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21 giugno 2022
21 giugno 2022
Art. 21. Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura 1. All' articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.».
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), come modificato dalla presente:
«Art. 1 (Componenti e sede del Consiglio). - Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.
All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma.».
a) al primo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.».
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), come modificato dalla presente:
«Art. 1 (Componenti e sede del Consiglio). - Il Consiglio superiore della magistratura e' presieduto dal Presidente della Repubblica ed e' composto dal primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta comune delle due Camere.
All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialita'. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.
Il Consiglio ha sede in Roma.».
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- 1. Recensione a N. Zanon, F. Biondi Il sistema costituzionale della magistraturahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
Recensione a N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, 6^ edizione, Zanichelli, 2024 1. L'ordinamento giudiziario è uno dei settori più complessi e difficili del nostro diritto. Esso è il frutto di interventi legislativi numerosi che si sono stratificati nel diritto vigente anche quando hanno seguito linee politiche non uniformi. Quanto questa situazione sia lontana dalla previsione costituzionale di “una nuova legge sull'ordinamento giudiziario” (VII disp. att. Cost.) non vi è bisogno di sottolineare. Essa, al contempo, rende apprezzabile l'iniziativa di ricondurre a sistema una materia confusa e disorganica. A questo compito si sono dedicati da tempo i due …
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