Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 07/02/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZACONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 800/2017 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: , ed ivi residente in [...] elettivamente domiciliata in Torrenova via B. Caputo n. 177 presso e nello studio degli
Avv.ti Genoveffa Caliò, e Rosanna Monastra, dalle quali è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente-
OGGETTO: ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/03/2017, parte ricorrente esponeva:
- Che con sentenza del 11/02/15 veniva riconosciuto in capo alla Sig.ra il Parte_1 diritto a riscuotere le rate maturate a titolo di indennità di accompagnamento del de cuius
[...] con decorrenza dall'istanza amministrativa;
Per_1
- Che la ricorrente è titolare di pensione n. 35026795 CAT. SOART;
- Che, l' il 24/03/2016 comunicava di aver provveduto ad accogliere la richiesta di liquidazione CP_1 della pensione ai superstiti con decorrenza dal 01/12/2011 riportando il credito spettante per anno di riferimento e precisamente: anno 2011 €. 507,38, anno 2012 €. 6.253,00, anno 2013 €. 6.440,59, €.
6.511,44, anno 2015 €. 2.009,56 per un totale di €. 21.613,14;
- che a seguito della liquidazione l' comunicava un debito pari ad €. 10.666,51 con la motivazione CP_1 che erano state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto era venuto a mancare il diritto alla pensione a seguito della liquidazione di altro trattamento pensionistico;
- che in data 07/07/15 veniva inoltrata domanda di ricostituzione per il debito scaturito e dal ricalcolo deriva un credito pari ad €. 6.192,24 che l' non eroga per il recupero del debito di €. 10.666,51. CP_1
- che a seguito della domanda di ricostituzione inoltrata l' in data 20/10/15 comunicava che il CP_1 debito residuo per il periodo dal 01/12/2011 al 30/04/2015 è pari ad €. 4.499,15;
- Che avverso il suddetto provvedimento, in data 21/07/2016 è stato proposto ricorso al Comitato
Provinciale dell' , rimasto privo di riscontro;
CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, e contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto. La causa istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero
Nessuna decadenza appare maturata in ordine all'azione intrapresa dall'istante, volta a contrastare la CP_ ripetizione di quanto già corrisposto dall' atteso il tempestivo ricorso amministrativo con successiva introduzione dell'azione giudiziaria. Principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del 2011).
Il provvedimento in questione manca di motivazione logica e specifica in merito alla richiesta di indebito.
Invero dal tenore del provvedimento, del 20/10/2015, allegato in atti, non è dato cogliere né quali CP_ sarebbero i motivi specifici addotti, ne su quali basi di calcolo l' è pervenuto a formulare la richiesta di restituzione. CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n.
22862/10; v. anche Cass. n. 14965/12). CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
Prova che non risulta fornita.
Peraltro, assume carattere assorbente il motivo fondato sulla disciplina che esclude la possibilità del CP_ recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
Infatti, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dal ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989. Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato. E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il pensionato non abbia comunicato fatti incidenti sul CP_ diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall previdenziale. E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52 L.88/89. CP_ La prima richiesta effettuata dall' come risulta dagli atti, ed in particolare dal ricorso introduttivo è successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione. CP_ L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente. CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Pertanto, la domanda proposta con il presente ricorso va accolta, con annullamento dell'impugnato CP_ provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità e del valore della causa, e con distrazione in favore degli Avv.ti Genoveffa Caliò e Rosanna
Monastra, che hanno reso la dichiarazione di legge, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_ contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_ 1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara illegittima, la richiesta avanzata dall' con nota del 20/10/15 con la quale comunicava alla ricorrente un indebito pari ad €. 4.499,15, con conseguente annullamento della stessa, e, conseguentemente dichiara non dovuta la somma di € 4.499,15, e condanna CP_ l' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento;
2) Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.
Genoveffa Caliò e Rosanna Monastra;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 07/02/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia