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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/12/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con l'Avv. Parte_2 C.F._2
IN ST e con domicilio eletto presso il suo studio in Colico, Via Nazionale
54/B;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Uggiano La Chiesa, in data
09/09/2006, (atto n.17, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2006);
separati consensualmente con sentenza n. 301/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 n. 12 L. 898/1070, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato con rito concordatario in Uggiano La Chiesa (Le) il 9 settembre 2006, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune con atto n. 17 parte II
Serie A – anno 2006 – Comune di Uggiano La Chiesa (Le) ordinando ai competenti
Ufficiali di Stato civile di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni dell'emananda sentenza;
2) Casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà del signor e sita in Cura Carpignano Parte_2
(Pv) alla Via Puccini n. 6, rimarrà definitivamente assegnata allo stesso;
3) Affidamento del figlio minore
Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa: Persona_1 gli stessi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, concordando altresì ogni decisione inerente lo sviluppo, la crescita, l'educazione ed il benessere del figlio. Le decisioni riguardanti le necessità di vita quotidiana del figlio verranno assunte dal genitore con il quale lo stesso si troverà, nel rispetto di quanto condiviso ed in ogni caso, dandone doverosa e tempestiva informativa all'altro genitore.
4) Collocamento paritario del figlio minore
Il figlio minore avrà collocamento del tutto paritario presso ciascuno dei due Per_1 genitori: ciò anche in considerazione delle esigenze di carattere lavorativo dei genitori stessi. In particolare gli orari lavorativi del padre permettono allo stesso di accudire il minore dalla mattina sino alla sera ad ore 19.00 mentre gli orari della madre permettono alla stessa di accudire il minore direttamente dopo le ore 19.00.
Più precisamente il figlio pernotterà con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì alle ore 19.00 al lunedì successivo sempre alle ore 19.00
Per quanto concerne le festività natalizie i genitori alterneranno di anno in anno la festività di Natale con quella di Santo Stefano.
Pag. 2 di 6 Il minore , inoltre, trascorrerà alternativamente di anno in anno con l'uno o Per_1
l'altro genitore, il periodo del 27.12-31.12 e del 01.01- 06.01.
Quanto alle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, e ciò a decorrere dall'estate 2025.
I genitori, in tal caso, dovranno accordarsi sul periodo di vacanza che avranno cura di comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, qualora le ferie dei genitori dovessero cadere, in tutto o in parte, per entrambi nella mensilità di di agosto, il minore ad anni alterni trascorrerà con la madre la prima parte del mese di agosto e con il padre la restante.
Durante le vacanze pasquali i genitori avranno diritto di tenere con sé Per_1 alternandosi di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
Ciascun genitore si impegna a far conservare al figlio minore rapporti significativi con i nonni e con i parenti dell'altrui genitore valorizzando tali frequentazioni ritenute utili alla crescita dello stesso.
5) Mantenimento del minore in via diretta da parte di ciascun genitore.
In considerazione del collocamento paritario del figlio , a mente del quale lo Per_1 stesso trascorrerà un medesimo periodo di tempo con ciascun genitore nel corso di ciascuna settimana, nessuna forma di mantenimento indiretto viene stabilita a carico dell'uno o dell'altro genitore, in favore dell'altro.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta, nei giorni in cui lo avrà con sé.
6) Spese straordinarie
Le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si renderanno necessarie per verranno sostenute al 100 % dal signor come da Per_1 Parte_2 protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia che le parti conoscono e dichiarano aver ricevuto (cfr doc. 4)
7) Altre condizioni economiche
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto nessun assegno di mantenimento viene concordato tra di essi, dichiarando sin d'ora ed espressamente di rinunciarvi.
Pag. 3 di 6 Tuttavia, in ragione della discrasia reddituale esistente tra le parti, il signor si Pt_2 obbliga a contribuire al canone di locazione per l'abitazione che verrà reperita dalla signora secondo i termini di cui al punto 1 delle presenti condizioni, in Parte_1 ragione di euro 400,00 mensili;
somma che le parti concordano non soggetta a rivalutazione annuale.
Ciò a far data dal mese di aprile 2025 e sino al compimento dei 24 anni in capo al minore e, quindi, sino al 5 maggio 2035. Persona_1
Qualora la signora dovesse reperire l'abitazione prima dei termini indicati al Pt_1 precedente punto 1, sarà onere del signor anticipare il versamento del Pt_2 contributo di euro 400,00 di cui sopra.
Resta inteso che, qualora la signora dovesse iniziare convivenza stabile Parte_1 con altra persona, la predetta corresponsione mensile verrà a decadere.
L'assegno unico spettante ai ricorrenti per il figlio minore verrà percepito Per_1 unicamente dalla signora anche per la parte del signor;
Parte_1 Pt_2
8) le parti dichiarano che con il puntuale adempimento di quanto qui convenuto sarà definito ogni loro rapporto patrimoniale e che non avranno più nulla da avere o pretendere reciprocamente;
9) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con validità per l'espatrio e si impegnano a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/12/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 301/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 05/05/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno
Pag. 4 di 6 reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Uggiano La Chiesa il giorno
[...] Parte_2
09/09/2006 (atto n.17, parte II, serie A., anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 6
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con l'Avv. Parte_2 C.F._2
IN ST e con domicilio eletto presso il suo studio in Colico, Via Nazionale
54/B;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Uggiano La Chiesa, in data
09/09/2006, (atto n.17, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2006);
separati consensualmente con sentenza n. 301/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 n. 12 L. 898/1070, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 celebrato con rito concordatario in Uggiano La Chiesa (Le) il 9 settembre 2006, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune con atto n. 17 parte II
Serie A – anno 2006 – Comune di Uggiano La Chiesa (Le) ordinando ai competenti
Ufficiali di Stato civile di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni dell'emananda sentenza;
2) Casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà del signor e sita in Cura Carpignano Parte_2
(Pv) alla Via Puccini n. 6, rimarrà definitivamente assegnata allo stesso;
3) Affidamento del figlio minore
Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa: Persona_1 gli stessi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute, concordando altresì ogni decisione inerente lo sviluppo, la crescita, l'educazione ed il benessere del figlio. Le decisioni riguardanti le necessità di vita quotidiana del figlio verranno assunte dal genitore con il quale lo stesso si troverà, nel rispetto di quanto condiviso ed in ogni caso, dandone doverosa e tempestiva informativa all'altro genitore.
4) Collocamento paritario del figlio minore
Il figlio minore avrà collocamento del tutto paritario presso ciascuno dei due Per_1 genitori: ciò anche in considerazione delle esigenze di carattere lavorativo dei genitori stessi. In particolare gli orari lavorativi del padre permettono allo stesso di accudire il minore dalla mattina sino alla sera ad ore 19.00 mentre gli orari della madre permettono alla stessa di accudire il minore direttamente dopo le ore 19.00.
Più precisamente il figlio pernotterà con ciascun genitore a settimane alterne dal lunedì alle ore 19.00 al lunedì successivo sempre alle ore 19.00
Per quanto concerne le festività natalizie i genitori alterneranno di anno in anno la festività di Natale con quella di Santo Stefano.
Pag. 2 di 6 Il minore , inoltre, trascorrerà alternativamente di anno in anno con l'uno o Per_1
l'altro genitore, il periodo del 27.12-31.12 e del 01.01- 06.01.
Quanto alle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni, anche non consecutivi, e ciò a decorrere dall'estate 2025.
I genitori, in tal caso, dovranno accordarsi sul periodo di vacanza che avranno cura di comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, qualora le ferie dei genitori dovessero cadere, in tutto o in parte, per entrambi nella mensilità di di agosto, il minore ad anni alterni trascorrerà con la madre la prima parte del mese di agosto e con il padre la restante.
Durante le vacanze pasquali i genitori avranno diritto di tenere con sé Per_1 alternandosi di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo,
Ciascun genitore si impegna a far conservare al figlio minore rapporti significativi con i nonni e con i parenti dell'altrui genitore valorizzando tali frequentazioni ritenute utili alla crescita dello stesso.
5) Mantenimento del minore in via diretta da parte di ciascun genitore.
In considerazione del collocamento paritario del figlio , a mente del quale lo Per_1 stesso trascorrerà un medesimo periodo di tempo con ciascun genitore nel corso di ciascuna settimana, nessuna forma di mantenimento indiretto viene stabilita a carico dell'uno o dell'altro genitore, in favore dell'altro.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta, nei giorni in cui lo avrà con sé.
6) Spese straordinarie
Le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si renderanno necessarie per verranno sostenute al 100 % dal signor come da Per_1 Parte_2 protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia che le parti conoscono e dichiarano aver ricevuto (cfr doc. 4)
7) Altre condizioni economiche
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto nessun assegno di mantenimento viene concordato tra di essi, dichiarando sin d'ora ed espressamente di rinunciarvi.
Pag. 3 di 6 Tuttavia, in ragione della discrasia reddituale esistente tra le parti, il signor si Pt_2 obbliga a contribuire al canone di locazione per l'abitazione che verrà reperita dalla signora secondo i termini di cui al punto 1 delle presenti condizioni, in Parte_1 ragione di euro 400,00 mensili;
somma che le parti concordano non soggetta a rivalutazione annuale.
Ciò a far data dal mese di aprile 2025 e sino al compimento dei 24 anni in capo al minore e, quindi, sino al 5 maggio 2035. Persona_1
Qualora la signora dovesse reperire l'abitazione prima dei termini indicati al Pt_1 precedente punto 1, sarà onere del signor anticipare il versamento del Pt_2 contributo di euro 400,00 di cui sopra.
Resta inteso che, qualora la signora dovesse iniziare convivenza stabile Parte_1 con altra persona, la predetta corresponsione mensile verrà a decadere.
L'assegno unico spettante ai ricorrenti per il figlio minore verrà percepito Per_1 unicamente dalla signora anche per la parte del signor;
Parte_1 Pt_2
8) le parti dichiarano che con il puntuale adempimento di quanto qui convenuto sarà definito ogni loro rapporto patrimoniale e che non avranno più nulla da avere o pretendere reciprocamente;
9) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con validità per l'espatrio e si impegnano a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/12/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 301/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 05/05/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno
Pag. 4 di 6 reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non puo essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Uggiano La Chiesa il giorno
[...] Parte_2
09/09/2006 (atto n.17, parte II, serie A., anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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