Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6402/2020 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' dagli avv.ti Parte_1
Monica Fazio ed Ivano Fazio, come da mandato in atti
ATTRICE
, in persona del proprio Sindaco, legale rappresentate Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Longo, come da mandato in atti
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.8.2020 Parte_1
– divenuta, nel corso del giudizio, - adiva il Tribunale di Lecce al
[...] Parte_2
fine di vedere condannato il al pagamento della somma complessiva Controparte_1
di € 80.891,11, così ripartita: € 58.854,08 a titolo di sorte capitale di fatture CP_2
ed oggetto di due distinti atti di cessione di credito, nonché per note
[...] Parte_3
debito interessi;
€ 13.837,03 a titolo di interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, ai sensi degli artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002 e relativi interessi anatocistici;
€
chiedeva, pertanto, l'accoglimento della propria domanda, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 12.2.2021 veniva dichiarata la contumacia della parte convenuta, quindi veniva fissata l'udienza per l' assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Il costituendosi tardivamente, con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 2.12.2021, assumeva l'inopponibilità della cessione del credito della p.a. per mancanza del consenso espresso da parte dell'amministrazione ceduta alla cessione;
contestava il quantum debeatur in ragione dell'assenza di prova;
chiedeva la revoca dell'ordinanza istruttoria relativamente all'interrogatorio formale del
Sindaco pro tempore e contestava la plausibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c. , sul presupposto che l'ente comunale non fosse soggetto all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, quindi chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 5.10.2022, veniva rigettata la richiesta di revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, quindi il convenuto veniva onerato ex art. 210 c.p.c. del deposito della documentazione contabile formata con riferimento alle fatture azionate in sede monitoria;
veniva, ancora, fissata l' udienza per l'escussione dei testi indicati.
All'udienza del 10.2.2023 veniva esperito l'ascolto del solo responsabile finanziario del ed, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle Controparte_1
conclusioni; all'udienza del 17.4.2024 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, preme osservare come non appaia suscettibile di accoglimento l'eccezione inerente al difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta.
Al riguardo, non può tacersi la circostanza che tale eccezione costituisca una mera contestazione del diritto, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sul punto non si sia formato il giudicato.
Il convenuto ha dedotto l'inopponibilità della cessione del credito all'ente comunale per mancanza del consenso espresso del debitore ceduto;
secondo parte convenuta, invero, in ipotesi di cessione di credito riguardanti una pubblica amministrazione, la validità e l'efficacia della modificazione del rapporto giuridico è subordinata all'accettazione espressa della pubblica amministrazione ceduta coinvolta.
Orbene, la disposizione normativa di cui all'art. 1260 c.c. prevede che “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o gli è stata notificata”: la cessione, dunque, diviene efficace e produttiva di effetti giuridici tra le parti a prescindere dalla adesione del debitore;
la comunicazione, invero, ha solo la finalità di mettere il debitore ceduto nelle condizioni di pagare il proprio debito nei confronti del soggetto che effettivamente è tenuto a riscuoterlo.
Nel caso di crediti vantato verso una pubblica amministrazione, l'art. 70, r.d. 18 novembre 1923, n. 2240 pone il divieto di cessione in assenza di adesione esplicita della Pubblica Amministrazione, al ricorrere, tuttavia, di taluni presupposti: oggetto della cessione devono essere crediti vantati solo verso le amministrazioni statali;
il credito ceduto deve trarre origine da rapporti di durata (appalto, somministrazione, fornitura); il rapporto, da cui ha tratto origine il credito ceduto deve essere in corso alla data della cessione. Il principio è stato più volte espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il cui orientamento l'adesione dell'amministrazione interessata si pone come condizione di efficacia della cessione del credito solamente se il contratto è “in corso”, mentre viene meno quando il rapporto contrattuale si è esaurito.
La natura del soggetto convenuto, non ascrivibile al novero delle amministrazioni statali, non consente, tuttavia, l'accoglimento l'eccezione preliminare al medesimo.
Nel merito, la domanda formulata da parte attrice appare meritevole di accoglimento. ha citato in giudizio l'ente comunale per ottenere il Parte_1
pagamento dei crediti cedutile in blocco, rinvenienti da fatture rimaste insolute, individuate come da allegato in atti.
Il dando seguito all'ordine ex art. 210 c.p.c., ha dato atto della propria CP_1
situazione debitoria, evidenziando di versare in una condizione di crisi finanziaria e di avere predisposto un piano di risanamento a 20 anni approvato dal Consiglio
Comunale e dalla Corte dei Conti nel 2022.
In particolare, l'ente, dopo aver chiarito che la mancata cognizione della situazione debitoria dell'ente fosse da addebitarsi al succedersi di due diversi software di contabilità che gestiscono tutta la documentazione contabile -circostanza questa rappresentata anche dal Responsabile finanziario - ha depositato la nota a firma del medesimo, riportante la situazione contabile attuale dell'ente in relazione ai fornitori
Part ed con allegato l'elenco delle fatture non ancora saldate, in cui sono CP_2
ricomprese quelle allegate alla citazione da parte attrice¸.
Con tale nota, inoltre, il Responsabile del settore finanziario dell'ente ha chiarito che gli importi della sorte capitale e quelli dovuti per gli interessi non siano stati impegnati nei corrispondenti esercizi, secondo quanto prescritto dalle norme di contabilità pubblica e che l'ente abbia accantonato delle somme in un apposito fondo, in funzione del grado di rischio di ciascun giudizio, assicurando quindi un assorbimento graduale del deficit e il soddisfacimento dei diritti dei creditori già conclamati, nel rispetto del vincolo di finanza pubblica
In ossequio ai rilievi che precedono, la domanda proposta da parte attrice deve trovare accoglimento;
in particolare, l'amministrazione risulta tenuta al pagamento, oltre che della sorte capitale dei corrispettivi delle forniture, degli interessi moratori ex d. lgs
231/02 con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura fino al saldo effettivo e con anatocismo ex art. 1283 c.c. sugli interessi maturati da almeno 6 mesi dalla data dell'atto di citazione, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del cit. D.lgs; sul punto, va precisato come, ai sensi dell' art. 1283 c.c. “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”; peraltro, a norma dell'art. 1284 c.c.“ Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”.
In considerazione delle cennate omissioni del risulta, altresì, dovuto all'attrice CP_1
l'importo contemplato dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento di ciascuna delle 180 fatture insolute indicate nell'allegato alla citazione .
Le spese di lite, liquidate in considerazione del valore della lite, della limitata portata dell'attività processuale svolta e della scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: 1)Accoglie la domanda proposta da e condanna il Parte_1 [...]
al pagamento di : CP_1
- € 7.543,08 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da oltre Pt_3 interessi moratori ex d. lgs 231/02 con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura fino al saldo effettivo e con anatocismo ex art. 1283
c.c. sugli interessi maturati da almeno 6 mesi dalla data dell'atto di citazione, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del cit. D.lgs;
- € 49.914,86 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da Controparte_2 oltre interessi moratori ex d. lgs 231/02 con decorrenza dalle scadenze di ciascuna fattura fino al saldo effettivo e con anatocismo ex art. 1283
c.c. sugli interessi maturati da almeno 6 mesi dalla data dell'atto di citazione, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del cit. D.lgs;
- € 7.200,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2,D.
Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, determinato come indicato in motivazione;
2) Condanna il alla rifusione in favore del convenuto delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa
Lecce, 29.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caputo