Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 499 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Debora Cara, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Debora Cara, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/08/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi, vivranno separati nel mutuo rispetto.
Per_ 2. I figli minori, e che rimarranno collocati presso la madre, CP_1 saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. Il padre potrà vedere i bambini con la più ampia libertà, previo accordo diretto con la madre, e potrà tenerle con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche degli stessi.
4. Ove ciò non sia possibile potrà comunque averli con sé:
- due pomeriggi alla settimana, da concordare di volta in volta, dall'uscita di scuola alla sera alle ore 21,00 ovvero fino alla mattina seguente, riaccompagnandoli a scuola o presso l'abitazione della madre;
- a fine settimana alterni per le giornate di sabato e domenica;
- ad anni alterni per le vacanze scolastiche pasquali;
Pag. 2 di 3 - per le vacanze scolastiche natalizie, dal 22 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni con la madre, ferma l'alternanza del 24 e del 25 dicembre;
- per un periodo continuativo di due settimane durante le vacanze estive da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
5. La casa coniugale, sita in Cagliari, via Tirso n. 5, in comproprietà tra i coniugi, sarà assegnata alla signora , quale genitore collocatario della Parte_1 prole, con quanto l'arreda.
La signora si impegna a tenere totalmente a suo carico le spese Parte_1 ordinarie, ivi comprese quelle condominiali, mentre quelle straordinarie saranno divise al 50% fra i coniugi.
6. Il signor si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei tre figli, , maggiorenne ma economicamente non autonoma, Per_2 Per_3
e la somma mensile di € 900,00 (in ragione di € 300,00 per
[...] CP_1 ciascun figlio) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT al costo vita, mentre contribuirà in misura pari alla metà alle spese straordinarie dei figli, sia scolastiche (cancelleria, gite, etc.), che mediche, sportive e ricreative, purché previamente concordate e salve le spese urgenti e indifferibili.
7. Nulla disporre in ordine alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'atro coniuge in quanto i medesimi sono entrambi economicamente autosufficienti.
8. I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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