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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 462/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter cpc , all'esito del deposito delle note nei termini richiesti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 tra:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Carlo Grillo;
OPPONENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
RO LA OR;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 64/2024, emesso dal Tribunale di Palmi, in data 25/02/2024.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione, Controparte_1
innanzi a questo Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo nr. 64/2024, emesso dal Tribunale di Palmi, con il quale gli era stato ingiunto di consegnare a gli estratti conto e documenti delle Controparte_2
eventuali singole operazioni successivi al 07.02.2022 e sino alla chiusura del rapporto relativi al c/c
1000/4456 intestato al de cuius nonché di pagare le spese del giudizio monitorio Persona_1
(€ 286,00) e le competenze legali (€ 685,00), oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del sopra indicato decreto ingiuntivo, deduceva: Controparte_1 a) che, in data 03.09.2021, in qualità di erede di (titolare Controparte_2 Persona_1
del c/c n. 1000/4456) aveva chiesto a essa opponente informazioni sui rapporti intestati al suo dante causa e che, con pec del 14.03.2022, essa opponente aveva comunicato all'opposto che, alla data del decesso di (07/05/2021), il conto corrente de quo presentava un saldo attivo di € Persona_1
214.447,35, mentre gli altri rapporti risultavano essere stati chiusi prima del decesso del de cuius, precisando che i dati forniti erano limitati alla data della morte, con oscuramento di eventuali informazioni riferibili a terzi, nel rispetto della normativa sulla privacy;
b) che a distanza di oltre un anno, in data 22.05.2023, aveva chiesto a essa Controparte_2
opponente di acquisire tutta la documentazione bancaria relativa all'estinzione del conto intestato al de cuius e che a detta richiesta essa opponente aveva risposto ribadendo che, in base alla normativa sulla privacy, la Banca non poteva fornire dati personali riferibili a soggetti terzi, ma esclusivamente documentazione relativa ai rapporti intestati al de cuius;
c) che, anche al fine di ottenere il sequestro della documentazione de qua, parte opposta aveva adito l'Autorità Giudiziaria penale (RGNR n. 1240/2023 e R.GIP. n. 1498/2023) e il relativo procedimento si era concluso con sentenza di archiviazione, emessa in data 13.02.2024 dal GIP del
Tribunale di Palmi;
d) che, in accoglimento del ricorso monitorio presentato da con decreto Controparte_2
ingiuntivo nr. 64/2024 il Tribunale di Palmi ordinava a essa opponente di consegnare tutta la documentazione bancaria intercorsa successivamente alla data del 07.02.2022, anche se il titolare del conto era deceduto sin dal precedente 07.05.2021;
e) che il decreto ingiuntivo de quo è illegittimo stante l'inammissibilità dei presupposti per il ricorso alla procedura ingiunzionale, considerato che, per poter ottenere un decreto ingiuntivo di consegna della documentazione, il ricorrente è tenuto a dimostrare, sia la preventiva richiesta formulata ai sensi del richiamato art. 119 u.c. del TUB e sia l'illegittimo rifiuto della Banca alla consegna di quanto richiesto;
f) che, inoltre, nessun comportamento inadempiente è da ascriversi all'istituto bancario posto che la banca, comportandosi rispettosamente dei diritti dei terzi, aveva provveduto a comunicare al richiedente tutti i rapporti intercorsi con il de cuius, nonché la data della loro estinzione e gli estremi di quelli ancora in essere e aveva consegnato tutta la documentazione bancaria inerente all'unico rapporto ancora in essere all'atto del decesso del titolare del conto n. 1000/4456. si costituiva in giudizio e, in via preliminare, chiedeva la provvisoria Controparte_2
esecuzione del decreto ingiuntivo per consegna documentale opposto. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando che la richiesta ex art. 119 Tub era stata fatta nei termini e nei modi stabiliti per legge e che l'opponente non aveva correttamente ottemperato agli obblighi di consegna documentale posti a suo carico dall'art. 119 T.U.B.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 15.11.2024, le parti chiedevano un rinvio per verificare un eventuale accordo nel procedimento di mediazione.
Con ordinanza del 15.11.2024, il giudice rinviava la causa all'udienza del 07.03.2025.
Con ordinanza del 07.03.2025, il giudice accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa al 19.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025, le parti precisavano le conclusioni.
******
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per tutte le motivazioni che seguono.
Oggetto della presente controversia è l'attivazione di un procedimento monitorio con il quale il mercuri, in ragione della continua inadempienza da parte dell'istituto di credito, ha richiesto nella forme di legge la consegna di una serie di documenti relativi alla posizione bancaria del de cuius
che erano nella sua disponibilità. Persona_1
Dagli atti di causa non risulta in contestazione che sia erede di Controparte_2 Per_1
ragione per cui TE AN LO spa è tenuta alla consegna all'erede della documentazione
[...]
richiesta non potendo assurgere a rilevanza di sistema le deduzioni ed allegazioni poste nell'atto di opposizione che, dunque devono essere disattese.
Già in fase di pronuncia sulla provvisoria esecuzione, il giudice ha precisato che : << occorra distinguere il diritto del cliente alla consegna del contratto bancario dal diritto alla consegna della documentazione relativa alle singole operazioni, trovando tali situazioni giuridiche soggettive fondamento in norme e principi differenti;
ritenuto che
, infatti, l'obbligo della banca di consegnare la copia del contratto trova fondamento nei principi di correttezza e di buona fede di cui all'art. 1375
c.c. e nel conseguente principio della cooperazione tra le parti, nonché nella stessa norma di cui all'art. 117 TUB, che costituisce, del resto, espressione di richiamati principi di correttezza e buona fede contrattuali (v., in questo senso, Tribunale Palermo, sez. V, nr. 2289/2021 in “De iure”; con la precisazione che tale diritto del cliente alla consegna di copia dei contratti da parte dell'istituto deve ritenersi estensibile anche a fattispecie contrattuali la cui redazione risalga ad epoca anteriore alla normativa sulla trasparenza bancaria, vigendo comunque anche, in relazione a tali contratti, il dovere generale di buona fede ed, anzi, dovendosi ritenere maggiormente giustificabile il mancato possesso della copia del contratto da parte del cliente proprio con riferimento alle stipule anteriori all'introduzione dell'obbligo normativo di consegna della copia da parte dell'istituto bancario, cfr., sul punto, Tribunale Siena nr. 859/2020 in “De iure”); conseguentemente, l'obbligo della banca di consegnare il contratto non ha limiti temporali, non essendo esso limitato al solo momento della sottoscrizione del contratto nè al periodo temporale di cui all'art. 2220 c.c. ovvero all'art. 119, co. 4,
TUB (sul punto, v., ex multis, anche Corte Appello Milano nr. 1796/12); ritenuto, diversamente, che l'obbligo di consegnare gli estratti conto ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 119, co. 4, TUB ed è, quindi, limitato alla documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni: in questi termini, si è, infatti, ormai ripetutamente espressa la Corte di Cassazione, con un orientamento cui questo giudice intende conformarsi (cfr., Cass. civ. nr. 23861/2022; Cass. civ. nr.
27412/2021; Cass. civ. nr. 24641/2021); del resto, gli estratti conto sono tipicamente documenti che registrano le singole operazioni bancarie compiute nell'ambito del rapporto di conto corrente (v. da ultimo Cass. Civ. nr. 35039/2022, che evidenzia come la norma che impone l'obbligo decennale di conservazione della documentazione bancaria di cui all'art. 119, co. 4, TUB corrisponde al principio generale espresso, in materia di documentazione contabile, dall'art 2220 c.c.; tali considerazioni, oltre a consentire di applicare i principi di cui all'art. 119 TUB anche a contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 385/1993 - e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest'ultimo poi trasfusa -, confermano l'orientamento qui espresso, secondo cui l'art. 119 TUB si riferisce alla documentazione “contabile” relativa alle singole operazioni e non, invece, ai documenti contrattuali); secondo l'interpretazione proposta dalla Suprema Corte, cui si aderisce, il diritto del cliente di ottenere la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio
(indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli stessi) ha natura di diritto potestativo e trova il suo titolo nel contratto concluso con l'istituto bancario, con la conseguenza che, da un lato, la banca non è tenuta ad alcuna prestazione sino a che il cliente non eserciti tale diritto e, dall'altro, che quest'ultimo può chiedere direttamente alla banca la consegna della documentazione di cui ha bisogno senza rivolgersi al giudice (cfr., Cass. civ. nr. 23861/2022; Cass. civ. nr. 27412/2021; Cass. civ. nr. 24641/2021); ritenuto che il ricorso al giudice per l'acquisizione dei documenti de quibus è, quindi, sempre ammesso, purché, però, il cliente abbia già avanzato una richiesta alla banca e la banca non abbia adempiuto nel termine di novanta giorni (a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento, cfr.,
Cass. civ. nr. 23861/2022; Cass. civ. nr. 27412/2021; Cass. civ. nr. 24641/2021); ritenuto che risulti in atti la prova che nella qualità di erede di , abbia avanzato alla Controparte_2 Persona_1
banca richiesta ex art. 119 TUB, rimasta inevasa;
ritenuto che
, inoltre, non essendo contestata la qualità di erede di quest'ultimo non possa essere considerato terzo rispetto ai Controparte_2 rapporti facenti capo al de cuius , nei quali l'odierno opposto è appunto subentrato, Persona_1
appunto, nella qualità di erede;
ritenuto che
, in applicazione dei principi sin qui richiamati, il decreto ingiuntivo opposto debba essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, sussistendo il fumus boni iuris;>>
Considerato lo stato normativo ed in assenza di prova contraria questo giudice ritiene di potere confermare i principi giuridici sopra riportati .
Tanto basta a questo per rigettare l'opposizione a confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo secondo le tabelle di cui al
DM 55/14 e succ.mod. in ragione della attività effettivamente prestata e secondo i valori al minimo in ragione del tenore delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SA AN LO
SPA nei confronti di così provvede: Controparte_2
-rigetta l'opposizione per tutte le causali di cui in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 64/2024 RG 199/2024 emesso dal Tribunale di Palmi che dichiara esecutivo;
condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite a Favore di Controparte_2
che liquida in complessivo euro 3.809,00 oltre spese generali Iva e Cpa se dovute.
-Motivazione contestuale depositata ad ore 17.04
Così deciso in Palmi lì 19.12.2025
Il Giudice Unico
G.O. Dott.Ssa Emanuela Ruscio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter cpc , all'esito del deposito delle note nei termini richiesti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 462 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 tra:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Carlo Grillo;
OPPONENTE
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
RO LA OR;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 64/2024, emesso dal Tribunale di Palmi, in data 25/02/2024.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione, Controparte_1
innanzi a questo Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo nr. 64/2024, emesso dal Tribunale di Palmi, con il quale gli era stato ingiunto di consegnare a gli estratti conto e documenti delle Controparte_2
eventuali singole operazioni successivi al 07.02.2022 e sino alla chiusura del rapporto relativi al c/c
1000/4456 intestato al de cuius nonché di pagare le spese del giudizio monitorio Persona_1
(€ 286,00) e le competenze legali (€ 685,00), oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
A sostegno dell'opposizione e della richiesta di revoca del sopra indicato decreto ingiuntivo, deduceva: Controparte_1 a) che, in data 03.09.2021, in qualità di erede di (titolare Controparte_2 Persona_1
del c/c n. 1000/4456) aveva chiesto a essa opponente informazioni sui rapporti intestati al suo dante causa e che, con pec del 14.03.2022, essa opponente aveva comunicato all'opposto che, alla data del decesso di (07/05/2021), il conto corrente de quo presentava un saldo attivo di € Persona_1
214.447,35, mentre gli altri rapporti risultavano essere stati chiusi prima del decesso del de cuius, precisando che i dati forniti erano limitati alla data della morte, con oscuramento di eventuali informazioni riferibili a terzi, nel rispetto della normativa sulla privacy;
b) che a distanza di oltre un anno, in data 22.05.2023, aveva chiesto a essa Controparte_2
opponente di acquisire tutta la documentazione bancaria relativa all'estinzione del conto intestato al de cuius e che a detta richiesta essa opponente aveva risposto ribadendo che, in base alla normativa sulla privacy, la Banca non poteva fornire dati personali riferibili a soggetti terzi, ma esclusivamente documentazione relativa ai rapporti intestati al de cuius;
c) che, anche al fine di ottenere il sequestro della documentazione de qua, parte opposta aveva adito l'Autorità Giudiziaria penale (RGNR n. 1240/2023 e R.GIP. n. 1498/2023) e il relativo procedimento si era concluso con sentenza di archiviazione, emessa in data 13.02.2024 dal GIP del
Tribunale di Palmi;
d) che, in accoglimento del ricorso monitorio presentato da con decreto Controparte_2
ingiuntivo nr. 64/2024 il Tribunale di Palmi ordinava a essa opponente di consegnare tutta la documentazione bancaria intercorsa successivamente alla data del 07.02.2022, anche se il titolare del conto era deceduto sin dal precedente 07.05.2021;
e) che il decreto ingiuntivo de quo è illegittimo stante l'inammissibilità dei presupposti per il ricorso alla procedura ingiunzionale, considerato che, per poter ottenere un decreto ingiuntivo di consegna della documentazione, il ricorrente è tenuto a dimostrare, sia la preventiva richiesta formulata ai sensi del richiamato art. 119 u.c. del TUB e sia l'illegittimo rifiuto della Banca alla consegna di quanto richiesto;
f) che, inoltre, nessun comportamento inadempiente è da ascriversi all'istituto bancario posto che la banca, comportandosi rispettosamente dei diritti dei terzi, aveva provveduto a comunicare al richiedente tutti i rapporti intercorsi con il de cuius, nonché la data della loro estinzione e gli estremi di quelli ancora in essere e aveva consegnato tutta la documentazione bancaria inerente all'unico rapporto ancora in essere all'atto del decesso del titolare del conto n. 1000/4456. si costituiva in giudizio e, in via preliminare, chiedeva la provvisoria Controparte_2
esecuzione del decreto ingiuntivo per consegna documentale opposto. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando che la richiesta ex art. 119 Tub era stata fatta nei termini e nei modi stabiliti per legge e che l'opponente non aveva correttamente ottemperato agli obblighi di consegna documentale posti a suo carico dall'art. 119 T.U.B.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Alla prima udienza del 15.11.2024, le parti chiedevano un rinvio per verificare un eventuale accordo nel procedimento di mediazione.
Con ordinanza del 15.11.2024, il giudice rinviava la causa all'udienza del 07.03.2025.
Con ordinanza del 07.03.2025, il giudice accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa al 19.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025, le parti precisavano le conclusioni.
******
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per tutte le motivazioni che seguono.
Oggetto della presente controversia è l'attivazione di un procedimento monitorio con il quale il mercuri, in ragione della continua inadempienza da parte dell'istituto di credito, ha richiesto nella forme di legge la consegna di una serie di documenti relativi alla posizione bancaria del de cuius
che erano nella sua disponibilità. Persona_1
Dagli atti di causa non risulta in contestazione che sia erede di Controparte_2 Per_1
ragione per cui TE AN LO spa è tenuta alla consegna all'erede della documentazione
[...]
richiesta non potendo assurgere a rilevanza di sistema le deduzioni ed allegazioni poste nell'atto di opposizione che, dunque devono essere disattese.
Già in fase di pronuncia sulla provvisoria esecuzione, il giudice ha precisato che : << occorra distinguere il diritto del cliente alla consegna del contratto bancario dal diritto alla consegna della documentazione relativa alle singole operazioni, trovando tali situazioni giuridiche soggettive fondamento in norme e principi differenti;
ritenuto che
, infatti, l'obbligo della banca di consegnare la copia del contratto trova fondamento nei principi di correttezza e di buona fede di cui all'art. 1375
c.c. e nel conseguente principio della cooperazione tra le parti, nonché nella stessa norma di cui all'art. 117 TUB, che costituisce, del resto, espressione di richiamati principi di correttezza e buona fede contrattuali (v., in questo senso, Tribunale Palermo, sez. V, nr. 2289/2021 in “De iure”; con la precisazione che tale diritto del cliente alla consegna di copia dei contratti da parte dell'istituto deve ritenersi estensibile anche a fattispecie contrattuali la cui redazione risalga ad epoca anteriore alla normativa sulla trasparenza bancaria, vigendo comunque anche, in relazione a tali contratti, il dovere generale di buona fede ed, anzi, dovendosi ritenere maggiormente giustificabile il mancato possesso della copia del contratto da parte del cliente proprio con riferimento alle stipule anteriori all'introduzione dell'obbligo normativo di consegna della copia da parte dell'istituto bancario, cfr., sul punto, Tribunale Siena nr. 859/2020 in “De iure”); conseguentemente, l'obbligo della banca di consegnare il contratto non ha limiti temporali, non essendo esso limitato al solo momento della sottoscrizione del contratto nè al periodo temporale di cui all'art. 2220 c.c. ovvero all'art. 119, co. 4,
TUB (sul punto, v., ex multis, anche Corte Appello Milano nr. 1796/12); ritenuto, diversamente, che l'obbligo di consegnare gli estratti conto ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 119, co. 4, TUB ed è, quindi, limitato alla documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni: in questi termini, si è, infatti, ormai ripetutamente espressa la Corte di Cassazione, con un orientamento cui questo giudice intende conformarsi (cfr., Cass. civ. nr. 23861/2022; Cass. civ. nr.
27412/2021; Cass. civ. nr. 24641/2021); del resto, gli estratti conto sono tipicamente documenti che registrano le singole operazioni bancarie compiute nell'ambito del rapporto di conto corrente (v. da ultimo Cass. Civ. nr. 35039/2022, che evidenzia come la norma che impone l'obbligo decennale di conservazione della documentazione bancaria di cui all'art. 119, co. 4, TUB corrisponde al principio generale espresso, in materia di documentazione contabile, dall'art 2220 c.c.; tali considerazioni, oltre a consentire di applicare i principi di cui all'art. 119 TUB anche a contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 385/1993 - e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in quest'ultimo poi trasfusa -, confermano l'orientamento qui espresso, secondo cui l'art. 119 TUB si riferisce alla documentazione “contabile” relativa alle singole operazioni e non, invece, ai documenti contrattuali); secondo l'interpretazione proposta dalla Suprema Corte, cui si aderisce, il diritto del cliente di ottenere la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio
(indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli stessi) ha natura di diritto potestativo e trova il suo titolo nel contratto concluso con l'istituto bancario, con la conseguenza che, da un lato, la banca non è tenuta ad alcuna prestazione sino a che il cliente non eserciti tale diritto e, dall'altro, che quest'ultimo può chiedere direttamente alla banca la consegna della documentazione di cui ha bisogno senza rivolgersi al giudice (cfr., Cass. civ. nr. 23861/2022; Cass. civ. nr. 27412/2021; Cass. civ. nr. 24641/2021); ritenuto che il ricorso al giudice per l'acquisizione dei documenti de quibus è, quindi, sempre ammesso, purché, però, il cliente abbia già avanzato una richiesta alla banca e la banca non abbia adempiuto nel termine di novanta giorni (a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento, cfr.,
Cass. civ. nr. 23861/2022; Cass. civ. nr. 27412/2021; Cass. civ. nr. 24641/2021); ritenuto che risulti in atti la prova che nella qualità di erede di , abbia avanzato alla Controparte_2 Persona_1
banca richiesta ex art. 119 TUB, rimasta inevasa;
ritenuto che
, inoltre, non essendo contestata la qualità di erede di quest'ultimo non possa essere considerato terzo rispetto ai Controparte_2 rapporti facenti capo al de cuius , nei quali l'odierno opposto è appunto subentrato, Persona_1
appunto, nella qualità di erede;
ritenuto che
, in applicazione dei principi sin qui richiamati, il decreto ingiuntivo opposto debba essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, sussistendo il fumus boni iuris;>>
Considerato lo stato normativo ed in assenza di prova contraria questo giudice ritiene di potere confermare i principi giuridici sopra riportati .
Tanto basta a questo per rigettare l'opposizione a confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivo secondo le tabelle di cui al
DM 55/14 e succ.mod. in ragione della attività effettivamente prestata e secondo i valori al minimo in ragione del tenore delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SA AN LO
SPA nei confronti di così provvede: Controparte_2
-rigetta l'opposizione per tutte le causali di cui in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 64/2024 RG 199/2024 emesso dal Tribunale di Palmi che dichiara esecutivo;
condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite a Favore di Controparte_2
che liquida in complessivo euro 3.809,00 oltre spese generali Iva e Cpa se dovute.
-Motivazione contestuale depositata ad ore 17.04
Così deciso in Palmi lì 19.12.2025
Il Giudice Unico
G.O. Dott.Ssa Emanuela Ruscio