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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 13213/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 13213 del Ruolo Generale dell'anno 2024 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
PATELMO PAOLO
RICORRENTE
contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
contumace
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
in ogni caso dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Per il PM:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi in accoglimento del ricorso presentato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2024, esponeva che in Parte_1
data 24 dicembre 2015 aveva contratto matrimonio civile a Mombasa
(Kenya), con il cittadino kenyota, Sig. che Controparte_1
il matrimonio era stato trascritto, per tramite dell'Ambasciata Italiana in
Kenya, nei registri di stato civile del Comune di Venezia, dove l'esponente viveva;
che nel gennaio del 2016 l'esponente aveva fatto rientro da sola in
Italia e dopo pochi mesi, appena terminate le pratiche per il ricongiungimento familiare, era stata raggiunta dal sig. che marito e CP_1
moglie avevano stabilito la propria residenza coniugale presso l'abitazione di proprietà dell'esponente, in Venezia, Via Ca' Rossa (Carpenedo) n.47; che dal matrimonio non erano nati figli;
che, dopo qualche tempo, il rapporto dei coniugi si era logorato irrimediabilmente a causa delle difficoltà linguistiche, al divario culturale e religioso, oltre che per la differenza di età; che i litigi erano sempre più frequenti, ed erano culminati
Pag. 2 di 5 nell'improvviso abbandono della casa coniugale da parte del sig. CP_1
che tuttavia aveva mantenuto la propria residenza presso la casa coniugale di Venezia, in Via Ca' Rossa (Carpenedo) n.4, senza farci più ritorno;
che l'esponente era in pensione, mentre ai tempi della convivenza matrimoniale lavorava a Mestre, presso una società assicurativa, mentre il sig. CP_1
aveva lavorato saltuariamente in Kenya prima del matrimonio, e poi in
Italia. Ciò premesso, chiedeva la pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Nonostante la corretta notificazione del ricorso introduttivo,
[...]
rimaneva contumace. All'udienza del 19.11.2024 Controparte_1
compariva la sola ricorrente che confermava il ricorso e dichiarava di non aver più avuto notizie del sig. non sapere da tempo dove risiedeva. CP_1
Il Giudice quindi, su richiesta della ricorrente, che rinunciava ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, all'udienza del
6.3.25 tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da . Parte_1
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno del resistente, rimasto contumace, benchè ritualmente notificato. Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo,
Pag. 3 di 5 non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate secondo lo scaglione “valore indeterminabile – complessità bassa” nei minimi in considerazione della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
AUTORIZZA
I coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1
separati;
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Pag. 4 di 5 Condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre a IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 13.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 13213/24 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 13213 del Ruolo Generale dell'anno 2024 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
PATELMO PAOLO
RICORRENTE
contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
contumace
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
in ogni caso dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Per il PM:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi in accoglimento del ricorso presentato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2024, esponeva che in Parte_1
data 24 dicembre 2015 aveva contratto matrimonio civile a Mombasa
(Kenya), con il cittadino kenyota, Sig. che Controparte_1
il matrimonio era stato trascritto, per tramite dell'Ambasciata Italiana in
Kenya, nei registri di stato civile del Comune di Venezia, dove l'esponente viveva;
che nel gennaio del 2016 l'esponente aveva fatto rientro da sola in
Italia e dopo pochi mesi, appena terminate le pratiche per il ricongiungimento familiare, era stata raggiunta dal sig. che marito e CP_1
moglie avevano stabilito la propria residenza coniugale presso l'abitazione di proprietà dell'esponente, in Venezia, Via Ca' Rossa (Carpenedo) n.47; che dal matrimonio non erano nati figli;
che, dopo qualche tempo, il rapporto dei coniugi si era logorato irrimediabilmente a causa delle difficoltà linguistiche, al divario culturale e religioso, oltre che per la differenza di età; che i litigi erano sempre più frequenti, ed erano culminati
Pag. 2 di 5 nell'improvviso abbandono della casa coniugale da parte del sig. CP_1
che tuttavia aveva mantenuto la propria residenza presso la casa coniugale di Venezia, in Via Ca' Rossa (Carpenedo) n.4, senza farci più ritorno;
che l'esponente era in pensione, mentre ai tempi della convivenza matrimoniale lavorava a Mestre, presso una società assicurativa, mentre il sig. CP_1
aveva lavorato saltuariamente in Kenya prima del matrimonio, e poi in
Italia. Ciò premesso, chiedeva la pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Nonostante la corretta notificazione del ricorso introduttivo,
[...]
rimaneva contumace. All'udienza del 19.11.2024 Controparte_1
compariva la sola ricorrente che confermava il ricorso e dichiarava di non aver più avuto notizie del sig. non sapere da tempo dove risiedeva. CP_1
Il Giudice quindi, su richiesta della ricorrente, che rinunciava ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, all'udienza del
6.3.25 tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta da . Parte_1
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., non solo dalla volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata, ma anche dal contegno del resistente, rimasto contumace, benchè ritualmente notificato. Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo,
Pag. 3 di 5 non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate secondo lo scaglione “valore indeterminabile – complessità bassa” nei minimi in considerazione della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
AUTORIZZA
I coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1
separati;
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Pag. 4 di 5 Condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre a IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 13.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 5 di 5