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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DIPATTI
In persona del Giudice Unico dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare dell'8.4.2025, nella quale le parti hanno depositato note scritte, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. R.G. 444/2023, che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo inciso, deve considerarsi letta in udienza, pendente tra
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...]
n.13, elettivamente domiciliato in Brolo in via Solferino n. 20, presso lo studio dell'avv. Ridolfo Maria Diana che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-OPPONENTE-
, in persona Controparte_1
del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Arch. Enrico Zaccone, n.q. di Dirigente dell' di elettivamente domiciliato in Via U. Bassi is. CP_2 CP_1
116 n. 103/a -OPPOSTO-
avente a oggetto: opposizione all'ordinanza d'ingiunzione n. 20/1018 prot.
n.2022/5752 del 24/02/2022;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato trae origine dal verbale unico di accertamento del 29.10.2018, notificato in data 09/11/2018, con il quale è stata accertata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del d.l. n. 12/2002, conv.
In l. n. 73/2002, secondo periodo, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l. n. 183/2010, per avere impiegato il ricorrente, quale titolare della IT individuale LA STELLA 2K17 sita in Brolo via Lungomare Luigi Rizzo, 5 lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, ed è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 15.000,00.
Il ricorrente, eccepiva la nullità dell'ordinanza d'ingiunzione e conseguente illegittimità della richiesta di pagamento per violazione di legge, l'insussistenza della violazione contestata, e l'incongruità di quanto accertato e di quanto sanzionato.
Il chiedeva, preliminarmente, di ammettere l'opposizione e di Parte_1
sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza d'ingiunzione impugnata, e in subordine e nel merito di dichiarane la nullità e l'inefficacia del provvedimento opposto, in caso di mancato accoglimento, chiedeva la riduzione della sanzione.
Si costituiva l'ente irrogante la sanzione che, contestava gli assunti del ricorrente, considerati privi di pregio giuridico ed insisteva nella conferma del provvedimento opposto sussistendo la contestata violazione per come accertata e provata dalla documentazione prodotta in atti
Esaminando le doglianze dell'opponente si osserva.
Nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11). Nel caso di specie, il resistente, assolvendo il suddetto onere probatorio, ha allegato, quali atti sui quali si fonda la pretesa creditoria e dai quali poter evincere i fatti costitutivi dell'illecito contestato, il verbale unico di accertamento e notificazione e le dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori, rinvenuti a lavorare presso i locali della
IT La LL 2K17, redatti e sottoscritti dai pubblici ufficiali, alla presenza dei quali si sono svolti gli accertamenti, nonché sottoscritti dai lavoratori che hanno reso spontaneamente le loro dichiarazioni.
Tali dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, nelle quali i lavoratori hanno riferito da quando era iniziato il rapporto lavorativo con la IT La LL 2K17, assumono i connotati della spontaneità e veridicità e non sussiste ragione alcuna per ritenerle inidonee a fondare la sussistenza dell'illecito contestato.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
e) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14).
Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale(ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf.Cass.civile, sez.
VI, n. 15890/17;Tribunale Milano sez. I, n. 12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, nè dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche(Trib. Bari sez. III, n. 1141/17;Trib. Bari sez. III, n. 581/17).
Tutto ciò premesso appaiono prive di pregio le contestazioni dedotte dal ricorrente, relative all'insussistenza della violazione contestata e alla non corrispondenza tra quanto accertato e sanzionato, risulta in modo chiaro, così come riportato nel verbale unico di accertamento e dalla documentazione in atti, l'occupazione irregolare di 5 lavoratori, accertata mediante regolare ispezione effettuata nel pieno rispetto delle procedure previste.
Altresì infondata risulta la tesi addotta del ricorrente a sua discolpa, inerente alla circostanza che i lavoratori stessero espletando il periodo di prova, in quanto la legge prevede che lo stesso avvenga con regolare assunzione e sia contrattualmente previsto.
Quanto all'asserita buona fede e alla mancanza di volontà di occultare il rapporto di lavoro da parte del ricorrente, si ritiene opportuno preliminarmente evidenziare che, a norma di legge, l'occupazione del lavoratore deve essere effettuata previo invio telematico della preventiva Comunicazione Obbligatoria di assunzione (c.d. modello
UniLav), da inoltrare al Centro Informatico competente entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
Ebbene, nel caso che ci occupa, gli accertamenti ispettivi sono stati avviati dall'Agenzia delle Entrate in data 26.07.2018 mentre l'avvenuta assunzione dei lavoratori è stata comunicata mediante i prescritti UniLav soltanto dopo la visita ispettiva.
E' quindi evidente che al momento in cui sono stati avviati i controlli da parte degli accertatori i 5 lavoratori rinvenuti mentre stavano lavorando erano occupati in totale violazione di legge poiché nessuna comunicazione preventiva risultava inoltrata.
In mancanza di comunicazione preventiva di assunzione, è possibile sostenere la buona fede e la volontà di non occultare il rapporto, solo attraverso adempimenti aventi data certa, posti in essere dalla parte datoriale prima dell'avvio delle indagini.
La Cassazione ha recentemente chiarito (v. sent. n. 25037/2020; n. 35978/2021; n.
10746/2023) che la condotta di impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione dell'assunzione, la stessa non viene effettuata.
Infondata anche la tesi addotta dal ricorrente in merito alla natura meramente formale della violazione commessa.
Le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, di cui al D.L. n. 510 del 1996, art. 9 bis, conv. dalla L. n. 608 del 1996, hanno natura sostanziale poiché attengono all'esercizio da parte dell'amministrazione della funzione di controllo del lavoro tipica della normativa in materia di collocamento e di regolazione dell'assunzione: sicché, non si applica la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, che ha abrogato le sole infrazioni sul collocamento di carattere meramente formale (Cass. 25 settembre 2014, n. 20233; Cass. 30 ottobre 2019, n.
27902);
In tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si connotano come violazioni di carattere meramente formale, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, per le quali sono state abolite dette sanzioni amministrative, soltanto quelle che non determinino una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni di assunzioni errate o incomplete, atteso che queste ultime non incidono sulla tutela della funzione di controllo che caratterizza la materia del collocamento e dell'assunzione; dovendo invece essere considerate di carattere sostanziale, e pertanto non abolite, tutte le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità (Cass. 8 gennaio 2007, n.
65; Cass. 25 febbraio 2008, n. 3857); Giova ribadire che nel settore privato, con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico, in base a quanto previsto dall'art 3 del
DLn.12/2002 per la mancata trasmissione della comunicazione di assunzione preventiva di un dipendente al centro per l'impiego, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge, è prevista un'ulteriore maxi sanzione amministrativa per il lavoro sommerso graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito.
Tanto basta per rigettare l'opposizione e compensare le spese di lite sul presupposto che l' resistente si è costituito a mezzo del proprio funzionario. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino
Innaria, udito il procuratore della parte opponente, definitivamente pronunciando, così provvede:
− Rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione di cui all'oggetto;
− Per l'effetto conferma il provvedimento opposto;
− Compensa interamente le spese di lite in ragione della costituzione dell'Ente
a mezzo del proprio funzionario.
Così deciso in Patti, 8.4.2025
IL GOP
Dott.ssa Elisabetta Artino