Art. 32.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati in congedo assoluto per una delle cause indicate dal precedente articolo 11 sono iscritti, a domanda, nel ruolo d'onore, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo assoluto.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati in congedo assoluto per una delle cause indicate dal precedente articolo 11 sono iscritti, a domanda, nel ruolo d'onore, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo assoluto.