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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
dott.Alessandro Brancaccio Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 830/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso la quale elettivamente domiciliano, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;
APPELLANTI
E
in persona del ND pro tempore Controparte_3
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura Chiosi, con il quale elettivamente domicilia in , presso la Casa Comunale CP_3
1 APPELLATO
NONCHE'
Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Carrella in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
CP_5
contumace APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1091/2022 pubblicata il
30/03/2022 ( risarcimento danni e azione di regresso)
sulle seguenti conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate nel termine del 04/07/2024 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc:
per gli appellanti (come da atto di appello):“in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda di regresso spiegata in I grado dalle
Amministrazioni statali in epigrafe nei confronti del e, per l'effetto, condannare il Controparte_3
predetto Comune a rivalere le appellanti sulla base di una preponderante percentuale di responsabilità dell'Ente locale che la Corte vorrà determinare in via equitativa. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta): “dichiarare Controparte_3 improponibile e inammissibile l'appello così come formulato in fatto ed in diritto e non provato e per l'effetto confermare la sentenza appellata in quanto correttamente motivata e né in alcun modo censurabile rigettando il gravame principale. Condannarsi altresì la Controparte_1
e il al pagamento delle spese e competenze di giudizio”;
[...] Controparte_6
per l'appellante incidentale ( come da comparsa di costituzione ): “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, previa conferma delle statuizioni in ordine all'an debeatur rese in prime cure, ribadito il diritto del sig. al ristoro per la Controparte_4
lesione del rapporto parentale subìta a seguito della perdita dei fratelli e Persona_1 Per_2
2 , condannare la il e il CP_4 Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nonché il dott. Controparte_3 CP_5
al pagamento in favore del predetto, per il titolo in discussione, della somma che sarà ritenuta di giustizia, comunque in misura maggiore, in line capitale, di quella di euro 24.350,00 in relazione all'uccisione di ciascuno dei predetti congiunti. Il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione ai sensi di Cass. n. 1712/1995 dal sinistro al soddisfo: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 5996/2011 della Corte d'Appello Penale di Napoli, confermata con sentenza n.
19507/2013 dalla Corte di Cassazione, , all'epoca dei fatti ND del CP_5 CP_3
, veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui agli artt. 113, 40 e
[...]
589, commi 1 e 3, cod. pen., per avere, in violazione di regole di comune esperienza, prudenza, diligenza e di leggi e regolamenti, cagionato la morte di centotrentasette persone in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998, nonché, in via solidale con la Controparte_1
il e il , quali responsabili civili, al risarcimento dei
[...] Controparte_2 Controparte_3
danni, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 in favore delle costituite parti civili.
2. Con sentenza n. 1091/2022 il Tribunale di Salerno, nel definire il giudizio n. 1372/2018 RG introdotto da per conseguire il Controparte_4 Parte_1 Parte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso dei loro congiunti , Persona_3
, , , Persona_1 Persona_4 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_4
ed Emanuela, verificatosi nel corso dell'alluvione del 5 maggio 1998, 1)
[...] Per_5
condannava , il , la e il CP_5 Controparte_3 Controparte_1
, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma Controparte_2 Controparte_4
di euro 338.700,00 a titolo di risarcimento del danno per la perdita della figlia, della nonna, dei due fratelli e della zia;
in favore di della somma di 280.000,00 per la perdita della figlia;
Parte_1
in favore di per la perdita della sorella, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_2
come indicato in parte motiva;
2) accoglieva la domanda di rivalsa, qualificata come domanda di regresso, spiegata dalla e dal nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di e, per l'effetto, condannava quest'ultimo a pagare alle Amministrazioni CP_5
Statali le intere somme che le stesse avrebbero corrisposto agli attori;
3) rigettava la ulteriore domanda di regresso spiegata dalla e dal Controparte_1 [...]
[..
[...] nei confronti del;
4) condannava , il , CP_10 Controparte_3 CP_5 Controparte_3 la e il , in via solidale, alla refusione, in Controparte_1 Controparte_2
favore degli attori, delle spese processuali, liquidate in euro 16.481,00 per compensi oltre per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari;
5) compensava le spese di lite relative all'azione di regresso promossa dalla Controparte_1
e dal nei riguardi del e di .
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_5
3. Con atto di citazione notificato il 28/09/2022 la sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dalla e dal limitatamente al capo 3) del Controparte_1 Controparte_2
dispositivo. A fondamento del gravame le Amministrazioni appellanti assumono che 1) il Giudice
a quo, una volta accolta la domanda di regresso per l'intera somma nei confronti del ND CP_5
, erroneamente aveva ritenuto che non potesse trovare applicazione la disciplina dettata
[...] dall'art. 2055 c.c. nei rapporti interni tra i responsabili civili. Il Tribunale infatti non aveva tenuto conto del fatto che erano state proposte due distinte domande di regresso, l'una per l'intero nei confronti del responsabile diretto, , l'altra pro quota nei riguardi del CP_5 CP_3
, trascurando così di considerare che nei rapporti interni tra i responsabili civili è possibile
[...]
graduare la responsabilità. La fondatezza della domanda di regresso in esame trova quindi, secondo le appellanti, giustificazione nell'inquadramento della responsabilità delle Amministrazioni Statali e del nell'ambito della responsabilità diretta delineata dall'art. 28 della Controparte_3
Costituzione, e, dunque, nel rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica che rappresenta l'ente e quest'ultimo. A sostegno di tale tesi esse fanno espresso richiamo ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, sostenendo che i fatti illeciti ascritti al , Controparte_11
come delineati nella sentenza penale, erano riferibili all'attività istituzionale sia delle
Amministrazioni Statali sia del con conseguente applicazione nei rapporti interni tra i CP_3 predetti enti della disciplina dettata dall'art. 2055 comma 2 c.c. Osservano, in subordine, che la richiamata disposizione normativa resta applicabile pur a volere qualificare la responsabilità in questione come indiretta, potendo la domanda di regresso trovare accoglimento anche sulla base della disciplina prevista dagli arrt. 1298 e 1299 c.c. Affermano poi che dall'accoglimento della domanda di regresso nei confronti del doveva discendere il riconoscimento della Controparte_3 preponderante responsabilità dell'ente locale, ciò in quanto il ND svolge di regola le funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art. 50 dl.gvo n. 267/2000, e soltanto in via eccezionale quelle di Ufficiale di Governo contemplate dall'art 54 del citato dl.gvo, con conseguente riferibilità del suo operato allo Stato;
peraltro l'art 15 comma 3 della legge n 225/1992, richiamato anche dal Tribunale nella decisione impugnata ed in sede penale nelle pronunce rese a carico di , aveva qualificato espressamente il ND come “autorità comunale di CP_5
4 protezione civile”. Osservano in particolare, facendo richiamo alla sentenza irrevocabile relativa all'affermazione della responsabilità penale del ND , che in sede di graduazione CP_5
della colpa nei rapporti interni occorreva valorizzare la circostanza che la predetta sentenza aveva individuato la causa efficiente dei plurimi eventi lesivi conseguenti all'alluvione del 05/05/1998 nella mancata evacuazione della popolazione, ossia nel mancato esercizio del potere spettante al
ND quale autorità comunale ex art 15 legge n. 225/1992, nonché negli avvisi televisivi, dal contenuto rassicurante, che il ND, quale rappresentante dell'ente comunale, aveva rivolto alla popolazione, invitandola a rimanere nelle rispettive abitazioni. Da tanto consegue, secondo le appellanti, che l'adita Corte di Appello dovrà in via equitativa determinare la responsabilità delle
Amministrazioni Statali in misura minima rispetto a quella del . 2) In via gradata, Controparte_3 in caso di applicazione della disciplina dettata dall'art. 2055 comma 3 c.c. sulla presunzione di pari responsabilità nei rapporti interni, le appellanti chiedono che la responsabilità sia ripartita al 50% tra il e lo Stato, dovendosi considerare la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CP_3
come un unico soggetto. A ulteriore sostegno della propria tesi sulla unicità Controparte_2 dello Stato le appellanti richiamano poi la disciplina dettata dall'art. 4 legge n. 260/1958, che impone all'Amministrazione erroneamente convenuta in giudizio di indicare quella effettivamente legittimata, pena il cristallizzarsi in capo alla prima della legittimazione a subire gli effetti della pronuncia.
4. Si è costituito il che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del Controparte_3 gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. ed, in subordine, nel merito, ne ha chiesto il rigetto ritenendo pienamente condivisibili le motivazioni addotte dal primo giudice sulla infondatezza della domanda di regresso nei suoi confronti.
5. Contumace , si è costituito , che ha spiegato appello incidentale CP_5 Controparte_4
per ottenere, in riforma della sentenza, la liquidazione del danno per la perdita dei germani Per_1
e in un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal Tribunale in € 24.350,00, pari alla Per_2
misura minima tabellare.
6. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione inviate nel termine fissato del
04/07/2024, con ordinanza del 24/07/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
7. L'appello principale è fondato e va accolto per quanto di ragione.
8. In via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata dal in ordine Controparte_3 all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
5 A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017).
Nel caso di specie gli appellanti, come risulta dalla critiche e dai rilievi che di seguito saranno esaminati, hanno indicato in maniera chiara le parti della sentenza impugnata e le censure tese a contrastare le ragioni della decisione, con la conseguenza che, in applicazione del suindicato principio di diritto, l'eccezione di inammissibilità del gravame va respinta.
9. La critica incentrata sul mancato accoglimento della domanda di regresso è fondata.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di giudizi analoghi a quello in esame, relativi anch'essi al diritto di regresso delle Amministrazione Statali nei confronti del Controparte_3 proprio con riferimento alla medesima vicenda dell'alluvione del 5/05/1998, ha enunciato il seguente principio di diritto: "sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo" ( cfr. Cass. n. 35020/2022; cfr. anche
Cass. n. 36902/2022; Cass. n. 35872/2022; Cass. n. 35419/2022; Cass. n. 365/2023).
In particolare il Supremo Collegio, richiamato l'orientamento espresso nella pronuncia a Sezioni
Unite n. 13246/2019, ha argomentato nei seguenti termini : “ Il comportamento della P.A. che può dar luogo, in violazione dei criteri generali dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno per il fatto penalmente illecito del dipendente, o si riconduce all'estrinsecazione del potere pubblicistico e cioè ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure si riduce ad una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Nel primo caso (attività provvedimentale o, se si volesse generalizzare, istituzionale in quanto estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà), l'immedesimazione organica di regola pienamente sussiste ed è allora ammessa la responsabilità diretta in forza della sicura imputazione della condotta all'ente. Nel secondo caso, di attività estranea a quella istituzionale o comunque materiale, ove
6 pure vada esclusa l'operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato sull'attribuzione della condotta del funzionario o dipendente all'ente, opera, nei limiti indicati dalle Sezioni Unite
(profilo qui non rilevante), il diverso criterio della responsabilità indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall'art. 2049 c.c.. Nella sentenza n. 19507 del 2013 della Corte di
Cassazione, che ha concluso il procedimento penale per omicidio colposo plurimo nei confronti del
ND p.t., si legge, quanto alla imputazione sollevata nei confronti di questi, che "non considerava la "mappa dei rischi" allegata al menzionato piano di protezione civile, nella quale quello derivante da alluvioni, frane e valanghe veniva ritenuto di "grado alto" e, quindi, degno della massima attenzione, con la indicazione degli adempimenti da attuarsi al verificarsi dell'emergenza; ometteva di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione, di disporre l'evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio, di convocare ed insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civile, di dare tempestivo e congruo allarme alla alla quale, anzi, fino alle ore 20,47, forniva notizie imprudentemente Controparte_12
rassicuranti sull'emergenza in corso, suscettibili di non provocare l'adeguato allertamento degli organi competenti;
forniva alla popolazione in pericolo notizie imprudentemente rassicuranti sulla emergenza in atto, diffondendo due appelli televisivi, trasmessi dall'emittente "(OMISSIS)", con i quali invitava i cittadini a restare nelle proprie abitazioni, facendo così ritenere che la situazione fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo;
inoltre, a fronte di una precisa richiesta di evacuazione dei plessi ospedalieri di , in pericolo, avanzata dall'Autorità sanitaria CP_3
competente, rifiutava tale evacuazione assumendo la insussistenza di pericolo per la vita dei pazienti". L'attività colposa che viene in rilievo non è meramente materiale ed estranea ai compiti istituzionali, tale da essere legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri esercitati - alle condizioni indicate dalle Sezioni Unite - ma è istituzionale nel senso di estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà. La circostanza che l'attività non sia per lo più collegata ad un formale provvedimento amministrativo ed integri piuttosto una condotta di tipo omissivo non muta i termini della questione poiché l'omessa adozione di un provvedimento amministrativo non costituisce comportamento materiale, ma illegittima condotta istituzionale
(peraltro al sindaco risultano imputate anche condotte di carattere commissivo sotto il profilo delle notizie imprudentemente rassicuranti fornite durante l'emergenza in corso). L'attribuzione del potere illegittimamente non esercitato è criterio di responsabilità dell'autorità rimasta inerte, per cui non esercitare il potere non è un contegno meramente materiale della persona fisica, ma azione amministrativa illegittima ove quel potere doveva essere esercitato” ( cfr. motivazione Cass. n.
35020/2022 ).
7 Sulla base di tali argomentazioni la Suprema Corte, qualificata come diretta la responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha riconosciuto il diritto della Presidenza del Consiglio Controparte_3 dei Ministri e del ad agire in regresso nei confronti dell'ente locale ai sensi Controparte_2 dell'art. 2055 comma 2 c.c., e tanto in conformità al principio di diritto già espresso nelle pronunce n. 856/1982, n. 17763/2005, n. 24802/2008 e n. 24567/2017.
Nella vicenda in esame, del tutto analoga a quella sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione e risolta nei termini innanzi indicati, può quindi affermarsi che, sulla base di quanto accertato in sede penale, l'illecita condotta del ND , anche laddove si è concretizzata nell'omesso CP_5
esercizio di potestà pubblica, abbia costituito una manifestazione di attività istituzionale e che tale attività era riferibile alle plurime funzioni di ND, di Autorità della Protezione Civile e di
Ufficiale di Governo ( cfr. sentenze penali in atti, segnatamente sentenza Cass. Penale n.
19507/2013 e relativa sentenza della Corte di Appello di Napoli oggetto del ricorso dinanzi alla
Suprema Corte ).
Ne consegue che, avendo la responsabilità del , della Controparte_3 Controparte_1
e del carattere diretto ai sensi dell'art. 2043 c.c., la domanda di
[...] Controparte_2 regresso proposta dalle Amministrazioni Statali nei confronti del ai sensi dell'art. Controparte_3
2055 comma 2 c.c. deve essere accolta.
10. L'accoglimento della domanda di regresso impone di procedere alla graduazione della responsabilità tra le Amministrazioni Statali ed il ed, ancor prima, di esaminare la Controparte_3
questione prospettata in atto di gravame in ordine alla unicità del soggetto statale.
Va a tal proposito evidenziato che la Cassazione Penale nella già citata sentenza n. 19507/2013, nel rigettare i ricorsi proposti da e dalle Amministrazioni Statali, ha confermato CP_5
integralmente, determinandone così il passaggio in giudicato, la sentenza n. 5996/2011 della Corte di Appello di Napoli anche nella parte in cui la ed il Controparte_1 [...]
erano stati indicati come distinti responsabili civili ( cfr., in particolare, la Corte di CP_2
Appello di Napoli pag. 71 e Cassazione punto n. 5 di pag. 6 e punto n. 19 di pag. 19 e ss.), sicché deve ritenersi che la statuizione è ormai coperta dal giudicato ai sensi dell'art. 651 c.p.p..
Per completezza va pure osservato che, in ogni caso, ogni contestazione in ordine alla legittimazione dei responsabili civili andava proposta nelle forme e nei termini previsti dall'art. 86
c.p.p., con la conseguenza che anche per tale ragione resta ferma la qualifica di responsabile civile in capo sia alla sia al . Controparte_1 Controparte_2
In definitiva entrambe le Amministrazioni Statali sono responsabili civili e, pertanto, la graduazione della responsabilità ai fini del regresso deve essere operata tenendo conto di tre distinti soggetti, ossia la Consiglio dei Ministri, il e il . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
8 11. Quanto alla graduazione della responsabilità tra i predetti enti, trova in primo luogo applicazione la disciplina dettata dall'art. 2055 comma 2 e comma 3 c.c.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di responsabilità da fatto illecito, qualora il danno sia imputabile a più soggetti il Giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'art. 2055 comma 3 c.c. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità ( cfr. Cass. n. 31066/2019; Cass. n.
6400/1990). Si è poi chiarito che, in tema di regresso, l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione di pari responsabilità prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055 comma 3
c.c. grava sulla parte che allega il superamento di detta presunzione (cfr. Cass. n. 3626/2017), e quindi, nella specie, sulle Amministrazioni Statali appellanti
Nel caso in esame, tenuto conto di quanto accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, non vi è dubbio che abbia agito come ND, come Autorità di CP_5
Protezione Civile e come Ufficiale di Governo. Né, d'altra parte, le appellanti hanno messo in discussione che il ND abbia operato anche come rappresentante dello Stato, giacché la domanda di regresso, proprio perché tesa alla graduazione delle responsabilità, implica proprio il riconoscimento della pluralità dei ruoli da lui esercitati.
Ciò posto, ritiene questa Corte che la complessità della vicenda, peraltro, da valutarsi nell'ambito di un quadro normativo che, all'epoca dei fatti, prevedeva competenze anche concorrenti, non consente di graduare con certezza le responsabilità dei soggetti pubblici coinvolti, tanto più in presenza di una calamità naturale, come l'alluvione verificatasi in il 05/05/1998, che, per CP_3
essere fronteggiata richiedeva, per intensità ed estensione, mezzi e poteri straordinari, come previsto dalla legge n. 225/1992.
E'utile, a tal proposito, richiamare in estrema sintesi la disciplina in tema di protezione civile con particolare riferimento alla pluralità dei ruoli del ND, tenendo conto, ovviamente, delle disposizione normative all'epoca vigenti.
Viene a tal fine in rilievo la legge n. 225/1992 che, con riferimento alla Protezione Civile, ha delineato un assetto complesso in cui operano una pluralità di soggetti, segnatamente le
Amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, le Regioni, le Province, i Comuni, gli enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si avvale a tal fine del Dipartimento della Protezione Civile (cfr. art 1).
Quanto alla posizione del ND, l'art. 15 comma 3 della legge, nel prevedere che egli assuma la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso alle popolazioni colpite e “ provvede agli
9 interventi necessari” , consente di affermare che il ND pone in essere tale attività esercitando i poteri attribuitigli da altre disposizioni di legge, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale e
Autorità della Protezione Civile, sia in qualità di Ufficiale di Governo attraverso l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 38 comma 2 d.lg.vo n. 142/1990, vigente all'epoca dell'alluvione.
L'art. 21 della legge ha poi previsto l'abrogazione di tutte le disposizioni con essa incompatibili, ma tali non possono definirsi quelle di cui agli art. 16 e 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 ( regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996).
In particolare, l'art. 16 del citato D.P.R. prevede che “il sindaco quale ufficiale di governo, è organo locale di protezione civile;
il sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto”, laddove poi l'art 36 del medesimo D.P.R. dispone che: “ allorché occorra informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile vi provvede il prefetto, che si avvale dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile, e in caso di urgenza il sindaco”.
E allora non è condivisibile l'assunto delle appellanti secondo cui, in assenza dell'intervento del
Prefetto, la responsabilità dell'omessa evacuazione e delle erronee informazioni alla popolazione sarebbe ascrivibile al ND soltanto in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale e, quindi, al come responsabile civile, poiché, vigendo la normativa del D.P.R. n. 66/1981, Controparte_3
in assenza di un intervento concreto della la situazione di urgenza imponeva al ND CP_12
l'esercizio anche delle funzioni di Autorità di Protezione Civile e di Ufficiale di Governo (per il quadro normativo di riferimento cfr. anche Cass. Penale n. 19507/2013).
12. In conclusione, chiarito che è divenuta irrevocabile la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, in accoglimento della domanda di regresso proposta dalla CP_1 CP_1
e dal nei confronti di , ha condannato quest'ultimo al
[...] Controparte_2 CP_5
pagamento delle intere somme che le suindicate Amministrazioni corrisponderanno agli attori, non può che affermarsi, nei rapporti interni, la responsabilità della Controparte_1 del e del per la quota di 1/3 ciascuno. Ne consegue la Controparte_2 Controparte_3
condanna del a rivalere le Amministrazioni Statali, qualora provvedano al Controparte_3
pagamento delle somme spettanti agli attori odierni appellati, nei limiti della predetta quota di 1/3.
13. L'appello principale articolato dalle Amministrazioni Statale va, pertanto, accolto con conseguente riforma del capo n. 3) del dispositivo della sentenza del Tribunale di Salerno.
14. L'appello incidentale va rigettato.
15. ha censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla Controparte_4
quantificazione del danno non patrimoniale per il decesso dei due germani, e , Per_1 Per_2
10 lamentando l'esiguità della liquidazione, che il Tribunale aveva effettuato con riferimento ai minimi delle Tabelle milanesi in relazione a ciascuno di essi, in quanto basata su una motivazione ingiusta e contraddittoria, incentrata sulla non attuale convivenza, senza considerare che dagli atti di causa era invece emerso un quadro delle relazioni tra i fratelli caratterizzato da rapporti fortemente coesi anche per il fatto di vivere in abitazioni limitrofe e di condividere i canonici momenti della vita familiare corrispondenti alle principali festività religiose e di trascorrere insieme giornate di svago e di vacanza. Osserva pertanto l'appellante che proprio la rilevata intensità e consistenza del rapporto affettivo tra i fratelli giustificavano una valutazione della perdita del rapporto parentale fondata sul diverso criterio c.d. “a punti”, che avrebbe consentito di riconoscere all'appellante incidentale la liquidazione del pregiudizio in misura decisamente superiore.
Le critiche non valgono a superare la ratio decidendi posta a sostegno della sentenza impugnata.
Il Giudice di prime cure ha quantificato il danno applicando le tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della decisione ( Tabelle 2021) seguendo un criterio che non è stato specificamente contestato dall'appellante.
Le predette tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale prevedono un criterio a forbice che, a favore del fratello per la morte di un fratello, fissa un importo minimo di euro 24.350,00 ed un importo massimo di euro 146.120,00; il suindicato criterio, come si legge nelle note di accompagnamento alla tabelle, “consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta”.
Orbene, rileva la Corte che dalla decisione impugnata emergono, in maniera chiara ed esaustiva, le ragioni che giustificavano la liquidazione del danno nella misura minima prevista dalle richiamate tabelle.
In particolare, va esclusa la prospettata contraddittorietà della motivazione in quanto il primo
Giudice, dopo aver considerato l'età dell'attore e quella delle vittime, ha poi correttamente valorizzato il fatto che l'attore e i fratelli non convivessero e che ciascuno di essi avesse costituito da molto tempo un proprio nucleo familiare a sé, evidenziando così delle circostanze che incidono in modo determinante sul legame affettivo, che è senza dubbio più intenso nel caso in cui i fratelli convivano ed abbiano come punto di riferimento soltanto la famiglia di origine, rispetto a quello in cui, come nella vicenda in esame, non convivano da molti anni ed abbiano costituito autonomi nuclei familiari, intrecciando altresì nuove e significative relazioni.
11 Ritiene pertanto la Corte che i fatti valorizzati dal Giudice di primo grado, lungi dal rendere contraddittoria la motivazione, permettono invece di apprezzare in concreto, ai fini della quantificazione del danno, l'intensità del legame affettivo dell'appellante con i germani e le ricadute conseguenti al loro decesso.
Con riferimento ai criteri di liquidazione, va infine osservato che se “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi”, resta comunque “ferma la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto” (cfr. Cass. n. 5948/2023; n. 37009/2022;
n. 10579/2021).
Nel caso di specie la sentenza impugnata non merita censura giacché il Tribunale ha offerto adeguata motivazione del criterio di liquidazione adottato e delle circostanze fattuali all'uopo prese in considerazione.
16. Le spese processuali vanno compensate in ragione del fatto che la domanda di regresso è stata accolta soltanto nei termini innanzi indicati, con esclusione cioè della attribuzione della responsabilità preponderante al e della considerazione della unitarietà del Controparte_3 soggetto statale chieste dalle Amministrazioni appellanti, e che l'appello incidentale è stato rigettato.
P.Q.M
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La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 28/09/2022 dalla e dal Controparte_1
e sull'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1091/2022, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma del capo n.
3) del dispositivo della impugnata sentenza, accoglie la domanda di regresso proposta dalla e dal nei confronti del Controparte_1 Controparte_2 [...]
e condanna quest'ultimo a rivalere le predette Amministrazioni Statali nella misura CP_3
12 di 1/3, qualora esse provvedano al pagamento delle somme spettanti a , Controparte_4
e ; Parte_1 Parte_2
2. RIGETTA l'appello incidentale proposto da;
Controparte_4
3. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Salerno, camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente estensore dott.ssa M. Assunta Niccoli
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