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23 gennaio 1994
23 gennaio 1994
Art. 2. Accertamento di morte 1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e puo' essere accertata con le modalita' defi- nite con decreto emanato dal Ministro della sanita'.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed e' accertata con le modalita' clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanita'.
3. Il decreto del Ministro della sanita' di cui ai commi 1 e 2 e' emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanita', che deve esprimersi dopo aver sentito le societa' medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la medesima procedura.
4. Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non puo' essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tener conto delle peculiarita' dei soggetti di eta' inferiore ai cinque anni.
5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie e' effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.
6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o piu' collegi medici per l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.
7. Il collegio medico e' tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l'accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.
8. La partecipazione al collegio medico e' obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato.
9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed e' accertata con le modalita' clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanita'.
3. Il decreto del Ministro della sanita' di cui ai commi 1 e 2 e' emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanita', che deve esprimersi dopo aver sentito le societa' medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la medesima procedura.
4. Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non puo' essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tener conto delle peculiarita' dei soggetti di eta' inferiore ai cinque anni.
5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie e' effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.
6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o piu' collegi medici per l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.
7. Il collegio medico e' tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l'accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.
8. La partecipazione al collegio medico e' obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato.
9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.
Commentario • 1
- 1. tra religione e legislazioneAlessandro Continiello · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2019 · 0.8977129
(Alessandro Continiello e Giovanni Chiarini) Premessa: l'importanza del corpo defunto nella religione cristiana-cattolica Prima di addentrarci nell'analisi giuridica e delle questioni di diritto sottintese, occorre necessariamente soffermarsi sull'importanza che la religione cristiano-cattolica, predominante nel nostro Paese nonché negli altri Stati membri UE, conferisce alla cura del corpo defunto, che non può di certo considerarsi come una semplice res priva di ogni qualsivoglia rilevanza, così come anche l'importanza che ormai gran parte della cultura laica attribuisce ai morti, indice di una sedimentazione delle kulturnormen ormai comuni alla maggioranza dei popoli occidentali. In …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 27/07/1995, n. 414Provvedimento: […] che sia la norma di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, che quelle di cui agli artt. 1 e 2 della sopravvenuta legge n. 578 del 1993, consentono di pervenire ad un'unica conclusione, e cioè che all'imputato viene addebitato a titolo di reato un fatto diverso da quello previsto dall'originario precetto penale di cui all'art. 589 del codice penale: quest'ultimo, […] che l'art. 589 del codice penale, interpretato nel senso che il precetto penale in esso contenuto si estende fino a ricomprendere la morte di cui all'art. 4 della legge n. 644 del 1975, implicitamente sostituito dagli artt. 1 e 2 della legge n. 578 del 1993, si pone in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, […]Leggi di più...
- interpretazione·
- determinazione della fattispecie·
- criteri e strumenti·
- norma del codice penale che lo prevede·
- rinvio ad altre fonti o a contrassegni naturalistici esterni·
- sent. 414/95 b. omicidio·
- non fondatezza della questione.·
- ritenuta configurabilita', in cio', di una non consentita applicazione analogica della norma penale·
- insussistenza·
- sent. 414/95 a. leggi penali·
- omicidio colposo