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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 598/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 598/2024
TRA
Parte_1
Parti ricorrenti
E
ON
Parte resistente
Oggi, 09/05/2025, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (con l'ausilio per la verbalizzazione della dott.ssa Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69 del 2013) sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Andrea Lo Giudice;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
Il giudice invita parte ricorrente a prendere posizione in ordine alla posizione del docente alla Pt_1 luce dell'ordinanza del 4.4.2025.
L'avv. Lo Giudice precisa che la domanda deve interpretarsi anche con richiesta di condanna anche al pagamento dell'annualità 2020/2021 e, pertanto, per il riconoscimento in favore del docente di Pt_1 euro 2.000,00.
Tenuto conto del chiarimento effettuato, ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione invita il difensore di parte ricorrente a discutere.
L'avv. Lo Giudice discute riportandosi al contenuto del ricorso chiedendone l'integrale accoglimento. Si riporta altresì alla nota spese depositata.
Il giudice, autorizzato il difensore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 9 maggio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 598/ 2024 r.g. promossa da:
, , con il Parte_1 Parte_1 Parte_1 patrocinio dell'Avv. Andrea Lo Giudice;
Parti ricorrenti contro
, in persona del pro tempore, ON CP_2 contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: preliminarmente accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendano all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo;
ovvero, in alternativa, – disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art.4 comma 1 dell'accordo sul lavoro a tempo
Pag. 2 di 8 determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dall'ordinanza 18.05.2022 della corte di Giustizia UE nonché degli artt.3, 35 e 97 della Costituzione – nel merito accertare e dichiarare nei confronti del ON
già il diritto dei ricorrenti, quali docenti in servizio a tempo determinato, ad usufruire ed
[...] ON ottenere il beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi decreti attuativi, o con altra modalità scelta dal delle relative somme, per gli anni scolastici rispettivamente indicati da ciascun ricorrente – condannare, per CP_1
l'effetto, il già , in persona del pro tempore, al ON ON CP_2 pagamento in favore di ciascun ricorrente, tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento, così come meglio specificati in narrativa, e così: in complessivi € 1.500,00 in favore del NO;
in complessivi € 2.500,00 in favore del NO;
in Parte_1 Parte_1 complessivi € 1.500,00 in favore della NOa – in via subordinata, previo accertamento del diritto dei Parte_1 ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015, condannarsi il già ON
, in persona del pro tempore, al riconoscimento delle somme di cui sopra a titolo di ON CP_2 risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.. Con vittoria delle spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I ricorrenti intraprendono la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 (per un totale di €. 2.500,00) per il ricorrente
[...]
dal 2020/2021 al 2023/2024 (per un totale di €. 2.000,00, così come specificato in sede di Parte_1 verbale dal difensore di parte ricorrente) per e dal 2021/2022 al 2023/2024 (per un Parte_1 totale di €. 1.500,00) per la ricorrente Deducono, mediante il richiamo ai recenti Parte_1 orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato (cfr. notifica del 17.7.2024), non si è costituito rimanendo CP_1 contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni dei ricorrenti, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
Pag. 3 di 8 accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema
Pag. 4 di 8 della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che i ricorrenti hanno svolto, quali docenti, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni dei docenti a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dai ricorrenti, ad eccezione della docenza prestata dalla ricorrente nell'annualità 2021/2022, attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto Parte_1
(fino al 30 giugno dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali o comunque pari al 50% dell'orario lavorativo completo.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente.
12. Resta invece da chiarire se anche per la docenza prestata dalla ricorrente nell'annualità Pt_1
2021/2022 si possa concludere nel senso della corresponsione del bonus della carta docente, dal momento che la supplenza si è articolata in più segmenti temporali ossia: dal 6.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.3.2022; dal 4.4.2022 all'1.6.2022; dal 2.6.2022 al 10.6.2022.
La questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024 che: “in caso di
Pag. 5 di 8 contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: “ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che
l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza, occorre osservare che, a partire dal 6.10.2021, la ricorrente ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico, fino al termine delle lezioni, salvo il periodo delle feste pasquali, nello stesso istituto scolastico, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato.
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui i ricorrenti risultano CP_1 assunti in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30.6.2025 (cfr. contratti di lavoro ed attestazioni di servizio prodotti con le allegazioni autorizzate all'esito della scorsa udienza).
14. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire ai ricorrenti di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
Pag. 6 di 8 15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa (scaglione 5.200,00 – 26.000), della serialità della controversia, del numero delle parti e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali e ritenute necessarie dal giudice (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Devono inoltre liquidarsi le spese documentate in ordine al trasporto, risultando le altre eccessive e superflue. Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di ad ottenere la Parte_1 carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a CP_1 disposizione delle parti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, a Parte_1
l'importo di €. 1.500,00, a l'importo di €. 2.000,00, a l'importo Parte_1 Parte_1 di €. 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, da CP_1 liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 3.374,40 oltre spese generali, spese vive per €. 87,10, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 9 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 7 di 8 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 598/2024
TRA
Parte_1
Parti ricorrenti
E
ON
Parte resistente
Oggi, 09/05/2025, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (con l'ausilio per la verbalizzazione della dott.ssa Martina Maestrelli, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69 del 2013) sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Andrea Lo Giudice;
- per parte convenuta, già dichiarata contumace, nessuno compare.
Il giudice invita parte ricorrente a prendere posizione in ordine alla posizione del docente alla Pt_1 luce dell'ordinanza del 4.4.2025.
L'avv. Lo Giudice precisa che la domanda deve interpretarsi anche con richiesta di condanna anche al pagamento dell'annualità 2020/2021 e, pertanto, per il riconoscimento in favore del docente di Pt_1 euro 2.000,00.
Tenuto conto del chiarimento effettuato, ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione invita il difensore di parte ricorrente a discutere.
L'avv. Lo Giudice discute riportandosi al contenuto del ricorso chiedendone l'integrale accoglimento. Si riporta altresì alla nota spese depositata.
Il giudice, autorizzato il difensore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 9 maggio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 598/ 2024 r.g. promossa da:
, , con il Parte_1 Parte_1 Parte_1 patrocinio dell'Avv. Andrea Lo Giudice;
Parti ricorrenti contro
, in persona del pro tempore, ON CP_2 contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: preliminarmente accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendano all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo;
ovvero, in alternativa, – disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al 31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art.4 comma 1 dell'accordo sul lavoro a tempo
Pag. 2 di 8 determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE come interpretato dall'ordinanza 18.05.2022 della corte di Giustizia UE nonché degli artt.3, 35 e 97 della Costituzione – nel merito accertare e dichiarare nei confronti del ON
già il diritto dei ricorrenti, quali docenti in servizio a tempo determinato, ad usufruire ed
[...] ON ottenere il beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivi decreti attuativi, o con altra modalità scelta dal delle relative somme, per gli anni scolastici rispettivamente indicati da ciascun ricorrente – condannare, per CP_1
l'effetto, il già , in persona del pro tempore, al ON ON CP_2 pagamento in favore di ciascun ricorrente, tramite carta elettronica ovvero altra modalità, della somma di €. 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento, così come meglio specificati in narrativa, e così: in complessivi € 1.500,00 in favore del NO;
in complessivi € 2.500,00 in favore del NO;
in Parte_1 Parte_1 complessivi € 1.500,00 in favore della NOa – in via subordinata, previo accertamento del diritto dei Parte_1 ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1 l 107/2015, condannarsi il già ON
, in persona del pro tempore, al riconoscimento delle somme di cui sopra a titolo di ON CP_2 risarcimento del danno in forma specifica ex art 1218 c.c.. Con vittoria delle spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I ricorrenti intraprendono la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 (per un totale di €. 2.500,00) per il ricorrente
[...]
dal 2020/2021 al 2023/2024 (per un totale di €. 2.000,00, così come specificato in sede di Parte_1 verbale dal difensore di parte ricorrente) per e dal 2021/2022 al 2023/2024 (per un Parte_1 totale di €. 1.500,00) per la ricorrente Deducono, mediante il richiamo ai recenti Parte_1 orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato (cfr. notifica del 17.7.2024), non si è costituito rimanendo CP_1 contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni dei ricorrenti, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
Pag. 3 di 8 accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema
Pag. 4 di 8 della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1 beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che i ricorrenti hanno svolto, quali docenti, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni dei docenti a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dai ricorrenti, ad eccezione della docenza prestata dalla ricorrente nell'annualità 2021/2022, attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto Parte_1
(fino al 30 giugno dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali o comunque pari al 50% dell'orario lavorativo completo.
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente.
12. Resta invece da chiarire se anche per la docenza prestata dalla ricorrente nell'annualità Pt_1
2021/2022 si possa concludere nel senso della corresponsione del bonus della carta docente, dal momento che la supplenza si è articolata in più segmenti temporali ossia: dal 6.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.3.2022; dal 4.4.2022 all'1.6.2022; dal 2.6.2022 al 10.6.2022.
La questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024 che: “in caso di
Pag. 5 di 8 contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: “ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che
l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato “dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza, occorre osservare che, a partire dal 6.10.2021, la ricorrente ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico, fino al termine delle lezioni, salvo il periodo delle feste pasquali, nello stesso istituto scolastico, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato.
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui i ricorrenti risultano CP_1 assunti in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30.6.2025 (cfr. contratti di lavoro ed attestazioni di servizio prodotti con le allegazioni autorizzate all'esito della scorsa udienza).
14. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire ai ricorrenti di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
Pag. 6 di 8 15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa (scaglione 5.200,00 – 26.000), della serialità della controversia, del numero delle parti e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali e ritenute necessarie dal giudice (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Devono inoltre liquidarsi le spese documentate in ordine al trasporto, risultando le altre eccessive e superflue. Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_1 scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di ad ottenere la Parte_1 carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a CP_1 disposizione delle parti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, a Parte_1
l'importo di €. 1.500,00, a l'importo di €. 2.000,00, a l'importo Parte_1 Parte_1 di €. 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, da CP_1 liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 3.374,40 oltre spese generali, spese vive per €. 87,10, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 9 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Pag. 7 di 8 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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