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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
LANZI PA SA, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 326/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di EN - Piazza Matteotti 85100 EN PZ
Difeso da
AR CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 RO - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1992 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Rappresentante_1, in qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 Srl con sede legale in EN alla Indirizzo_1, Codice Fiscale e P.IVA: P.IVA_1, si è opposta all'Avviso di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) con contestuale irrogazioni delle sanzioni per l'anno
2020. Provvedimento n. 1992 del 18/02/2025, notificato via pec il 13/03/2025.
La ricorrente fa presente che in data 13/03/2025 con protocollo potenza 0025622/2025, il Comune di EN notificava l'avviso di accertamento n. 1992 con il quale contestava per l'anno 2020 il parziale versamento dell' imposta municipale unica (IMU) per € 10.502,00 di cui € 8.159,00 a titolo di acconto ed € 2.352,00 a saldo oltre sanzioni ed interessi relativa a n 25 immobili siti nel Comune di EN.
Si oppone per:
1.1 Nullità dell' atto per errata e mancata applicazione dell'art.1 comma 751 della L.160/2019.
La maggiore imposta accertata scaturisce dal mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata cosi come previsto dalla normativa vigente. L'articolo 1 comma 751 della L. 160/2019 stabilisce che “i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti da IMU a partire dall'anno 2022”. Dall'anno 2020 e fino all'anno 2021 gli immobili merce sono assoggettati a IMU con aliquote base pari allo 0,1%, con possibilità dei Comuni di aumentarla fino allo 0.25% o diminuirla fino all'azzeramento.
Il Comune di EN si è costituito in giudizio ed ha fatto presente che la ricorrente sostiene che tutti gli immobili riportati nell'accertamento - ad eccezione di quelli di cui ai numeri 4, 5, 8, 9 e 14 - sarebbero beni-merce e pertanto beni che avrebbero dovuto formare oggetto del beneficio fiscale in parola (aliquota ridotta pari allo 0,25% anziché dell'1,14%, per l'anno d'imposta 2020). Sostiene, inoltre, che ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale in parola non sarebbe necessaria la dichiarazione IMU, la cui mancata presentazione non comporterebbe alcuna decadenza (cita, a tal fine, un Telefisco del MEF, secondo cui la mancata presentazione della dichiarazione IMU comporterebbe solo l'applicazione di sanzioni ordinarie e non anche la decadenza dal beneficio).
A supporto, richiama anche una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di EN che, in passato, si era espressa favorevolmente.
La società conclude con la richiesta di declaratoria della nullità dell'atto impugnato per errata e mancata applicazione dell'art 1 comma 751 della legge n. 160/2019, conseguente al mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata IMU prevista per i “beni merce” che, a suo dire, sarebbero tutte le unità immobiliari riportate nell'atto ad eccezione di quelle indicate ai numeri 4, 5, 8, 9 e 14, perché privi di tale caratteristica.
Il Comune osserva che, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta dell'IMU, non è sufficiente che gli immobili siano inseriti nelle “rimanenze” del bilancio, ma, quale condicio sine qua non, è necessario che sia stata presentata la relativa dichiarazione IMU, che, agli atti dell'ufficio, non risulta.
Le disposizioni di legge impongono, che la dichiarazione sia presentata rigorosamente nei termini di legge sanciti a pena di decadenza, motivo per cui, ai fini della concessione del beneficio, non sarebbe possibile neanche presentare una dichiarazione in sanatoria o tardiva. È la stessa legge a porre la condizione della presentazione tempestiva della dichiarazione, in mancanza della quale non può nemmeno parlarsi di diritto all'agevolazione.
In tal senso, si sono già espresse la Sez. 1 di Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di EN (Sent. n. 451/2025 e Sent. 461/2022) sui ricorsi promossi dalla ricorrente ditta per altri anni d'imposta.
Gli stessi principii sono stati affermati sempre dalla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di
EN (Sent. n. 86/2024) e dalla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Basilicata (Sent.
N. 43/2023) che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa tributaria dell'Ente, in assenza della prescritta dichiarazione IIMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminato il ricorso e le controdeduzioni del Comune di EN, osserva che la omessa o tardiva dichiarazione IMU per l'anno in esame, determina la decadenza dal beneficio suddetto. In ordine a tale questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la Ordinanza della Sez. 6 n. 5190 emessa il
27.1.22 e pubblicata il 17.2.2022, con la quale, in un caso analogo, è stato stabilito il principio secondo cui la mancata presentazione nei termini di legge della dichiarazione, di cui al citato comma 5 bis, determina la decadenza dalla esenzione IMU, essendo irrilevante che non siano intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione originaria. La Suprema Corte ha specificato che “dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata (art. 2 comma 5 bis D.L. 102\2013) emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo”.
Secondo la Corte del Diritto “si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il
Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta; secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass.n. 15407\2017 n. 4333\2016 n. 2925\2013 n.
5933\2013), le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
Questa Corte condivide pienamente le argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione a sostegno del principio della decadenza dalla esenzione IMU in caso di omessa o tardiva presentazione della relativa dichiarazione per l'anno in esame. D'altronde per lo stesso oggetto si è anche espressa la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado di Basilicata con sentenza N. 43/2023 che ha rigettato l'appello della Società ricorrente.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso della società Ricorrente_1 srl deve essere respinto, con la conseguente declaratoria di legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 1000,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
LANZI PA SA, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 326/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di EN - Piazza Matteotti 85100 EN PZ
Difeso da
AR CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 RO - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1992 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Rappresentante_1, in qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 Srl con sede legale in EN alla Indirizzo_1, Codice Fiscale e P.IVA: P.IVA_1, si è opposta all'Avviso di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) con contestuale irrogazioni delle sanzioni per l'anno
2020. Provvedimento n. 1992 del 18/02/2025, notificato via pec il 13/03/2025.
La ricorrente fa presente che in data 13/03/2025 con protocollo potenza 0025622/2025, il Comune di EN notificava l'avviso di accertamento n. 1992 con il quale contestava per l'anno 2020 il parziale versamento dell' imposta municipale unica (IMU) per € 10.502,00 di cui € 8.159,00 a titolo di acconto ed € 2.352,00 a saldo oltre sanzioni ed interessi relativa a n 25 immobili siti nel Comune di EN.
Si oppone per:
1.1 Nullità dell' atto per errata e mancata applicazione dell'art.1 comma 751 della L.160/2019.
La maggiore imposta accertata scaturisce dal mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata cosi come previsto dalla normativa vigente. L'articolo 1 comma 751 della L. 160/2019 stabilisce che “i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti da IMU a partire dall'anno 2022”. Dall'anno 2020 e fino all'anno 2021 gli immobili merce sono assoggettati a IMU con aliquote base pari allo 0,1%, con possibilità dei Comuni di aumentarla fino allo 0.25% o diminuirla fino all'azzeramento.
Il Comune di EN si è costituito in giudizio ed ha fatto presente che la ricorrente sostiene che tutti gli immobili riportati nell'accertamento - ad eccezione di quelli di cui ai numeri 4, 5, 8, 9 e 14 - sarebbero beni-merce e pertanto beni che avrebbero dovuto formare oggetto del beneficio fiscale in parola (aliquota ridotta pari allo 0,25% anziché dell'1,14%, per l'anno d'imposta 2020). Sostiene, inoltre, che ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale in parola non sarebbe necessaria la dichiarazione IMU, la cui mancata presentazione non comporterebbe alcuna decadenza (cita, a tal fine, un Telefisco del MEF, secondo cui la mancata presentazione della dichiarazione IMU comporterebbe solo l'applicazione di sanzioni ordinarie e non anche la decadenza dal beneficio).
A supporto, richiama anche una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di EN che, in passato, si era espressa favorevolmente.
La società conclude con la richiesta di declaratoria della nullità dell'atto impugnato per errata e mancata applicazione dell'art 1 comma 751 della legge n. 160/2019, conseguente al mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata IMU prevista per i “beni merce” che, a suo dire, sarebbero tutte le unità immobiliari riportate nell'atto ad eccezione di quelle indicate ai numeri 4, 5, 8, 9 e 14, perché privi di tale caratteristica.
Il Comune osserva che, ai fini del riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta dell'IMU, non è sufficiente che gli immobili siano inseriti nelle “rimanenze” del bilancio, ma, quale condicio sine qua non, è necessario che sia stata presentata la relativa dichiarazione IMU, che, agli atti dell'ufficio, non risulta.
Le disposizioni di legge impongono, che la dichiarazione sia presentata rigorosamente nei termini di legge sanciti a pena di decadenza, motivo per cui, ai fini della concessione del beneficio, non sarebbe possibile neanche presentare una dichiarazione in sanatoria o tardiva. È la stessa legge a porre la condizione della presentazione tempestiva della dichiarazione, in mancanza della quale non può nemmeno parlarsi di diritto all'agevolazione.
In tal senso, si sono già espresse la Sez. 1 di Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di EN (Sent. n. 451/2025 e Sent. 461/2022) sui ricorsi promossi dalla ricorrente ditta per altri anni d'imposta.
Gli stessi principii sono stati affermati sempre dalla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di
EN (Sent. n. 86/2024) e dalla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Basilicata (Sent.
N. 43/2023) che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa tributaria dell'Ente, in assenza della prescritta dichiarazione IIMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminato il ricorso e le controdeduzioni del Comune di EN, osserva che la omessa o tardiva dichiarazione IMU per l'anno in esame, determina la decadenza dal beneficio suddetto. In ordine a tale questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la Ordinanza della Sez. 6 n. 5190 emessa il
27.1.22 e pubblicata il 17.2.2022, con la quale, in un caso analogo, è stato stabilito il principio secondo cui la mancata presentazione nei termini di legge della dichiarazione, di cui al citato comma 5 bis, determina la decadenza dalla esenzione IMU, essendo irrilevante che non siano intervenute variazioni rispetto alla dichiarazione originaria. La Suprema Corte ha specificato che “dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata (art. 2 comma 5 bis D.L. 102\2013) emerge che condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l'obbligo dichiarativo”.
Secondo la Corte del Diritto “si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il
Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta; secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass.n. 15407\2017 n. 4333\2016 n. 2925\2013 n.
5933\2013), le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
Questa Corte condivide pienamente le argomentazioni della Suprema Corte di Cassazione a sostegno del principio della decadenza dalla esenzione IMU in caso di omessa o tardiva presentazione della relativa dichiarazione per l'anno in esame. D'altronde per lo stesso oggetto si è anche espressa la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado di Basilicata con sentenza N. 43/2023 che ha rigettato l'appello della Società ricorrente.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso della società Ricorrente_1 srl deve essere respinto, con la conseguente declaratoria di legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 1000,00.