Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Ordinanza cautelare 10 agosto 2023
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/12/2025, n. 22978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22978 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22978/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13882/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13882 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Puglia Life S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Francalanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri in carica, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici di questa, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato alla Salute, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Autonoma Trentino Alto Adige Sudtirol; Asl Bari, ASL Barletta-Andria-Trani, ASL Brindisi, ASL Foggia, ASL Lecce, ASL Taranto, Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti – Foggia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, IRCCS De Bellis, istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso principale
- del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 22 avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” , pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 settembre 2022;
- dell'accordo della Conferenza Stato Regioni del 7 novembre 2019, rep. atti 181, avente ad oggetto “Accordo ai sensi dell'art. 9 ter del decreto – legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018” ;
- del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanza del 6 luglio 2022 avente ad oggetto “Adozione delle linee guide propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” , pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 26 ottobre 2022;
- dell'accordo della Conferenza Stato Regioni del 7 novembre 2019, rep. atti 182, avente ad oggetto “Accordo ai sensi dell'art. 9 ter del decreto – legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per l'anno 2019” ;
- dell'atto 22/179/cr6/c7 della Conferenza Regioni e Province Autonome avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” ;
- dell'atto 22/186/SR13/C7 della Conferenza Regioni e Province Autonome recante “ posizione sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022 n.115 tetti dispositivi medici 2015 – 2018- Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142 - punto 13) odg conferenza stato-regioni” ;
- della circolare adotta di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia il 17 marzo 2022, n. 7435;
- del decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, con cui si sono approvati i Modelli CE da utilizzare per la rilevazione della spesa dei dispositivi medici;
- della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot n. 22413;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente;
con i motivi aggiunti:
- della determinazione della Regione Puglia n. 1 dell’8 febbraio 23 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di ripiano” ;
- dell’allegato A al suddetto provvedimento contenente l’elenco quota di ripiano annuale e complessivo per fornitore;
- dell’allegato B al suddetto provvedimento contenente il calcolo dei payback dispositivi medici su fatturato per anno;
- dell’allegato C al suddetto provvedimento contenente le modalità di pagamento;
- delle delibere degli enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Puglia: ASL Brindisi Delibera DG del 2 febbraio 2023, n. 255; ASL Lecce Delibera C.S. del 3 febbraio 2023, n. 134;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. CE AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che Puglia Life S.r.l., impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, col ricorso introduttivo ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisito di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback) e sono state conseguentemente adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti il payback per le predette annualità;
Osservato che, con una serie successiva di motivi aggiunti, ha altresì impugnato i provvedimenti regionali applicativi di quelli oggetto del ricorso principale;
Ma osservato che, in vista della trattazione nel merito del ricorso, avvenuta all’udienza straordinaria del 21 novembre 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1- bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118;
Osservato che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determina «la cessazione della materia del contendere» , con compensazione delle spese; ma che, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AR, Presidente
CE AL, Consigliere, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AL | RI AR |
IL SEGRETARIO