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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8177/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.07.2024 da
1) Parte_1
nato/a BA (VENEZUELA) il 23.03.1976 cittadino/a: VENEZUELANA
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], VIA PRIMULE N. 20 con l'Avv. CATERINA MANAGO' presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato/a MILANO il 29.04.1979 cittadino/a: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], VIA PRIMULE N. 20 con l'Avv. CATERINA MANAGO' presso la quale ha eletto domicilio telematico
***
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Milano, il 15 Giugno 2012
Pagina 1 (anno 2012, n. 0852, reg. 01, parte I, S), in separazione dei beni.
Con una figlia minore: , nata a [...], il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto, con rito civile, in Milano, in data
15.06.2012, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, anno 20112,
n. 852, Serie C, P h;
ed ordinare al Comune di Milano, di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) confermare l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra ; Parte_1
3) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore, nata a [...], Persona_1
il 23.11.2011: i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione importanza, le cui decisioni verranno prese dal genitore con cui si troverà la minore, in quel momento, e si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica, in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni;
4) confermare il collocamento prevalente della minore, , presso la dimora Persona_1
materna, anche ai fini anagrafici;
5) confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita quando vuole, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore ma, quanto meno:
- un pomeriggio infrasettimanale (tendenzialmente il mercoledì), dall'uscita di scuola (o da casa ore
16:00) sino alle 21:00 cena compresa, prelevandola e riportandola presso il domicilio materno;
weekend alternati, dall'uscita di scuola del venerdì (o da casa ore 16:00) sino alle 21:00 (cena compresa) della domenica, prelevandola e riportandola presso il domicilio materno: una settimana durante le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre ore 21,00, ovvero dal 30 dicembre ore 21,00 al 6 gennaio ore 21,00 (cena compresa), alternando il periodo di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà usato anche per le festività pasquali, per i ponti e le festività comandate;
due/tre settimane, durante le vacanze estive, nel periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno;
6) confermare che il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 500,00 – o il maggiore importo che risulterà
Pagina 2 dalla annuale rivalutazione Istat - in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico;
7) confermare che tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia, ed indicate nelle Linee guida in uso presso il Tribunale di Milano, a cui si rinvia (da ritenere qui integralmente trascritte), comprese le spese sanitarie non coperte dalla Asl, le spese per i corsi sportivi e ludici, le tasse scolastiche, le gite, il materiale scolastico di tutto l'anno, i vestiti e le scarpe, siano interamente sostenute dal padre.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
CP_ 8) confermare che l'assegno unico universale versato dall' per la minore continuerà ad essere interamente percepito dalla madre;
9) i ricorrenti si dichiarano autonomi ed autosufficienti, e nulla chiedono per il proprio mantenimento;
10) i ricorrenti prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia, a spese condivise;
11) il IG. si impegna ad aiutare la IG.ra a trovare una nuova casa in affitto e si Pt_2 Pt_1
impegna a versare a quest'ultima un contributo pari al 50% del canone di locazione e della cauzione previsti per il nuovo contratto di affitto;
12) dichiarare compensate le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e del piano genitoriale
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Pagina 3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e , a Milano, il 15.06.2012;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.07.2024 da
1) Parte_1
nato/a BA (VENEZUELA) il 23.03.1976 cittadino/a: VENEZUELANA
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], VIA PRIMULE N. 20 con l'Avv. CATERINA MANAGO' presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato/a MILANO il 29.04.1979 cittadino/a: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], VIA PRIMULE N. 20 con l'Avv. CATERINA MANAGO' presso la quale ha eletto domicilio telematico
***
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Milano, il 15 Giugno 2012
Pagina 1 (anno 2012, n. 0852, reg. 01, parte I, S), in separazione dei beni.
Con una figlia minore: , nata a [...], il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto, con rito civile, in Milano, in data
15.06.2012, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, anno 20112,
n. 852, Serie C, P h;
ed ordinare al Comune di Milano, di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) confermare l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra ; Parte_1
3) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore, nata a [...], Persona_1
il 23.11.2011: i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione importanza, le cui decisioni verranno prese dal genitore con cui si troverà la minore, in quel momento, e si impegnano a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica, in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni;
4) confermare il collocamento prevalente della minore, , presso la dimora Persona_1
materna, anche ai fini anagrafici;
5) confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita quando vuole, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore ma, quanto meno:
- un pomeriggio infrasettimanale (tendenzialmente il mercoledì), dall'uscita di scuola (o da casa ore
16:00) sino alle 21:00 cena compresa, prelevandola e riportandola presso il domicilio materno;
weekend alternati, dall'uscita di scuola del venerdì (o da casa ore 16:00) sino alle 21:00 (cena compresa) della domenica, prelevandola e riportandola presso il domicilio materno: una settimana durante le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre ore 21,00, ovvero dal 30 dicembre ore 21,00 al 6 gennaio ore 21,00 (cena compresa), alternando il periodo di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà usato anche per le festività pasquali, per i ponti e le festività comandate;
due/tre settimane, durante le vacanze estive, nel periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno;
6) confermare che il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 500,00 – o il maggiore importo che risulterà
Pagina 2 dalla annuale rivalutazione Istat - in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico;
7) confermare che tutte le spese straordinarie sostenute per la figlia, ed indicate nelle Linee guida in uso presso il Tribunale di Milano, a cui si rinvia (da ritenere qui integralmente trascritte), comprese le spese sanitarie non coperte dalla Asl, le spese per i corsi sportivi e ludici, le tasse scolastiche, le gite, il materiale scolastico di tutto l'anno, i vestiti e le scarpe, siano interamente sostenute dal padre.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
CP_ 8) confermare che l'assegno unico universale versato dall' per la minore continuerà ad essere interamente percepito dalla madre;
9) i ricorrenti si dichiarano autonomi ed autosufficienti, e nulla chiedono per il proprio mantenimento;
10) i ricorrenti prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia, a spese condivise;
11) il IG. si impegna ad aiutare la IG.ra a trovare una nuova casa in affitto e si Pt_2 Pt_1
impegna a versare a quest'ultima un contributo pari al 50% del canone di locazione e della cauzione previsti per il nuovo contratto di affitto;
12) dichiarare compensate le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e del piano genitoriale
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Pagina 3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e , a Milano, il 15.06.2012;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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