Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: ED LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2507 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 23.6.2025 tra
(cod. Parte_1 fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 dott. elettivamente domiciliata in Roma, via della Piramide Ce- Parte_1 stia n. 1/B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Maria Giovanelli (cod. fisc.
), che la rappresenta e difende unitamente alle avv. CodiceFiscale_1
Barbara Fiore (cod. fisc. ) e Sara Mazzoccanti (cod. CodiceFiscale_2 fisc. ) per procura in calce all'atto di citazione in CodiceFiscale_3 appello;
-appellante- e (già Controparte_1 [...]
(cod. fisc. ), in persona della pro- Controparte_2 P.IVA_2 curatrice speciale, dott.ssa domiciliata presso l'avv. Controparte_3
Ubaldo Sassaroli (cod. fisc. ) (p.e.c.: CodiceFiscale_4 Emai_1 [...]
, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio Email_2 separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI per del dr. unipersonale: “Voglia Parte_1 Parte_1
l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e respinta:
- Accogliere per le causali di cui in narrativa, il presente appello annullando e/o riformando integralmente la sentenza del Tribunale di Roma sex. XVII (ex IX) Imprese n. 5933/2024 del 5.4.2024 e notificata in pari data e per l'ef- fetto accogliere tutte le conclusioni rassegnate in primo grado, ivi comprese quelle formulate in via istruttoria e segnatamente:
a) in via principale accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 2° comma L. 287/1990 la nullità integrale del contratto di fideiussione sottoscritto in data 16.4.2010 con la Controparte_4 successivamente incorporata d , po
[...] Parte_2 CP_2 quale cessionaria dei crediti d Parte_3
, oggi denominata
[...] Controparte_5 per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 per i motivi esposti in narrativa nonché per quelli già dedotti in primo grado con ogni conseguente provve- dimento nei confronti della società cessionaria;
b) in via subordinata, per i motivi esposti in narrativa nonché per quelli già dedotti in primo grado accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole di cui agli artt. 3, 7 e 10 del contratto di fideiussione sottoscritto dall
[...]
per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990, con ogni con- Parte_4 seguente provvedimento nei confronti della società cessionaria;
(…)
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”; per “voglia la Corte di Appello Controparte_1 adìta, nel merito ed in via principale, respingere l'appello proposto dall
[...] unipersonale - rigettando integralmente Parte_1 Parte_1 le avverse domande, sia in via principale che in via subordinata che in via istruttoria - perché infondato in fatto e in diritto, non provato e/o con
2 qualsivoglia altra statuizione per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio nonché condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente de- terminata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. attesa la natura gravemente temeraria dell'impugnazione proposta”.
FATTO E DIRITTO
1. La unipersonale (di seguito Parte_1 soltanto ) ha citato in riassunzione innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, a seguito di dichiara- zione di incompetenza da parte del Tribunale di Terni nell'ambito di un giu- dizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che, con la stessa ordinanza che ha dichiarato l'incompetenza in relazione al presente giudizio, è stato so- speso), l' (già Controparte_1 [...]
, chiedendo: i) in via principale, di accertare, ai Controparte_2 sensi dell'art. 33, co. 2, della legge n. 287/1990, la nullità integrale del contratto di fideiussione sottoscritto in data 16.4.2010 con la
[...]
(successivamente incorporata da Controparte_6
per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990; ii) in Parte_2 via subordinata, di accertare la nullità delle singole clausole di cui agli artt. 3, 7 e 10 del suddetto contratto di fideiussione sottoscritto dalla Parte_1
per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, con ogni con-
[...] seguente provvedimento nei confronti della società cessionaria.
Si è costituita nel giudizio riassunto la che ha contestato la CP_1 fondatezza delle domande svolte dalla società attrice e ha concluso per il rigetto delle stesse.
La causa è stata istruita mediante deposito di documentazione da entrambe le parti.
Con sentenza n. 5933/2024 del 5.4.2024 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha rigettato le domande proposte dall'at- trice, condannandola a rimborsare alla convenuta le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
, che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso come Parte_4 in epigrafe. 3 Anche nel presente grado di giudizio si è costituita la che ha CP_1 contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che quella sottoscritta dalla in data Parte_1
16.4.2010 in favore della Parte_5
a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di quest'ultima
[...] dalla fino all'importo di € 210.000,00, costi- Parte_6 tuisca “una fideiussione specifica che è stata rilasciata a garanzia delle ob- bligazioni relative al (…) rapporto di scoperto di conto corrente”. In partico- lare, parte appellante deduce che “Il contratto, infatti, espressamente chia- mato 'Lettera di fideiussione importo limitato a garanzia di operazioni varie comportanti rischi', è stato strutturato come una vera e propria fideiussione omnibus, in quanto destinata a garantire qualunque obbligazione contratta d (testualmente '…per l'adempimento delle obbligazioni verso co- Pt_6 desta banca …') ed è stata canalizzata dalla banca sul conto corrente aperto presso l d ”. Parte_5 Pt_6
Il motivo non è fondato.
Secondo parte appellante, “la garanzia sottoscritta dall Parte_1 era da un lato funzionalmente finalizzata alla concessione del credito da parte della banca e, dall'altro, destinata a garantire una serie indeterminata di obbligazioni dell verso la banca, con l'unico limite dell'importo Pt_6
(obbligatorio anche per le fideiussioni omnibus) e della canalizzazione nel conto corrente indicato nella fideiussione, né più e né meno come una qua- lunque fideiussione omnibus”.
In verità, anche se il documento di sintesi della fideiussione sottoscritta dalla in data 16.4.2010 con la Parte_1 Parte_5 può trarre in inganno, essendo indicato che la garan-
[...] zia viene rilasciata per un “importo limitato a garanzia di operazioni varie comportanti rischi”, nel contratto viene previsto espressamente che l'odierna appellante si è costituita fideiussore della fino Parte_6 alla concorrenza di € 250.000,00 “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca (…) utilizzate sotto forma di: SCOPERTO DI CONTO CORRENTE DI EURO 250.000,00 (EURO DUECENTOCINQUANTAMILA) A
4 REVOCA”. L'obbligazione di garanzia è stata assunta, dunque, in relazione a uno specifico rapporto intrattenuto dalla debitrice principale con la Pt_2 garantita, e segnatamente dell'apertura di credito in conto corrente (o fido o scoperto di conto corrente) fino di € 250.000,00 accordato, fino a revoca, alla Parte_6
In altri termini, la garanzia personale è stata prestata dalla Parte_1 con riguardo alle obbligazioni nascenti in capo alla debitrice principale a fronte di uno specifico contratto bancario stipulato da quest'ultima con l'isti- tuto di credito garantito, qual è il contratto di apertura di credito di cui all'art. 1842 c.c., e non di qualunque obbligazione assunta dalla Parte_6 nei confronti della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramon-
[...] tana s.p.a. La fideiussione del 16.4.2010, quindi, delimita la fonte dell'ob- bligazione di garanzia assunta dall'odierna appellante in uno specifico rap- porto, quale è appunto lo scoperto di conto corrente fino a € 250.000,00 accordato alla correntista garantita.
Non è allora possibile affermare – come fa parte appellante – che il contratto per cui è causa “è stato strutturato come una vera e propria fideiussione omnibus, in quanto destinata a garantire qualunque obbligazione contratta d (testualmente '…per l'adempimento delle obbligazioni verso co- Pt_6 desta banca …') ed è stata canalizzata dalla banca sul conto corrente aperto presso la da ”. Di contro, il Parte_5 Pt_6 contratto di fideiussione è strutturato espressamente e chiaramente come una fideiussione specifica, a garanzia dell'obbligazione restitutoria della
[...]
a fronte dello scoperto di conto corrente fino a Parte_7 revoca accordato alla stessa per € 250.000,00 dalla garantita.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che “il suddetto provvedimento della AN d'AL [n. 55/2005 del 2.5.2005] costituisce prova privilegiata della sussi- stenza di un'intesa anticoncorrenziale solo in relazione alle fideiussioni om- nibus che siano conformi allo schema contrattuale oggetto di valutazione della AN d'AL”. In particolare, l'appellante deduce l'erroneità della de- cisione impugnata laddove per “non aver considerato il noto provvedimento della AN d'AL 55/2005 come prova privilegiata anche per le fideius- sioni specifiche”.
5 Il motivo è privo di pregio.
Il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005, con cui la AN d'AL, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990, n. 287, ha dichiarato il contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a), di tale legge - a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restrin- gere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” - di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI, ha riguar- dato espressamente il tipo della fideiussione omnibus. Più in dettaglio, lo schema esaminato dalla AN d'AL era costituito da tredici articoli, la vio- lazione della disciplina anticoncorrenziale è stata ritenuta con riguardo alla c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incas- sate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla c.d. “clausola sopravvivenza” (art. 8: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce co- munque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) e alla clausola di deroga agli ordinari effetti conseguenti alla scadenza dell'ob- bligazione principale stabiliti dall'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
In più passaggi del provvedimento sanzionatorio suddetto, la AN d'AL tratteggia le significative difformità che, in punto di ricadute e utilità econo- mica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, evidenziando la maggiore efficienza economica di quella “specifica” rispetto a quella omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali della prima. E, soprattutto, ritiene che - come si legge al punto 78 del provvedimento (dove, significativamente, si avverte che “le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole”) - il portato anticoncorren- ziale non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così dedotto dall'odierno appellante, bensì dal precipitato di tali clausole 6 nello schema omnibus, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefi- nita di rapporti anche futuri.
In altri termini, e anche in estrema sintesi, quello che la AN d'AL ha ritenuto con il provvedimento sanzionatorio n. 55/2005 è che l'adozione delle tre clausole sopra riportate per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui tali tre clausole mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Diversamente, e come ha ritenuto la Suprema Corte, le singole deroghe di cui al provvedi- mento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie
(cfr., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass. civ., Sez. VI-1, 4.12.2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-1, 24.9.2013, n. 21867; Cass. civ., Sez. III, 18.4.2007, n. 9245).
Come ha evidenziato sempre il provvedimento della AN d'AL (v. sempre punto 78), l'illiceità delle clausole sopra indicate non concerne le clausole in sé, ma il fatto che, essendo inserite in un modello contrattuale di uso cor- rente, esse possono ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrat- tuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che pre- vede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante”. In buona sostanza, ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione om- nibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche a uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.
La non applicabilità di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia invocata da parte appellante (Cass. civ., SS.UU., 30.12.2021, n. 41994) alla fideiussione specifica dipende, allora, dal fatto che – non solo – la violazione della disciplina nazionale in materia di concor- renza è stata ritenuta sussistente dalla AN d'AL con riguardo alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.10.2024, n. 26847). Con ri- guardo alle fideiussioni specifiche non vi è stato alcun accertamento, non
7 oggetto dell'istruttoria condotta all'esito della quale è stato assunto il prov- vedimento n. 55 del 2.5.2005, ma anzi la stessa Autorità ha evidenziato come le valutazioni compiute in ordine alla sussistenza dell'illecito anticon- correnziale afferiscano esclusivamente alla fideiussione omnibus, e non an- che a quella specifica, stanti le differenze delle stesse anche sotto il profilo della funzione di garanzia stessa per le banche.
Come ha inoltre osservato la Suprema Corte, la lettura restrittiva della por- tata del provvedimento n. 55 emesso dalla AN d'AL il 2.5.2005 trova conforto anche nella disciplina introdotta con il d.lgs. 19.1.2017, n. 3, con cui si data attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE (c.d. “pri- vate enforcement”). L'art. 7, co. 2, di tale decreto, nel dare seguito a un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l'accertamento anticoncorrenziale operato da un'autorità nazionale, ovvero dalla Commis- sione, precisa che tale prova è limitata all'accertamento “per l'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.8.2024, n. 21841).
4. Con il terzo motivo di appello la censura la sentenza Parte_1 di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la violazione della normativa antitrust in relazione alla fideiussione sottoscritta in data 16.4.2010, anche qualora si voglia ritenere la stessa specifica. La censura viene dunque rivolta alla decisione impugnata laddove la Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto che, “Nel caso di specie, (…) trattandosi di fideiussione specifica non risulta sussistere la prova di una violazione della normativa antitrust da parte dell'istituto di cre- dito in relazione a detto tipo di garanzia per il solo fatto che le clausole 3, 7 e 10 dell'atto di fideiussione riproducano le clausole 2, 6 e 8 del suddetto schema ABI”.
In particolare, parte appellante rileva che “Il Tribunale ammette (…) che la difesa del fideiussore abbia dimostrato l'esistenza di una 'prassi' delle ban- che di utilizzare 'in modo prevalente nei contratti di fideiussioni specifiche, come in quelle omnibus le clausole in oggetto'; tuttavia, ritiene – errando – che da detta prassi non sia 'deducibile' una condotta anticoncorrenziale”; e deduce che “la difesa della ha assolto con scrupolo e Parte_1
8 diligenza ad ogni onere probatorio sulla stessa gravante a mezzo di una ampia, mirata, esaustiva e concordante produzione documentale”.
Il motivo non è fondato.
4.1. La deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Parte_1 giudice di primo grado, avrebbe fornito la prova della sussistenza di un'in- tesa in violazione della normativa antitrust nazionale, e precisamente che tale prova sarebbe stata fornita, non solo con la produzione dello “schema Abi 2003 (doc. 42), [del] provv.[edimento] n. 14251 del 20.4.2005 dell'Au- torità garante della concorrenza e del mercato (doc. 21) e [del] provv.[edi- mento] 55 del 2.5.2005 (doc. 22)”, come di “numerose fideiussioni omnibus (docc. 29, 30, da 33 a 41) meramente riproduttive dello schema Abi 2003”, ma anche – e soprattutto – di “un rilevante numero di fideiussioni specifiche, distribuite in un assai ampio arco temporale (doc. 32, documento che con- tiene le plurime fideiussioni specifiche prodotte, e doc. 46), dalla cui lettura risulta di palmare evidenza che esse contengano tutte le stesse clausole, ed in particolare, le stesse già oggetto di indagine dalla AN d'AL nel 2005, richiamando e riproducendo in tutto e per tutto il modello Abi del 2003”.
Come si è detto sopra, il provvedimento sanzionatorio n. 55 adottato dalla
AN d'AL il 2.5.2005 con riguardo alla fideiussione omnibus non può costituire prova privilegiata della sussistenza di un'intesa violativa della con- correnza da parte delle banche con riguardo alla fideiussione specifica. E ciò in via assorbente sul rilievo che, in ogni caso, costituisce prova privilegiata per le fideiussioni omnibus soltanto con riguardo alla sussistenza del com- portamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rive- stita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esami- nato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005: infatti, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo a un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 25.11.2024, n. 30383, ma in tale senso era già in precedenza l'orientamento di questo giudicante).
Ciò chiarito, l'attrice in riassunzione (odierna appellate) era onerata dell'alle- gazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto
9 nell'introdurre il giudizio di primo grado. Di contro, e diversamente da quanto dedotto, parte appellante non ha allegato la sussistenza di tali pre- supposti e non ha dato prova alcuna che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reci- proca concorrenza.
4.2. Come si è detto sopra, la deduce di avere fornito Parte_1 tale prova con la documentazione prodotta sub n. 32 e n. 46 del proprio fascicolo di parte del giudizio di primo grado.
In verità, in ragione di quanto si è sopra ritenuto, alcuna prova della sussi- stenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, consistente in un'intesa volta a imporre un modello di fideiussione specifica nell'anno 2010, si può trarre dai documenti prodotti in primo grado dall'odierna appellante: tanto da quelli depositati sub n. 32 del fascicolo dell'odierna parte appellante, che consistono in fideiussioni rilasciate negli anni 2003, 2004, 2015, 208, 2019 e 2021; quanto dal documento depositato sub n. 46 del fascicolo di parte appellante, che consiste in un'unica fideiussione specifica (rilasciata in favore della Banco di Desio e della Brianza s.p.a.) rilasciata nell'anno 2010, anno a cui si riferisce la fideiussione per cui è causa. È di tutta evidenza come una sola fideiussione specifica sostanzialmente sovrapponibile, in particolare con riguardo alle previsioni di cui agli artt. 3, 7 e 10, alla fideiussione rila- sciata dall'appellante nello stesso anno a garanzia di un diverso istituto di credito non posso costituire prova della sussistenza all'epoca di un'intesa restrittiva della concorrenza tra un numero rilevante di banche, a cui partici- pava anche la Parte_5
Neanche la restante, copiosa, documentazione prodotta dalla Parte_1
nel primo grado di giudizio, peraltro non richiamata dalla stessa nello
[...] svolgere il motivo di appello in esame, è idonea a provare una tale intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/ da parte delle banche in relazione alle fideiussioni specifiche.
La documentazione ritualmente depositata dalla società appellante nel giu- dizio di primo grado non solo non riguarda, per lo più, fideiussioni specifiche,
10 ma neanche è relativa a fideiussioni rilasciate nell'anno 2010, con la sola eccezione di alcuni dei documenti prodotti sub n. 34 del fascicolo di parte appellante del primo grado di giudizio (che, invero, vengono erroneamente indicati dalla come riguardanti tutti fideiussioni omni- Parte_8 bus). In particolare, sotto tale numero si rinvengono, tra gli altri documenti: una fideiussione specifica rilasciata il 24.3.2010 in favore della Cassa Rurale di Castello Tesino s.coop.; una fideiussione specifica rilasciata il 14.6.2010 in favore del Credito Cooperativo Centro Calabria s.coop.; due fideiussioni specifiche rilasciate il 16.7.2010 e l'8.10.2010 dalla Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a.
4.3. In altri termini, nel presente giudizio risulta provato esclusivamente che modelli sostanzialmente sovrapponibili per la stipula di un contratto di fi- deiussione specifica – in particolare, con riguardo alle previsioni di cui agli artt. 3, 7 e 10 di quella oggetto di causa - venissero utilizzati da soltanto quattro istituti di credito (Banco di Desio e della Brianza s.p.a., Cassa Rurale di Castello Tesino s.coop., Credito Cooperativo Centro Calabria s.coop. e Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a.), peraltro nessuno tra quelli “primari”, ma anzi a vocazione prevalentemente – quando non esclusivamente - locale.
Non è allora possibile ritenere che l'utilizzo di clausole contrattuali sostan- zialmente corrispondenti sia indice di un'intesa restrittiva della concorrenza tra le stesse, e tanto meno dell'intento delle stesse di conformare oggettiva- mente il regolamento contrattuale al risultato di un'intesa o pratica tra tutte le banche o le maggiori, che presupporrebbe la prova di quest'ultima, ancora prima che dell'intento conformativo stesso (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024,
n. 12007).
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "il carattere uniforme dell'applica- zione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pre- tesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedi- mento della AN d'AL su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso do- veva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 с.c." (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 28.11.2018, n. 30818). Per cui "com- pete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme
11 della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa" (così Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846).
Conclusivamente sul motivo di appello in esame, si deve escludere la nullità degli artt. 3, 7, 10 del contratto di fideiussione specifica sottoscritto in data 16.4.2010 dalla per violazione dell'art. 2 della legge n. Parte_1
287/1990, non avendo l'odierna parte appellante fornito prova che tali pre- visioni contrattuali siano il precipitato di un'intesa restrittiva della concor- renza.
4.4. Né parte appellante può dedurre di avere chiesto di fornire la prova di una tale intesa restrittiva della concorrenza, e segnatamente che “in ragione della oggettiva difficoltà di reperimento di ulteriore materiale contrattuale bancario è stata formulata la richiesta, disattesa dal giudice di primo grado, di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc o dell'art. 3 D. Lgs 3/2017 relativamente a modelli di fideiussioni omnibus e specifiche delle principali banche italiane”.
Con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. la Parte_1 ha istato perché il giudice istruttore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma “Dispon[esse] ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc o dell'art. 3 D. Lgs 3/2017 osservate le cautele onde ga- rantire la riservatezza di informazioni anche concernenti dati personali o sen- sibili, di modelli di fideiussioni omnibus e specifiche in uso nel settore ban- cario nel periodo temporale 2005 – 2010 (data di sottoscrizione della fi- deiussione) e negli anni successivi, se ritenuto necessario, nei confronti della AN d'AL nonché delle seguenti banche italiane:
- AN ES San LO PA (ivi comprese le banche incorporate , CP_7
Banco Ambrosiano Veneto, AN Commercial ANrio San Controparte_8
LO, nonché e AN Popolare di Vicenza acquistate il Parte_2
21.6.2017);
(ivi comprese le banche incorporat CP_9 CP_10 [...]
, , , Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 [...]
, e CP_14 Controparte_15 Controparte_16 rance);
CP_17
12 - Banco BPM PA (ivi comprese le banche incorporate AN Popolare di Verona, AN Popolare di Novara e la AN Popolare ALna);
; Pt_2 Controparte_18
; Pt_2 Controparte_19
- Credit (Credem); CP_20
- Banco di Desio e della Brianza PA (ivi compresa la Controparte_21
incorporata);
[...]
; Controparte_22
- Monte dei Paschi di Siena PA;
) Controparte_23 Controparte_24
”. Controparte_25
E' di tutta evidenza come un ordine di esibizione nei confronti di soggetti terzi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., quale quello sopra riportato, seppure ri- sponda al criterio dell'individuazione dei documenti da esibire (i moduli delle fideiussioni omnibus e specifiche in uso dal 2005 al 2010), presuppone non un fatto specifico da provare, vale a dire la sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, e segna- tamente con riguardo alle fideiussioni specifiche, ma piuttosto l'ipotetica o generica esistenza di questo fatto, da acclarare o identificare esclusivamente mediante i documenti richiesti, e come tale risulta inammissibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.5.1997, n. 4363). In altri termini, la prova della sussistenza dell'intesa in parola, pure allegata dall'originaria attrice in riassunzione, viene affidata esclusivamente all'acquisizione della modulistica delle fideiussioni specifiche in uso presso le banche sopra indicate, sostanzialmente le princi- pali banche del nostro Paese.
Nessun'altra circostanza di fatto da cui desumere la sussistenza di un'intesa siffatta viene dunque allegata, ancora prima di chiedere di fornire la prova della stessa. Ne consegue che un ordine di esibizione quale quello per cui ha istato e ista la difetta del requisito della specificità, ai Parte_1 sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., e soprattutto risulta esplorativo, e come tale inammissibile (cfr. Cass. civ., Sez. L, 25.10.2013, n. 24188; Cass. civ., Sez.
L, 23.2.2010, n. 4375; Cass. civ., Sez. L, 20.12.2007, n. 26943), essendo
13 volto non a provare l'esistenza di un fatto, ma piuttosto a riscontrare la sus- sistenza dello stesso ipotizzata da parte attrice.
E non si può non osservare come la natura esplorativa di una siffatta richiesta emerga anche dal fatto che l'odierna parte appellante ha chiesto e chiede l'esibizione, tra gli altri, del modello di fideiussione specifica relativa all'anno 2010 della Banco di Desio e della Brianza s.p.a., laddove una fideiussione di tale tipo e di quell'anno viene prodotta, in allegato alla stessa memoria istruttoria, sub documento n. 34, come si è detto sopra.
4.5. Non ignora questo giudicante che la giurisprudenza di legittimità, sep- pure in tema di risarcimento del danno derivante da paventate violazioni agli artt. 2 e segg. della legge n. 287/1990, ha affermato che il giudice non può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova. La Suprema Corte ha però evidenziato che resta fermo “l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza ed a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale”. Solo qualora la parte abbia assolto a tale onere di allegazione “il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli stru- menti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consu- lenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per rico- struire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4.6.2015, n. 11564; Cass. civ., Sez. I, 12.11.2019, n. 29237).
Come si è detto sopra, nel caso in esame la non ha Parte_1 allegato “in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza ed a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commer- ciale”, essendosi limitata a rappresentare come le clausole di cui agli artt. 3, 7 e 10 della fideiussione sottoscritta dalla stessa in data 16.4.2010 con la fossero sovrapponibili Parte_5
14 a quelle di cui agli artt. 2, 4, e 6 del modello A.B.I. 2003 sanzionato dalla AN d'AL con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 e che lo fossero an- che quelle delle altre banche, invero non documentando tale circostanza, ma chiedendo di acquisire la modulistica in uso nell'anno 2010 al fine di riscon- trare ciò.
Del resto, l'odierna appellante, dopo avere affermato che “l'odierno appel- lante ha allegato documentazione idonea a dimostrare in modo plausibile una univoca e generalizzata standardizzazione del contratto di fideiussione (sia omnibus che specifica) con riferimento ad un unico schema contrattuale che, come noto, contiene clausole idonee ad alterare ed a squilibrare illeci- tamente l'assetto degli interessi delle parti contraenti e quindi della libera concorrenza”, ha dedotto che “non rileva se tale palese standardizzazione (perpetrata da tutte le banche per decenni) sia frutto di un accordo espresso, di una pratica concordata o di una condotta non negoziale, essa è comunque illecita”. Di contro, proprio in ragione di quanto dedotto dalla stessa parte appellante, rileva non la standardizzazione del modello in sé, quanto che la stessa sia oggetto di una pratica concordata o coordinata, in difetto della quale non è configurabile l'illecito dedotto.
È ormai acquisito al patrimonio giuridico italiano ed europeo che “la pratica concordata” sia locuzione che viene utilizzata per descrivere le forme di coor- dinamento e cooperazione consapevoli, tra imprese poste in essere a danno della concorrenza. Nel caso del provvedimento n. 55 emesso dalla AN d'AL il 2.5.2005 il coordinamento emerge da un testo predisposto dall'ABI, vale a dire dall'associazione a cui aderisce la maggior parte delle banche italiane.
Proprio per questo non è possibile ritenere che “la documentazione in atti, sopra richiamata, è da sola sufficiente a far presumere in modo inequivoco la condotta illecita anticoncorrenziale”, come invero anche la documenta- zione che fosse stata acquisita dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 210 c.p.c., fosse idonea a provare
5. In conclusione, l'appello proposto dalla Parte_1 unipersonale avverso la sentenza n. 5933/2024 emessa dal Tri-
[...] bunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 5.4.2024 deve essere rigettato.
15 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla Parte_1 unipersonale avverso la sentenza n. 5933/2024 emessa dal Tribunale
[...] di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 5.4.2024; condanna la a Parte_1 rimborsare alla le spese del pre- Controparte_1 sente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rim- borso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 181020.
Roma, 23.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
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