questione relativa alla propria legittimazione sostanziale, ritenuta, invece, dagli appellanti proponibile in qualsiasi stato e grado del processo trattandosi di - mera difesa- e come tale non soggetta alle preclusioni assertive ed anche rilevabile d'ufficio dal giudice.
Sul punto torna utile premettere che gli appellanti nel grado precedente quando si sono costituiti in giudizio e fino a quando sono maturate le preclusione assertive e probatorie non hanno contestato la mancanza di titolarità del credito in capo alla ricorrente ma ha contestato altro, ovvero hanno dedotto che in base agli atti citati in ricorso e prodotti dalla parte ricorrente
“ mancava la prova circa la titolarità del credito, e dunque in mancanza di prova circa la legittimazione attiva di il Giudice adito non potrà che dichiararne Controparte_1 il difetto, e pertanto rigettare la domanda”( pag.2) .
Tale rilevo formulato dai resistenti originari e che investe l'inidoneità della prova documentale offerta non rappresenta per unanime giurisprudenza di merito e di legittimità valida contestazione anche della titolarità sostanziale, in quanto “ Dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato: conseguentemente, la parte ha onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che l'affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ( Cass n. 17889/2020).
Conseguentemente la difesa degli odierni appellanti si è limitata a contestare la capacità dimostrativa della cessione dei documenti prodotti senza però negare che era l'effettiva CP_1
10 cessionaria del credito in parola , tanto più, come si dirà infrà, tale negazione della qualità di cessionaria del credito in capo alla ricorrente, era contraddetta dall'opposto contegno processuale mostrato dal in altri giudizi pendenti aventi in comune con quello Pt_1 all'esame il medesimo credito garantito dalla fideiussioni prestata l' 8.11.2010.
Pertanto si profila fondata l'eccezione sollevata nel grado da che deduce oltre che CP_1 infondata inammissibile e tardiva “l'eccezione della controparte” volta a recuperare in appello
“il difetto di specificità”, atteso che, soltanto allo spirare dei termini per la produzione documentale e quando perciò ormai non era più possibile produrre l'atto di cessione, l'odierno appellante ha dedotto con le note scritte per l'udienza del 4.4.2023 che “La controparte non ha prodotto l'atto di cessione del credito. Il difetto di legittimazione attiva della ricorrente è stato tempestivamente eccepito in comparsa di risposta, per non aver dato prova della titolarità del credito;
ebbene, non avendo la controparte prodotto l'atto di cessione, la mera indicazione dei dati dell'atto di cessione in blocco dei crediti, a norma del citato art. 58 TUB, come riportati nella G.U., non può costituire prova idonea della cessione dello specifico credito. Si attaglia invece al caso concreto l'orientamento recentemente confermato da Cassazione civile sez. VI,
20/07/2022, n. 22754, secondo cui “È escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio”, sentenza già preceduta da Cass. civ. sez. VI - 13/05/2021, n. 12739; Cass. civ. sez. VI - 05/11/2020, n. 24798; Cass. civ. sez. I,
22/02/2022, n.5857; Cass., n. 4116/16, secondo cui la mera indicazione dei dati della cessione in blocco, come riportati nella G.U., non consente di verificare se il credito per cui è causa sia incluso nella stessa cessione, non avendo la ricorrente prodotto l'atto di cui all'art. 58 TUB;
tantomeno l'avviso di pubblicazione sulla G.U. reca l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, in modo da poter individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
Non sopperisce alla mancanza nemmeno la documentazione prodotta in corso di causa
(“prospetto della Centrale Rischi della Banca d'Italia” e “lista dei codici anagrafici dei debitori ceduti nell'operazione di cartolarizzazione in capo alla ), Controparte_1 documentazione prettamente interno-bancaria, priva di paternità (e dunque oggi disconosciuta) e di efficacia esterna nei confronti del cliente. Priva di valore giuridico al fine di dimostrare la legittimazione, oltre che palesemente contrastante con l'onere della prova gravante sulla ricorrente, è infine l'asserita consultabilità della lista dei codici sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino”.
11 Quindi, soltanto con le note scritte per l'udienza del 4.4.2023 gli odierni appellanti ha introdotto
-attraverso le sentenze richiamate - una contestazione diversa rispetto a quella precedente.
In merito alla tempistica e sulle modalità di contestazione della titolarità sostanziale del Co rapporto dedotto in causa, la ha affermato che “La titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione. Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass. SU n. 2951/2016).
Pertanto se la norma dell'art. 115 c.p.c., comma 1, letta in combinato disposto dall'art. 167
c.p.c., comma 1 (che richiede al convenuto di prendere specificamente posizione su tutti i fatti posti a fondamento della domanda), non prevede espressamente alcun "termine di decadenza" per lo svolgimento della "mera difesa" contestativa, è pur vero che il sistema processuale improntato alla corretta e leale dialettica tra le parti ed informato al principio dispositivo, richiede ai difensori l'osservanza del canone di condotta di "clare loqui", trovando limite la mera difesa contestativa nello sbarramento imposto dall'esaurimento della fase di trattazione, all'esito della quale debbono essere compiutamente definiti i fatti rilevanti contestati, che abbisognano della verifica istruttoria, e quelli invece incontestati che possono ritenersi per accertati, rimanendo preclusa alle parti ulteriore attività allegatoria sia assertiva che negativa.
Segue che la condotta processuale "contestativa" della parte dovrà essere attentamente valutata dal giudice in quanto, se pure integrante "mera difesa" non sottoposta agli oneri deduttivi e probatori cui è soggetta invece l' eccezione di merito, rimarrà pur sempre assoggettata alle
"preclusioni" formatesi con la definizione del "thema decidendum", all'esito della "fase di trattazione"), rimanendo in conseguenza esclusi dal "thema decidendum" i fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - qualora il Giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza "ex officio", in base alle risultanze istruttorie ritualmente acquisite (cfr. Cass. n. 18207/2010; n. 23657/2015).
12 Inoltre, la mancata tempestiva contestazione - sin dalle prime difese - dei fatti allegati dall'attore
è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva, all'esito della fase di trattazione (Cass. n. 31402/2019;
Cass. 7093/2019; Cass. 26859/2013).
Analoghi principi sono stati recentemente ribaditi dalla Corte di Cassazione che ha precisato come “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”(Cas
n.16814/2024), con l'effetto che, in grado di appello, non è ammessa la contestazione della titolarità passiva del fatto controverso che debba aversi per non contestata nel giudizio di primo grado".
Ed ancora, “Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a segui-to di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell' art. 345, comma 3, c.p.c. , rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU” (Cass. n. 2963/2023).
In definitiva, poiché difettava da parte dei resistenti una specifica contestazione sull'effettività cessione della posizione debitoria del scaturente dalla fideiussione prestata Pt_1
l'8.11.2010, la ricorrente era sollevata dall' onere probatorio di produrre il contratto CP_1 di cessione;
né poteva o doveva farlo, quando già erano maturate le preclusioni istruttorie, con l'effetto che la contestazione sollevata quando già queste ultime erano intervenute se, pur ammissibile, comunque è rimasta sguarnita di prova per cui era anche impedito al giudice di primo grado, oltre a quello d'appello, di rilevare d'ufficio il difetto di titolarità di legittimazione sostanziale in mancanza agli atti di prove inferenti in tale direzione(Cass.n.
16028/2023) .
Si aggiunga, che a parere di questo Collegio, sussiste un'ulteriore ragione che rende infondato il motivo di appello e che si fonda, sul principio di acquisizione processuale che rende valorizzabili gli atti prodotti e acquisti al giudizio, a prescindere dall'intento dimostrativo che
13 la parte che li ha prodotti si era prefissata di raggiungere, non potendo l'attività valutativa delle prove, affidata al giudicante, dipendere dalle intenzioni delle parti.
È bene ricordare, che nel grado precedente l'odierno appellante, per corroborare la propria richiesta di rigetto della domanda subordinata promossa dalla ricorrente e, per motivare la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art 295 dovuta alla litispendenza, ha richiamato all'attenzione del tribunale il contenuto degli atti processuali prodotti in altri giudizi pendenti con domandandone anche di riconoscerne per relationem valenza CP_1 probatoria nel giudizio all'esame e dai quali emergeva - in senso opposto alla negazione della CP_ titolarità del credito in capo a 2- che quest'ultima era stata pacificamente ritenuta contraddittore legittimo in quanto cessionaria del medesimo credito, oggetto di tutela con l'incoata azione revocatoria all'esame.
In particolare, gli odierni appellanti, nella memoria di costituzione, per motivare la propria richiesta di sospensione del presente giudizio ex art 295 cpc hanno dedotto che era “ pendente innanzi al medesimo ufficio giudiziario (Tribunale di Catania - quarta sezione - G.I. La Mantia) il giudizio n. 8842/2017 R.G., introdotto da ed altri cosi/truffati,
contro
Parte_1
l'Istituto di credito e la società cooperativa, evidentemente affetta da connessione alla presente.
La domanda subordinata oggi proposta sub 2) dal ricorrente, è poi addirittura duplicata rispetto a quella proposta in via riconvenzionale dall'Istituto di credito, in seno al giudizio n.
8842/2017.Si chiede dunque, in subordine rispetto alle recedenti richieste, disporsi la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c.”
Con la prima memoria istruttoria ex art 183 comma 1 cpc l'odierno appellante ha anche dedotto che la domanda revocatoria promossa dalla ricorrente aveva gli estremi dell' abuso del precesso “per aver già richiesto il pagamento del medesimo credito con il separato giudizio monitorio, sfociato nel decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.4667/2019 (DOC. 22), ma che a seguito dell'opposizione presentata dal (DOC.23), il G.I. della IV sezione del Pt_1
Tribunale di Catania dott. Marletta ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto, con motiva- CP_ zione che si condivide pienamente e cui si rinvia (DOC.24).Fino 2 securitisation ha dunque azionato il medesimo (presunto) credito per tre volte contemporaneamente: dapprima- ma con la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio8842/2017 R.G., poi con l'odierna domanda sub 2), e infine con il ricorso per decreto ingiuntivo. Ha dunque violato il principio ne bis in idem, ma ha anche creato nei confronti del (presunto) debitore una situazione aggravativa del tutto inutile ai fini del decidere, costringendolo a difendersi in seno a tre distinti
14 giudizi di merito, per l'identica pretesa creditoria. La domanda è pertanto inammissibile, e merita comunque che il Giudice ordini la sospensione del presente procedimento, ex art. 295
c.p.c., o adotti gli opportuni provvedimenti per la riunione” (pagg.7 e 8). Tali deduzioni erano precedute (pag. 6) dalle altre con le quali il suo procuratore, nel ribadire le ragioni dei fideiussori poste a base del procedimento che avevano promosso ed iscritto al tribunale al n. 8042/2017, riferiva che in detto giudizio: “Durante la decorrenza del termine a comparire, Controparte_4 cedeva il credito a che in effetti si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_17 integrarsi il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri fideiussori”. L'appellante ha anche deposito il decreto ingiuntivo n. 4667/2019, emesso dal tribunale il 14.7.2019, che aveva CP_1 ottenuto per quote distinte a carico dei singoli fideiussori, nonché l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, che l'appellante aveva proposto con gli altri fideiussori ingiunti, dal quale si evince che nessun motivo di opposizione è stato proposto per contestare la legittimità sostanziale e processuale della parte ingiungente il pagamento dei crediti ivi richiesti in pagamento.
Ne consegue che l'odierno appellante soltanto nel presente giudizio, seppur tardivamente, ha contestato la qualità di cessionaria di per il credito nascente dalla fideiussione CP_1 dell'8.11.2010, mentre la stessa era stata riconosciuta pacificamente cessionaria del credito tanto nel giudizio precedentemente introdotto ed iscritto al medesimo tribunale al n. 8042/2017
RG,sia in quello successivo, di opposizione al decreto ingiuntivo iscritto al n. 12054/2019
R.R.G.Ne consegue che tali emergenze rilevabili dagli atti di causa, unite alle ammissioni presenti negli atti di questo giudizio, che provengono dal suo procuratore (Cass. n. 7702/2019;
Cass n. 20710/2007; Cass. n. 4475/2011) rappresentano univoci indizi convergenti che depongono per l'intervenuta cessione del credito in parola in favore di e pertanto ragione CP_1 ulteriore per rigettare il motivo di appello.
Ed infatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la prova della cessione dei crediti in blocco non è soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (ex multis, Cass. n.
29790/2024).
Per tutte le superiori ragioni il motivo è infondato e pertanto rigettato.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo della scientia damni, senza considerare gli argomenti a propria difesa
15 rappresentati prevalentemente dalle deposizioni testimoniali del e dell'altro socio Pt_1
rese nell'ambito del procedimento penale dalle quali si evinceva che egli al momento Pt_5 della sottoscrizione della fideiussione, era stato vittima di raggiro, scoperto soltanto dopo l'avvio delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica nei confronti dei suoi truffatori a seguito della denuncia -querela sporta nei loro confronti il 9 dicembre 2014.
Pertanto, secondo l'appellante, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, non soltanto non conosceva il pregiudizio che avrebbe potuto arrecare al creditore, ma addirittura non sapeva che egli stesso era stato costituito fideiussore per il mutu o contratto dalla cooperativa. E conclude che Il Giudice di prime cure avrebbe dunque dovuto rigettare la domanda di e per essa per mancanza di conoscenza Controparte_1 CP_2 del pregiudizio arrecato a creditore ex art. 2901 c.c.
Il motivo è infondato.
Premesso che non spetta a questo Collegio stabilire, le responsabilità dei soggetti coinvolti nel giudizio penale, ciò che invece rileva per la decisione è stabilire se al momento della costituzione del Fondo Patrimoniale, l'appellante e la moglie erano consapevoli o meno che tale atto avrebbe pregiudicato le ragioni di credito dell'avente diritto.
Conseguentemente tutti gli argomenti che gli appellanti hanno esposto e che sono oggetto di accertamento negli altri giudizi pendenti e che vertono sulla validità della fideiussione per ragioni connesse a propria volta alla validità dell'assegnazione degli immobili o del mutuo concesso alla cooperativa, comunque sono irrilevanti in questa sede essendo sufficiente ai fini dell'azione revocatoria l'esistenza di un credito ancorché litigioso, ma comunque idoneo ad integrare l'esistenza del requisito richiesto dall'art. 2901 c.c., un'aspettativa di credito, un credito eventuale o potenziale, che non si riveli prima facie pretestuosa. In questo senso invero si esprime da tempo la giurisprudenza della Suprema Corte, laddove ha ritenuto che “è principio consolidato quello secondo cui l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o mera aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass n. 5619/2016 Cass. Sez.
Un..9440/2004). Così pure Cass., 05/03/2009, n. 5359, secondo cui l'azione revocatoria può
16 essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito”Ed ancora “il requisito dell'esistenza di un diritto di credito, sul quale si radica l'azione revocatoria, si configura anche nel caso in cui chi agisce ha semplicemente una ragione di credito, pur se non giudizialmente accertata” (cfr. Cass., 5 giugno 2000, n. 7452; Cass., 24 febbraio 2000, n. 2104;
Cass., 29 ottobre 1999, n. 12144).
Tanto precisato dall'esame degli atti risulta che era integrata la scientia damni.
Ed infatti la rappresentazione fattuale dedotta in causa dall'appellante ha trovato sementita nei documenti dal medesimo prodotti.
Occorre partire dal sintetizzare la narrazione degli avvenimenti esposti in giudizio dagli odierni appellanti che - dal loro punto di vista dimostrerebbero -come il , e a maggior ragione Pt_1 la moglie, fosse ignaro all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale di essere diventato fideiussore della cooperativa edilizia “ Citta della Luna”, in quanto la sottoscrizione della fideiussione gli era stata carpita con l'inganno e di conseguenza mancherebbe l'elemento soggettivo necessario per l'accoglimento della domanda revocatoria del fondo patrimoniale.
In giudizio gli appellanti hanno riferito: che nel mese di gennaio del 2008 attirati dalla pubblicità dell'agenzia immobiliare “Freedom” di Misterbianco, che reclamizzava la realizzazione di un complesso edilizio costituito da otto villette bifamiliari a schiera, da realizzare nel Comune di Paternò, in c.da Scala Vecchia, si erano recati presso la predetta agenzia immobiliare per assumere informazioni incontrando il suo titolare, tale Per_3
, il quale dopo aver fornito loro delucidazioni e ragguagli sul costruendo complesso
[...] immobiliare, avrebbe in seguito presentato al due persone, e Pt_1 Persona_4 [...]
, indicati, falsamente in seguito, come i titolari responsabili della cooperativa CP_18 edilizia incaricata della costruzione degli immobili, mentre in effetti avrebbe poi scoperto che erano i titolari dell'impresa appaltatrice dei lavori commessi dalla cooperativa edilizia nonché CP_1 i titolari occulti ed effettivi della cooperativa;
di aver ricevuto da questi ultimi ( e ) Per_4
e dallo la rassicurazione che la cooperativa aveva già ottenuto il mutuo per la Per_3 costruzione delle villette;
che a seguito di tale rassicurazione si era determinato ad aderire alla cooperativa in data 6.3.2008, accettando in buona fede di pagare l'acconto convenuto in complessivi € 55.000,00, da pagare secondo il piano di finanziamento allegato alla suddetta adesione, con l'impegno che il restante prezzo di € 185.000,00 ( sul totale complessivo di €
17 € 235.000) , avrebbe dovuto versarlo a saldo, mediante l'accollo del mutuo che sarebbe stato frazionato in capo ai singoli proprietari;
che alla fine del 2010 era stato sollecitato dal Per_4
a presentarsi presso la Banca, per prestare la propria firma per regolarizzare la propria adesione alla cooperativa. Riferiva altresì, che giunto in banca, in compagnia della moglie, il funzionario gli avrebbe sottoposto alla firma dei moduli in bianco, privi di indicazioni, salvo i nominativi degli altri soci chiamati alla medesima sottoscrizione;
che in detta occasione sulla propria richiesta rivolta al bancario di ricevere maggiori delucidazioni quest'ultimo: “ Solo allora mi disse (falsamente) che il documento che mi apprestavo a firmare era una richiesta verifica di fattibilità di accollo del mutuo, mentre ho poi scoperto che trattavasi una fideiussione”; che dopo la nota datata 11.11.2014 con la quale lo aveva CP_4 informato che aveva risolto il contratto di mutuo concesso alla Cooperativa (per mancato pagamento di 5 errate dell'importo complessivo d € 202.510.46) intimandogli, quale fideiussore della Cooperativa, il pagamento della sua quota parte ammontante ad € 182.000,00, aveva scoperto della truffa ordita a propria danno e per la quale era pendente il procedimento penale instaurato a seguito della propria denuncia querela presentata congiuntamente all'altro socio della cooperativa in data 9.12.2014 avanti la Stazione dei Carabinieri Parte_6 di Catania . Depositava gli atti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Catania iscritto al n. 614/2017 a carico di dei rappresentati della cooperativa nelle persone di
[...]
Co
, nella qualità di Presidente all'epoca della cooperativa edilizia CP_19
[...]
succeduta nella carica di presidente della cooperativa;
di Controparte_20
e di e di , gli ultimi due nella rispettiva qualità Persona_3 CP_18 Persona_4 di socio e di amministratore della B.O.T. s.r.l, società alla quale la cooperativa aveva appaltato i lavori di costruzione ma in realtà amministratori di fatto della cooperativa edilizia
[...]
". Produceva anche i verbali delle deposizioni testimoniali. CP_13
Ebbene siffatta rappresentazione ha trovato smentita nella produzione documentale in atti e nelle opposte dichiarazioni che lo stesso ha reso all'udienza del 16.12.2019, in sede Pt_1 di deposizione testimoniale nell'ambito del procedimento incardinato a carico dei citati imputati, ove ha peraltro deposto in modo contrastante con le deposizioni del teste , Tes_1 che pure, in qualità di socio con ad altri fideiussori della cooperativa, aveva anch'egli sporto denuncia querela nei confronti dei medesimi imputati.
Innanzitutto, dagli atti prodotti dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado, risulta che , diversamente a quanto dedotto in causa, non ha aderito alla Parte_1
18 cooperativa edilizia “ ” in data 6.3.2008 bensì in data 3.10 2007 (atto di Controparte_21 adesione in atti ) ovvero quando la citata cooperativa ancora non era stata neppure costituita in quanto dall'atto costitutivo e dalla visura camerale, risulta che la cooperativa edilizia “
[...]
” è stata costituita con atto notarile in data 6.2.2008 ed iscritta nel registro Controparte_21 delle imprese in data 19.3.2008.Inoltre, dall'atto di adesione del 3.10.2007, che reca la sottoscrizione dell'odierno appellante e del presidente della cooperativa “ ”, Controparte_21 nella persona di , risulta che tale adesione fungeva da prenotazione per Parte_7
l'immobile che sarebbe stato costruito dalla suddetta cooperativa edilizia all'interno del complesso edilizio denominato “ La Citta del sole” sito in Paternò nella c./da Scala Vecchia -
Palazzolo.
Pertanto ha trovato smentita la deduzione degli odierni appellanti secondo la quale casualmente nel 2008 si era loro palesata la possibilità di acquistare una villetta bifamiliare, invece già ben descritta nella scrittura del 3.10.2007, ed ha pure trovato smentita l'assunto che inizialmente il fosse ignaro che l'iniziativa della costruzione delle villette facesse Pt_1 capo alla cooperativa edilizia “ ”, in quanto prima ancora che quest'ultima Controparte_21 venisse costituita ,egli aveva già pattuito la prenotazione della costruenda villetta con colui che poi ne sarebbe divenuto il futuro presidente ( ). Trova anche smentita la Parte_7 deduzione dell'odierno appellante secondo la quale soltanto a seguito della nota di CP_4 dell'11.11.2014 aveva iniziato a sospettare l'utilizzo fatto a sua insaputa delle proprie firme in quanto in sede di deposizione testimoniale davanti al giudice penale ha dichiarato a pag 5 del verbale in atti, “ che mi sembra ad inizio 2013 ricevetti a casa mia una lettera dell' CP_4 che era indirizzata sia alla cooperativa e sia a me e ad altri nomi che non conoscevo, cioè ne conoscevo due, tre, ma parecchie persone non le conoscevo io, che diceva di dovere pagare una rata di un ammortamento, di un mutuo concesso a questa cooperativa. Questa cosa mi sono un pochino allarmato io, ho detto: “Come mai c'è il mio nome qua?” e mi sono recato da un Avvocato che ha fatte delle indagini, ha fatto parecchie indagini e abbiamo scoperto che il CP_1 signor e non erano titolari, non erano titolari di questa cooperativa qua, cioè non Per_4
c'entravano proprio nulla”. Circostanza peraltro anche indicata nella denuncia querela presentata il 9.12.2014
L'appellante sentito all'udienza del 6.12.2019, contraddicendo quanto dedotto in giudizio ( pag. 7 del verbale in atti) ha anche riferito di essersi presentato in banca ( all'epoca
[...]
) su sollecitazione del che la sera precedente nel corso di una telefonata CP_7 Per_4
19 gli aveva chiesto di recarsi presso il predetto istituto di credito per firmare dei moduli che servivano a verificare se poteva accollarsi il mutuo per la quota residua di € 182.000,00, e che il ,durante la medesima conversazione telefonica, gli avrebbe anche chiesto di fornirgli i Per_4 dati anagrafaci della madre, per aprire un conto corrente e dopo avergli fornito i dati richiesti, terminata la telefonata “dopo dieci secondi mi arrivò, trenta secondi massimo, mi arrivò un messaggio nel telefonino che avevano aperto il controcorrente, conto Genux che mi ricordo, non ho mai utilizzato questo conto corrente io mai, dopo due anni l'ho riconsegnato con tutte le password, con tutte il pochet, tutto, gli ho dato tutto, non l'ho mai utilizzato, l'ho chiuso” .
Ha anche aggiunto di aver firmato i moduli per l'apertura del conto corrente ove il bancario gli spiegava che avrebbe dovuto canalizzare il proprio stipendio per pagare il mutuo. Nell'ambito della medesima deposizione il ha dichiarato di aver saputo che nel 2011 era intervenuto Pt_1 il sequestro del cantiere ( per abusi edilizi) che in seguito era stato dissequestrato e che i lavori erano ripresi anche se a rilento e mai completati.
Di particolare interesse sono le deposizioni testimoniali del socio della Parte_8
, sentito in precedenza all'udienza del 12.3.2018, il quale, essendo un giovane in
[...] procinto di sposarsi, ha dichiarato di aver seguito costantemente l'andamento del cantiere e le vicende della cooperativa avendo necessità di ricevere in consegna l'abitazione stante il suo imminente matrimonio, già fissato. Costui ha deposto, che la concessione edilizia era stata rilasciata alla Cooperativa Citta della Luna nel 2010 e, poiché la banca non erogava i Sal, i soci assegnatari erano stati invitati di recarsi in banca per firmare l'accollo del mutuo al fine di verificare preliminarmente la loro sostenibilità finanziaria, ragione per la quale il teste riferiva di essersi recato in banca munito della dichiarazione dei redditi e della busta paga per firmare dei moduli credendo che riguardassero l' accollo del mutuo. Il citato querelante ha anche aggiunto che dopo la firma apposta in banca dai soci assegnatari i lavori di costruzione erano iniziati, salvo poi, arrestarsi nel 2011 a causa del sequestro e, che per la ripresa dei lavori,
i soci avevano dovuto raccogliere denaro in contante per rinnovare la concessione edilizia, frattanto scaduta, non potendo far transitare il denaro sul conto della cooperativa, perché già morosa del pagamento della rata di mutuo.
Valutati nel complesso le smentite e le contraddizioni emerse nella narrazione degli appellanti e considerato che è provato che il non era affatto all'oscuro , come invece ha tentato Pt_1 di rappresentare in causa, dell'identità di coloro che erano gli effettivi rappresentanti della cooperativa, si può affermare che gli odierni appellanti al tempo in cui hanno costituito il fondo
20 patrimoniale avevano ben chiaro quale sorte avevano avuto le somme mutuate dal
[...]
alla cooperativa, non certamente impiegate per la realizzazione degli immobili , CP_7 visto che è pacifico che i lavori edili si sono arrestati nel 2012 e, comunque, il aveva Pt_1 avuto già più occasioni, oltre che validi motivi, per verificare la propria posizione verso la banca, considerato che è stato il medesimo appellante ad ammettere, in sede di deposizione testimoniale, di essersi recato presso l'istituto nel 2012 ( due anni dopo aver apposto CP_4 le firme) per chiudere il conto corrente mai utilizzato che serviva a pagare le rate di mutuo;
di aver ricevuto all'inizio del 2013, da intendersi il mese di gennaio la lettera della CP_4 che lo informava della sua morosità nel pagamento delle rate del mutuo dallo stesso garantite in qualità di fideiussore ( lett citata dal ma non presente agli atti). Non senza Pt_1 aggiungere, che vi erano obiettivi segnali di allarme per i coniugi e che Persona_5 avrebbero spinto anche le persone meno accorte, se non altro a tutela dei riferiti acconti versati, di verificare presso la banca mutuante la posizione e l'esposizione debitoria della cooperativa, che aveva già dato inequivoche dimostrazioni di inaffidabilità organizzativa e finanziaria considerate le vicissitudine delle costruzioni, caratterizzate: da ritardi nell'avvio dei lavori, iniziati a fine 2010, giustappunto dopo le firme apposte in banca;
dal successivo sequestro delle costruzioni;
dalle continue interruzioni delle lavorazioni, mai completati;
nella comune conoscenza de soci che già nel 2011 era morosa nel pagamento delle rate del Parte_4 mutuo tanto che gli stessi soci avevano dovuto provvedere, con il loro denaro raccolto in contente, al rinnovo della concessione edilizia.
A tutto ciò si aggiunga, la coincidenza temporale tra la lettera di diffida di pagamento di
, recapitata all'inizio del 2013 al e si presume anche conosciuta dal CP_4 Pt_1 coniuge convivente e, la data di costituzione del fondo patrimoniale(26.2.2013), unita all'assenza di allegazioni in grado di spiegare tale sospetta concomitanza temporale, rappresentano nell'insieme un complesso di plurimi e seri indizi che conducono per la consapevolezza dei due coniugi che la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi del creditore("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (così Cass. civ. n.966/2007).
Quanto al profilo della scientia damni, va ribadito il principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte, secondo il quale “nel caso di costituzione di fondo patrimoniale successiva
21 all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero la previsione di un mero danno potenziale, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (secondo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da congrua motivazione: Cass. n. 24757/2008), senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, nè la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. n.
16489/2014; Cass. n. 13343/2015).
Nella considerazione che l'acquisto della qualità di debitore, per la fideiussione prestata, nei confronti del creditore risale al momento della nascita del credito, ovvero quando è prestata la garanzia, ed a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass.n. 3676/2011 e Cass.n. 22465/2006). Ne consegue che tutti gli atti dispositivi posti in essere dopo la messa a disposizione del danaro da parte delle banche al debitore sono soggetti ad azione revocatoria, in quanto essa presuppone solo l'esistenza di un debito, e non la sua concreta esigibilità (cfr. Cass.n.762/2016), secondo cui "l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla messa a disposizione del danaro da parte della banca al debitore garantito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento e non a quello successivo dell'esigibilità del debito restitutorio o del recesso dal contratto"
Per quanto esposto il motivo è infondato.
Con il quarto motivo di appello la parte censura la sentenza per aver il primo giudice inquadrato la fattispecie nell'ambito del primo dell'art. 2901 c.c., anziché sotto il comma 2° del medesimo articolo, in quanto poiché la fideiussione era stata prestata a garanzia dell'acquisto dell'abitazione, andava considerata come atto a titolo oneroso, e di conseguenza andava accertato se anche la propria moglie, quale terzo, aveva avuto conoscenza del pregiudizio arrecato atteso il collegamento negoziale tra il mutuo - funzionale alla costruzione e vendita dell'immobile- e la fideiussione prestata a garanzia del mutuo.
22 Il motivo è mal posto, e va rigettato.
Ed infatti l'art 2901 del cc testualmente recita “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.
Gli appellanti sovrappongono impropriamente, tanto da farli coincidere, l'atto dispositivo pregiudizievole con la fideiussione perdendo di vista che il primo è rappresentato dal Fondo
Patrimoniale costituito in data 26.2.2013 e rappresenta l'atto dispositivo a titolo gratuito con il quale si sottrae al creditore la garanzia del proprio credito. Di conseguenza non rileva che la fideiussione prestata prima della costituzione del Fondo Patrimoniale era funzionalmente collegata al mutuo- quale strumento necessario per la costruzione della villetta da trasferire-; né rileva che la fideiussione potrebbe -in astratto- essere considerata a titolo oneroso perché contestuale al sorgere del credito, poiché non è la fideiussione oggetto della domanda revocatoria bensì il successivo Fondo Patrimoniale.
Pertanto, nella fattispecie per il profilo dell'elemento soggettivo della revocatoria non rileva la natura gratuita o onerosa della precedente fideiussione mentre è pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, n. 1, cod. civ. (Cass. n. 21492/2011; Cass. n. 24757/2008).
Per le superiori ragioni l'appello va rigettato.
Deve, infine darsi atto, che parte appellata, con le note conclusive depositate in data 27.5.2025, ha domandato di provvedere in questa sede alla correzione dell'errore materiale presente nella sentenza appellata, laddove riporta in modo errato ed incompleto il nominativo dell'allora
23 resistente-convenuta indicato in “ al posto di quello corretto di “ Parte_2 Parte_2
”.
[...]
&&&
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), in applicazione dei valori medi tariffari.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n. 1655/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3131/2023 pubblicata il 19.7.2023, così provvede rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania. n. 3131/2023 pubblicata in data 19.7.2023, condanna in solido e , al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del grado, che liquida in favore di e per essa, quale Controparte_1 mandataria, a in complessivi € 14.317,00 (€ 2.977,00 per la fase di studio, € CP_3
1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Corregge l'errore materiale contenuto nell'epigrafe della sentenza appellata e nella parte dispositiva, laddove la parte convenuta è stata erroneamente indicata in “ ” Parte_2 disponendone la correzione e sostituzione in “ ”. Parte_2
Ordina alla Cancelleria di provvedere all'annotazione della predetta correzione sull'originale della sentenza impugnata.
24 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1655/2023 R.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], c.f: , rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Giorgio Forestieri, per procura in atti
-appellanti-
E
con sede in Milano nella viale Brenta 18/B, c.f: Controparte_1 P.IVA_1
e per essa quale mandataria, (già ) con sede in Verona, Viale CP_2 CP_3 dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale , in persona del rappresentante legale, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina Fede Maci, per procura in atti
-appellata-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 9.6.2025, la causa, sulle note conclusive già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702bis cpc datato 7.2.2018 la società e, per essa, Controparte_1 la mandataria adiva il Tribunale di Catania per sentire accogliere le seguenti CP_3 conclusioni: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
1 difesa:1) accertata l'esistenza dei presupposti di legge, accogliere la domanda della ricorrente
e, per l'effetto, dichiarare inefficace, e comunque revocare, l'atto del 26/2/2013, in Notaio Avv.
Miche Sipione, ai nn. 4847 di repertorio e 2948 di raccolta, registrato il 27/2/2013 al n. 3880,
e trascritto il 27/2/2013 ai nn. 11662 d'ordine e 9773 di particolare, con il quale i Sigg.ri
e hanno costituito in fondo patrimoniale, Parte_1 Parte_2 destinandoli a far fronte ai bisogni della propria famiglia e relativamente ai quali ciascuno di essi si riserva espressamente la titolarità della quota indivisa di rispettiva spettanza, i seguenti immobili:1) appartamento per civile abitazione sito in Catania, Via Antonio Locatelli n. 13, edificio A, scala A (in catasto scala B), ubicato al primo piano (seconda elevazione fuori terra), composto da cinque virgola cinque vani catastali;
confinante a nord con area su verde pubblico, ad est con area su terrazzino di pertinenza del piano terra, a sud con vano scala e ad ovest con area su terrazzino di pertinenza del piano terra, salvo altri;
riportato in catasto al foglio 21 del Catasto Fabbricati di Catania, particella 2140, subalterno 8, Via Antonio
Locatelli n. 13, scala B, piano 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita euro 525,49;2) 2) vano ad uso garage sito in Catania, Via Diaz Generale Armando senza numero, facente parte dell'edificio B, ubicato al piano seminterrato, esteso metri quadrati dodici (mq. 12); confinante con terrapieno, con corsia condominiale di manovra e con proprietà o aventi causa, salvi altri;
riportato in catasto al foglio 21 del Catasto Pt_3
Fabbricati di Catania, particella 1714, subalterno 61, Via Diaz Generale Armando, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 8, mq. 12, rendita euro 57,02; 2) in via subordinata, e nell'ipotesi in cui gli immobili oggetto dell'azione revocatoria abbiano subìto formalità pregiudizievoli, condannare i Sigg.ri e , in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, a pagare in favore di e per essa di Controparte_1 CP_3 quale mandataria, l'importo equivalente al credito vantato, entro il limite del valore degli immobili e nei limiti dell'importo della fideiussione, oltre interessi.-Con condanna dei convenuti alle spese e competenze del presente giudizio”.
Illustrava la ricorrente le vicende successorie che avevano interessato il credito a tutela del quale agiva in revocatoria. Deduceva che con atto notarile del 19.10.2010 le Banche
[...]
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 si erano fuse per Controparte_10 incorporazione in;
che aveva conferito a Controparte_4 Controparte_4 Controparte_11
2 (poi , la procura per la gestione, anche Controparte_12 stragiudiziale, dei propri crediti anomali;
che aveva variato la propria Controparte_11 denominazione sociale in che Controparte_12 [...]
aveva assunto la denominazione di con delibera del Controparte_12 CP_3
3010.2015; che nell'ambito di una operazione unitaria di cartolarizzazione la
[...] era divenuta titolare, a decorrere dal 14/7/2017, di un portafoglio di crediti Controparte_1 classificati in “sofferenza”, alcuni dei quali beneficianti di garanzie reali, ad essa trasferiti da e da Arena One s.r.l., come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Controparte_4
Repubblica Italiana n. 93 dell'8.8.2017, parte II, foglio inserzioni;
che la Controparte_1 aveva conferito a con atto notarile del 20.7.2017, la procura per
[...] CP_3
l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziali, dei propri crediti (tra cui quello vantato nei confronti della parte del presente giudizio). Sulla base di quanto esposto la ricorrente, ora in avanti denominata soltanto , deduceva di CP_1 essere creditrice nei confronti della Cooperativa edilizia denominata “ ” Controparte_13 della somma complessiva di € 2.761.694,64, quale saldo debitore, alla data del 31.7.2017, nascente dal mutuo fondiario stipulato con il in data 21.10.2010, Controparte_7 registrato il 22.10.2010 al n. 21133 e spedito in forma esecutiva il 3.11.010, concesso per l'importo di € 2.600.000 garantito dall'ipoteca volontaria e dalla fideiussione, assistita dalla clausola “a pagamento a semplice richiesta”, prestata in data 8.11.2010, dai soci della
Cooperativa nonché assegnatari degli alloggi in costruzione, tra i quali vi era il resistente,
che aveva garantito il pagamento del mutuo fino alla concorrenza Parte_1 dell'importo di € 182.000,00, pari al 7% dell'importo mutuato. Riferiva altresì, che a seguito delle protratta morosità, l' lett. racc del 10.11.2014,inviata alla Cooperativa Controparte_14
e ai fideiussori, aveva comunicato la risoluzione del contratto di mutuo con invito all'immediato pagamento di quanto dovuto e, poiché detto invito era caduto nel vuoto, in seguito aveva promosso la procedura espropriativa immobiliare sul compendio immobiliare in titolo alla cooperativa il cui valore stimato complessivamente in €1.302.200,00 era insufficiente a coprire l'ammontare del credito maturato. Produceva i seguenti documenti: copia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 26/2/2013; copia del contratto di muto fondiario del 21/10/2010; estratto conto del mutuo fondiario portante alla data del 31/7/2017; copia della fideiussione determinata rilasciata l'8/11/2010 da , sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo di € 182.000,00; copia della raccomandata di risoluzione del contratto
3 di mutuo indirizzata a “ ” ed ai singoli fideiussori;
Controparte_13 Controparte_15 copia della consulenza tecnica d'ufficio resa nella procedura di espropriazione immobiliare promossa dall' in danno de Controparte_4 Parte_4
(Tribunale di Catania, G.E. R.E. 597/2014 + 254/2016); copia della procura generale alle liti in
Notaio Dott. di Verona del 22/9/2011, al n. 68903 di repertorio ed al n. 19422 Persona_1 di raccolta;
copia della procura speciale del 20/7/2017, in Notaio Dott.ssa di Persona_2
Milano, al n. 60850 di repertorio ed al n. 11358 di raccolta, registrata a Milano 4 il 21/7/2017 al n. 40322/1T; copia della Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8/8/2017 contente la pubblicazione dell'avviso di cessione.
Si costituivano , nella sua qualità di fideiussore della cooperativa “ Parte_1 [...]
”, unitamente alla moglie, Parte_4 Parte_2
, litisconsorte necessario, i quali deducevano in premessa che dalla documentazione
[...] prodotta dalla ricorrente non si evinceva che la stessa era titolare del credito e quindi legittimata alla domanda;
contestavano la ricorrenza della scientia damni necessaria per l'accoglimento della domanda di revocazione del fondo patrimoniale. In argomento, illustravano le modalità con le quali il e gli altri soci della Cooperativa assegnatari degli alloggi in costruzione, Pt_1 erano stati raggirati nel prestare a loro insaputa il consenso per la costituzione in data 8.11.2010 della fideiussione a garanzia del mutuo contratto dalla in data 21.10.2010 e Parte_4 allegavano le circostanze che avevano permesso al di scoprire, dopo la costituzione Pt_1 del fondo patrimoniale, di essere divenuto fideiussore suo malgrado. Citavano e riportavano i verbali delle deposizioni testimoniali che il ed altri soci avevano reso davanti al giudice Pt_1 penale, investito dell'accertamento dei reati che i soci assegnatari avevano segnalato con le loro denunce-querele sporte contro i rappresentanti della cooperativa e della società costruttrice incaricata dell'edificazione degli immobili, rimasti per lo più non realizzati e incompleti.
Illustravano anche le ragioni di merito fatte valere nell'altro giudizio pendente contro CP_1 per le quali la fideiussione prestata dal e dagli altri soci doveva intendersi invalida e/o Pt_1 inefficace. Eccepivano altresì l'inammissibilità della domanda subordinata formulata dalla ricorrente in quanto difettava un titolo di credito confronti di ,atteso che Parte_2 la stessa non era fideiussore della banca;
inoltre era inammissibile la domanda di pagamento condizionata alla verifica postuma di iscrizioni pregiudizievoli sui beni rientranti nel fondo patrimoniale;
per di più la stessa domanda subordinata era stata già proposta dalla medesima ricorrente nei propri confronti in via riconvenzionale nell'ambito del giudizio pendente davanti
4 al medesimo tribunale di Catania iscritto al n. 8842/2017 RG, come documentato dallo stralcio della comparsa di costituzione depositata da Controparte_4
Concludevano nel modo seguente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva di 2) per i tutti i motivi dedotti, dichiarare Controparte_1 inammissibili o rigettare le domande avanzate dal ricorrente;
3) in ogni caso, autorizzare la chiamata in causa di , in persona del suo legale Parte_4 rapp. p.t., con sede in via Vittorio Emanuele 424 - 95047 Paternò, P.I. ;4) in P.IVA_3 conseguenza, disporre lo spostamento della prima udienza;
5) fissare, ex art. 702 ter c.p.c., la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c.6) in subordine, disporre la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.” Articolavano richiesta di prova testimoniale indicando i capitoli di prova
Disposta la chiamata della cooperativa“ “che rimaneva contumace, Controparte_13 all'udienza del 24 maggio 2019 il giudice disponeva il cambiamento di rito da sommario ad ordinario e successivamente assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art
183 comma VI cpc, escussi i testi ammessi, la causa veniva decisa dal tribunale di Catania con la sentenza n. 3131/2023 pubblicata il 19.7.2023 che ha dichiarato inammissibili le domande formulate dai resistenti nei confronti della cooperativa in quanto formulate tardivamente con la prima memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc;
ha accolto la domanda revocatoria formulata da (e, per essa, quale mandataria, dell'atto Controparte_1 CP_3 di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 26 febbraio 2013; ha condannato in solido i resistenti al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Controparte_1
(e, per essa, quale mandataria, a .
[...] CP_3
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato il 22.12.2023 affidato ai motivi di seguito esposti.
[...]
Si è costituita la e per essa, quale mandataria, a che ha Controparte_1 CP_3 resistito all'appello chiedendone il rigetto per infondatezza nel merito dopo aver eccepito l'inammissibilità ex art 345 cpc dei primi due motivi di appello proposti.
La Corte all'udienza del 9.6.2025 ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la parte eccepisce il difetto di legittimazione di CP_2
a svolgere l'attività di riscossione del credito in qualità di mandataria di Controparte_1 difettando la sua iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB. Deducono gli appellanti che l'art. 5 2, comma 6, della legge 130/1999 (recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) prevede espressamente per i soggetti diversi dalle banche o dall' intermediari finanziari, che esercitano l'attività di riscossione dei crediti ceduti, nonché i servizi di cassa e di pagamento di cui all'art.2, comma 3, lett. c) l'obbligo dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB. Pertanto, in presenza di credito cartolarizzato ex l. n. 130/99, l'attività di recupero credito può essere svolta soltanto dalla società vigilata ( iscritta all'Albo ex art 106 TUB), debitamente e preventivamente indicata nell'avviso di cessione dei crediti pubblicato in G.U., con l'effetto che l'eventuale delega per il recupero del credito conferita un soggetto non iscritto all'albo ex art 106 TUB rende nulla la relativa delega in quanto conferita in violazione degli artt. 2 e 3 l n. 130/99 e di conseguenza la mandataria delegata sarebbe priva di legittimazione ad agire . A sostegno citano la circolare n. 288 del 3/4/2015 della Banca d'Italia e concludono deducendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare il difetto di abilitazione e, dunque, di legittimazione sostanziale e processuale di ad agire giudizialmente per il recupero dei crediti CP_2 asseritamente vantati da e che l'eccezione formulata poiché investe Controparte_1 la legittimazione ad agire di quale mandataria di è CP_2 Controparte_1 rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, anche d'ufficio .
Il motivo è infondato.
Osserva, il Collegio, che la predetta eccezione va disattesa alla luce di quanto statuito dalla
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7243/2024 e ribadito nella successiva sentenza n.
12007/2024. Ed infatti nella prima sentenza citata, la Suprema Corte ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Nella suddetta pronuncia la Cassazione ha inoltre precisato, che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo
6 sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Secondo la C. di Cassazione, invero “il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b.: tali norme, prive di valenza civilistica, attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità
“derivata”.
Si aggiunga a difesa di detta sentenza, che non aveva inizialmente trovato unanime consenso nella giurisprudenza di merito, si e pronunciata con decreto n. 13749 del 17 maggio 2024, la prima Presidente della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Brindisi in ordine alla vexata quaestio della validità degli atti compiuti per il recupero del credito da parte dello special servicer non iscritto all'albo ex art. 106 TUB. In detto Decreto è stata confermata la correttezza della citata sentenza e in coerenza con gli altri principi espressi dalla medesima Corte con la sentenza n. 4427/2024, ed ha affermato “che con riferimento a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 106, il
Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma
1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma” con l'effetto che occorre distinguere la semplice operazione di cessione del credito dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari”.
7 Tale conclusione è suffragata dai precedenti chiarimenti forniti in data 24.7.2023 dalla Banca
d'Italia in ordine all'interpretazione della circolare n. 288 del 3.04.2015 e rispondendo al quesito posto:“se l'attività c.d. di “sub-servincing” sia assimilabile alla più ampia attività di servicing e quindi anch'essa soggetta a riserva di attività ovvero se sia possibile derogare alla riserva in presenza di un “master servicer”, ha risposto: “ la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer- come sopra definiti – affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa
e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante
– possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB”.
Alla luce dei principi sopra richiamati l'eccezione va, pertanto, disattesa.
Con il secondo motivo di appello la parte censura la sentenza per aver rigettato le proprie contestazioni, sollevate già in seno alla comparsa di costituzione e risposta, inerenti il difetto di prova della legittimazione attiva della quale cessionaria del credito e, al contempo, CP_1 censura la decisione del primo giudice che ha valutato idonea la documentazione prodotta dalla
, per dimostrare la propria titolarità del credito ceduto dedotto in lite, mentre, aveva CP_1 prodotto non la copia integrale della Gazzetta Ufficiale, bensì soltanto un documento apparentemente estratto dal sito internet www.gazzettaufficiale.it, sul cui frontespizio era riportata la dicitura “avviso di rettifica -errata corrige” della Gazzetta Ufficiale, parte seconda,
n. 93 del 8/08/2017, nella quale si avvisava che la aveva concluso Controparte_1 con un contratto di cessione” . Reputano gli appellanti “che la mancata Controparte_4 produzione della copia integrale della Gazzetta Ufficiale, e non del semplice della parte recante
l' avviso di pubblicazione (oltretutto in rettifica per la presenza di errori, come si legge nel frontespizio in alto a sinistra) non permetteva di accertare l'effettività della cessione”. Altra censura muovono gli appellanti in ordine alla mancata prova che tra i crediti ceduti a vi CP_1 era anche quello garantito dalla propria fideiussione poiché “ l'avviso non reca comunque
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, e non consente pertanto di individuare gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, in quanto venivano ceduti “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di … “derivanti da contratti di Controparte_4 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche” … “concessi
8 a persone fisiche e giuridiche” … “nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016” … “e qualificati come attività finanziarie deteriorate”. In argomento l'appellante deduce: che la contestazione sulla mancanza della titolarità sostanziale del diritto controverso è ammissibile nel grado, in quanto si sostanzia in mera difesa non soggetta a preclusioni decadenziale e, come tale, rilevabile in ogni fase e grado del giudizio;
che spettava alla che agiva nella veste di CP_1 successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco, dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
che costituisce principio ormai consolidato nella recente giurisprudenza della SC che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB non è sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio, laddove come nella fattispecie, veniva contestata la cessione del credito;
che dalla documentazione prodotta non era possibile individuare se la propria posizione era stata ceduta poiché non evincibile dal link esterno indicato nell'avviso pubblicato in quanto conteneva migliaia di codici CERI anonimi che non davano la possibilità di individuare il singolo debito;
nessun valore identificativo del credito ceduto poteva assumere tanto il “prospetto della Centrale Rischi della Banca d'Italia” che la “lista dei codici anagrafici dei debitori ceduti nell'operazione di cartolarizzazione in capo alla , trattandosi di documentazione prettamente interno- Controparte_1 bancaria, priva di paternità e già formalmente disconosciuta in primo grado, come anche oggi,
e comunque estranea rispetto all'avviso, documento che dovrebbe invece dovrebbe essere munito di autosufficienza come sopra detto”
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, diversamente a quanto deducono gli appellanti, costoro nel grado precedente non hanno effettuato alcun disconoscimento della conformità del documento prodotto in copia rispetto all'originale della Gazzetta Ufficiale, contenente l'avviso di cessione dei crediti a CP_1
2, sicché tali rilievi sono inammissibili in quanto per principio consolidato tale disconoscimento
[...] deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (Cass n.
5755/2023). Inoltre, il dedotto disconoscimento è anche inammissibile per la genericità della sua formulazione in quanto non indica gli aspetti differenziali della copia prodotta rispetto all'originale (Cass.n.29993/2017;Cass.n.27633/2018;Cass.n.16557/2019;Cass.n.14279/2021).
Detto principio è stato ribadito di recente anche con riferimento al disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico (Cass. n. 23213/2024).
Sul tema della necessità di un disconoscimento circostanziato si è giustamente osservato:
9 «Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno.
Per queste ragioni la contesta-zione generica deve ritenersi tamquam non esset : e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte;
sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento» (così Cass. n. 7775/2014 Cass n. 3431/2025).
Per il resto, il motivo di appello non censura efficacemente la motivazione indicata in sentenza,
e, per la quale il giudice di prime cure ha rigettato il sollevato il difetto di titolarità del credito da parte di , in quanto le contestazioni sono state valutate “ generiche e aspecifiche”, CP_1 valutazione che, a parere di questo Collegio, è corretta e, che, va meglio illustrata anche per rispondere all'eccezione sollevata dalla parte appellata, che reputa oltre che infondata anche tardiva e perciò inammissibile nel grado la questione relativa alla propria legittimazione sostanziale, ritenuta, invece, dagli appellanti proponibile in qualsiasi stato e grado del processo trattandosi di - mera difesa- e come tale non soggetta alle preclusioni assertive ed anche rilevabile d'ufficio dal giudice.
Sul punto torna utile premettere che gli appellanti nel grado precedente quando si sono costituiti in giudizio e fino a quando sono maturate le preclusione assertive e probatorie non hanno contestato la mancanza di titolarità del credito in capo alla ricorrente ma ha contestato altro, ovvero hanno dedotto che in base agli atti citati in ricorso e prodotti dalla parte ricorrente
“ mancava la prova circa la titolarità del credito, e dunque in mancanza di prova circa la legittimazione attiva di il Giudice adito non potrà che dichiararne Controparte_1 il difetto, e pertanto rigettare la domanda”( pag.2) .
Tale rilevo formulato dai resistenti originari e che investe l'inidoneità della prova documentale offerta non rappresenta per unanime giurisprudenza di merito e di legittimità valida contestazione anche della titolarità sostanziale, in quanto “ Dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato: conseguentemente, la parte ha onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che l'affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ( Cass n. 17889/2020).
Conseguentemente la difesa degli odierni appellanti si è limitata a contestare la capacità dimostrativa della cessione dei documenti prodotti senza però negare che era l'effettiva CP_1
10 cessionaria del credito in parola , tanto più, come si dirà infrà, tale negazione della qualità di cessionaria del credito in capo alla ricorrente, era contraddetta dall'opposto contegno processuale mostrato dal in altri giudizi pendenti aventi in comune con quello Pt_1 all'esame il medesimo credito garantito dalla fideiussioni prestata l' 8.11.2010.
Pertanto si profila fondata l'eccezione sollevata nel grado da che deduce oltre che CP_1 infondata inammissibile e tardiva “l'eccezione della controparte” volta a recuperare in appello
“il difetto di specificità”, atteso che, soltanto allo spirare dei termini per la produzione documentale e quando perciò ormai non era più possibile produrre l'atto di cessione, l'odierno appellante ha dedotto con le note scritte per l'udienza del 4.4.2023 che “La controparte non ha prodotto l'atto di cessione del credito. Il difetto di legittimazione attiva della ricorrente è stato tempestivamente eccepito in comparsa di risposta, per non aver dato prova della titolarità del credito;
ebbene, non avendo la controparte prodotto l'atto di cessione, la mera indicazione dei dati dell'atto di cessione in blocco dei crediti, a norma del citato art. 58 TUB, come riportati nella G.U., non può costituire prova idonea della cessione dello specifico credito. Si attaglia invece al caso concreto l'orientamento recentemente confermato da Cassazione civile sez. VI,
20/07/2022, n. 22754, secondo cui “È escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio”, sentenza già preceduta da Cass. civ. sez. VI - 13/05/2021, n. 12739; Cass. civ. sez. VI - 05/11/2020, n. 24798; Cass. civ. sez. I,
22/02/2022, n.5857; Cass., n. 4116/16, secondo cui la mera indicazione dei dati della cessione in blocco, come riportati nella G.U., non consente di verificare se il credito per cui è causa sia incluso nella stessa cessione, non avendo la ricorrente prodotto l'atto di cui all'art. 58 TUB;
tantomeno l'avviso di pubblicazione sulla G.U. reca l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, in modo da poter individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione
Non sopperisce alla mancanza nemmeno la documentazione prodotta in corso di causa
(“prospetto della Centrale Rischi della Banca d'Italia” e “lista dei codici anagrafici dei debitori ceduti nell'operazione di cartolarizzazione in capo alla ), Controparte_1 documentazione prettamente interno-bancaria, priva di paternità (e dunque oggi disconosciuta) e di efficacia esterna nei confronti del cliente. Priva di valore giuridico al fine di dimostrare la legittimazione, oltre che palesemente contrastante con l'onere della prova gravante sulla ricorrente, è infine l'asserita consultabilità della lista dei codici sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino”.
11 Quindi, soltanto con le note scritte per l'udienza del 4.4.2023 gli odierni appellanti ha introdotto
-attraverso le sentenze richiamate - una contestazione diversa rispetto a quella precedente.
In merito alla tempistica e sulle modalità di contestazione della titolarità sostanziale del Co rapporto dedotto in causa, la ha affermato che “La titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione. Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass. SU n. 2951/2016).
Pertanto se la norma dell'art. 115 c.p.c., comma 1, letta in combinato disposto dall'art. 167
c.p.c., comma 1 (che richiede al convenuto di prendere specificamente posizione su tutti i fatti posti a fondamento della domanda), non prevede espressamente alcun "termine di decadenza" per lo svolgimento della "mera difesa" contestativa, è pur vero che il sistema processuale improntato alla corretta e leale dialettica tra le parti ed informato al principio dispositivo, richiede ai difensori l'osservanza del canone di condotta di "clare loqui", trovando limite la mera difesa contestativa nello sbarramento imposto dall'esaurimento della fase di trattazione, all'esito della quale debbono essere compiutamente definiti i fatti rilevanti contestati, che abbisognano della verifica istruttoria, e quelli invece incontestati che possono ritenersi per accertati, rimanendo preclusa alle parti ulteriore attività allegatoria sia assertiva che negativa.
Segue che la condotta processuale "contestativa" della parte dovrà essere attentamente valutata dal giudice in quanto, se pure integrante "mera difesa" non sottoposta agli oneri deduttivi e probatori cui è soggetta invece l' eccezione di merito, rimarrà pur sempre assoggettata alle
"preclusioni" formatesi con la definizione del "thema decidendum", all'esito della "fase di trattazione"), rimanendo in conseguenza esclusi dal "thema decidendum" i fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - qualora il Giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza "ex officio", in base alle risultanze istruttorie ritualmente acquisite (cfr. Cass. n. 18207/2010; n. 23657/2015).
12 Inoltre, la mancata tempestiva contestazione - sin dalle prime difese - dei fatti allegati dall'attore
è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva, all'esito della fase di trattazione (Cass. n. 31402/2019;
Cass. 7093/2019; Cass. 26859/2013).
Analoghi principi sono stati recentemente ribaditi dalla Corte di Cassazione che ha precisato come “La contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”(Cas
n.16814/2024), con l'effetto che, in grado di appello, non è ammessa la contestazione della titolarità passiva del fatto controverso che debba aversi per non contestata nel giudizio di primo grado".
Ed ancora, “Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a segui-to di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell' art. 345, comma 3, c.p.c. , rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU” (Cass. n. 2963/2023).
In definitiva, poiché difettava da parte dei resistenti una specifica contestazione sull'effettività cessione della posizione debitoria del scaturente dalla fideiussione prestata Pt_1
l'8.11.2010, la ricorrente era sollevata dall' onere probatorio di produrre il contratto CP_1 di cessione;
né poteva o doveva farlo, quando già erano maturate le preclusioni istruttorie, con l'effetto che la contestazione sollevata quando già queste ultime erano intervenute se, pur ammissibile, comunque è rimasta sguarnita di prova per cui era anche impedito al giudice di primo grado, oltre a quello d'appello, di rilevare d'ufficio il difetto di titolarità di legittimazione sostanziale in mancanza agli atti di prove inferenti in tale direzione(Cass.n.
16028/2023) .
Si aggiunga, che a parere di questo Collegio, sussiste un'ulteriore ragione che rende infondato il motivo di appello e che si fonda, sul principio di acquisizione processuale che rende valorizzabili gli atti prodotti e acquisti al giudizio, a prescindere dall'intento dimostrativo che
13 la parte che li ha prodotti si era prefissata di raggiungere, non potendo l'attività valutativa delle prove, affidata al giudicante, dipendere dalle intenzioni delle parti.
È bene ricordare, che nel grado precedente l'odierno appellante, per corroborare la propria richiesta di rigetto della domanda subordinata promossa dalla ricorrente e, per motivare la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art 295 dovuta alla litispendenza, ha richiamato all'attenzione del tribunale il contenuto degli atti processuali prodotti in altri giudizi pendenti con domandandone anche di riconoscerne per relationem valenza CP_1 probatoria nel giudizio all'esame e dai quali emergeva - in senso opposto alla negazione della CP_ titolarità del credito in capo a 2- che quest'ultima era stata pacificamente ritenuta contraddittore legittimo in quanto cessionaria del medesimo credito, oggetto di tutela con l'incoata azione revocatoria all'esame.
In particolare, gli odierni appellanti, nella memoria di costituzione, per motivare la propria richiesta di sospensione del presente giudizio ex art 295 cpc hanno dedotto che era “ pendente innanzi al medesimo ufficio giudiziario (Tribunale di Catania - quarta sezione - G.I. La Mantia) il giudizio n. 8842/2017 R.G., introdotto da ed altri cosi/truffati,
contro
Parte_1
l'Istituto di credito e la società cooperativa, evidentemente affetta da connessione alla presente.
La domanda subordinata oggi proposta sub 2) dal ricorrente, è poi addirittura duplicata rispetto a quella proposta in via riconvenzionale dall'Istituto di credito, in seno al giudizio n.
8842/2017.Si chiede dunque, in subordine rispetto alle recedenti richieste, disporsi la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c.”
Con la prima memoria istruttoria ex art 183 comma 1 cpc l'odierno appellante ha anche dedotto che la domanda revocatoria promossa dalla ricorrente aveva gli estremi dell' abuso del precesso “per aver già richiesto il pagamento del medesimo credito con il separato giudizio monitorio, sfociato nel decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.4667/2019 (DOC. 22), ma che a seguito dell'opposizione presentata dal (DOC.23), il G.I. della IV sezione del Pt_1
Tribunale di Catania dott. Marletta ha sospeso l'efficacia esecutiva del decreto, con motiva- CP_ zione che si condivide pienamente e cui si rinvia (DOC.24).Fino 2 securitisation ha dunque azionato il medesimo (presunto) credito per tre volte contemporaneamente: dapprima- ma con la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio8842/2017 R.G., poi con l'odierna domanda sub 2), e infine con il ricorso per decreto ingiuntivo. Ha dunque violato il principio ne bis in idem, ma ha anche creato nei confronti del (presunto) debitore una situazione aggravativa del tutto inutile ai fini del decidere, costringendolo a difendersi in seno a tre distinti
14 giudizi di merito, per l'identica pretesa creditoria. La domanda è pertanto inammissibile, e merita comunque che il Giudice ordini la sospensione del presente procedimento, ex art. 295
c.p.c., o adotti gli opportuni provvedimenti per la riunione” (pagg.7 e 8). Tali deduzioni erano precedute (pag. 6) dalle altre con le quali il suo procuratore, nel ribadire le ragioni dei fideiussori poste a base del procedimento che avevano promosso ed iscritto al tribunale al n. 8042/2017, riferiva che in detto giudizio: “Durante la decorrenza del termine a comparire, Controparte_4 cedeva il credito a che in effetti si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_17 integrarsi il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri fideiussori”. L'appellante ha anche deposito il decreto ingiuntivo n. 4667/2019, emesso dal tribunale il 14.7.2019, che aveva CP_1 ottenuto per quote distinte a carico dei singoli fideiussori, nonché l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, che l'appellante aveva proposto con gli altri fideiussori ingiunti, dal quale si evince che nessun motivo di opposizione è stato proposto per contestare la legittimità sostanziale e processuale della parte ingiungente il pagamento dei crediti ivi richiesti in pagamento.
Ne consegue che l'odierno appellante soltanto nel presente giudizio, seppur tardivamente, ha contestato la qualità di cessionaria di per il credito nascente dalla fideiussione CP_1 dell'8.11.2010, mentre la stessa era stata riconosciuta pacificamente cessionaria del credito tanto nel giudizio precedentemente introdotto ed iscritto al medesimo tribunale al n. 8042/2017
RG,sia in quello successivo, di opposizione al decreto ingiuntivo iscritto al n. 12054/2019
R.R.G.Ne consegue che tali emergenze rilevabili dagli atti di causa, unite alle ammissioni presenti negli atti di questo giudizio, che provengono dal suo procuratore (Cass. n. 7702/2019;
Cass n. 20710/2007; Cass. n. 4475/2011) rappresentano univoci indizi convergenti che depongono per l'intervenuta cessione del credito in parola in favore di e pertanto ragione CP_1 ulteriore per rigettare il motivo di appello.
Ed infatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la prova della cessione dei crediti in blocco non è soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (ex multis, Cass. n.
29790/2024).
Per tutte le superiori ragioni il motivo è infondato e pertanto rigettato.
Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo della scientia damni, senza considerare gli argomenti a propria difesa
15 rappresentati prevalentemente dalle deposizioni testimoniali del e dell'altro socio Pt_1
rese nell'ambito del procedimento penale dalle quali si evinceva che egli al momento Pt_5 della sottoscrizione della fideiussione, era stato vittima di raggiro, scoperto soltanto dopo l'avvio delle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica nei confronti dei suoi truffatori a seguito della denuncia -querela sporta nei loro confronti il 9 dicembre 2014.
Pertanto, secondo l'appellante, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, non soltanto non conosceva il pregiudizio che avrebbe potuto arrecare al creditore, ma addirittura non sapeva che egli stesso era stato costituito fideiussore per il mutu o contratto dalla cooperativa. E conclude che Il Giudice di prime cure avrebbe dunque dovuto rigettare la domanda di e per essa per mancanza di conoscenza Controparte_1 CP_2 del pregiudizio arrecato a creditore ex art. 2901 c.c.
Il motivo è infondato.
Premesso che non spetta a questo Collegio stabilire, le responsabilità dei soggetti coinvolti nel giudizio penale, ciò che invece rileva per la decisione è stabilire se al momento della costituzione del Fondo Patrimoniale, l'appellante e la moglie erano consapevoli o meno che tale atto avrebbe pregiudicato le ragioni di credito dell'avente diritto.
Conseguentemente tutti gli argomenti che gli appellanti hanno esposto e che sono oggetto di accertamento negli altri giudizi pendenti e che vertono sulla validità della fideiussione per ragioni connesse a propria volta alla validità dell'assegnazione degli immobili o del mutuo concesso alla cooperativa, comunque sono irrilevanti in questa sede essendo sufficiente ai fini dell'azione revocatoria l'esistenza di un credito ancorché litigioso, ma comunque idoneo ad integrare l'esistenza del requisito richiesto dall'art. 2901 c.c., un'aspettativa di credito, un credito eventuale o potenziale, che non si riveli prima facie pretestuosa. In questo senso invero si esprime da tempo la giurisprudenza della Suprema Corte, laddove ha ritenuto che “è principio consolidato quello secondo cui l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o mera aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass n. 5619/2016 Cass. Sez.
Un..9440/2004). Così pure Cass., 05/03/2009, n. 5359, secondo cui l'azione revocatoria può
16 essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito”Ed ancora “il requisito dell'esistenza di un diritto di credito, sul quale si radica l'azione revocatoria, si configura anche nel caso in cui chi agisce ha semplicemente una ragione di credito, pur se non giudizialmente accertata” (cfr. Cass., 5 giugno 2000, n. 7452; Cass., 24 febbraio 2000, n. 2104;
Cass., 29 ottobre 1999, n. 12144).
Tanto precisato dall'esame degli atti risulta che era integrata la scientia damni.
Ed infatti la rappresentazione fattuale dedotta in causa dall'appellante ha trovato sementita nei documenti dal medesimo prodotti.
Occorre partire dal sintetizzare la narrazione degli avvenimenti esposti in giudizio dagli odierni appellanti che - dal loro punto di vista dimostrerebbero -come il , e a maggior ragione Pt_1 la moglie, fosse ignaro all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale di essere diventato fideiussore della cooperativa edilizia “ Citta della Luna”, in quanto la sottoscrizione della fideiussione gli era stata carpita con l'inganno e di conseguenza mancherebbe l'elemento soggettivo necessario per l'accoglimento della domanda revocatoria del fondo patrimoniale.
In giudizio gli appellanti hanno riferito: che nel mese di gennaio del 2008 attirati dalla pubblicità dell'agenzia immobiliare “Freedom” di Misterbianco, che reclamizzava la realizzazione di un complesso edilizio costituito da otto villette bifamiliari a schiera, da realizzare nel Comune di Paternò, in c.da Scala Vecchia, si erano recati presso la predetta agenzia immobiliare per assumere informazioni incontrando il suo titolare, tale Per_3
, il quale dopo aver fornito loro delucidazioni e ragguagli sul costruendo complesso
[...] immobiliare, avrebbe in seguito presentato al due persone, e Pt_1 Persona_4 [...]
, indicati, falsamente in seguito, come i titolari responsabili della cooperativa CP_18 edilizia incaricata della costruzione degli immobili, mentre in effetti avrebbe poi scoperto che erano i titolari dell'impresa appaltatrice dei lavori commessi dalla cooperativa edilizia nonché CP_1 i titolari occulti ed effettivi della cooperativa;
di aver ricevuto da questi ultimi ( e ) Per_4
e dallo la rassicurazione che la cooperativa aveva già ottenuto il mutuo per la Per_3 costruzione delle villette;
che a seguito di tale rassicurazione si era determinato ad aderire alla cooperativa in data 6.3.2008, accettando in buona fede di pagare l'acconto convenuto in complessivi € 55.000,00, da pagare secondo il piano di finanziamento allegato alla suddetta adesione, con l'impegno che il restante prezzo di € 185.000,00 ( sul totale complessivo di €
17 € 235.000) , avrebbe dovuto versarlo a saldo, mediante l'accollo del mutuo che sarebbe stato frazionato in capo ai singoli proprietari;
che alla fine del 2010 era stato sollecitato dal Per_4
a presentarsi presso la Banca, per prestare la propria firma per regolarizzare la propria adesione alla cooperativa. Riferiva altresì, che giunto in banca, in compagnia della moglie, il funzionario gli avrebbe sottoposto alla firma dei moduli in bianco, privi di indicazioni, salvo i nominativi degli altri soci chiamati alla medesima sottoscrizione;
che in detta occasione sulla propria richiesta rivolta al bancario di ricevere maggiori delucidazioni quest'ultimo: “ Solo allora mi disse (falsamente) che il documento che mi apprestavo a firmare era una richiesta verifica di fattibilità di accollo del mutuo, mentre ho poi scoperto che trattavasi una fideiussione”; che dopo la nota datata 11.11.2014 con la quale lo aveva CP_4 informato che aveva risolto il contratto di mutuo concesso alla Cooperativa (per mancato pagamento di 5 errate dell'importo complessivo d € 202.510.46) intimandogli, quale fideiussore della Cooperativa, il pagamento della sua quota parte ammontante ad € 182.000,00, aveva scoperto della truffa ordita a propria danno e per la quale era pendente il procedimento penale instaurato a seguito della propria denuncia querela presentata congiuntamente all'altro socio della cooperativa in data 9.12.2014 avanti la Stazione dei Carabinieri Parte_6 di Catania . Depositava gli atti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Catania iscritto al n. 614/2017 a carico di dei rappresentati della cooperativa nelle persone di
[...]
Co
, nella qualità di Presidente all'epoca della cooperativa edilizia CP_19
[...]
succeduta nella carica di presidente della cooperativa;
di Controparte_20
e di e di , gli ultimi due nella rispettiva qualità Persona_3 CP_18 Persona_4 di socio e di amministratore della B.O.T. s.r.l, società alla quale la cooperativa aveva appaltato i lavori di costruzione ma in realtà amministratori di fatto della cooperativa edilizia
[...]
". Produceva anche i verbali delle deposizioni testimoniali. CP_13
Ebbene siffatta rappresentazione ha trovato smentita nella produzione documentale in atti e nelle opposte dichiarazioni che lo stesso ha reso all'udienza del 16.12.2019, in sede Pt_1 di deposizione testimoniale nell'ambito del procedimento incardinato a carico dei citati imputati, ove ha peraltro deposto in modo contrastante con le deposizioni del teste , Tes_1 che pure, in qualità di socio con ad altri fideiussori della cooperativa, aveva anch'egli sporto denuncia querela nei confronti dei medesimi imputati.
Innanzitutto, dagli atti prodotti dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado, risulta che , diversamente a quanto dedotto in causa, non ha aderito alla Parte_1
18 cooperativa edilizia “ ” in data 6.3.2008 bensì in data 3.10 2007 (atto di Controparte_21 adesione in atti ) ovvero quando la citata cooperativa ancora non era stata neppure costituita in quanto dall'atto costitutivo e dalla visura camerale, risulta che la cooperativa edilizia “
[...]
” è stata costituita con atto notarile in data 6.2.2008 ed iscritta nel registro Controparte_21 delle imprese in data 19.3.2008.Inoltre, dall'atto di adesione del 3.10.2007, che reca la sottoscrizione dell'odierno appellante e del presidente della cooperativa “ ”, Controparte_21 nella persona di , risulta che tale adesione fungeva da prenotazione per Parte_7
l'immobile che sarebbe stato costruito dalla suddetta cooperativa edilizia all'interno del complesso edilizio denominato “ La Citta del sole” sito in Paternò nella c./da Scala Vecchia -
Palazzolo.
Pertanto ha trovato smentita la deduzione degli odierni appellanti secondo la quale casualmente nel 2008 si era loro palesata la possibilità di acquistare una villetta bifamiliare, invece già ben descritta nella scrittura del 3.10.2007, ed ha pure trovato smentita l'assunto che inizialmente il fosse ignaro che l'iniziativa della costruzione delle villette facesse Pt_1 capo alla cooperativa edilizia “ ”, in quanto prima ancora che quest'ultima Controparte_21 venisse costituita ,egli aveva già pattuito la prenotazione della costruenda villetta con colui che poi ne sarebbe divenuto il futuro presidente ( ). Trova anche smentita la Parte_7 deduzione dell'odierno appellante secondo la quale soltanto a seguito della nota di CP_4 dell'11.11.2014 aveva iniziato a sospettare l'utilizzo fatto a sua insaputa delle proprie firme in quanto in sede di deposizione testimoniale davanti al giudice penale ha dichiarato a pag 5 del verbale in atti, “ che mi sembra ad inizio 2013 ricevetti a casa mia una lettera dell' CP_4 che era indirizzata sia alla cooperativa e sia a me e ad altri nomi che non conoscevo, cioè ne conoscevo due, tre, ma parecchie persone non le conoscevo io, che diceva di dovere pagare una rata di un ammortamento, di un mutuo concesso a questa cooperativa. Questa cosa mi sono un pochino allarmato io, ho detto: “Come mai c'è il mio nome qua?” e mi sono recato da un Avvocato che ha fatte delle indagini, ha fatto parecchie indagini e abbiamo scoperto che il CP_1 signor e non erano titolari, non erano titolari di questa cooperativa qua, cioè non Per_4
c'entravano proprio nulla”. Circostanza peraltro anche indicata nella denuncia querela presentata il 9.12.2014
L'appellante sentito all'udienza del 6.12.2019, contraddicendo quanto dedotto in giudizio ( pag. 7 del verbale in atti) ha anche riferito di essersi presentato in banca ( all'epoca
[...]
) su sollecitazione del che la sera precedente nel corso di una telefonata CP_7 Per_4
19 gli aveva chiesto di recarsi presso il predetto istituto di credito per firmare dei moduli che servivano a verificare se poteva accollarsi il mutuo per la quota residua di € 182.000,00, e che il ,durante la medesima conversazione telefonica, gli avrebbe anche chiesto di fornirgli i Per_4 dati anagrafaci della madre, per aprire un conto corrente e dopo avergli fornito i dati richiesti, terminata la telefonata “dopo dieci secondi mi arrivò, trenta secondi massimo, mi arrivò un messaggio nel telefonino che avevano aperto il controcorrente, conto Genux che mi ricordo, non ho mai utilizzato questo conto corrente io mai, dopo due anni l'ho riconsegnato con tutte le password, con tutte il pochet, tutto, gli ho dato tutto, non l'ho mai utilizzato, l'ho chiuso” .
Ha anche aggiunto di aver firmato i moduli per l'apertura del conto corrente ove il bancario gli spiegava che avrebbe dovuto canalizzare il proprio stipendio per pagare il mutuo. Nell'ambito della medesima deposizione il ha dichiarato di aver saputo che nel 2011 era intervenuto Pt_1 il sequestro del cantiere ( per abusi edilizi) che in seguito era stato dissequestrato e che i lavori erano ripresi anche se a rilento e mai completati.
Di particolare interesse sono le deposizioni testimoniali del socio della Parte_8
, sentito in precedenza all'udienza del 12.3.2018, il quale, essendo un giovane in
[...] procinto di sposarsi, ha dichiarato di aver seguito costantemente l'andamento del cantiere e le vicende della cooperativa avendo necessità di ricevere in consegna l'abitazione stante il suo imminente matrimonio, già fissato. Costui ha deposto, che la concessione edilizia era stata rilasciata alla Cooperativa Citta della Luna nel 2010 e, poiché la banca non erogava i Sal, i soci assegnatari erano stati invitati di recarsi in banca per firmare l'accollo del mutuo al fine di verificare preliminarmente la loro sostenibilità finanziaria, ragione per la quale il teste riferiva di essersi recato in banca munito della dichiarazione dei redditi e della busta paga per firmare dei moduli credendo che riguardassero l' accollo del mutuo. Il citato querelante ha anche aggiunto che dopo la firma apposta in banca dai soci assegnatari i lavori di costruzione erano iniziati, salvo poi, arrestarsi nel 2011 a causa del sequestro e, che per la ripresa dei lavori,
i soci avevano dovuto raccogliere denaro in contante per rinnovare la concessione edilizia, frattanto scaduta, non potendo far transitare il denaro sul conto della cooperativa, perché già morosa del pagamento della rata di mutuo.
Valutati nel complesso le smentite e le contraddizioni emerse nella narrazione degli appellanti e considerato che è provato che il non era affatto all'oscuro , come invece ha tentato Pt_1 di rappresentare in causa, dell'identità di coloro che erano gli effettivi rappresentanti della cooperativa, si può affermare che gli odierni appellanti al tempo in cui hanno costituito il fondo
20 patrimoniale avevano ben chiaro quale sorte avevano avuto le somme mutuate dal
[...]
alla cooperativa, non certamente impiegate per la realizzazione degli immobili , CP_7 visto che è pacifico che i lavori edili si sono arrestati nel 2012 e, comunque, il aveva Pt_1 avuto già più occasioni, oltre che validi motivi, per verificare la propria posizione verso la banca, considerato che è stato il medesimo appellante ad ammettere, in sede di deposizione testimoniale, di essersi recato presso l'istituto nel 2012 ( due anni dopo aver apposto CP_4 le firme) per chiudere il conto corrente mai utilizzato che serviva a pagare le rate di mutuo;
di aver ricevuto all'inizio del 2013, da intendersi il mese di gennaio la lettera della CP_4 che lo informava della sua morosità nel pagamento delle rate del mutuo dallo stesso garantite in qualità di fideiussore ( lett citata dal ma non presente agli atti). Non senza Pt_1 aggiungere, che vi erano obiettivi segnali di allarme per i coniugi e che Persona_5 avrebbero spinto anche le persone meno accorte, se non altro a tutela dei riferiti acconti versati, di verificare presso la banca mutuante la posizione e l'esposizione debitoria della cooperativa, che aveva già dato inequivoche dimostrazioni di inaffidabilità organizzativa e finanziaria considerate le vicissitudine delle costruzioni, caratterizzate: da ritardi nell'avvio dei lavori, iniziati a fine 2010, giustappunto dopo le firme apposte in banca;
dal successivo sequestro delle costruzioni;
dalle continue interruzioni delle lavorazioni, mai completati;
nella comune conoscenza de soci che già nel 2011 era morosa nel pagamento delle rate del Parte_4 mutuo tanto che gli stessi soci avevano dovuto provvedere, con il loro denaro raccolto in contente, al rinnovo della concessione edilizia.
A tutto ciò si aggiunga, la coincidenza temporale tra la lettera di diffida di pagamento di
, recapitata all'inizio del 2013 al e si presume anche conosciuta dal CP_4 Pt_1 coniuge convivente e, la data di costituzione del fondo patrimoniale(26.2.2013), unita all'assenza di allegazioni in grado di spiegare tale sospetta concomitanza temporale, rappresentano nell'insieme un complesso di plurimi e seri indizi che conducono per la consapevolezza dei due coniugi che la costituzione del fondo patrimoniale avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi del creditore("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (così Cass. civ. n.966/2007).
Quanto al profilo della scientia damni, va ribadito il principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte, secondo il quale “nel caso di costituzione di fondo patrimoniale successiva
21 all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero la previsione di un mero danno potenziale, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (secondo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da congrua motivazione: Cass. n. 24757/2008), senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, nè la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. n.
16489/2014; Cass. n. 13343/2015).
Nella considerazione che l'acquisto della qualità di debitore, per la fideiussione prestata, nei confronti del creditore risale al momento della nascita del credito, ovvero quando è prestata la garanzia, ed a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass.n. 3676/2011 e Cass.n. 22465/2006). Ne consegue che tutti gli atti dispositivi posti in essere dopo la messa a disposizione del danaro da parte delle banche al debitore sono soggetti ad azione revocatoria, in quanto essa presuppone solo l'esistenza di un debito, e non la sua concreta esigibilità (cfr. Cass.n.762/2016), secondo cui "l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla messa a disposizione del danaro da parte della banca al debitore garantito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento e non a quello successivo dell'esigibilità del debito restitutorio o del recesso dal contratto"
Per quanto esposto il motivo è infondato.
Con il quarto motivo di appello la parte censura la sentenza per aver il primo giudice inquadrato la fattispecie nell'ambito del primo dell'art. 2901 c.c., anziché sotto il comma 2° del medesimo articolo, in quanto poiché la fideiussione era stata prestata a garanzia dell'acquisto dell'abitazione, andava considerata come atto a titolo oneroso, e di conseguenza andava accertato se anche la propria moglie, quale terzo, aveva avuto conoscenza del pregiudizio arrecato atteso il collegamento negoziale tra il mutuo - funzionale alla costruzione e vendita dell'immobile- e la fideiussione prestata a garanzia del mutuo.
22 Il motivo è mal posto, e va rigettato.
Ed infatti l'art 2901 del cc testualmente recita “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”.
Gli appellanti sovrappongono impropriamente, tanto da farli coincidere, l'atto dispositivo pregiudizievole con la fideiussione perdendo di vista che il primo è rappresentato dal Fondo
Patrimoniale costituito in data 26.2.2013 e rappresenta l'atto dispositivo a titolo gratuito con il quale si sottrae al creditore la garanzia del proprio credito. Di conseguenza non rileva che la fideiussione prestata prima della costituzione del Fondo Patrimoniale era funzionalmente collegata al mutuo- quale strumento necessario per la costruzione della villetta da trasferire-; né rileva che la fideiussione potrebbe -in astratto- essere considerata a titolo oneroso perché contestuale al sorgere del credito, poiché non è la fideiussione oggetto della domanda revocatoria bensì il successivo Fondo Patrimoniale.
Pertanto, nella fattispecie per il profilo dell'elemento soggettivo della revocatoria non rileva la natura gratuita o onerosa della precedente fideiussione mentre è pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, n. 1, cod. civ. (Cass. n. 21492/2011; Cass. n. 24757/2008).
Per le superiori ragioni l'appello va rigettato.
Deve, infine darsi atto, che parte appellata, con le note conclusive depositate in data 27.5.2025, ha domandato di provvedere in questa sede alla correzione dell'errore materiale presente nella sentenza appellata, laddove riporta in modo errato ed incompleto il nominativo dell'allora
23 resistente-convenuta indicato in “ al posto di quello corretto di “ Parte_2 Parte_2
”.
[...]
&&&
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), in applicazione dei valori medi tariffari.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio iscritto al n. 1655/2023 R.g.a,c, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 3131/2023 pubblicata il 19.7.2023, così provvede rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania. n. 3131/2023 pubblicata in data 19.7.2023, condanna in solido e , al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali del grado, che liquida in favore di e per essa, quale Controparte_1 mandataria, a in complessivi € 14.317,00 (€ 2.977,00 per la fase di studio, € CP_3
1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Corregge l'errore materiale contenuto nell'epigrafe della sentenza appellata e nella parte dispositiva, laddove la parte convenuta è stata erroneamente indicata in “ ” Parte_2 disponendone la correzione e sostituzione in “ ”. Parte_2
Ordina alla Cancelleria di provvedere all'annotazione della predetta correzione sull'originale della sentenza impugnata.
24 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
25