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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1097/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
NN GIUSI, AT
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1/2024 depositato il 02/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300006377000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300006377000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300006377000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300006377000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo a lui notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento a tre cartelle sottese, a loro volta aventi ad oggetto l'asserito credito della Regione Calabria per mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorrente, in particolare, deduceva l'avvenuto annullamento, in sede giudiziaria, della cartella n. 03420200016738000000, in forza di sentenza n. 5918/20023 di questa Corte depositata in data 17.11.2023 e l'avvenuta impugnazione delle altre due cartelle sottese, nell'ambito di giudizi non ancora definiti. Il ricorrente eccepiva, altresì,
l'illegittimità dell'atto opposto per la genericità della motivazione, tale da non consentire al contribuente la ricostruzione dell'iter logico giuridico seguito non solo per l'emanazione del provvedimento, ma anche ai fini della scelta della tipologia di provvedimento emanato rispetto a tutti gli altri possibili. Si eccepiva, infine, la violazione degli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 212/2000, per la mancata allegazione dei provvedimenti richiamati nell'atto opposto, nonché l'illegittimità del preavviso di fermo per mancanza di prova circa un periculum in mora.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto avanzata dalla ricorrente, si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo al ricorso.
Con memoria telematicamente depositata in data 18.2.2026 il ricorrente dichiarava di rinunciare al giudizio, di cui chiedeva l'estinzione.
Alla pubblica udienza del 19.2.2026, assenti le parti, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con memoria telematicamente depositata in data 18.2.2026 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in forza di adesione a rateizzazione accordata da Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento a due delle cartelle sottese al preavviso di fermo opposto (essendo stata la terza cartella annullata con sentenza di questa Corte favorevole al contribuente). Il giudizio va, quindi, dichiarato estinto ai sensi dell'art. 44 .lgs. 546/1992, anche in mancanza di formale accettazione da parte di ADER, che alcun interesse potrebbe avere ai fini della prosecuzione del giudizio.
2. La peculiarità della controversia (avente ad oggetto preavviso di fermo che perdeva il proprio titolo con riferimento ad una delle cartelle opposte in forza di sentenza sopravvenuta favorevole al contribuente e diveniva oggetto di rateizzazione con riferimento alle altre due cartelle sottese) legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il giudizio estinto per rinuncia al ricorso;
2. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
NN GIUSI, AT
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1/2024 depositato il 02/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300006377000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300006377000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300006377000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202300006377000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo a lui notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento a tre cartelle sottese, a loro volta aventi ad oggetto l'asserito credito della Regione Calabria per mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Il ricorrente, in particolare, deduceva l'avvenuto annullamento, in sede giudiziaria, della cartella n. 03420200016738000000, in forza di sentenza n. 5918/20023 di questa Corte depositata in data 17.11.2023 e l'avvenuta impugnazione delle altre due cartelle sottese, nell'ambito di giudizi non ancora definiti. Il ricorrente eccepiva, altresì,
l'illegittimità dell'atto opposto per la genericità della motivazione, tale da non consentire al contribuente la ricostruzione dell'iter logico giuridico seguito non solo per l'emanazione del provvedimento, ma anche ai fini della scelta della tipologia di provvedimento emanato rispetto a tutti gli altri possibili. Si eccepiva, infine, la violazione degli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 212/2000, per la mancata allegazione dei provvedimenti richiamati nell'atto opposto, nonché l'illegittimità del preavviso di fermo per mancanza di prova circa un periculum in mora.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto avanzata dalla ricorrente, si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo al ricorso.
Con memoria telematicamente depositata in data 18.2.2026 il ricorrente dichiarava di rinunciare al giudizio, di cui chiedeva l'estinzione.
Alla pubblica udienza del 19.2.2026, assenti le parti, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con memoria telematicamente depositata in data 18.2.2026 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in forza di adesione a rateizzazione accordata da Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento a due delle cartelle sottese al preavviso di fermo opposto (essendo stata la terza cartella annullata con sentenza di questa Corte favorevole al contribuente). Il giudizio va, quindi, dichiarato estinto ai sensi dell'art. 44 .lgs. 546/1992, anche in mancanza di formale accettazione da parte di ADER, che alcun interesse potrebbe avere ai fini della prosecuzione del giudizio.
2. La peculiarità della controversia (avente ad oggetto preavviso di fermo che perdeva il proprio titolo con riferimento ad una delle cartelle opposte in forza di sentenza sopravvenuta favorevole al contribuente e diveniva oggetto di rateizzazione con riferimento alle altre due cartelle sottese) legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il giudizio estinto per rinuncia al ricorso;
2. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 19.2.2026