Articolo 32 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 31Articolo 33
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12 marzo 1963
Art. 32.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati in congedo assoluto per una delle cause indicate dal precedente articolo 11 sono iscritti, a domanda, nel ruolo d'onore, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo assoluto.
Entrata in vigore il 12 marzo 1963