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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/07/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 25 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata al ricorso, dall'avv. Domenico
Antico, presso il cui studio, in Cittanova, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Salvatore Longo, presso il cui studio, in Maropati, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario - statuizioni conseguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note conclusionali telematicamente depositate l'1.4.2025, per il ricorrente: “(Voglia il
Tribunale adito) a) nel merito, in via principale:
a1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il IG. Parte_1
e la IG.ra , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Controparte_1
1 procedere alla annotazione della sentenza;
a2) confermare l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
Controparte_1
a3) determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascuno dei genitori in base allo schema tracciato dal Tribunale nella sentenza definitiva di separazione a cui, per ER comodità espositiva, si rimanda: “la minore , data l'età, potrà incontrare liberamente il padre ogni qual volta lo vorrà; quanto al minore il padre potrà vederlo Persona_2
e tenerlo con sé con le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti: il padre terrà con sé il figlio , prelevandolo da casa della madre il lunedì, mercoledì, Persona_2 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30 e a settimane alterne vedrà e terrà con sé
[...]
dal venerdì dalle ore 19.00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a ER2 scuola nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio (con la specificazione che debba essere il padre a prelevare e a riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna, salvo il lunedì mattina durante il periodo scolastico quando lo stesso dovrà provvedere ad accompagnare i minori a scuola); nei mesi estivi Persona_2 trascorrerà una settimana consecutiva con il padre (Giugno, Luglio, Agosto), che, in mancanza di accordo tra i genitori, dovrà essere individuata nella prima settimana di agosto;
per quanto riguarda le vacanze natalizie trascorrerà la vigilia di Persona_2
Natale con il padre ed il 25 con la madre, il 26 con il padre. A Capodanno trascorreranno la vigilia con la madre e giorno 1 con il padre, giorno dell'Epifania con la madre. L'anno seguente si alterna;
durante le vacanze di Pasqua il minore passerà la Pasqua con il papà
e la Pasquetta con la madre ad anni alterni;
il minore trascorrerà il compleanno del proprio genitore con quest'ultimo”; a4) stabilire a carico del IG. un assegno di Parte_1 mantenimento in favore dei figli di importo complessivo mensile di € 250,00 (€ 125,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat e da corrispondere entro e non oltre il gg. 5 di ogni mese, oltre al 50% per le spese straordinarie (esemplificativamente mediche, scolastiche, ricreative e sportive) preventivamente concordate, salvi i casi di estrema urgenza, e successivamente documentate;
2 b) nel merito, in via subordinata, regolamentare il diritto di visita del padre e l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli minori secondo le modalità prospettate nella presente memoria;
c) condannare la resistente al pagamento delle spese e degli onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Dalle note conclusionali telematicamente depositate il 27.3.2025, per la resistente: “Si chiede che l'On.le Tribunale adito, a parziale modifica, integrazione e precisazione delle prescrizioni dettate con la sentenza di separazione, voglia così statuire: ER 1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, ER3 con collocamento prevalente presso la madre nell'attuale ed abituale residenza domestica;
2) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di visita del sig. , Parte_1 genitore non collocatario, stabilire che il padre riaccompagni il figlio a Persona_2 casa, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, non più tardi delle ore 18.00 nel periodo autunnale ed invernale, e non più tardi delle ore 19.00 nel periodo primaverile ed estivo, e che, in occasione delle settimane alterne in cui il potrà tenere con sé il bambino dalla sera di venerdì a partire dalle ore 19.00, lo riporti nell'abitazione della madre nella giornata di domenica sera, entro le ore 19.00 nel periodo autunnale ed invernale, ed entro le ore 20.00 nel periodo primaverile ed estivo;
3) disporre che il sig. comunichi alla sig.ra , con congruo Parte_1 Controparte_1 anticipo, almeno 20 giorni prima rispetto al momento di inizio, in quale mese dell'anno
(giugno, luglio o agosto) ha intenzione di tenere con sé il figlio per una Persona_2 settimana consecutiva, precisando che tale facoltà è riferita ad una sola settimana da individuarsi nei tre mesi estivi, e non già ad una settimana per ogni singolo mese di giugno, luglio ed agosto;
4) disporre che il padre concorra al mantenimento dei figli minori mediante versamento di un assegno mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ogni figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre ad essere tenuto al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
5) vittoria di spese e compensi di giudizi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
3 1. Con ricorso depositato telematicamente in data 8.1.2024, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, - premesso di aver contratto, Parte_1 il 9.12.2007, matrimonio concordatario con che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
ER (nata a [...] l'[...]) ed (nato a [...] il Persona_2
3.1.2014); che, con sentenza parziale n. 245/2021 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e con successiva sentenza definitiva n. 435/2023 ha dichiarato l'addebito della stessa al;
che ricorrono i presupposti per la pronuncia di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché sono trascorsi, ad oggi, oltre sei anni dalla data 22.11.2016 in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione - tutto ciò premesso, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con l'accoglimento delle conclusioni, meglio trascritte in ricorso, che prevedono la sostanziale conferma delle condizioni di separazione, con riferimento all'affidamento condiviso dei figli, alla loro collocazione presso la madre ed alle visite paterne, e con riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli ad un importo pari a 250,00€ ciascuno.
Si è costituita in giudizio non contestando la domanda di divorzio ma Controparte_1 deducendo, in estrema sintesi, che il padre non ha praticamente mai osservato l'orario di riconsegna alla madre del figlio , “e sovente, praticamente sempre, il lunedì ER2 mattina lo accompagna a scuola in sistematico ritardo rispetto all'ordinario orario di ingresso dei bambini in classe (tra le 8.00 e le 8.10)”. Tanto premesso ha chiesto la modifica degli orari di visita paterni, nel senso meglio precisato nelle conclusioni sopra trascritte, nonché l'aumento ad euro 600,00 mensili del contributo paterno al mantenimento dei figli
(300 per ciascuno), “in ragione dell'aumento del costo della vita nell'ultimo biennio, di cui vi è notorietà ed evidenza nell'inflazione galoppante specialmente nell'anno 2023”.
Con le memorie di replica, successivamente depositate, il ricorrente contesta fermamente l'accusa di accompagnare il figlio in ritardo a scuola, chiedendo di esaminare i registri elettronici, ed insiste per la conferma delle vigenti condizioni di visita, lamentando la prosecuzione del comportamento ostruzionistico materno, già accertato in sede di giudizio separazione.
4 Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza dinanzi al Giudice delegato dell'11 aprile
2024, è stata decisa, con sentenza depositata il 18 luglio 2024, la questione sullo status e rimessa la causa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni.
Quindi, in difetto di istanze istruttorie, mutato il Giudice relatore per effetto di riassegnazione del procedimento, all'udienza del 22 aprile 2025 le parti si sono riportate alle conclusioni prese e hanno chiesto la decisione.
2. Essendo già stata decisa la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vanno in questa sede regolamentati gli aspetti conseguenti alla suddetta pronunzia, cioè ER quelli relativi all'affidamento dei figli minori, (nata a [...][...], oggi di diciassette anni) ed (nato il [...], oggi di undici anni) nonché al contributo di Persona_2 mantenimento a carico del genitore non collocatario.
Ebbene, in ordine all'affidamento, va chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n. 54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi la regola generale (cfr. art. 337 bis, secondo comma, c.c.: “il giudice…valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”); mentre l'art. 337 quater c.c. contempla l'ipotesi che il giudice disponga l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Nel caso che occupa, non emerge alcuna controindicazione al mantenimento del regime, già adottato in sede di separazione ed attualmente vigente, di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con la collocazione prevalente degli stessi presso la madre, come concordemente richiesto dalle parti.
Quanto alle modalità del diritto di visita paterno, ritiene il Collegio di dover confermare – al fine di garantire il diritto dei minori alla bi-genitorialità - le vigenti condizioni stabilite in sede di giudizio di separazione, con sentenza n. 435/2023 del 25.5.2023, a seguito di lunga e approfondita istruttoria, che ha condotto al miglioramento del rapporto mantenuto tra padre e figli, dovendosi evitare di perpetrare atteggiamenti di reciproca puntigliosità, anche negli orari di visita e di transito da un genitore all'altro (già sottolineati dalla relazione EIP depositata nel maggio 2022 nell'ambito del giudizio di separazione), che avevano già determinato effetti dannosi sullo sviluppo psicoaffettivo dei minori.
5 ER Pertanto,“la minore , data l'età, potrà incontrare liberamente il padre ogni qual volta lo vorrà; quanto al minore il padre potrà vederlo e tenerlo con sé con le Persona_2 seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti: il padre terrà con sé il figlio
[...]
, prelevandolo da casa della madre il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 16.00 ER2 alle ore 19.30 e a settimane alterne vedrà e terrà con sé dal venerdì dalle Persona_2 ore 19.00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio (con la specificazione che debba essere il padre a prelevare e a riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna, salvo il lunedì mattina durante il periodo scolastico quando lo stesso dovrà provvedere ad accompagnare
i minori a scuola); nei mesi estivi trascorrerà una settimana consecutiva Persona_2 con il padre (Giugno, Luglio, Agosto), che, in mancanza di accordo tra i genitori, dovrà essere individuata nella prima settimana di agosto;
per quanto riguarda le vacanze natalizie
trascorrerà la vigilia di Natale con il padre ed il 25 con la madre, il 26 Persona_2 con il padre. A Capodanno trascorreranno la vigilia con la madre e giorno 1 con il padre, giorno dell'Epifania con la madre. L'anno seguente si alterna;
durante le vacanze di Pasqua il minore passerà la Pasqua con il papà e la Pasquetta con la madre ad anni alterni;
il minore trascorrerà il compleanno del proprio genitore con quest'ultimo”; il tutto, salvo che le previste modalità non si rivelino incompatibili con gli impegni scolastici o ricreativi dei minori o contrarie al loro prevalente interesse psico-fisico.
3. In ordine alla misura del contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore dei figli minori, si osserva quanto segue.
Dai documenti in atti, emerge che ha dichiarato un reddito pari, nel 2022, Parte_1
a 14.930,00 euro (con imposta a credito), derivante da rapporto di lavoro dipendente e da attività d'impresa, oltre che dalla comproprietà in quota di diversi immobili (terreni e fabbricati: v. modelli fiscali depositati dal ricorrente).
Ciò posto, tenuto conto anche delle maggiori esigenze, conseguenti all'accresciuta età dei minori rispetto all'epoca della separazione, ritiene il Collegio che l'entità del contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli vada stabilita in euro 250,00 mensili per ciascuno, oltre al pagamento delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN,
6 scolastiche e sportive), preventivamente concordate o urgenti, gravante su ciascuno dei genitori in misura pari al 50%.
4. Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno interamente compensate.
5. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti ed avvisato il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso Parte_1 telematicamente depositato l'8.01.2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- Affida i figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso, disponendo che essi continuino a vivere stabilmente presso la madre;
- Dispone che il padre possa visitare e tenere con sè i figli minori con le modalità già indicate nella sentenza di questo Tribunale, n. 435/2023 del 25.5.2023, meglio trascritte in parte motiva;
il tutto, salvo che le previste modalità non si rivelino incompatibili con gli impegni scolastici o ricreativi dei minori o contrari al loro prevalente interesse psico-fisico;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, un assegno per il mantenimento dei figli, quantificato in € 500,00 mensili (250 per ciascuno), con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai, oltre all'obbligo di contribuire in misura pari al
50% alle spese mediche, scolastiche e sportive, preventivamente concordate o urgenti, effettuate in favore degli stessi figli;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente
Piero Viola
Il Giudice estensore
Maria Teresa Gentile
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 25 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata al ricorso, dall'avv. Domenico
Antico, presso il cui studio, in Cittanova, è elettivamente domiciliato;
-ricorrente-
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, per procura telematicamente allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Salvatore Longo, presso il cui studio, in Maropati, è elettivamente domiciliata;
-resistente-
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario - statuizioni conseguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note conclusionali telematicamente depositate l'1.4.2025, per il ricorrente: “(Voglia il
Tribunale adito) a) nel merito, in via principale:
a1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il IG. Parte_1
e la IG.ra , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di Controparte_1
1 procedere alla annotazione della sentenza;
a2) confermare l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
Controparte_1
a3) determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascuno dei genitori in base allo schema tracciato dal Tribunale nella sentenza definitiva di separazione a cui, per ER comodità espositiva, si rimanda: “la minore , data l'età, potrà incontrare liberamente il padre ogni qual volta lo vorrà; quanto al minore il padre potrà vederlo Persona_2
e tenerlo con sé con le seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti: il padre terrà con sé il figlio , prelevandolo da casa della madre il lunedì, mercoledì, Persona_2 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30 e a settimane alterne vedrà e terrà con sé
[...]
dal venerdì dalle ore 19.00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a ER2 scuola nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio (con la specificazione che debba essere il padre a prelevare e a riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna, salvo il lunedì mattina durante il periodo scolastico quando lo stesso dovrà provvedere ad accompagnare i minori a scuola); nei mesi estivi Persona_2 trascorrerà una settimana consecutiva con il padre (Giugno, Luglio, Agosto), che, in mancanza di accordo tra i genitori, dovrà essere individuata nella prima settimana di agosto;
per quanto riguarda le vacanze natalizie trascorrerà la vigilia di Persona_2
Natale con il padre ed il 25 con la madre, il 26 con il padre. A Capodanno trascorreranno la vigilia con la madre e giorno 1 con il padre, giorno dell'Epifania con la madre. L'anno seguente si alterna;
durante le vacanze di Pasqua il minore passerà la Pasqua con il papà
e la Pasquetta con la madre ad anni alterni;
il minore trascorrerà il compleanno del proprio genitore con quest'ultimo”; a4) stabilire a carico del IG. un assegno di Parte_1 mantenimento in favore dei figli di importo complessivo mensile di € 250,00 (€ 125,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat e da corrispondere entro e non oltre il gg. 5 di ogni mese, oltre al 50% per le spese straordinarie (esemplificativamente mediche, scolastiche, ricreative e sportive) preventivamente concordate, salvi i casi di estrema urgenza, e successivamente documentate;
2 b) nel merito, in via subordinata, regolamentare il diritto di visita del padre e l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli minori secondo le modalità prospettate nella presente memoria;
c) condannare la resistente al pagamento delle spese e degli onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Dalle note conclusionali telematicamente depositate il 27.3.2025, per la resistente: “Si chiede che l'On.le Tribunale adito, a parziale modifica, integrazione e precisazione delle prescrizioni dettate con la sentenza di separazione, voglia così statuire: ER 1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, ER3 con collocamento prevalente presso la madre nell'attuale ed abituale residenza domestica;
2) relativamente alle modalità di esercizio del diritto di visita del sig. , Parte_1 genitore non collocatario, stabilire che il padre riaccompagni il figlio a Persona_2 casa, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, non più tardi delle ore 18.00 nel periodo autunnale ed invernale, e non più tardi delle ore 19.00 nel periodo primaverile ed estivo, e che, in occasione delle settimane alterne in cui il potrà tenere con sé il bambino dalla sera di venerdì a partire dalle ore 19.00, lo riporti nell'abitazione della madre nella giornata di domenica sera, entro le ore 19.00 nel periodo autunnale ed invernale, ed entro le ore 20.00 nel periodo primaverile ed estivo;
3) disporre che il sig. comunichi alla sig.ra , con congruo Parte_1 Controparte_1 anticipo, almeno 20 giorni prima rispetto al momento di inizio, in quale mese dell'anno
(giugno, luglio o agosto) ha intenzione di tenere con sé il figlio per una Persona_2 settimana consecutiva, precisando che tale facoltà è riferita ad una sola settimana da individuarsi nei tre mesi estivi, e non già ad una settimana per ogni singolo mese di giugno, luglio ed agosto;
4) disporre che il padre concorra al mantenimento dei figli minori mediante versamento di un assegno mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ogni figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre ad essere tenuto al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
5) vittoria di spese e compensi di giudizi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
3 1. Con ricorso depositato telematicamente in data 8.1.2024, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, - premesso di aver contratto, Parte_1 il 9.12.2007, matrimonio concordatario con che dall'unione sono nati i figli Controparte_1
ER (nata a [...] l'[...]) ed (nato a [...] il Persona_2
3.1.2014); che, con sentenza parziale n. 245/2021 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e con successiva sentenza definitiva n. 435/2023 ha dichiarato l'addebito della stessa al;
che ricorrono i presupposti per la pronuncia di Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, poiché sono trascorsi, ad oggi, oltre sei anni dalla data 22.11.2016 in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione - tutto ciò premesso, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con l'accoglimento delle conclusioni, meglio trascritte in ricorso, che prevedono la sostanziale conferma delle condizioni di separazione, con riferimento all'affidamento condiviso dei figli, alla loro collocazione presso la madre ed alle visite paterne, e con riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli ad un importo pari a 250,00€ ciascuno.
Si è costituita in giudizio non contestando la domanda di divorzio ma Controparte_1 deducendo, in estrema sintesi, che il padre non ha praticamente mai osservato l'orario di riconsegna alla madre del figlio , “e sovente, praticamente sempre, il lunedì ER2 mattina lo accompagna a scuola in sistematico ritardo rispetto all'ordinario orario di ingresso dei bambini in classe (tra le 8.00 e le 8.10)”. Tanto premesso ha chiesto la modifica degli orari di visita paterni, nel senso meglio precisato nelle conclusioni sopra trascritte, nonché l'aumento ad euro 600,00 mensili del contributo paterno al mantenimento dei figli
(300 per ciascuno), “in ragione dell'aumento del costo della vita nell'ultimo biennio, di cui vi è notorietà ed evidenza nell'inflazione galoppante specialmente nell'anno 2023”.
Con le memorie di replica, successivamente depositate, il ricorrente contesta fermamente l'accusa di accompagnare il figlio in ritardo a scuola, chiedendo di esaminare i registri elettronici, ed insiste per la conferma delle vigenti condizioni di visita, lamentando la prosecuzione del comportamento ostruzionistico materno, già accertato in sede di giudizio separazione.
4 Fallito il tentativo di conciliazione all'udienza dinanzi al Giudice delegato dell'11 aprile
2024, è stata decisa, con sentenza depositata il 18 luglio 2024, la questione sullo status e rimessa la causa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni.
Quindi, in difetto di istanze istruttorie, mutato il Giudice relatore per effetto di riassegnazione del procedimento, all'udienza del 22 aprile 2025 le parti si sono riportate alle conclusioni prese e hanno chiesto la decisione.
2. Essendo già stata decisa la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vanno in questa sede regolamentati gli aspetti conseguenti alla suddetta pronunzia, cioè ER quelli relativi all'affidamento dei figli minori, (nata a [...][...], oggi di diciassette anni) ed (nato il [...], oggi di undici anni) nonché al contributo di Persona_2 mantenimento a carico del genitore non collocatario.
Ebbene, in ordine all'affidamento, va chiarito che, in seguito all'intervento della novella legislativa di cui alla legge n. 54/06, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori deve considerarsi la regola generale (cfr. art. 337 bis, secondo comma, c.c.: “il giudice…valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”); mentre l'art. 337 quater c.c. contempla l'ipotesi che il giudice disponga l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Nel caso che occupa, non emerge alcuna controindicazione al mantenimento del regime, già adottato in sede di separazione ed attualmente vigente, di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con la collocazione prevalente degli stessi presso la madre, come concordemente richiesto dalle parti.
Quanto alle modalità del diritto di visita paterno, ritiene il Collegio di dover confermare – al fine di garantire il diritto dei minori alla bi-genitorialità - le vigenti condizioni stabilite in sede di giudizio di separazione, con sentenza n. 435/2023 del 25.5.2023, a seguito di lunga e approfondita istruttoria, che ha condotto al miglioramento del rapporto mantenuto tra padre e figli, dovendosi evitare di perpetrare atteggiamenti di reciproca puntigliosità, anche negli orari di visita e di transito da un genitore all'altro (già sottolineati dalla relazione EIP depositata nel maggio 2022 nell'ambito del giudizio di separazione), che avevano già determinato effetti dannosi sullo sviluppo psicoaffettivo dei minori.
5 ER Pertanto,“la minore , data l'età, potrà incontrare liberamente il padre ogni qual volta lo vorrà; quanto al minore il padre potrà vederlo e tenerlo con sé con le Persona_2 seguenti modalità, salvo diverso accordo tra le parti: il padre terrà con sé il figlio
[...]
, prelevandolo da casa della madre il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 16.00 ER2 alle ore 19.30 e a settimane alterne vedrà e terrà con sé dal venerdì dalle Persona_2 ore 19.00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio (con la specificazione che debba essere il padre a prelevare e a riaccompagnare il figlio presso l'abitazione materna, salvo il lunedì mattina durante il periodo scolastico quando lo stesso dovrà provvedere ad accompagnare
i minori a scuola); nei mesi estivi trascorrerà una settimana consecutiva Persona_2 con il padre (Giugno, Luglio, Agosto), che, in mancanza di accordo tra i genitori, dovrà essere individuata nella prima settimana di agosto;
per quanto riguarda le vacanze natalizie
trascorrerà la vigilia di Natale con il padre ed il 25 con la madre, il 26 Persona_2 con il padre. A Capodanno trascorreranno la vigilia con la madre e giorno 1 con il padre, giorno dell'Epifania con la madre. L'anno seguente si alterna;
durante le vacanze di Pasqua il minore passerà la Pasqua con il papà e la Pasquetta con la madre ad anni alterni;
il minore trascorrerà il compleanno del proprio genitore con quest'ultimo”; il tutto, salvo che le previste modalità non si rivelino incompatibili con gli impegni scolastici o ricreativi dei minori o contrarie al loro prevalente interesse psico-fisico.
3. In ordine alla misura del contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore dei figli minori, si osserva quanto segue.
Dai documenti in atti, emerge che ha dichiarato un reddito pari, nel 2022, Parte_1
a 14.930,00 euro (con imposta a credito), derivante da rapporto di lavoro dipendente e da attività d'impresa, oltre che dalla comproprietà in quota di diversi immobili (terreni e fabbricati: v. modelli fiscali depositati dal ricorrente).
Ciò posto, tenuto conto anche delle maggiori esigenze, conseguenti all'accresciuta età dei minori rispetto all'epoca della separazione, ritiene il Collegio che l'entità del contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli vada stabilita in euro 250,00 mensili per ciascuno, oltre al pagamento delle spese straordinarie (mediche non coperte da SSN,
6 scolastiche e sportive), preventivamente concordate o urgenti, gravante su ciascuno dei genitori in misura pari al 50%.
4. Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno interamente compensate.
5. La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti ed avvisato il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso Parte_1 telematicamente depositato l'8.01.2024, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- Affida i figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso, disponendo che essi continuino a vivere stabilmente presso la madre;
- Dispone che il padre possa visitare e tenere con sè i figli minori con le modalità già indicate nella sentenza di questo Tribunale, n. 435/2023 del 25.5.2023, meglio trascritte in parte motiva;
il tutto, salvo che le previste modalità non si rivelino incompatibili con gli impegni scolastici o ricreativi dei minori o contrari al loro prevalente interesse psico-fisico;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, un assegno per il mantenimento dei figli, quantificato in € 500,00 mensili (250 per ciascuno), con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT relativi alle famiglie di operai, oltre all'obbligo di contribuire in misura pari al
50% alle spese mediche, scolastiche e sportive, preventivamente concordate o urgenti, effettuate in favore degli stessi figli;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Presidente
Piero Viola
Il Giudice estensore
Maria Teresa Gentile
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