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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5737 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4320/2021 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 30.09.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Sindaco l.r.p.t., elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in Avellino, alla Via Partenio n. 12, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Frasca (C.F.
), che lo rappresenta e difende – C.F._1 Email_1
APPELLANTE
E
1 (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._3 CP_3 C.F._4 dall'avv. ONOFRIO ANNUNZIATA (C.F. e dall'avv. COLACURCIO C.F._5
OV (C.F. , elettivamente domiciliati in Serino, alla via Terminio n. 48 C.F._6
- - Email_2 Email_3
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 454/2021, pubblicata il 22.03.2021, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 30.09.2018 e rispettivamente CP_1 Controparte_2 CP_3 genitori e sorella della defunta convenivano in giudizio il dinanzi al Persona_1 Parte_1
Tribunale di Avellino al fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della propria congiunta, avvenuto in seguito alla tragica caduta occorsa l'01.05.2015 nel parco verde denominato “Pineta Fusaro”, situato nel territorio del convenuto. Pt_1
Deducevano, a tal fine, che la giovane, all'epoca diciannovenne, nel pomeriggio di quel giorno di festa, si era recata in compagnia di amici presso la “Pineta Fusaro” del Comune di , aperta al pubblico Pt_1 ed attrezzata con la presenza di tavoli e panchine da picnic.
Intorno alle ore venti si era allontanata dal gruppo per fare la pipì insieme ad un'amica ( Per_2
, e, attraversato un cancello pedonale aperto, incustodito e privo di segnali di divieto, si era
[...] appartata in una zona della pineta prossima al torrente “ ”. Per_3
I bagni pubblici, che pure erano presenti nella pineta, erano chiusi, o comunque non utilizzabili, così come accertato dal consulente tecnico nominato nel procedimento penale incardinatosi presso la
Procura della Repubblica di Avellino, Ing. , che aveva effettuato una dettagliata ricognizione Per_4 dei luoghi.
La ragazza non si era avveduta del fatto che, oltre il cancello, vi era un precipizio, e, al momento di espletare i propri bisogni, aveva perso l'equilibrio precipitando nel dirupo, non protetto, né segnalato.
Era caduta da un'altezza di circa undici metri, riportando traumi che ne avevano cagionato la morte prima dell'arrivo dei soccorsi.
2 Per i fatti esposti gli attori deducevano l'esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., e chiedevano condannarsi l'ente convenuto al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro € 828.310,00, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Si costituiva il convenuto, contestando la propria legittimazione passiva e la qualità di custode Pt_1 del luogo teatro dell'evento, poiché la ragazza era caduta nel torrente, la cui manutenzione e gestione era di competenza della Regione Campania.
Nel merito deduceva che l'area selvatica era separata dal parco pubblico, lungo tutto il suo perimetro, da una recinzione muraria e a grata.
Non solo: il cancello era serrato con un lucchetto, e ad uso esclusivo del personale tecnico del Comune, che vi accedeva per attività di manutenzione. La sua eventuale forzatura ad opera di ignoti non era ascrivibile a responsabilità dell'ente.
Infine, invocava il caso fortuito, integrato dalla condotta della stessa vittima, per non aver tenuto un comportamento avveduto e diligente.
La causa, istruita solo con l'acquisizione degli atti del procedimento penale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata.
Il Tribunale, ritenuto il concorso di colpa della vittima rispetto alla verificazione dell'evento in misura pari al 50%, affermava per la residua parte la responsabilità dell'ente convenuto, e condannava il al pagamento della somma di € 160.000,00 in favore di ciascuno dei genitori, e Parte_1 dell'ulteriore somma di € 70.000,00 in favore della sorella. Compensava per la metà le spese di lite, e condannava il al pagamento dei residui importi. Pt_1
CP_ In sintesi, il primo giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' convenuto, in ragione della sua posizione di custode del “ ”, giacché proprietario sia dello spazio reso Parte_2 accessibile al pubblico sia di quello selvatico con esso confinante, posto al di fuori della delimitazione del parco, oltre il cancello attraversato da Per_1
Accertava la violazione dell'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché: la pineta versava in condizioni di assoluto degrado, tant'è che i servizi igienici erano inutilizzabili per lo stato di abbandono;
la delimitazione del era inadeguata;
il cancello era aperto, incustodito e privo di segnali di pericolo Pt_2 relativi alla sottostante scarpata ed al torrente;
non vi era lucchetto, e nemmeno avrebbe potuto essere apposto, stante lo stato di usura del cancello.
3 Ravvisava, poi, nel comportamento della danneggiata un concorso di colpa rispetto alla verificazione dell'evento, quantificato nell'ordine del 50%, sia per essersi avventurata nella zona selvatica, oltre i confini del parco, sia perché lo stato di alterazione alcolemica, accertato in sede autoptica, aveva contribuito alla perdita di equilibrio.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello il con citazione del 21.10.2021, Pt_1 deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: insussistenza dell'omissione di custodia, difetto di legittimazione passiva, mancanza di nesso causale, mancata ammissione della prova articolata.
Ha concluso, pertanto, previa ammissione delle richieste di prova disattese in primo grado, per la riforma la sentenza nel senso del rigetto della domanda risarcitoria formulata in primo grado.
Gli appellati in epigrafe si sono costituiti con comparsa del 23.1.2022 (per l'udienza del 25.01.2022) resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Sospesa l'esecutività della sentenza, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con la concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'impugnazione promossa, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Ciò precisato, nel merito si osserva quanto segue.
Col primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato la sussistenza dell'obbligo di custodia dell'area ove è avvenuto l'incidente.
4 Deduce che, trattandosi di area selvatica, non sussisteva obbligo di custodia.
Assume la mancanza di fondamento normativo all'affermato obbligo di apporre cartelli di pericolo e di mantenere serrati i cancelli posizionati sul perimetro del parco, vieppiù negli orari di apertura al pubblico.
La normativa vigente in materia si limiterebbe ad imporre la sola delimitazione dell'area verde attrezzata, nel caso di specie sussistente, essendo il ” recintato e dotato di un perimetro in Parte_2 laterizio e grate, oltre che di cancelli per l'accesso durante le ore di apertura. Di qui, la superfluità dei cartelli di pericolo.
Né poteva pretendersi che il ponesse in sicurezza tutte le scarpate e i burroni presenti sul Pt_1 proprio territorio, anche se limitrofi ad un parco pubblico: chi consapevolmente sceglie di uscire dal parco, sia dal lato della pubblica strada, sia verso l'area selvatica, deve essere vigile e accorto rispetto ai rischi propri di quell'area.
Con particolare riferimento all'omessa segnalazione del dislivello cd. “geodetico”, assume l'illogicità dell'apposizione di cartelli, “sia per essere surreale l'ipotesi di segnaletiche indicanti la presenza nei vari boschi e selve di dislivelli, avvallamenti e sconnessioni … sia per l'evidente impossibilità oggettiva di segnaletiche di tal fatta”.
Lo stato dei luoghi è quello creato in natura, e non risulterebbe che, nel caso di specie, vi fossero dissesti occulti o insidie ulteriori rispetto alla naturale consistenza dei luoghi.
L'appellante reitera le richieste istruttorie disattese in primo grado, finalizzate a dimostrare lo stato dei luoghi al momento della verificazione della tragedia, con particolare riferimento alla dedotta rimozione del lucchetto posto a chiusura del cancello.
Le doglianze non sono fondate.
Circa l'inquadramento, va premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - che ha individuato nell'art. 2051 c.c. il referente normativo della fattispecie - reputa la Corte maggiormente aderente al caso concreto la sussunzione della fattispecie sub art. 2043 c.c.
Ed invero, il fatto decisivo assunto a fondamento della responsabilità ascritta al si Parte_1 concreta nell'aver omesso di adottare, all'epoca del sinistro, misure volte ad evitare la caduta degli avventori del parco nel burrone posto a ridosso del suo perimetro esterno.
5 In tal senso, l'addebito si risolve in quello della violazione di obblighi di cautela (specifica e/o generica), che si impongono al custode del bene teatro dell'evento lesivo in ragione della vigilanza sulla cosa cui esso è tenuto. Si tratta, per l'effetto, di fattispecie materiale riconducibile nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., facente leva sulla colpa del custode (cfr. per una fattispecie analoga, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 2018).
Costituisce, infatti, "diritto vivente" l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la diversa responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., è di natura oggettiva, incentrata sulla relazione causale che lega la cosa all'evento lesivo, senza che, ai fini della verificazione di tale evento, trovi rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (cfr. Cass. 2483/2018 citata).
Ove, invece, venga in rilievo, come nel caso di specie, non la mera relazione causale della cosa all'evento ma una condotta omissiva del custode, non si verte in tema di applicabilità dell'art. 2051 c.c..
Ciò precisato, le doglianze di parte appellante sono da esaminare in ragione della fattispecie legale di responsabilità ex art. 2043 c.c.
In tale prospettiva, non muta la valutazione resa dal primo giudice, poiché non colgono nel segno le censure, là dove si assume la mancanza di un obbligo legale di cautela rispetto agli spazi esterni al parco.
Come precisato dal consulente tecnico nominato nell'ambito delle indagini penali, ing.
[...]
, la sicurezza degli spazi verdi attrezzati è regolamentata dalle norme ccdd. “ ”, che, in Per_5 CP_5 merito alle delimitazioni e recinzioni, prescrivono che l'area deve essere delimitata verso strade, parcheggi auto, ferrovie, corsi d'acqua, scarpate scoscese o simili pericoli “con una recinzione o altro elemento divisorio, come siepi fitte, staccionate, muri di cinta e che le recinzioni non devono essere facilmente scavalcabıli” (cfr. c.t.u. pag. 27).
Nel caso in specie la “confinanza” tra l'area verde Pineta e il corso d'acqua - torrente Clanio era demarcata a mezzo di un'opera di recinzione costituita da un muro di cinta in calcestruzzo con soprastante ringhiera, ma, nell'ampio tratto pertinente al luogo teatro dell'evento letale, la recinzione era costituita da un muretto alto solamente 90 cm, senza la soprastante ringhiera, in più tratti ammalorato, come documentato nelle immagini fotografiche allegate alla relazione dell'ing. Pisaniello.
Per quanto qui più specificamente rileva, il muro, facilmente scavalcabile, era interrotto, nella sua continuità, dal cancello varcato da che mette in comunicazione la pineta con la zona “ripariale” Per_1 del torrente.
6 Il cancello immette direttamente sulla “lenza” della scarpata pertinenziale all'alveo del finitimo torrente, ed il dislivello “geodetico” è pari a circa 11-12 metri. Trattasi, in buona sostanza, di un “salto” connotato da “un forte gradiente di pendio”, poiché “la zona ripariale ha forma sub – perpendicolare”
(cfr. relazione citata).
Tale essendo lo stato dei luoghi, era dunque assolutamente doveroso, da parte del custode, assicurare l'impenetrabilità dell'area esterna attraverso la chiusura ermetica del cancello.
Come, infatti, precisato dall'ingegnere , “il precipizio non è di facile avvistabilità per coloro Per_4 che varcano il predetto cancello pedonale, invero solo dopo pochi passi (4-5) il terreno sfugge da sotto ai piedi in quanto fortemente inclinato verso il greto del torrente” (cfr. c.t.u., pag. 30).
In altri termini, dopo l'attraversamento del cancello, sono sufficienti quattro o cinque passi per rotolare giù nel precipizio, profondo undici o dodici metri, giù nel greto del torrente dove è stata rinvenuta la ragazza.
Per quanto sopra esposto, risulta smentito l'assunto dell'appellante, secondo il quale l'argine del torrente era “evidentissimo” e “perfettamente avvistabile” già da dentro al parco. Per_3
La circostanza della difficile avvistabilità emerge anche dalle s.i.t. rese dagli amici della vittima.
che accompagnò fino all'ingresso del cancello, ha precisato, infatti: “Io non Persona_2 Per_1 mi ero proprio accorta che ivi ci fosse un dislivello, ovvero un dirupo o comunque un pericolo”.
ha affermato: “Ho appreso che era scivolata nella scarpata che prima di quell'attimo Testimone_1 non avevo proprio rilevato”.
ha detto: “Non mi ero accorto che perimetralmente alla parte interna della pineta era Controparte_6 un dirupo ed un torrente”.
Orbene, persino nella festività del 1° maggio, in cui era prevedibile l'affluenza di numerose persone, il cancello risultava aperto, e il precipizio in alcun modo segnalato.
In proposito, possono nuovamente richiamarsi le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dagli amici di i quali hanno precisato che non vi erano segnali di pericolo, né inferriate a protezione Per_1 del perimetro ( e , e che il cancello era aperto Persona_2 Controparte_7 Parte_3
).
[...]
I servizi igienici, pure esistenti nella pineta, versavano in stato di degrado, come documentato dal consulente tecnico della Procura anche attraverso le immagini allegate alla propria relazione.
7 Di tale situazione il custode era al corrente, giacché, come emerge in atti, il responsabile dell'
[...]
Civile, , aveva a dichiarare che “alcuni giorni prima della Controparte_8 Persona_6 disgrazia, il Consiglio Comunale di Avella era stato convocato per deliberare l'affidamento in gestione di tale area – Pineta Fusaro – a privati al fine di renderla in sicurezza e più utilizzabile e presentabile ai cittadini e frequentatori”. Con delibera n. 23 del 18.02.2014, il aveva, del resto, già espresso Pt_1
l'intenzione di riqualificare l'area.
Alla luce di quanto sin qui esposto, non può non riconnettersi efficienza causale all'omissione del custode, che non ha adottato alcuna misura di sicurezza volta a prevenire ed evitare il grave pericolo di caduta verso il vuoto oltre il varco del cancello.
Il tratto di recinzione è risultato “vulnerabile”, sia perché rappresentato da un muretto basso di cinta, privo di soprastante ringhiera, sia perché interrotto dal cancello pedonale aperto, e solo una evidente palinatura (meglio ancora, una transenna con apposite strisce zebrate e/o reti continue di protezione), o una corretta chiusura del cancello pedonale, con cartelli di divieto e di avvertimento, avrebbero potuto scongiurando il grave rischio di caduta verso il vuoto (cfr. c.t. ). Per_4
Il cancello pedonale, oltre ad essere privo di una serratura fissa, era sprovvisto anche di serratura portatile (lucchetto). Una serratura portatile, del resto, non avrebbe potuto nemmeno essere applicata, in quanto il cancello era risultato “dissestato in modo tale che il “maschio” era disassato (non in asse) rispetto alla
“femmina”, come documentato dalle foto allegate alla c.t.u. (cfr. relazione, pag. 24). Per_4
Né la prova articolata sul punto dal al fine di dimostrare che un lucchetto c'era e che era stato Pt_1 rimosso, avrebbe potuto offrire ulteriori elementi di utile valutazione, atteso che le condizioni del cancello lo rendevano del tutto inutile allo scopo cui era destinato, di ostacolare, cioè, l'accesso all'area pericolosa.
Come riferito, infatti, dal consulente della Procura, il dissesto del cancello pedonale, a causa dell'invecchiamento patologico, non avrebbe mai potuto garantirne la corretta chiusura. Invero i due pilastri deputati al suo sostegno, che costituivano anche il controtelaio, avevano subito un cedimento differenziale, tale da inficiare la corretta e sicura chiusura.
Il che fa dedurre, senza dubbio alcuno, che il cancello varcato da non fosse chiuso, in quanto Per_1 privo di serratura (cfr. c.t.u. pag. 26).
Né sul posto, in sede di sopralluogo effettuato dalle forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti, risultano rinvenute tracce di una catena preesistente e intenzionalmente rimossa.
8 Conclusivamente il motivo deve essere disatteso.
Col secondo motivo l'appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Assume che, poiché la ragazza era caduta nel torrente, la legittimazione passiva dovesse ricadere in capo alla Regione, competente in materia di gestione del demanio idrico (comprensivo dalle rive e sponde interne dei fiumi e dei relativi alvei ed argini), cui era, pertanto, imputabile l'omissione in tema di messa in sicurezza dell'argine del fiume.
Il motivo è infondato.
Correttamente risulta affermata la legittimazione passiva del proprietario sia dello spazio reso Pt_1 accessibile al pubblico, sia dello spazio selvatico esterno, posto al di fuori della recinzione ove si trovava il cancello attraversato da come risulta dalle planimetrie catastali depositate in atti e dalle Persona_1 dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da e Controparte_9 Persona_6 rispettivamente segretario comunale e responsabile dell'Area Ambiente e Protezione Civile del
[...]
. Parte_1
Costoro hanno precisato che la “Pineta Fusaro” era di proprietà del chiarendo, altresì, che Pt_1 non era gestita da alcuna persona, né vi era un responsabile per la manutenzione.
Peraltro, come osservato dal giudice di primo grado, il torrente rappresentava solo il punto di arresto della caduta, poiché la ragazza aveva perso l'equilibrio quando si trovava sulla “lenza” della scarpata, di proprietà comunale.
Del resto, come ammesso dallo stesso ente nei propri scritti difensivi, il cancello era destinato “ad uso esclusivo del personale tecnico del , e serviva “per attività di manutenzione” nell'area Pt_1 succedanea sita all'esterno del . Pt_2
Il motivo va dunque rigettato.
Col terzo motivo l'appellante deduce la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte della danneggiata, che avrebbe comportato l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta omissiva ascrivibile al custode e la verificazione dell'evento.
Rileva che l'area esterna al parco non rientrava nelle zone oggetto di obbligo di messa in sicurezza.
Assume il carattere non occulto del pericolo, poiché l'argine era perfettamente avvistabile dall'interno del parco.
9 La ragazza, pertanto, era ben consapevole che, superando la recinzione, usciva dalla zona protetta del parco pubblico e si addentrava in area selvatica in prossimità dell'argine del torrente . Per_3
L'exitus sarebbe, in definitiva, addebitabile non alla mancata chiusura del cancello né alla natura occulta del pericolo, bensì allo stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol in cui versava , come Per_1 accertato dalla relazione autoptica versata agli atti del primo grado.
Il motivo è infondato.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 2483/2018 citata), la condotta della vittima può anche assumere efficacia causale esclusiva, ma soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo, in caso contrario, poter rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.
Nel caso di specie, la circostanza che il cancello (oltre il quale vi era il dirupo) fosse aperto ed agevolmente accessibile dall'area di parco, non consente di ritenere “estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili” la condotta della vittima, che, per espletare i suoi bisogni, ha pensato bene di appartarsi oltre il cancello.
Il "fatto" del danneggiato è stato opportunamente valorizzato dal Tribunale quale fattore concorrente nella produzione del danno ex art. 1227, primo comma, c.c., in misura niente affatto trascurabile (50%), proprio perché la ragazza aveva “oltrepassato la zona della pineta attrezzata, accedendo verso l'esterno, visibilmente selvatico e sconnesso”, ed in ragione dell'alterazione alcolemica “che può aver contribuito alla perdita di equilibrio” (così in sentenza).
Le esposte circostanze non sono, però, sufficienti ad elidere del tutto il nesso causale tra condotta omissiva del custode e verificazione dell'evento, avuto riguardo alla conclamata inagibilità dei bagni pubblici, imputabile al custode, all'agevole raggiungibilità della zona scoscesa, a causa del cancello aperto, e alla non immediata percepibilità del pericolo, come documentata dall'ing. . Per_4
L'argine del torrente, posto a valle del precipizio, e lo stesso dirupo, non erano perfettamente avvistabili dall'interno del , come invece sostenuto dall'appellante, ma costituivano fattori di pericolo che era Pt_2 onere del custode neutralizzare con le opportune cautele.
La ragazza era dunque inconsapevole del pericolo che l'attendeva, che non era in alcun modo segnalato.
10 La natura della cosa e le modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzavano la fruizione, imponevano che il cancello fosse adeguatamente chiuso, e che, quantomeno, vi fossero segnalazioni di pericolo della presenza della scarpata.
La pronuncia è, del resto, coerente con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, allorquando la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno,
l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., anche nel caso in cui la vittima fosse “incapace di intendere e di volere”, in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza (cfr. Cass. 2483/2018 citata).
Il motivo deve essere rigettato e la sentenza non merita censura in parte qua.
Col quarto motivo si contesta il rigetto delle richieste istruttorie formulate dal allo scopo di Pt_1 dar prova dello stato dei luoghi sia al momento dell'incidente che in epoca antecedente.
Il giudice di prime cure avrebbe fondato la decisione sulle sole risultanze della consulenza redatta dal tecnico nominato nell'ambito del procedimento penale, senza dare al la possibilità di provare Pt_1 se nel parco vi fossero servizi igienici, se essi fossero agibili, se il cancello fosse aperto e privo di lucchetto da molto tempo, se mancasse un cartello di segnalazione di pericolo.
La prova testimoniale non ammessa avrebbe consentito di smentire le risultanze della relazione, priva di valore probatorio, perché redatta all'esito di un sopralluogo effettuato in epoca successiva alla verificazione del fatto.
Se il giudice di prime cure avesse ammesso la prova testimoniale, sarebbe emerso che il aveva Pt_1 deliberato il divieto di transito attraverso il cancello, indicandolo con un cartello di pericolo che ignoti avevano rimosso, e apposto un lucchetto che era stato divelto, come avrebbero potuto testimoniare i tecnici comunali sopraggiunti dopo il tragico evento. Costoro avrebbero potuto riferire anche in ordine alle tracce del passaggio di greggi all'interno del parco.
Il motivo non è fondato.
Lo stato dei luoghi documentato, anche fotograficamente, dal consulente tecnico della Procura, è quello cristallizzato all'atto del sequestro dell'area, disposto dal pubblico ministero contestualmente alla verificazione del sinistro.
11 Ne deriva che alcuna rilevanza può riconnettersi al fatto che la consulenza non è stata redatta nell'immediatezza.
Né i testi indicati dal Comune avrebbero potuto chiarire circostanze diverse da quelle emergenti dallo stato dei luoghi e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti nell'immediatezza del decesso.
Le circostanze di fatto che il intendeva dimostrare a mezzo della testimonianza dei suoi Pt_1 dipendenti avrebbero dovuto, semmai, risultare da relazioni di servizio e da altri atti di ricognizione, di cui, però, non vi è traccia in atti.
Va, dunque, confermata la valutazione di superfluità della prova orale articolata dal già resa Pt_1 dal giudice di prime cure.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (tra € 260.000,01 ed € 520.000,00), attestandosi nei minimi per la ripetitività delle difese svolte, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore delle parti appellate costituite, che liquida in euro 10.060,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv.ti Onofrio Annunziata e Giovanni Colacurcio;
12 - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 14.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Lidia
MIGLIORELLI
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4320/2021 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 30.09.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Sindaco l.r.p.t., elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in Avellino, alla Via Partenio n. 12, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Frasca (C.F.
), che lo rappresenta e difende – C.F._1 Email_1
APPELLANTE
E
1 (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._3 CP_3 C.F._4 dall'avv. ONOFRIO ANNUNZIATA (C.F. e dall'avv. COLACURCIO C.F._5
OV (C.F. , elettivamente domiciliati in Serino, alla via Terminio n. 48 C.F._6
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APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 454/2021, pubblicata il 22.03.2021, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 30.09.2018 e rispettivamente CP_1 Controparte_2 CP_3 genitori e sorella della defunta convenivano in giudizio il dinanzi al Persona_1 Parte_1
Tribunale di Avellino al fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della propria congiunta, avvenuto in seguito alla tragica caduta occorsa l'01.05.2015 nel parco verde denominato “Pineta Fusaro”, situato nel territorio del convenuto. Pt_1
Deducevano, a tal fine, che la giovane, all'epoca diciannovenne, nel pomeriggio di quel giorno di festa, si era recata in compagnia di amici presso la “Pineta Fusaro” del Comune di , aperta al pubblico Pt_1 ed attrezzata con la presenza di tavoli e panchine da picnic.
Intorno alle ore venti si era allontanata dal gruppo per fare la pipì insieme ad un'amica ( Per_2
, e, attraversato un cancello pedonale aperto, incustodito e privo di segnali di divieto, si era
[...] appartata in una zona della pineta prossima al torrente “ ”. Per_3
I bagni pubblici, che pure erano presenti nella pineta, erano chiusi, o comunque non utilizzabili, così come accertato dal consulente tecnico nominato nel procedimento penale incardinatosi presso la
Procura della Repubblica di Avellino, Ing. , che aveva effettuato una dettagliata ricognizione Per_4 dei luoghi.
La ragazza non si era avveduta del fatto che, oltre il cancello, vi era un precipizio, e, al momento di espletare i propri bisogni, aveva perso l'equilibrio precipitando nel dirupo, non protetto, né segnalato.
Era caduta da un'altezza di circa undici metri, riportando traumi che ne avevano cagionato la morte prima dell'arrivo dei soccorsi.
2 Per i fatti esposti gli attori deducevano l'esclusiva responsabilità del ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., e chiedevano condannarsi l'ente convenuto al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro € 828.310,00, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Si costituiva il convenuto, contestando la propria legittimazione passiva e la qualità di custode Pt_1 del luogo teatro dell'evento, poiché la ragazza era caduta nel torrente, la cui manutenzione e gestione era di competenza della Regione Campania.
Nel merito deduceva che l'area selvatica era separata dal parco pubblico, lungo tutto il suo perimetro, da una recinzione muraria e a grata.
Non solo: il cancello era serrato con un lucchetto, e ad uso esclusivo del personale tecnico del Comune, che vi accedeva per attività di manutenzione. La sua eventuale forzatura ad opera di ignoti non era ascrivibile a responsabilità dell'ente.
Infine, invocava il caso fortuito, integrato dalla condotta della stessa vittima, per non aver tenuto un comportamento avveduto e diligente.
La causa, istruita solo con l'acquisizione degli atti del procedimento penale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata.
Il Tribunale, ritenuto il concorso di colpa della vittima rispetto alla verificazione dell'evento in misura pari al 50%, affermava per la residua parte la responsabilità dell'ente convenuto, e condannava il al pagamento della somma di € 160.000,00 in favore di ciascuno dei genitori, e Parte_1 dell'ulteriore somma di € 70.000,00 in favore della sorella. Compensava per la metà le spese di lite, e condannava il al pagamento dei residui importi. Pt_1
CP_ In sintesi, il primo giudice rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' convenuto, in ragione della sua posizione di custode del “ ”, giacché proprietario sia dello spazio reso Parte_2 accessibile al pubblico sia di quello selvatico con esso confinante, posto al di fuori della delimitazione del parco, oltre il cancello attraversato da Per_1
Accertava la violazione dell'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché: la pineta versava in condizioni di assoluto degrado, tant'è che i servizi igienici erano inutilizzabili per lo stato di abbandono;
la delimitazione del era inadeguata;
il cancello era aperto, incustodito e privo di segnali di pericolo Pt_2 relativi alla sottostante scarpata ed al torrente;
non vi era lucchetto, e nemmeno avrebbe potuto essere apposto, stante lo stato di usura del cancello.
3 Ravvisava, poi, nel comportamento della danneggiata un concorso di colpa rispetto alla verificazione dell'evento, quantificato nell'ordine del 50%, sia per essersi avventurata nella zona selvatica, oltre i confini del parco, sia perché lo stato di alterazione alcolemica, accertato in sede autoptica, aveva contribuito alla perdita di equilibrio.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello il con citazione del 21.10.2021, Pt_1 deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: insussistenza dell'omissione di custodia, difetto di legittimazione passiva, mancanza di nesso causale, mancata ammissione della prova articolata.
Ha concluso, pertanto, previa ammissione delle richieste di prova disattese in primo grado, per la riforma la sentenza nel senso del rigetto della domanda risarcitoria formulata in primo grado.
Gli appellati in epigrafe si sono costituiti con comparsa del 23.1.2022 (per l'udienza del 25.01.2022) resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Sospesa l'esecutività della sentenza, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con la concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'impugnazione promossa, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Ciò precisato, nel merito si osserva quanto segue.
Col primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato la sussistenza dell'obbligo di custodia dell'area ove è avvenuto l'incidente.
4 Deduce che, trattandosi di area selvatica, non sussisteva obbligo di custodia.
Assume la mancanza di fondamento normativo all'affermato obbligo di apporre cartelli di pericolo e di mantenere serrati i cancelli posizionati sul perimetro del parco, vieppiù negli orari di apertura al pubblico.
La normativa vigente in materia si limiterebbe ad imporre la sola delimitazione dell'area verde attrezzata, nel caso di specie sussistente, essendo il ” recintato e dotato di un perimetro in Parte_2 laterizio e grate, oltre che di cancelli per l'accesso durante le ore di apertura. Di qui, la superfluità dei cartelli di pericolo.
Né poteva pretendersi che il ponesse in sicurezza tutte le scarpate e i burroni presenti sul Pt_1 proprio territorio, anche se limitrofi ad un parco pubblico: chi consapevolmente sceglie di uscire dal parco, sia dal lato della pubblica strada, sia verso l'area selvatica, deve essere vigile e accorto rispetto ai rischi propri di quell'area.
Con particolare riferimento all'omessa segnalazione del dislivello cd. “geodetico”, assume l'illogicità dell'apposizione di cartelli, “sia per essere surreale l'ipotesi di segnaletiche indicanti la presenza nei vari boschi e selve di dislivelli, avvallamenti e sconnessioni … sia per l'evidente impossibilità oggettiva di segnaletiche di tal fatta”.
Lo stato dei luoghi è quello creato in natura, e non risulterebbe che, nel caso di specie, vi fossero dissesti occulti o insidie ulteriori rispetto alla naturale consistenza dei luoghi.
L'appellante reitera le richieste istruttorie disattese in primo grado, finalizzate a dimostrare lo stato dei luoghi al momento della verificazione della tragedia, con particolare riferimento alla dedotta rimozione del lucchetto posto a chiusura del cancello.
Le doglianze non sono fondate.
Circa l'inquadramento, va premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - che ha individuato nell'art. 2051 c.c. il referente normativo della fattispecie - reputa la Corte maggiormente aderente al caso concreto la sussunzione della fattispecie sub art. 2043 c.c.
Ed invero, il fatto decisivo assunto a fondamento della responsabilità ascritta al si Parte_1 concreta nell'aver omesso di adottare, all'epoca del sinistro, misure volte ad evitare la caduta degli avventori del parco nel burrone posto a ridosso del suo perimetro esterno.
5 In tal senso, l'addebito si risolve in quello della violazione di obblighi di cautela (specifica e/o generica), che si impongono al custode del bene teatro dell'evento lesivo in ragione della vigilanza sulla cosa cui esso è tenuto. Si tratta, per l'effetto, di fattispecie materiale riconducibile nell'alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., facente leva sulla colpa del custode (cfr. per una fattispecie analoga, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del 2018).
Costituisce, infatti, "diritto vivente" l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la diversa responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., è di natura oggettiva, incentrata sulla relazione causale che lega la cosa all'evento lesivo, senza che, ai fini della verificazione di tale evento, trovi rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (cfr. Cass. 2483/2018 citata).
Ove, invece, venga in rilievo, come nel caso di specie, non la mera relazione causale della cosa all'evento ma una condotta omissiva del custode, non si verte in tema di applicabilità dell'art. 2051 c.c..
Ciò precisato, le doglianze di parte appellante sono da esaminare in ragione della fattispecie legale di responsabilità ex art. 2043 c.c.
In tale prospettiva, non muta la valutazione resa dal primo giudice, poiché non colgono nel segno le censure, là dove si assume la mancanza di un obbligo legale di cautela rispetto agli spazi esterni al parco.
Come precisato dal consulente tecnico nominato nell'ambito delle indagini penali, ing.
[...]
, la sicurezza degli spazi verdi attrezzati è regolamentata dalle norme ccdd. “ ”, che, in Per_5 CP_5 merito alle delimitazioni e recinzioni, prescrivono che l'area deve essere delimitata verso strade, parcheggi auto, ferrovie, corsi d'acqua, scarpate scoscese o simili pericoli “con una recinzione o altro elemento divisorio, come siepi fitte, staccionate, muri di cinta e che le recinzioni non devono essere facilmente scavalcabıli” (cfr. c.t.u. pag. 27).
Nel caso in specie la “confinanza” tra l'area verde Pineta e il corso d'acqua - torrente Clanio era demarcata a mezzo di un'opera di recinzione costituita da un muro di cinta in calcestruzzo con soprastante ringhiera, ma, nell'ampio tratto pertinente al luogo teatro dell'evento letale, la recinzione era costituita da un muretto alto solamente 90 cm, senza la soprastante ringhiera, in più tratti ammalorato, come documentato nelle immagini fotografiche allegate alla relazione dell'ing. Pisaniello.
Per quanto qui più specificamente rileva, il muro, facilmente scavalcabile, era interrotto, nella sua continuità, dal cancello varcato da che mette in comunicazione la pineta con la zona “ripariale” Per_1 del torrente.
6 Il cancello immette direttamente sulla “lenza” della scarpata pertinenziale all'alveo del finitimo torrente, ed il dislivello “geodetico” è pari a circa 11-12 metri. Trattasi, in buona sostanza, di un “salto” connotato da “un forte gradiente di pendio”, poiché “la zona ripariale ha forma sub – perpendicolare”
(cfr. relazione citata).
Tale essendo lo stato dei luoghi, era dunque assolutamente doveroso, da parte del custode, assicurare l'impenetrabilità dell'area esterna attraverso la chiusura ermetica del cancello.
Come, infatti, precisato dall'ingegnere , “il precipizio non è di facile avvistabilità per coloro Per_4 che varcano il predetto cancello pedonale, invero solo dopo pochi passi (4-5) il terreno sfugge da sotto ai piedi in quanto fortemente inclinato verso il greto del torrente” (cfr. c.t.u., pag. 30).
In altri termini, dopo l'attraversamento del cancello, sono sufficienti quattro o cinque passi per rotolare giù nel precipizio, profondo undici o dodici metri, giù nel greto del torrente dove è stata rinvenuta la ragazza.
Per quanto sopra esposto, risulta smentito l'assunto dell'appellante, secondo il quale l'argine del torrente era “evidentissimo” e “perfettamente avvistabile” già da dentro al parco. Per_3
La circostanza della difficile avvistabilità emerge anche dalle s.i.t. rese dagli amici della vittima.
che accompagnò fino all'ingresso del cancello, ha precisato, infatti: “Io non Persona_2 Per_1 mi ero proprio accorta che ivi ci fosse un dislivello, ovvero un dirupo o comunque un pericolo”.
ha affermato: “Ho appreso che era scivolata nella scarpata che prima di quell'attimo Testimone_1 non avevo proprio rilevato”.
ha detto: “Non mi ero accorto che perimetralmente alla parte interna della pineta era Controparte_6 un dirupo ed un torrente”.
Orbene, persino nella festività del 1° maggio, in cui era prevedibile l'affluenza di numerose persone, il cancello risultava aperto, e il precipizio in alcun modo segnalato.
In proposito, possono nuovamente richiamarsi le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dagli amici di i quali hanno precisato che non vi erano segnali di pericolo, né inferriate a protezione Per_1 del perimetro ( e , e che il cancello era aperto Persona_2 Controparte_7 Parte_3
).
[...]
I servizi igienici, pure esistenti nella pineta, versavano in stato di degrado, come documentato dal consulente tecnico della Procura anche attraverso le immagini allegate alla propria relazione.
7 Di tale situazione il custode era al corrente, giacché, come emerge in atti, il responsabile dell'
[...]
Civile, , aveva a dichiarare che “alcuni giorni prima della Controparte_8 Persona_6 disgrazia, il Consiglio Comunale di Avella era stato convocato per deliberare l'affidamento in gestione di tale area – Pineta Fusaro – a privati al fine di renderla in sicurezza e più utilizzabile e presentabile ai cittadini e frequentatori”. Con delibera n. 23 del 18.02.2014, il aveva, del resto, già espresso Pt_1
l'intenzione di riqualificare l'area.
Alla luce di quanto sin qui esposto, non può non riconnettersi efficienza causale all'omissione del custode, che non ha adottato alcuna misura di sicurezza volta a prevenire ed evitare il grave pericolo di caduta verso il vuoto oltre il varco del cancello.
Il tratto di recinzione è risultato “vulnerabile”, sia perché rappresentato da un muretto basso di cinta, privo di soprastante ringhiera, sia perché interrotto dal cancello pedonale aperto, e solo una evidente palinatura (meglio ancora, una transenna con apposite strisce zebrate e/o reti continue di protezione), o una corretta chiusura del cancello pedonale, con cartelli di divieto e di avvertimento, avrebbero potuto scongiurando il grave rischio di caduta verso il vuoto (cfr. c.t. ). Per_4
Il cancello pedonale, oltre ad essere privo di una serratura fissa, era sprovvisto anche di serratura portatile (lucchetto). Una serratura portatile, del resto, non avrebbe potuto nemmeno essere applicata, in quanto il cancello era risultato “dissestato in modo tale che il “maschio” era disassato (non in asse) rispetto alla
“femmina”, come documentato dalle foto allegate alla c.t.u. (cfr. relazione, pag. 24). Per_4
Né la prova articolata sul punto dal al fine di dimostrare che un lucchetto c'era e che era stato Pt_1 rimosso, avrebbe potuto offrire ulteriori elementi di utile valutazione, atteso che le condizioni del cancello lo rendevano del tutto inutile allo scopo cui era destinato, di ostacolare, cioè, l'accesso all'area pericolosa.
Come riferito, infatti, dal consulente della Procura, il dissesto del cancello pedonale, a causa dell'invecchiamento patologico, non avrebbe mai potuto garantirne la corretta chiusura. Invero i due pilastri deputati al suo sostegno, che costituivano anche il controtelaio, avevano subito un cedimento differenziale, tale da inficiare la corretta e sicura chiusura.
Il che fa dedurre, senza dubbio alcuno, che il cancello varcato da non fosse chiuso, in quanto Per_1 privo di serratura (cfr. c.t.u. pag. 26).
Né sul posto, in sede di sopralluogo effettuato dalle forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti, risultano rinvenute tracce di una catena preesistente e intenzionalmente rimossa.
8 Conclusivamente il motivo deve essere disatteso.
Col secondo motivo l'appellante deduce il proprio difetto di legittimazione passiva.
Assume che, poiché la ragazza era caduta nel torrente, la legittimazione passiva dovesse ricadere in capo alla Regione, competente in materia di gestione del demanio idrico (comprensivo dalle rive e sponde interne dei fiumi e dei relativi alvei ed argini), cui era, pertanto, imputabile l'omissione in tema di messa in sicurezza dell'argine del fiume.
Il motivo è infondato.
Correttamente risulta affermata la legittimazione passiva del proprietario sia dello spazio reso Pt_1 accessibile al pubblico, sia dello spazio selvatico esterno, posto al di fuori della recinzione ove si trovava il cancello attraversato da come risulta dalle planimetrie catastali depositate in atti e dalle Persona_1 dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da e Controparte_9 Persona_6 rispettivamente segretario comunale e responsabile dell'Area Ambiente e Protezione Civile del
[...]
. Parte_1
Costoro hanno precisato che la “Pineta Fusaro” era di proprietà del chiarendo, altresì, che Pt_1 non era gestita da alcuna persona, né vi era un responsabile per la manutenzione.
Peraltro, come osservato dal giudice di primo grado, il torrente rappresentava solo il punto di arresto della caduta, poiché la ragazza aveva perso l'equilibrio quando si trovava sulla “lenza” della scarpata, di proprietà comunale.
Del resto, come ammesso dallo stesso ente nei propri scritti difensivi, il cancello era destinato “ad uso esclusivo del personale tecnico del , e serviva “per attività di manutenzione” nell'area Pt_1 succedanea sita all'esterno del . Pt_2
Il motivo va dunque rigettato.
Col terzo motivo l'appellante deduce la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte della danneggiata, che avrebbe comportato l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta omissiva ascrivibile al custode e la verificazione dell'evento.
Rileva che l'area esterna al parco non rientrava nelle zone oggetto di obbligo di messa in sicurezza.
Assume il carattere non occulto del pericolo, poiché l'argine era perfettamente avvistabile dall'interno del parco.
9 La ragazza, pertanto, era ben consapevole che, superando la recinzione, usciva dalla zona protetta del parco pubblico e si addentrava in area selvatica in prossimità dell'argine del torrente . Per_3
L'exitus sarebbe, in definitiva, addebitabile non alla mancata chiusura del cancello né alla natura occulta del pericolo, bensì allo stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol in cui versava , come Per_1 accertato dalla relazione autoptica versata agli atti del primo grado.
Il motivo è infondato.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 2483/2018 citata), la condotta della vittima può anche assumere efficacia causale esclusiva, ma soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo, in caso contrario, poter rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.
Nel caso di specie, la circostanza che il cancello (oltre il quale vi era il dirupo) fosse aperto ed agevolmente accessibile dall'area di parco, non consente di ritenere “estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili” la condotta della vittima, che, per espletare i suoi bisogni, ha pensato bene di appartarsi oltre il cancello.
Il "fatto" del danneggiato è stato opportunamente valorizzato dal Tribunale quale fattore concorrente nella produzione del danno ex art. 1227, primo comma, c.c., in misura niente affatto trascurabile (50%), proprio perché la ragazza aveva “oltrepassato la zona della pineta attrezzata, accedendo verso l'esterno, visibilmente selvatico e sconnesso”, ed in ragione dell'alterazione alcolemica “che può aver contribuito alla perdita di equilibrio” (così in sentenza).
Le esposte circostanze non sono, però, sufficienti ad elidere del tutto il nesso causale tra condotta omissiva del custode e verificazione dell'evento, avuto riguardo alla conclamata inagibilità dei bagni pubblici, imputabile al custode, all'agevole raggiungibilità della zona scoscesa, a causa del cancello aperto, e alla non immediata percepibilità del pericolo, come documentata dall'ing. . Per_4
L'argine del torrente, posto a valle del precipizio, e lo stesso dirupo, non erano perfettamente avvistabili dall'interno del , come invece sostenuto dall'appellante, ma costituivano fattori di pericolo che era Pt_2 onere del custode neutralizzare con le opportune cautele.
La ragazza era dunque inconsapevole del pericolo che l'attendeva, che non era in alcun modo segnalato.
10 La natura della cosa e le modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzavano la fruizione, imponevano che il cancello fosse adeguatamente chiuso, e che, quantomeno, vi fossero segnalazioni di pericolo della presenza della scarpata.
La pronuncia è, del resto, coerente con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, allorquando la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno,
l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., anche nel caso in cui la vittima fosse “incapace di intendere e di volere”, in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza (cfr. Cass. 2483/2018 citata).
Il motivo deve essere rigettato e la sentenza non merita censura in parte qua.
Col quarto motivo si contesta il rigetto delle richieste istruttorie formulate dal allo scopo di Pt_1 dar prova dello stato dei luoghi sia al momento dell'incidente che in epoca antecedente.
Il giudice di prime cure avrebbe fondato la decisione sulle sole risultanze della consulenza redatta dal tecnico nominato nell'ambito del procedimento penale, senza dare al la possibilità di provare Pt_1 se nel parco vi fossero servizi igienici, se essi fossero agibili, se il cancello fosse aperto e privo di lucchetto da molto tempo, se mancasse un cartello di segnalazione di pericolo.
La prova testimoniale non ammessa avrebbe consentito di smentire le risultanze della relazione, priva di valore probatorio, perché redatta all'esito di un sopralluogo effettuato in epoca successiva alla verificazione del fatto.
Se il giudice di prime cure avesse ammesso la prova testimoniale, sarebbe emerso che il aveva Pt_1 deliberato il divieto di transito attraverso il cancello, indicandolo con un cartello di pericolo che ignoti avevano rimosso, e apposto un lucchetto che era stato divelto, come avrebbero potuto testimoniare i tecnici comunali sopraggiunti dopo il tragico evento. Costoro avrebbero potuto riferire anche in ordine alle tracce del passaggio di greggi all'interno del parco.
Il motivo non è fondato.
Lo stato dei luoghi documentato, anche fotograficamente, dal consulente tecnico della Procura, è quello cristallizzato all'atto del sequestro dell'area, disposto dal pubblico ministero contestualmente alla verificazione del sinistro.
11 Ne deriva che alcuna rilevanza può riconnettersi al fatto che la consulenza non è stata redatta nell'immediatezza.
Né i testi indicati dal Comune avrebbero potuto chiarire circostanze diverse da quelle emergenti dallo stato dei luoghi e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti nell'immediatezza del decesso.
Le circostanze di fatto che il intendeva dimostrare a mezzo della testimonianza dei suoi Pt_1 dipendenti avrebbero dovuto, semmai, risultare da relazioni di servizio e da altri atti di ricognizione, di cui, però, non vi è traccia in atti.
Va, dunque, confermata la valutazione di superfluità della prova orale articolata dal già resa Pt_1 dal giudice di prime cure.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (tra € 260.000,01 ed € 520.000,00), attestandosi nei minimi per la ripetitività delle difese svolte, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore delle parti appellate costituite, che liquida in euro 10.060,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv.ti Onofrio Annunziata e Giovanni Colacurcio;
12 - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 14.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Lidia
MIGLIORELLI
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