Sentenza 24 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2018, n. 23318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23318 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2018 |
Testo completo
to la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2 febbraio 2017 nel procedimento penale a carico di IA ER, nato a [...] il [...]; IA NI , nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero,nella persona del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentite le conclusioni del difensore d'ufficio degli imputati avv. Moroni , che si associa al P.M.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola il 16 marzo 2010, che aveva condannato gli imputati per il reato di truffa alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento del danno liquidato in via definitiva in euro 4000 oltre interessi, dichiarandola provvisoriamente esecutiva, e alla rifusione delle spese processuali, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione dei reati agli stessi ascritti, revocando le statuizioni civili assunte in primo grado in favore della parte civile AN RI. Nella motivazione della sentenza la corte bolognese ha dato atto che il patrono di parte civile non era comparso benché ritualmente avvertito, nel decreto di citazione, delle conseguenze sostanziali di questa scelta processuale e ha affermato che dalla mancata comparizione della parte civile, nonostante le avvertenze contenute nel decreto di citazione, doveva desumersi l'implicita revoca della detta costituzione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna deducendo con un unico motivo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, poiché la corte territoriale ha fatto discendere dalla mancata comparizione in udienza della parte civile la volontà implicita di revocare la costituzione in giudizio e conseguentemente ha pronunziato la revoca delle statuizioni civili già assunte in favore della parte privata, in violazione del principio di immanenza della parte civile nel processo penale, desumibile dal capoverso dell'articolo 76 cod. proc. pen.. A sostegno del proprio assunto il ricorrente evidenzia che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità neppure la morte della parte civile produce gli effetti della revoca tacita o della interruzione del rapporto processuale e che neppure la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto o la loro assoluta inerzia può determinare la revoca della costituzione. Ha inoltre affermato che il pubblico ministero ha interesse ad impugnare, anche per contrastare la ingiustizia dei provvedimenti, sia a tutela della funzione punitiva dello Stato sia a garanzia della posizione dell'imputato e della parte offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre preliminarmente verificare se il ricorso del Pubblico Ministero debba ritenersi inammissibile per difetto d'interesse del ricorrente, come richiesto dal Procuratore generale in udienza. Ed invero, il pubblico ministero, siccome estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra il soggetto danneggiato dal reato e l'imputato è in genere indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria e non appare legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata. Anche recentemente questa corte ha affermato che "È inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero che lamenti l'omessa statuizione della sentenza di condanna in ordine alla rifusione delle spese processuali alla parte civile costituita, pur in presenza di una condanna al risarcimento dei danni in favore di essa. E invero, il pubblico ministero, siccome estraneo al rapporto processuale civile instauratosi incidentalmente nel processo penale tra il soggetto danneggiato dal reato e l'imputato e, come tale, indifferente ai profili di soccombenza propri dell'azione civile risarcitoria, non appare legittimato a impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, così surrogandosi all'inerzia di quest'ultima la quale, rimanendo acquiescente alla decisione a sè pregiudizievole, ha invece consentito il formarsi del giudicato sul punto( Sez. 1, n. 3776 del 06/03/1998 - dep. 25/03/1998, Gargano ed altro, Rv. 21012601). Nel caso in esame la parte civile costituita non ha proposto impugnazione avverso la pronunzia della corte che revocando le statuizioni civili in suo favore le ha arrecato pregiudizio, ma il pubblico ministero può, tuttavia, ritenersi legittimato a ricorrere, pur in presenza di una sentenza che correttamente ha pronunziato l'estinzione del reato oggetto del processo, in quanto il predetto è portatore di un interesse concreto ed attuale al rispetto delle regole processuali e del buon andamento del processo. Ed infatti il pubblico ministero, in quanto parte pubblica, titolare di un generale dovere di iniziativa propulsiva, risalente, a norma degli artt. 73 e 74 dell'ordinamento giudiziario, all'obbligatorietà dell'azione penale e alla istituzionale funzione di vigilanza per "la osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia", ha interesse, di norma, nell'ambito della riconosciuta legittimazione all'impugnazione, a contrastare l'ingiustizia di provvedimenti, a tutela sia della funzione punitiva dello Stato che rappresenta, sia della posizione dell'imputato e della parte offesa, nei limiti in cui gli interessi particolari di questi soggetti coincidono con l'interesse generale protetto. È stato sottolineato, a tal proposito, che il ruolo del pubblico ministero nel vigente codice di rito, pur essendo in qualche misura mutato rispetto a quello disegnato dal codice previgente, non è stato snaturato o totalmente trasformato essendo stato invece riaffermato il suo compito di agire esclusivamente nell'intento di garantire l'osservanza della legge come dimostrato, ad esempio, dall'obbligo di svolgere "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" (art. 358 cod. proc. pen.) e dalla facoltà di proporre gravame "quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero" (art. 570, comma 1, cod. proc. pen.).Egli dunque agisce tuttora quale organo pubblico nell'esercizio di un potere posto a tutela di interessi collettivi (cfr., sul punto, Corte cost., n. 26 del 6.2.2007). Per questa ragione, allora, il PM, purché sussista un interesse attuale e concreto, ovvero che dalla violazione di una norma di diritto possa derivare una lesione dei diritti che si intendono tutelare, è certamente legittimato a proporre impugnazione - per ottenere l'esatta applicazione della legge - anche se a favore dell'imputato (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 3, 13.9.2016 n. 48.581, PG in proc. Piga). Il PM, in quanto parte pubblica„ pur nell'ambito del processo accusatorio, può sostituirsi, nella impugnazione dei provvedimenti, alle parti private per contrastare provvedimenti emessi in violazione del principio di legalità o per far valere questioni di interesse pubblico, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Non può, viceversa, sostituirsi all'imputato od alla persona offesa per censurare la illegittimità della mancata concessione di benefici e per sindacare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili. (Sez. 5, n. 10366 del 14/04/1999 - dep. 01/09/1999, PM in proc. Guido S, Rv. 21418901) Orbene nel caso in esame la corte bolognese non si è limitata ad adottare una statuizione pregiudizievole agli interessi della parte civile nel rispetto della dinamica processuale, ma ha assunto un'iniziativa del tutto estranea alle regole che presiedono il processo penale e disciplinano l'inserimento dell'azione civile nell'ambito del giudizio penale, ricorrendo, ad evidenti fini deflattivi, ad una pronunzia illegittima di revoca delle statuizioni civili, quale conseguenza della mancata comparizione della stessa in udienza, in aperta violazione del principio di immanenza della parte civile. Come ha ricordato il ricorrente, nel giudizio di appello, la mera assenza della parte civile appellante all'udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sè, manifestazione inequivoche di una rinuncia implicita all'impugnazione. (Sez. 2, n. 29859 del 23/06/2016 - dep. 14/07/2016, Romano, Rv. 26748201). Come costantemente affermato da questa Corte, la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 5, 4.6.2013 n. 39471, De Julis;
Cass. Pen., 6, 23.5.2013 n. 25012, Leonzio;
Cass. Pen., 6,11.12.2008 n. 48.397, Russo;
Cass. Pen., 4, 28.5.2008 n. 24360, Rago;
Cass.Pen., 5, 8.2.2006 n. 12959, P.C. in proc. Lio;
Cass. Pen., 6, 6.5.2003 n. 25723). Neppure alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art.300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio - in quanto la costituzione resta valida "ex tunc". Nessuna conseguenza può quindi ricavarsi dalla mancata comparizione in grado di appello degli eredi del defunto titolare del diritto, e neppure dall'assoluta inerzia da parte degli stessi, in quanto l'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado. (Sez. 2, n. 7021 del 17/10/2013 - dep. 13/02/2014, Striano e altro, Rv. 25955301) Attribuire alla mancata comparizione della parte civile costituita, sebbene previamente avvertita delle conseguenze della sua assenza, il valore di una manifestazione di volontà tesa a rinunziare alle statuizioni civili non è legittimo e si pone in aperto contrasto con il sistema processuale, che il pubblico ministero ha interesse a tutelare da interpretazioni poco ortodosse delle regole processuali dettate da esigenze di rapidità che pregiudicano le ragioni di una delle parti, anche in un processo accusatorio nel quale viene garantita la posizione, tendenzialmente paritetica, dei vari soggetti. L'azione del pubblico ministero, istituzionalmente indifferente alla sorte della pretesa patrimoniale, nel caso in esame si pone a tutela del legittimo esercizio dell'azione civile nel processo penale e si palesa ammissibile e fondata, comportando l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza limitatamente alla revoca delle statuizioni civili. Il collegio conosce la giurisprudenza secondo cui "Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013 - dep. 27/09/2013, Sciortino, Rv. 25608701. Questa ipotesi comunque non ricorre nel caso in esame, perché la Corte di appello, dopo avere rilevato che i reati contestati erano prescritti, ha affermato che le motivazioni della sentenza di primo grado non sono state validamente contrastate con l'appello e escludono una formula di proscioglimento più favorevole nei confronti degli appellanti, con ciò ribadendo l'affermazione di colpevolezza degli imputati . D'altro canto, l'art. 622 c.p.p. prevede il rinvio al giudice civile, "quando occorre", mentre nel caso in esame il giudice di primo grado ha ritenuto di liquidare in via definitiva l'importo dovuto dagli imputati per il risarcimento del danno e la rifusione delle spese processuali, attribuendo alla prima disposizione efficacia immediatamente esecutiva, e gli imputati non hanno proposto appello sul punto. Si ritiene pertanto che, in mancanza di specifica impugnazione da parte degli imputati sul quantum della somma liquidata, la statuizione della corte d'appello di revoca delle disposizioni civili, comprensive anche della condanna dei due imputati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, debba essere annullata, senza rinvio al giudice civile competente per grado, non apparendo necessario un intervento di tale autorità giudiziaria in merito alle statuizioni civili , già definite e non più passibili di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili C