TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. IE OL AR, all'udienza del 07/11/2025
, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 761 /2023 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Paoletti e Angelica Sappino, C.F._1 giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: reversibilità della pensione in favore del figlio inabile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in Cancelleria in data 15/02/2023 , adiva il Giudice Parte_1 del Lavoro, esponendo che, 23.6.2022 il Sig. presentava domanda di pensione ai Parte_1 superstiti n. 2153930500052 presso la sede territoriale di RR (RM), intesa ad ottenere la CP_1 reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile, della pensione Cat. VFS n. 00179859217945112 di cui era titolare in vita il padre Sig. , nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 in Guidonia-Montecelio (RM) l'11.6.2022. CP_ Lamentava che, nonostante fosse affetto da gravi infermità, l' rigettava la domanda in quanto non era stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare;
che, esperito l'iter amministrativo anche con il ricorso in secondo grado, anch'esso respinto, aveva presentato azione giudiziaria, chiedendo, pertanto, il riconoscimento al diritto alla pensione di reversibilità a decorrere CP_ dal primo giorno al mese successivo alla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite. CP_ L' rimaneva contumace.
Svolta l'istruttoria documentale, sul deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. Preliminarmente occorre osservare che non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità della domanda.
Sempre in via preliminare va rilevata l'insussistenza della prescrizione e decadenza, essendo l'azione presentata nei termini di legge.
Nel merito, la domanda appare fondata in quanto ricorrono gli estremi di cui all'art. 13 rdl n.
636/39 e succ. mod. e integr. .
La norma indicata stabilisce che hanno diritto alla pensione di reversibilità, tra gli altri, i figli maggiorenni totalmente inabili che vivevano a carico del pensionato. La stessa disposizione statuisce che i figli superstiti si considerano a carico del pensionato se questi provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
In merito alla determinazione di elementi oggettivi per la valutazione della c.d. vivenza a CP_ carico, l' con delibera 31.10.2000, n. 478, ha stabilito di fare riferimento ad indici stabiliti per legge e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. Tale criterio è stato ritenuto valido dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. 14996/2007).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato di essere totalmente invalida alla morte del genitore, producendo copiosa documentazione medica attestante plurime e ingravescenti patologie già conclamate alla data del decesso del dante causa e, soprattutto, ha dimostrato documentalmente che la Commissione medica dell' lo aveva riconosciuto invalido totale in misura del 100%, con CP_1 diritto all'indennità di accompagnamento, sin da epoca precedente alla data del decesso del padre (v. verbale di visita medico legale del 18.4.2020 confermata da successiva revisione del 4.10.2022, in atti).
Orbene, questo decidente ritiene di dover aderire all'orientamento espresso da questo Ufficio, secondo cui il riconoscimento della totale inabilità civile, aggravata dalla ricorrenza dei presupposti sanitari per percepire l'indennità di accompagnamento, implichi da parte dell' un positivo CP_1 giudizio sulla sussistenza del requisito sanitario utile all'ottenimento della pensione di reversibilità, rendendo perciò superfluo un accertamento peritale d'ufficio (cfr. sul punto Trib. Velletri, sez.
Lavoro, 22.12.2023).
In ordine al requisito della “vivenza a carico”, risulta dallo stato di famiglia prodotto in atti che il ricorrente conviveva con il defunto padre (si veda il certificato dello stato di famiglia, in atti).
Inoltre, parte ricorrente risultava percepire al momento della morte del padre solo redditi da pensione di inabilità e indennità di accompagnamento.
Orbene, non risultando percezione di reddito da parte della ricorrente superiore ai limiti per beneficiare della pensione di invalidità civile, può ritenersi comprovato l'assunto contenuto in ricorso in ordine al fatto che il padre provvedeva al totale mantenimento del figlio, odierno ricorrente, atteso che lo stesso non lavorava: può pertanto ritenersi provato l'ulteriore requisito della “vivenza a carico” del pensionato.
In punto di diritto vale ricordare che se è vero che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della "vivenza a carico", va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (Cass. n. 3678/2013; Cass., nn. 5008/1994; 15440/2004;
11689/2005), è anche vero che tale prova può essere data, secondo i principi generali, da una pluralità di indizi convergenti (vedi in particolare Cass. 17.12.2014 n. 26642 confermativa di sentenza nella quale la Corte d'Appello territoriale aveva valorizzato alcune circostanze dalle quali aveva desunto, in via presuntiva, che il genitore provvedeva al mantenimento della figlia;
in particolare il giudice aveva considerato che questa non aveva redditi, non svolgeva attività lavorativa e aveva da sempre coabitato con il padre), quali sono nel caso di specie quelli innanzi elencati (fra cui, è vero, non figura la coabitazione 'da sempre' con il padre – e però neppure la non coabitazione 'da sempre' con il padre- ma figurano ulteriori indizi). Va altresì osservato che devono considerarsi a carico del genitore defunto i figli maggiorenni inabili con un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il CP_ diritto alla pensione civile totale (Cass. 03/07/2007 n. 14996; circolare 198 del 29.11.2000).
In base a tali risultanze processuali, deve ritenersi che ricorrono nella specie le condizioni previste dall'art. 13 r.d.l. n. 636/39 (e succ. mod.) per il riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del ricorrente, pertanto la domanda risulta fondata e va accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, parametri minimi, in considerazione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Velletri, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' , con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in Cancelleria il 15/02/2023 , così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2. Condanna l' alla corresponsione della pensione di reversibilità per figlio inabile, nonché CP_1 al pagamento dei relativi ratei, in favore di , a decorrere dal primo giorno Parte_1 del mese successivo alla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
3. Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida CP_1 in euro 2.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
IE OL AR