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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2421/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 7.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 14.10.2024 da rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti PALUMBO ANDREA e RUSSO MARIA e AM NA, rappresentata e difesa dall'avv.to CONTE FLORINDA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel LT (CE) in data 12.12.2014, dalla cui unione sono nati i figli Per_1
(l'8.04.2015) e , (il 18.01.2017); Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
28.06.2022 nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza di separazione sullo status n. 1500/2023 del 17/04/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il giorno 12 del mese di dicembre dell'anno 2014 in Castel LT, tra il signor e la signora Parte_1
AR IO, così come trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castel
LT;
2. ordinare all'ufficiale dello stato Civile del Comune di Castel LT di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di Legge;
3. disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
4. disporre, atteso gli impegni lavorativi del signor che spesso si reca anche Parte_1
fuori per lavoro, che la signora AR IO, possa prendere le decisioni di ordinaria amministrazione, relative alla salute dei minori e , sottoscrivere i moduli di Per_1 Per_2
iscrizione scolastica, le autorizzazioni alle gite scolastiche, ai pone tutto quanto attiene la scuola, senza la previa autorizzazione del padre, così come sottoporre a visite specialistiche per le patologie ad oggi conosciute dei minori, senza la previa autorizzazione del padre, che nulla oppone a tanto;
5. disporre e confermare il diritto di visita del padre già concordato tra le parti in sede di separazione e secondo il calendario che qui si reitera:
- il padre potrà prelevare i figli dal domicilio materno due giorni a settimana, precisamente il martedì e giovedì dalle 17 alle 19;
- relativamente ai weekend, il padre potrà prelevare i figli due volte al mese dalle ore 10 alle ore 20 del sabato e dalle ore 10 alle ore 20 della domenica. Si fa presente che allo stato il pernottamento viene escluso, in quanto il minore necessita di dormire nel proprio Per_1
letto ortopedico come da disposizione medica e, pertanto, al momento non è in grado Per_2
di dormire lontano dal fratellino e dalla madre;
- per le festività i minori trascorreranno i giorni del 24-25 (giorno della vigilia e del Natale) con un genitore ed il 26/12, 31/12 e il 01/01 del nuovo anno (Santo Stefano, Vigilia e
Capodanno), con l'altro genitore, e così, ad anni alterni.Il giorno dell'Epifania ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
-per le altre ricorrenze, i minori festeggeranno il loro compleanno con gli amichetti, con facoltà del padre di voler partecipare alla festa;
- qualora ci siano altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti (nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini), i genitori acconsentiranno alla partecipazione dei bambini anche se tali giorni dovessero essere di spettanza dell'altro genitore;
-per le ferie estive: e potranno trascorrere con il padre, una settimana nel Per_1 Per_2
mese di luglio e/o di agosto da comunicare entro il 30 maggio di ciascun anno, senza pernottamento per i motivi summenzionati;
-i minori potranno festeggiare il compleanno, la Festa del Papà e della mamma con i rispettivi genitori;
- minori parteciperanno alle altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti, come compleanni dei nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini ecc. e i genitori acconsentiranno alla partecipazione anche se tali giorni dovessero essere di spettanza dell'altro genitore, recuperando tale giorno in quello successivo;
6. disporre che, qualora entrambi i genitori intendano trasferirsi altrove, dovranno comunicare per iscritto e con raccomandata eventuale cambio di residenza;
7. disporre che in caso di impedimento del signor , i figli e Parte_1 Per_1 Per_2
siano prelevati dalla nonna paterna;
8. confermare, in ragione della capacità lavorative di entrambi i genitori, in capo al signor il contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00) ossia euro 250,00 per ciascun minore, entro il giorno 8 di ogni mese a mezzo versamento sulla postpay n. [...] intestata alla Signora
AR IO, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di intesa del Consiglio Nazionale forense del 29.11.2017;
9. disporre che il signor , continui ad autorizzare la signora IO Parte_1
AR a richiedere ed incassare per intero l'assegno unico spettante per entrambi i figli minori. Il sig. , con la sottoscrizione del presente atto, autorizza la sig.ra Parte_1
IO a rinnovare annualmente presso l'INPS la detta domanda;
10. disporre che il signor autorizzi la signora IO AR a fare Parte_1
domanda, sottoscrivendo e percependo eventuali bonus e contributi dello Stato a favore dei minori, come bonus libri, bonus psicologo, bonus per attività sportive, borse di studio, ecc;
11. disporre che i coniugi si danno mutuo consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, per loro stessi;
12. disporre che i coniugi hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni personali;
13. le parti espressamente si obbligano a rispettare gli accordi di cui ai punti 1) a 12) del presente accordo;
14. I coniugi sono economicamente autosufficienti, per cui nulla viene stabilito in ordine al reciproco mantenimento;
15. le parti rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare.
16. le parti dichiarano di non volersi riconciliare. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel LT (CE) il
12.12.2014 da nato a [...] il [...], e AM NA, Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel LT (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13, parte II, serie A, anno
2014);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 7.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2421/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 7.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 14.10.2024 da rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti PALUMBO ANDREA e RUSSO MARIA e AM NA, rappresentata e difesa dall'avv.to CONTE FLORINDA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel LT (CE) in data 12.12.2014, dalla cui unione sono nati i figli Per_1
(l'8.04.2015) e , (il 18.01.2017); Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
28.06.2022 nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza di separazione sullo status n. 1500/2023 del 17/04/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il giorno 12 del mese di dicembre dell'anno 2014 in Castel LT, tra il signor e la signora Parte_1
AR IO, così come trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castel
LT;
2. ordinare all'ufficiale dello stato Civile del Comune di Castel LT di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di Legge;
3. disporre l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
4. disporre, atteso gli impegni lavorativi del signor che spesso si reca anche Parte_1
fuori per lavoro, che la signora AR IO, possa prendere le decisioni di ordinaria amministrazione, relative alla salute dei minori e , sottoscrivere i moduli di Per_1 Per_2
iscrizione scolastica, le autorizzazioni alle gite scolastiche, ai pone tutto quanto attiene la scuola, senza la previa autorizzazione del padre, così come sottoporre a visite specialistiche per le patologie ad oggi conosciute dei minori, senza la previa autorizzazione del padre, che nulla oppone a tanto;
5. disporre e confermare il diritto di visita del padre già concordato tra le parti in sede di separazione e secondo il calendario che qui si reitera:
- il padre potrà prelevare i figli dal domicilio materno due giorni a settimana, precisamente il martedì e giovedì dalle 17 alle 19;
- relativamente ai weekend, il padre potrà prelevare i figli due volte al mese dalle ore 10 alle ore 20 del sabato e dalle ore 10 alle ore 20 della domenica. Si fa presente che allo stato il pernottamento viene escluso, in quanto il minore necessita di dormire nel proprio Per_1
letto ortopedico come da disposizione medica e, pertanto, al momento non è in grado Per_2
di dormire lontano dal fratellino e dalla madre;
- per le festività i minori trascorreranno i giorni del 24-25 (giorno della vigilia e del Natale) con un genitore ed il 26/12, 31/12 e il 01/01 del nuovo anno (Santo Stefano, Vigilia e
Capodanno), con l'altro genitore, e così, ad anni alterni.Il giorno dell'Epifania ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
-per le altre ricorrenze, i minori festeggeranno il loro compleanno con gli amichetti, con facoltà del padre di voler partecipare alla festa;
- qualora ci siano altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti (nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini), i genitori acconsentiranno alla partecipazione dei bambini anche se tali giorni dovessero essere di spettanza dell'altro genitore;
-per le ferie estive: e potranno trascorrere con il padre, una settimana nel Per_1 Per_2
mese di luglio e/o di agosto da comunicare entro il 30 maggio di ciascun anno, senza pernottamento per i motivi summenzionati;
-i minori potranno festeggiare il compleanno, la Festa del Papà e della mamma con i rispettivi genitori;
- minori parteciperanno alle altre ricorrenze delle famiglie di origine dei ricorrenti, come compleanni dei nonni paterni o materni, matrimoni, comunioni, compleanni di cugini ecc. e i genitori acconsentiranno alla partecipazione anche se tali giorni dovessero essere di spettanza dell'altro genitore, recuperando tale giorno in quello successivo;
6. disporre che, qualora entrambi i genitori intendano trasferirsi altrove, dovranno comunicare per iscritto e con raccomandata eventuale cambio di residenza;
7. disporre che in caso di impedimento del signor , i figli e Parte_1 Per_1 Per_2
siano prelevati dalla nonna paterna;
8. confermare, in ragione della capacità lavorative di entrambi i genitori, in capo al signor il contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00) ossia euro 250,00 per ciascun minore, entro il giorno 8 di ogni mese a mezzo versamento sulla postpay n. [...] intestata alla Signora
AR IO, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di intesa del Consiglio Nazionale forense del 29.11.2017;
9. disporre che il signor , continui ad autorizzare la signora IO Parte_1
AR a richiedere ed incassare per intero l'assegno unico spettante per entrambi i figli minori. Il sig. , con la sottoscrizione del presente atto, autorizza la sig.ra Parte_1
IO a rinnovare annualmente presso l'INPS la detta domanda;
10. disporre che il signor autorizzi la signora IO AR a fare Parte_1
domanda, sottoscrivendo e percependo eventuali bonus e contributi dello Stato a favore dei minori, come bonus libri, bonus psicologo, bonus per attività sportive, borse di studio, ecc;
11. disporre che i coniugi si danno mutuo consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, per loro stessi;
12. disporre che i coniugi hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni personali;
13. le parti espressamente si obbligano a rispettare gli accordi di cui ai punti 1) a 12) del presente accordo;
14. I coniugi sono economicamente autosufficienti, per cui nulla viene stabilito in ordine al reciproco mantenimento;
15. le parti rese edotte della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.6 del DL 12.09.2014 n. 132 convertito in Legge 162/2014, dichiarano espressamente di volervi rinunciare.
16. le parti dichiarano di non volersi riconciliare. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castel LT (CE) il
12.12.2014 da nato a [...] il [...], e AM NA, Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel LT (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 13, parte II, serie A, anno
2014);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 7.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio