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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5432/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 1 ottobre 2024 da:
( , assistita e difesa dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
ANTONELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), nato a [...] il 12 febbraio Controparte_1 C.F._2
1976, cittadino senegalese;
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 20 febbraio 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Serina (BG) in data 26 giugno 2014 con e che dalla Controparte_1 loro unione non sono nati figli, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, senza null'altro disporre.
All'udienza ex art. 473.bis.21 c.p.c. celebrata in data 20 febbraio 2025, il Giudice relatore, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c., senza emettere ulteriori provvedimenti provvisori in assenza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
Il Giudice invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al
Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo parte resistente nazionalità straniera (essendo cittadino senegalese) e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì,
la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui
è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve,
pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate con Sentenza definitiva del Tribunale di Bergamo n. 629/2019, pubblicata il
14 marzo 2019, e lo stato di separazione tra i coniugi si è protratto per il periodo previsto dalla legge,
non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Serina il 26 giugno 2014 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Serina (Atto n. 1, Parte I, Anno 2014);
3. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 1 ottobre 2024 da:
( , assistita e difesa dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
ANTONELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), nato a [...] il 12 febbraio Controparte_1 C.F._2
1976, cittadino senegalese;
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 20 febbraio 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Serina (BG) in data 26 giugno 2014 con e che dalla Controparte_1 loro unione non sono nati figli, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, senza null'altro disporre.
All'udienza ex art. 473.bis.21 c.p.c. celebrata in data 20 febbraio 2025, il Giudice relatore, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c., senza emettere ulteriori provvedimenti provvisori in assenza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
Il Giudice invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al
Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE 2201/2003, avendo parte resistente nazionalità straniera (essendo cittadino senegalese) e avendo fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì,
la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui
è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve,
pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate con Sentenza definitiva del Tribunale di Bergamo n. 629/2019, pubblicata il
14 marzo 2019, e lo stato di separazione tra i coniugi si è protratto per il periodo previsto dalla legge,
non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, stante altresì il contegno processuale tenuto dalla parte resistente che, seppur destinataria di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Serina il 26 giugno 2014 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Serina (Atto n. 1, Parte I, Anno 2014);
3. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello