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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/02/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 5447/2021
Il Giudice, letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 5447/2021 promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno De Parte_1 C.F._1
Nicola, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni, Tiziano Criserà e Silvia Di Nesta, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
preso atto che l'udienza del 26.2.2025, fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 5447/2021
TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno De Parte_1 C.F._1
Nicola, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni, Tiziano Criserà e Silvia Di Nesta, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma della Parte_1
sentenza n. 2237/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 17.02.2021, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 2377/2020, la quale così statuiva: “
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1
provvede: - Accoglie la domanda e per l'effetto – condanna la (già ), in CP_1 CP_2
persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 249,97 oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo. - Compensa le spese. Nocera Inferiore oggi
17.02.2021”. A sostegno del gravame l'appellante deduceva la violazione di legge in cui era incorso il Giudice di prime cure per avere il medesimo dichiarato la soccombenza reciproca e, conseguentemente, disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, nonostante nel giudizio di primo grado controparte si fosse limitata a resistere alla domanda attorea senza formulare autonome istanze. Più in particolare, l'appellante censurava il malgoverno delle spese processuali, alla luce del principio di causalità che presiede all'individuazione della parte soccombente nel processo, evidenziando come il comportamento dell'appellata avesse reso necessaria l'instaurazione del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria. Dunque, alla luce delle circostanze meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'on.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto: a) condannare in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, come richieste nella parte motiva, con attribuzione al difensore antistatario;
Con vittoria di spese, ivi comprese quelle forfettarie, e competenze professionali del presente grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata il 25.01.2022 si costituiva in giudizio la in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava l'avversa domanda in quanto infondata.
Più in particolare, l'appellata argomentava la correttezza della decisione assunta dal giudice delle prime cure il quale, non accogliendo integralmente la domanda attorea, dichiarava la soccombenza reciproca compensando interamente le spese, in conformità a quanto previsto dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.. Ciò posto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione nel merito rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata e, per l 'effetto, dichiarare che nulla e ' dovuto da per le spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori CP_1 come per legge”.
Celebrata l'udienza cartolare del 03.02.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, il precedente giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.02.2024.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 26.2.2025.
Tanto premesso e richiamato, l'appello è infondato e va rigettato per le seguenti argomentazioni.
In via di principio occorre rammentare che nelle ipotesi di parziale accoglimento delle ragioni attoree
è giustificata la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ex art. 92, comma 2 c.p.c., in adesione all'orientamento giurisprudenziale che considera la soccombenza parziale dell'attore alla stregua di soccombenza reciproca (Cfr. Cass. Civ. 22381/2009 per la quale la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione, parziale o totale, delle spese processuali tra le parti, sottende una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, così come l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni, ovvero ancora quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha accolto parzialmente la domanda attorea;
invero - sullo sfondo il rigetto dell'eccezione inerente il difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta - a fronte della prova documentale fornita da parte attrice attestante l'impedimento personale ad usufruire del volo, controparte non ha provato alcun pregiudizio sofferto per la mancata partenza dell'attrice; nondimeno, a fronte della richiesta attorea di rimborso del biglietto di viaggio formulata per due passeggeri, di cui uno estraneo al giudizio, il giudice di pace ha accolto la domanda di rimborso limitatamente alla passeggera odierna appellante. Il Giudice di Pace, in fase decisionale, in punto di regolamentazione delle spese processuali, ha dunque fatto corretta applicazione del disposto normativo dell'art. 92 comma 3 c.p.c., conformemente a quanto sostenuto dal più recente orientamento giurisprudenziale, tenuto conto della sussistenza, nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi a sé, di reciproci profili di soccombenza tra le parti.
Alla luce delle motivazioni di cui sopra l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Quanto al governo delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, avuto riguardo al valore del decisum e alla natura documentale della controversia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante soccombente, al pagamento delle spese del grado, in favore di parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida per la somma di euro 232,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge;
dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,28.2.2025
Il Giudice, Dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 5447/2021
Il Giudice, letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 5447/2021 promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno De Parte_1 C.F._1
Nicola, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni, Tiziano Criserà e Silvia Di Nesta, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
preso atto che l'udienza del 26.2.2025, fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 5447/2021
TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno De Parte_1 C.F._1
Nicola, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Castioni, Tiziano Criserà e Silvia Di Nesta, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma della Parte_1
sentenza n. 2237/2021 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 17.02.2021, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 2377/2020, la quale così statuiva: “
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1
provvede: - Accoglie la domanda e per l'effetto – condanna la (già ), in CP_1 CP_2
persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € 249,97 oltre interessi dal dì della domanda al soddisfo. - Compensa le spese. Nocera Inferiore oggi
17.02.2021”. A sostegno del gravame l'appellante deduceva la violazione di legge in cui era incorso il Giudice di prime cure per avere il medesimo dichiarato la soccombenza reciproca e, conseguentemente, disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, nonostante nel giudizio di primo grado controparte si fosse limitata a resistere alla domanda attorea senza formulare autonome istanze. Più in particolare, l'appellante censurava il malgoverno delle spese processuali, alla luce del principio di causalità che presiede all'individuazione della parte soccombente nel processo, evidenziando come il comportamento dell'appellata avesse reso necessaria l'instaurazione del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria. Dunque, alla luce delle circostanze meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'on.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del gravame, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto: a) condannare in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, come richieste nella parte motiva, con attribuzione al difensore antistatario;
Con vittoria di spese, ivi comprese quelle forfettarie, e competenze professionali del presente grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata il 25.01.2022 si costituiva in giudizio la in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, la quale contestava l'avversa domanda in quanto infondata.
Più in particolare, l'appellata argomentava la correttezza della decisione assunta dal giudice delle prime cure il quale, non accogliendo integralmente la domanda attorea, dichiarava la soccombenza reciproca compensando interamente le spese, in conformità a quanto previsto dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.. Ciò posto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione nel merito rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata e, per l 'effetto, dichiarare che nulla e ' dovuto da per le spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori CP_1 come per legge”.
Celebrata l'udienza cartolare del 03.02.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, il precedente giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.02.2024.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 26.2.2025.
Tanto premesso e richiamato, l'appello è infondato e va rigettato per le seguenti argomentazioni.
In via di principio occorre rammentare che nelle ipotesi di parziale accoglimento delle ragioni attoree
è giustificata la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ex art. 92, comma 2 c.p.c., in adesione all'orientamento giurisprudenziale che considera la soccombenza parziale dell'attore alla stregua di soccombenza reciproca (Cfr. Cass. Civ. 22381/2009 per la quale la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione, parziale o totale, delle spese processuali tra le parti, sottende una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, così come l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni, ovvero ancora quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha accolto parzialmente la domanda attorea;
invero - sullo sfondo il rigetto dell'eccezione inerente il difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta - a fronte della prova documentale fornita da parte attrice attestante l'impedimento personale ad usufruire del volo, controparte non ha provato alcun pregiudizio sofferto per la mancata partenza dell'attrice; nondimeno, a fronte della richiesta attorea di rimborso del biglietto di viaggio formulata per due passeggeri, di cui uno estraneo al giudizio, il giudice di pace ha accolto la domanda di rimborso limitatamente alla passeggera odierna appellante. Il Giudice di Pace, in fase decisionale, in punto di regolamentazione delle spese processuali, ha dunque fatto corretta applicazione del disposto normativo dell'art. 92 comma 3 c.p.c., conformemente a quanto sostenuto dal più recente orientamento giurisprudenziale, tenuto conto della sussistenza, nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi a sé, di reciproci profili di soccombenza tra le parti.
Alla luce delle motivazioni di cui sopra l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Quanto al governo delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria non celebratasi, avuto riguardo al valore del decisum e alla natura documentale della controversia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante soccombente, al pagamento delle spese del grado, in favore di parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida per la somma di euro 232,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge;
dà atto ex art 13, comma 1 quater DPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,28.2.2025
Il Giudice, Dott.ssa Enrica de Sire