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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4626 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018,
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D'Avino e Paolo Parte_1
D'Avino, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Cavallerizza n. 60;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Leonardo Blandino, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Giampiero Di Lorenzo, in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 290;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024 i difensori delle parti hanno formulato le proprie richieste, richiamandosi ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1164/2018 il Tribunale di Nola ha ingiunto alla odierna opponente il pagamento di Euro 29.512,96, nonché interessi legali e spese del giudizio monitorio. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha proposto formale Parte_1
opposizione al suddetto provvedimento monitorio, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, e proponendo, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della pattuizione di interessi usurari. Ha pertanto insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si è altresì costituita in giudizio , la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1
dell'avversa pretesa;
ha insistito, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nell'atto introduttivo l'opponente ha espressamente e specificamente eccepito l'altrui difetto di legittimazione attiva.
Partendo dalla premessa per cui il credito monitorio trae origine dal contratto di finanziamento stipulato - in data 23.6.2010 - da con Consum.it (circostanza, questa, non Parte_1
contestata), l'opponente contesta che esso sia stato oggetto di cessione del credito in favore dell'odierna opposta (operazione del 22.6.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
2.7.2015). Nel dettaglio, deduce che rientravano nel contratto intervenuto tra Consum.it e Pt_1
i soli “crediti per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia già stata comunicata dalla CP_1
Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento”;
condizione, quest'ultima, non verificatasi nel caso di specie, avendo l'opponente negato di aver mai ricevuto una tale comunicazione.
Orbene, sul punto pare opportuno evidenziare che, per giurisprudenza di legittimità costante, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco (art. 58 TUB), occorre distinguere l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e quella in cui si contesta (non l'esistenza del contratto di cessione in sé, bensì) l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio. In tale ultimo caso, l'eventuale indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale,
possono costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione se risultano sufficientemente precise e consentono, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Ne consegue, in tali casi, che in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare
è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Ciò posto, e venendo al caso in esame, vista l'eccezione con cui si contesta l'inclusione del finanziamento oggetto di causa tra le operazioni oggetto di cessione, incombe(va) sulla parte opposta fornire la relativa prova, ovvero la regolare comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, anteriore al perfezionamento del contratto di cessione del credito.
Non essendo detta ultima prova stata fornita, risultando le difese espletate dall'opposta inconferenti e/o irrilevanti (cfr. documenti depositati in sede istruttoria) rispetto all'eccezione sollevata,
l'opposizione è fondata in quanto non ha dato prova di aver acquistato (tra gli altri, anche) il CP_1
credito oggetto di causa, e dunque la titolarità attiva della pretesa creditoria.
Consegue da tanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quando disposto dal D.M.
55/2014, tenuto conto della complessità e del valore della controversia, nonché delle difese espletate dalle parti.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulle domande, così provvede: - Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 1164/2018;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 286,00 per spese ed Euro 5.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali
(15%) come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
- Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte opposta.
Così deciso in Nola il 19.2.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4626 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018,
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D'Avino e Paolo Parte_1
D'Avino, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Cavallerizza n. 60;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Leonardo Blandino, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Giampiero Di Lorenzo, in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 290;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024 i difensori delle parti hanno formulato le proprie richieste, richiamandosi ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1164/2018 il Tribunale di Nola ha ingiunto alla odierna opponente il pagamento di Euro 29.512,96, nonché interessi legali e spese del giudizio monitorio. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha proposto formale Parte_1
opposizione al suddetto provvedimento monitorio, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, e proponendo, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della pattuizione di interessi usurari. Ha pertanto insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Si è altresì costituita in giudizio , la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1
dell'avversa pretesa;
ha insistito, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nell'atto introduttivo l'opponente ha espressamente e specificamente eccepito l'altrui difetto di legittimazione attiva.
Partendo dalla premessa per cui il credito monitorio trae origine dal contratto di finanziamento stipulato - in data 23.6.2010 - da con Consum.it (circostanza, questa, non Parte_1
contestata), l'opponente contesta che esso sia stato oggetto di cessione del credito in favore dell'odierna opposta (operazione del 22.6.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
2.7.2015). Nel dettaglio, deduce che rientravano nel contratto intervenuto tra Consum.it e Pt_1
i soli “crediti per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia già stata comunicata dalla CP_1
Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento”;
condizione, quest'ultima, non verificatasi nel caso di specie, avendo l'opponente negato di aver mai ricevuto una tale comunicazione.
Orbene, sul punto pare opportuno evidenziare che, per giurisprudenza di legittimità costante, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco (art. 58 TUB), occorre distinguere l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e quella in cui si contesta (non l'esistenza del contratto di cessione in sé, bensì) l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio. In tale ultimo caso, l'eventuale indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale,
possono costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione se risultano sufficientemente precise e consentono, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Ne consegue, in tali casi, che in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare
è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Ciò posto, e venendo al caso in esame, vista l'eccezione con cui si contesta l'inclusione del finanziamento oggetto di causa tra le operazioni oggetto di cessione, incombe(va) sulla parte opposta fornire la relativa prova, ovvero la regolare comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, anteriore al perfezionamento del contratto di cessione del credito.
Non essendo detta ultima prova stata fornita, risultando le difese espletate dall'opposta inconferenti e/o irrilevanti (cfr. documenti depositati in sede istruttoria) rispetto all'eccezione sollevata,
l'opposizione è fondata in quanto non ha dato prova di aver acquistato (tra gli altri, anche) il CP_1
credito oggetto di causa, e dunque la titolarità attiva della pretesa creditoria.
Consegue da tanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quando disposto dal D.M.
55/2014, tenuto conto della complessità e del valore della controversia, nonché delle difese espletate dalle parti.
Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulle domande, così provvede: - Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 1164/2018;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 286,00 per spese ed Euro 5.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali
(15%) come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
- Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte opposta.
Così deciso in Nola il 19.2.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)