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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 4030/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Massimiliano Di Vito, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Silvio Garofalo, Nicola Di Ronza e Maria Maddalena
Berloco, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'irripetibilità del complessivo importo di € 5.095,26 relativo alla percezione dell'indennità di frequenza, nel periodo dall'1.7.2020 al
31.8.2022, e dichiarare la sola ripetibilità dell'importo per differenza pari ad €
2.390,14, relativo ai periodi estivi del 2020, 2021 e 2022, per assenza di frequentazione di centri di riabilitazione convenzionati;
con vittoria di spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, il sig. esponeva di Parte_1 essere stato dichiarato "INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa superiore
a 1/3 o minore invalido art. 2 L.118/71 a far data dal 23.09.2019 con il beneficio dell'indennità di frequenza", come da decreto di omologa del 12.2.2020 reso dall'intestato Tribunale nel giudizio iscritto al R. G. n. 4471/2018.
1 Rappresentava che l' con nota del 22.7.2022, notificata in data 5.9.2022, aveva CP_1 comunicato l'accertamento di somme indebitamente percepite sulla conseghuente prestazione fruita (cat. INVCIV n. 07084717), per il periodo dall'1.7.2020 al 31.8.2022, per l'importo complessivo di € 5.095,26, con la seguente motivazione: "non sono presenti agli atti i certificati di frequenza di un centro di riabilitazione convenzionato nei mesi estivi del 2020, 2021 e 2022. Inoltre non è presente agli atti
l'autocertificazione (in caso di scuola pubblica) o la certificazione (in caso di scuola privata) di frequenza dell'anno scolastico 2019, 2020, 2021, 2022".
Affermava di aver frequentato, per gli anni in contestazione, l'I.T.T. "Guido Dorso" di
Avellino e di aver presentato, in data 28.10.2022, ricorso amministrativo (n. 2287194; prot. n. 0800.28/10/2022.0360983), al fine di ottenere il riconoscimento della CP_1 prestazione, limitatamente ai periodi di frequenza scolastica.
Esponeva che l'Istituto di previdenza, con delibera del 14.11.2024, aveva comunicato la reiezione del ricorso per assenza di certificazione di frequenza dell'Istituto scolastico.
Deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' limitatamente CP_1 ai periodi di documentata frequenza scolastica, essendo tenuto a ripetere solo le somme percepite in relazione ai periodi residui, come quantificate in ricorso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Controparte_2 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
In specie, deduceva la legittimità del proprio operato in ragione dell'espresso riconoscimento effettuato dal ricorrente in ordine all'indebita percezione dell'indennità di frequenza nei mesi estivi degli anni 2020, 2021 e 2022.
Precisava che l'indennità di frequenza veniva liquidata in data 4.5.2020, a seguito di decreto di omologa, con riconoscimento della somma di € 2.076,53 relativamente alle rate da ottobre 2019 ad aprile 2020.
Affermava che, per il periodo successivo e fino ad agosto 2022, il ricorrente aveva percepito le rate dell'indennità di frequenza sia per i mesi estivi sia per la frequenza scolastica, sebbene non avesse prodotto alcuna certificazione.
Referiva che, con il provvedimento di ricostituzione del 22.7.2022, conseguente al blocco della prestazione in concomitanza alla pausa scolastica decorrente dal luglio
2021, la prestazione veniva ricalcolata, evincendosi un indebito complessivo pari ad €
5.095,26, corrispondente ai mesi estivi del 2020, del 2021 ed ai mesi di luglio e agosto
2022, pari ad € 2.390,14, nonché ai mesi corrispondenti all'anno scolastico da ottobre a dicembre del 2021 e da gennaio 2022 a giugno 2022, pari ad € 2.706,12.
2 Sottolineava che, a seguito della ricostituzione, era intervenuto un ricalcolo automatico del 28.10.2022, che aveva erroneamente determinato una nuova erogazione di somme, pari ad € 2.706,12, relative alle rate da ottobre 2021 a giugno 2022, con accredito in data 1.6.2023.
Affermava che, per tali somme, aveva quindi effettuato una duplicazione di pagamento in quanto le stesse erano state già erogate e riscosse dal ricorrente, come si evince dagli allegati prospetti degli anni 2020, 2021 e 2022.
Deduceva la legittimità della richiesta di restituzione della somma complessiva di €
5.096,26, in quanto la somma di € 2.390,14 era da imputare all'indebita percezione dei ratei per i mesi estivi, mentre le somma di € 2.706,12 era da imputare ai ratei per i mesi scolastici da ottobre 2021 a giugno 2022, corrisposti due volte.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia in esame ha ad oggetto l'indebita percezione di parte delle somme, ricevute dal sig. a titolo di indennità di frequenza, da luglio 2020 ad agosto 2022. Pt_1
Nell'accertamento dell' del 22.7.2022, si legge: “[...] a seguito di verifiche è emerso che lei ha CP_1 ricevuto, per il periodo dal 01.07.2020 al 31.08.2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07084717 per un importo complessivo di € 5.095,26 per i seguenti motivi: non sono presenti agli atti i certificati di frequenza di un centro di riabilitazione convenzionato nei mesi estivi del 2020, 2021 e 2022. Inoltre, non è presente agli atti l'autocertificazione (in caso di scuola pubblica) o la certificazione (in caso di scuola privata) di frequenza dell'anno scolastico [..]”.
L'Istituto di previdenza precisava che l'indebito era scaturito dalla ricostituzione della indennità di frequenza n. 044-080007084717 ed aveva ad oggetto non solo la sua percezione nel periodo estivo degli anni 2020, 2021 e 2022, per i quali mancava il requisito extrasanitario della frequentazione di centri durante la sospensione delle attività didattiche, ma altresì la erronea duplicazione dei pagamenti dei ratei da ottobre
2021 a giugno 2022, generatasi per effetto del ricalcolo operato.
Nella presente sede giudiziale, il ricorrente ha, dunque proposto un'azione di accertamento negativo del diritto alla ripetizione vantato dall' , ammettendo la CP_2 natura indebita ed il proprio obbligo di restituzione dei ratei di indennità di frequenza percepiti per i mesi estivi degli anni 2020, 2021 e 2022, ma contestando la debenza di ogni residua somma.
2. È necessario premettere un inquadramento sistematico della fattispecie dell'indebito assistenziale e previdenziale non pensionistico.
A riguardo, deve affermarsi che l'azione, con cui l' chiede la restituzione di CP_1
3 somme pagate al lavoratore a titolo di indennità di prestazione di invalidità civile non dovuta, può venirsi a configurare come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soggetta alla ordinaria prescrizione decennale.
Di norma, l'indebito assistenziale giova di una specifica disciplina, che risale alle disposizioni di cui all'art. 3 ter D.L. 870/1976 ed all'art. 3 co. 9 D.L. 173/1988, così come interpretate dalla giurisprudenza.
In specie, la disciplina normativa applicabile all'indebito assistenziale diverge sia da quella prevista per l'indebito previdenziale, sia da quella prevista per l'indebito civilistico ex art. 2033 c.c. in senso stretto, alla luce di quanto stabilito in materia dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223: “Ed infatti se è vero che, come CP_ sostiene l in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito CP_2 assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". (…omissis…) 11.-
Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione
(..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di Per_ un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le
Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. (…omissis…) la
Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone)”).
La regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., norma che prevede la ripetibilità dell'indebito a prescindere da una condizione di dolo o di colpa dell'accipiens, risulta, tuttavia, applicabile all'indebito assistenziale in fattispecie particolari, come in ipotesi di totale insussistenza dei requisiti della prestazione, che esclude l'esistenza di un affidamento tutelabile, o in caso di dolo comprovato del beneficiario o, ancora, in caso di percezione di prestazioni incompatibili (Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2022, n.
24617: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l' art. 38 Cost., esclude
4 la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all' art. 2033 c.c. , in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2021, n. 4600: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art.
2033 c.c.”; Cassazione civile, sez. lav. , 12/06/2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”).
In tali casi, non ricorre alcuna situazione di affidamento tutelabile ed idonea a derogare al generale regime dell'indebito ex art. 2033 c.c., non potendosi farsi applicazione di regimi di irripetibilità previsti per altre fattispecie e non estensibili in via analogica proprio perché posti da norme eccezionali (Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2003, n. CP 12146: “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi
260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche”; Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2003, n. 3488: “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale”; C. Cost.,
02/05/1991, n. 198: “La diversa disciplina prevista riguardo alle rate di pensione corrisposte per errore dall CP_1
- per le quali, salvo il caso di dolo, è vietata la ripetibilità - e delle somme versate dall (sempre per errore) a titolo di CP_1 integrazione salariale - per le quali la ripetibilità è invece consentita - non contrasta con il principio di uguaglianza, data la differenza esistente fra i due trattamenti, né con il principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, in quanto
i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per far fronte agli effetti derivanti dalla disoccupazione”).
Per lo stesso motivo, non può applicarsi il regime specificamente delineato per l'indebito previdenziale dall'art. 52 co. 2 L. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), come interpretato dall'art. 13 L.
412/1991 (“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, ella legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”).
3. Può, dunque, affermarsi che l'indebito assistenziale è retto da una generale regola d'irripetibilità delle somme, a meno che non ricorrano situazioni tali da impedire la formazione di un affidamento tutelabile in capo al beneficiario, determinando l'applicazione del regime civilistico ordinario ex art. 2033 c.c.
(Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2021, n. 4668: “Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia
5 delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”;
Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2019, n. 26036: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”; Cassazione civile, sez. VI, 16/04/2019, n. 10642: “L'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”).
Pertanto, rimangono nel campo di applicazione dell'indebito oggettivo civilistico quelle ipotesi in cui sussista un difetto dei presupposti per l'accesso alla prestazione assistenziale, oppure nelle quali non sussista alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, o non vi sia buona fede dell'assistito.
In entrambi i casi, non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Tale sistema interpretativo ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, la quale, pur affermando che non sussiste un'esigenza, costituzionalmente tutelata, che imponga, per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, un'identica disciplina
(C. Cost. 448/2000), ha comunque ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (C. Cost. 264/2004), altresì evidenziando che l'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (C. Cost. 39/1993 e 431/1993).
In disparte tali ipotesi, l'indebito rifluisce nel sistema generale del codice civile.
Da ultimo, il giudice delle leggi ha altresì escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 e 117 co. 1 Cost. (C.E.D.U.), nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita (C. Cost., 27/01/2023, n. 8: “9.- A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art.
117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. … In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e
6 patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”).
Pertanto, anche secondo la più recente impostazione del giudice delle leggi, l'indebito non pensionistico, pure in caso di applicazione della regola della ripetibilità ex art. 2033 c.c., presenta una serie di tutele per il soggetto tenuto alla restituzione della provvidenza ricevuta, tutele che rendono il regime civilistico applicabile conforme a
Costituzione, in quanto mitigato dalle particolari modalità accordate per la restituzione, ad esempio attraverso la rateizzazione o la temporanea sospensione del recupero, in attuazione del criterio di buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c.
4. Tracciato il quadro normativo ed interpretativo dell'indebito assistenziale, vale ricordare che l'indennità di frequenza spetta ai minori affetti da difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età, i quali frequentino scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale purché la frequenza sia continua o anche periodica e sussistano i requisiti di reddito
(art. 1 L. 289/1990: “
1. ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici
a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi- residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”).
In particolare, la concessione dell'indennità presuppone, come per ogni altra prestazione d'assistenza, una domanda amministrativa debitamente documentata, anche in ordine ai requisiti extrasanitari, presentata dal legale rappresentante del minore, nonché l'accertamento del requisito sanitario di legge.
La prestazione economica, in presenza di tutti i requisiti, viene limitata alla reale durata del corso, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio di frequenza del corso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza
Non v'è dubbio che alla prestazione trovino applicazione i criteri interpretativi sopra delineati, attesa l'evidente natura assistenziale di tale provvidenza, la quale non poggia su previ versamenti contributivi e, invece, grava sulla fiscalità generale (art. 38 Cost.;
7 L. 328/2000).
In altri termini, non si dubita che, ad essa, si applichino, le regole specifiche del sistema assistenziale, incluse quelle in materia d'indebito (Cass. n. 10628/2021: “L'indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni stabilite dalla l. n. 289 del 1990 va erogata con decorrenza dal periodo successivo alla presentazione della domanda amministrativa, a prescindere dal momento di maturazione del diritto al beneficio - che coincide con quello in cui si perfezionano tutti i requisiti costitutivi dello stesso -, poiché, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso, opera in materia una regola insita nel sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali”; Cass. n. 5057/2018: “In tema di indennità di frequenza ex art. 1 della l. n. 289 del 1990, la frequentazione effettiva dei corsi scolastici rappresenta un elemento costitutivo dell'insorgenza del diritto all'indennità, con la conseguente necessità della sussistenza, per tutto il tempo del giudizio e fino alla data di emissione della sentenza conclusiva, del suddetto requisito”; Cass. n. 7919/2014: “Il diritto all'indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dall'art. 1 l. 11 ottobre 1990 n. 289, nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri,
è attribuito - giusto il limite espressamente previsto dall'art. 2, commi 3 e 4, della stessa l. n. 289 del 1990 - per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Va escluso, conseguentemente, il diritto a percepire una tredicesima mensilità dell'indennità …”).
5. Ebbene, nella fattispecie in controversia, si rileva che il ricorrente ha fornito prova dei requisiti sanitari per l'indennità di frequenza, con decorrenza dal 23.9.2019, come da succitato decreto di omologa, in atti.
Giova ripercorrere nuovamente le vicende in contesa.
L'Istituto previdenziale, pertanto, in forza di detto provvedimento, in data 4.5.2020 liquidava al ricorrente l'importo di € 2.373,67, da imputare alle rate da ottobre 2019 ad aprile 2020, oltre ad erogare, con cadenza mensile, le successive rate di indennità a far data da maggio 2020 sino a luglio 2022.
Con la comunicazione del 22.7.2022, l' accertava che il ricorrente aveva CP_1 indebitamente percepito i ratei relativi ai mesi estivi degli anni 2020, 2021 e 2022, pari ad € 2.390,14, nonché le mensilità da ottobre 2021 a giugno 2022 per € 2.706,12, in ragione del mancato inoltro della certificazione attestante la frequenza di centri convenzionati nei mesi estivi e la frequenza scolastica nel periodo successivo al compimento del sedicesimo anno di età anno del beneficiario (obbligo scolastico).
A seguito di impugnazione in sede amministrativa datato 28.10.2022, il ricorrente inoltrava all'Istituto previdenziale i certificati relativi agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da cui si evince la frequenza scolastica per i periodi da settembre a giugno, anche successivamente al superamento della soglia dell'obbligo scolastico.
L' provvedeva, in pari data, ad un ricalcolo automatico con erogazione di nuove CP_1 somme pari ad € 2.709,54, corrispondenti alle rate da ottobre 2021 a giugno 2022, con accredito in data 1.6.2023.
Successivamente, con provvedimento del 18.11.2024, l' comunicava la CP_1 reiezione del ricorso amministrativo nei seguenti termini: “l'indebito n. 17079895 scaturisce dalla ricostituzione della indennità di frequenza n. 044-080007084717; tanto premesso, rilevato che, in particolare, non sono presenti
8 agli atti i certificati di frequenza di un centro di riabilitazione convenzionato nei mesi estivi del 2020, 2021 e 2022 e che, inoltre, non è presente agli atti l'autocertificazione (in caso di scuola pubblica) o la certificazione (in caso di scuola privata) di frequenza dell'anno scolastico e che, pertanto, l'indebito è ripetibile e da confermare”.
Come si vede, l' motivava la ripetibilità degli importi per l'assenza di CP_2 certificazione scolastica o autocertificazione comprovante la frequenza presso gli istituti scolastici.
Ordunque, è pacifico tra le parti che il ricorrente non abbia frequentato centri di riabilitazione convenzionati durante i periodi estivi degli anni 2020,2021 e 2022.
I ratei di competenza di tali periodi, pari ad € 2.390,14, vanno restituiti all' in CP_1 ragione dell'indebita percezione, difettando uno dei requisiti socioeconomici.
Per di più, sul punto non v'è contestazione, giacché è lo stesso ricorrente a chiedere di delimitare la statuizione di ripetibilità degli importi alle somme in questione.
6. Resta in controversia la ripetibilità degli ulteriori importi pretesi dall' CP_1 rispetto ai quali nulla viene dedotto dal ricorrente, mentre l' ha precisato in CP_2 giudizio che trattasi di erronea duplicazione di pagamento effettuata, per effetto del ricalcolo automatico del 28.10.2022.
Richiamando tutto quanto sopra osservato, occorre ribadire che, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta l'insussistenza delle condizioni di legge, salvi i casi di inesistenza del rapporto assistenziale, di incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali e di dolo comprovato dell'assistito.
Secondo quanto dedotto dall' l'indebito ha avuto scaturigine dalla CP_1 duplicazione dei pagamenti per alcuni periodi mensili (ratei da ottobre 2021 a dicembre 2021 e da gennaio 2022 a giugno 2022), pagamenti che l' stesso, a CP_2 causa della ricostituzione del trattamento, corrispondeva nuovamente senza avvedersi che le somme erano state già erogate al ricorrente, all'epoca minorenne.
Ebbene, reputa questo giudicante che la formazione dell'indebito non sia ascrivibile ad un comportamento colposo né, tantomeno, doloso di , ma che essa Parte_1 sia piuttosto ascrivibile ad un errore imputabile all'ente e da quest'ultimo pacificamente ammesso.
La permanenza dei presupposti di legge per l'erogazione dei ratei dell'indennità e la fonte dell'indebito, risalente ad un errore dell'ente, rendono irripetibile tale segmento della prestazione, dovendo rilevarsi la sussistenza di un legittimo ed incolpevole affidamento del beneficiario circa l'effettiva spettanza di tutti gli importi percepiti.
Peraltro, non può sostenersi che il ricorrente potesse avere consapevolezza, e quindi versasse in una condizione di dolo, circa la duplicazione dei pagamenti in questione, e
9 ciò anche alla luce dell'assenza di una puntuale imputazione cronologica dei versamenti duplicati, da cui potesse, cioè, emergere, con la necessaria chiarezza, che si trattava di somme riferite a periodi già investiti dall'erogazione della provvidenza, come si evince dalla schermata del cassetto previdenziale 2023 in atti:
Pertanto, va sancita l'irripetibilità della somma di € 2.709,54, pretesa in restituzione dall' dovendo farsi applicazione del generale regime dell'indebito d'assistenza, CP_1 ripetibile solo pro futuro, e non potendo riscontrarsi alcuna delle ipotesi, sopra tracciate, che consenta l'applicazione del regime civilistico ex art. 2033 c.c., ossia della ripetibilità tout court.
A tutto ciò consegue l'accoglimento del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto dell' in persona del l. r. p. t., di ripetere, nei confronti di CP_1
esclusivamente l'importo di € 2.390,14, corrispondente Parte_1 all'indennità di frequenza percepita per i mesi estivi degli anni 2020,2021 e 2022;
2) dichiara irripetibile ogni altro importo preteso dall' nell'atto di accertamento CP_1 del 22.7.2022;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 4030/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Massimiliano Di Vito, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Silvio Garofalo, Nicola Di Ronza e Maria Maddalena
Berloco, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare l'irripetibilità del complessivo importo di € 5.095,26 relativo alla percezione dell'indennità di frequenza, nel periodo dall'1.7.2020 al
31.8.2022, e dichiarare la sola ripetibilità dell'importo per differenza pari ad €
2.390,14, relativo ai periodi estivi del 2020, 2021 e 2022, per assenza di frequentazione di centri di riabilitazione convenzionati;
con vittoria di spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, il sig. esponeva di Parte_1 essere stato dichiarato "INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa superiore
a 1/3 o minore invalido art. 2 L.118/71 a far data dal 23.09.2019 con il beneficio dell'indennità di frequenza", come da decreto di omologa del 12.2.2020 reso dall'intestato Tribunale nel giudizio iscritto al R. G. n. 4471/2018.
1 Rappresentava che l' con nota del 22.7.2022, notificata in data 5.9.2022, aveva CP_1 comunicato l'accertamento di somme indebitamente percepite sulla conseghuente prestazione fruita (cat. INVCIV n. 07084717), per il periodo dall'1.7.2020 al 31.8.2022, per l'importo complessivo di € 5.095,26, con la seguente motivazione: "non sono presenti agli atti i certificati di frequenza di un centro di riabilitazione convenzionato nei mesi estivi del 2020, 2021 e 2022. Inoltre non è presente agli atti
l'autocertificazione (in caso di scuola pubblica) o la certificazione (in caso di scuola privata) di frequenza dell'anno scolastico 2019, 2020, 2021, 2022".
Affermava di aver frequentato, per gli anni in contestazione, l'I.T.T. "Guido Dorso" di
Avellino e di aver presentato, in data 28.10.2022, ricorso amministrativo (n. 2287194; prot. n. 0800.28/10/2022.0360983), al fine di ottenere il riconoscimento della CP_1 prestazione, limitatamente ai periodi di frequenza scolastica.
Esponeva che l'Istituto di previdenza, con delibera del 14.11.2024, aveva comunicato la reiezione del ricorso per assenza di certificazione di frequenza dell'Istituto scolastico.
Deduceva l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' limitatamente CP_1 ai periodi di documentata frequenza scolastica, essendo tenuto a ripetere solo le somme percepite in relazione ai periodi residui, come quantificate in ricorso.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Controparte_2 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
In specie, deduceva la legittimità del proprio operato in ragione dell'espresso riconoscimento effettuato dal ricorrente in ordine all'indebita percezione dell'indennità di frequenza nei mesi estivi degli anni 2020, 2021 e 2022.
Precisava che l'indennità di frequenza veniva liquidata in data 4.5.2020, a seguito di decreto di omologa, con riconoscimento della somma di € 2.076,53 relativamente alle rate da ottobre 2019 ad aprile 2020.
Affermava che, per il periodo successivo e fino ad agosto 2022, il ricorrente aveva percepito le rate dell'indennità di frequenza sia per i mesi estivi sia per la frequenza scolastica, sebbene non avesse prodotto alcuna certificazione.
Referiva che, con il provvedimento di ricostituzione del 22.7.2022, conseguente al blocco della prestazione in concomitanza alla pausa scolastica decorrente dal luglio
2021, la prestazione veniva ricalcolata, evincendosi un indebito complessivo pari ad €
5.095,26, corrispondente ai mesi estivi del 2020, del 2021 ed ai mesi di luglio e agosto
2022, pari ad € 2.390,14, nonché ai mesi corrispondenti all'anno scolastico da ottobre a dicembre del 2021 e da gennaio 2022 a giugno 2022, pari ad € 2.706,12.
2 Sottolineava che, a seguito della ricostituzione, era intervenuto un ricalcolo automatico del 28.10.2022, che aveva erroneamente determinato una nuova erogazione di somme, pari ad € 2.706,12, relative alle rate da ottobre 2021 a giugno 2022, con accredito in data 1.6.2023.
Affermava che, per tali somme, aveva quindi effettuato una duplicazione di pagamento in quanto le stesse erano state già erogate e riscosse dal ricorrente, come si evince dagli allegati prospetti degli anni 2020, 2021 e 2022.
Deduceva la legittimità della richiesta di restituzione della somma complessiva di €
5.096,26, in quanto la somma di € 2.390,14 era da imputare all'indebita percezione dei ratei per i mesi estivi, mentre le somma di € 2.706,12 era da imputare ai ratei per i mesi scolastici da ottobre 2021 a giugno 2022, corrisposti due volte.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La controversia in esame ha ad oggetto l'indebita percezione di parte delle somme, ricevute dal sig. a titolo di indennità di frequenza, da luglio 2020 ad agosto 2022. Pt_1
Nell'accertamento dell' del 22.7.2022, si legge: “[...] a seguito di verifiche è emerso che lei ha CP_1 ricevuto, per il periodo dal 01.07.2020 al 31.08.2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07084717 per un importo complessivo di € 5.095,26 per i seguenti motivi: non sono presenti agli atti i certificati di frequenza di un centro di riabilitazione convenzionato nei mesi estivi del 2020, 2021 e 2022. Inoltre, non è presente agli atti l'autocertificazione (in caso di scuola pubblica) o la certificazione (in caso di scuola privata) di frequenza dell'anno scolastico [..]”.
L'Istituto di previdenza precisava che l'indebito era scaturito dalla ricostituzione della indennità di frequenza n. 044-080007084717 ed aveva ad oggetto non solo la sua percezione nel periodo estivo degli anni 2020, 2021 e 2022, per i quali mancava il requisito extrasanitario della frequentazione di centri durante la sospensione delle attività didattiche, ma altresì la erronea duplicazione dei pagamenti dei ratei da ottobre
2021 a giugno 2022, generatasi per effetto del ricalcolo operato.
Nella presente sede giudiziale, il ricorrente ha, dunque proposto un'azione di accertamento negativo del diritto alla ripetizione vantato dall' , ammettendo la CP_2 natura indebita ed il proprio obbligo di restituzione dei ratei di indennità di frequenza percepiti per i mesi estivi degli anni 2020, 2021 e 2022, ma contestando la debenza di ogni residua somma.
2. È necessario premettere un inquadramento sistematico della fattispecie dell'indebito assistenziale e previdenziale non pensionistico.
A riguardo, deve affermarsi che l'azione, con cui l' chiede la restituzione di CP_1
3 somme pagate al lavoratore a titolo di indennità di prestazione di invalidità civile non dovuta, può venirsi a configurare come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soggetta alla ordinaria prescrizione decennale.
Di norma, l'indebito assistenziale giova di una specifica disciplina, che risale alle disposizioni di cui all'art. 3 ter D.L. 870/1976 ed all'art. 3 co. 9 D.L. 173/1988, così come interpretate dalla giurisprudenza.
In specie, la disciplina normativa applicabile all'indebito assistenziale diverge sia da quella prevista per l'indebito previdenziale, sia da quella prevista per l'indebito civilistico ex art. 2033 c.c. in senso stretto, alla luce di quanto stabilito in materia dalla
Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223: “Ed infatti se è vero che, come CP_ sostiene l in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito CP_2 assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". (…omissis…) 11.-
Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione
(..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di Per_ un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. ; e che anche le
Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. (…omissis…) la
Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n.
1446/2008 est. Picone)”).
La regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., norma che prevede la ripetibilità dell'indebito a prescindere da una condizione di dolo o di colpa dell'accipiens, risulta, tuttavia, applicabile all'indebito assistenziale in fattispecie particolari, come in ipotesi di totale insussistenza dei requisiti della prestazione, che esclude l'esistenza di un affidamento tutelabile, o in caso di dolo comprovato del beneficiario o, ancora, in caso di percezione di prestazioni incompatibili (Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2022, n.
24617: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l' art. 38 Cost., esclude
4 la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all' art. 2033 c.c. , in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2021, n. 4600: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art.
2033 c.c.”; Cassazione civile, sez. lav. , 12/06/2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”).
In tali casi, non ricorre alcuna situazione di affidamento tutelabile ed idonea a derogare al generale regime dell'indebito ex art. 2033 c.c., non potendosi farsi applicazione di regimi di irripetibilità previsti per altre fattispecie e non estensibili in via analogica proprio perché posti da norme eccezionali (Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2003, n. CP 12146: “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi
260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche”; Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2003, n. 3488: “La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale”; C. Cost.,
02/05/1991, n. 198: “La diversa disciplina prevista riguardo alle rate di pensione corrisposte per errore dall CP_1
- per le quali, salvo il caso di dolo, è vietata la ripetibilità - e delle somme versate dall (sempre per errore) a titolo di CP_1 integrazione salariale - per le quali la ripetibilità è invece consentita - non contrasta con il principio di uguaglianza, data la differenza esistente fra i due trattamenti, né con il principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, in quanto
i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per far fronte agli effetti derivanti dalla disoccupazione”).
Per lo stesso motivo, non può applicarsi il regime specificamente delineato per l'indebito previdenziale dall'art. 52 co. 2 L. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), come interpretato dall'art. 13 L.
412/1991 (“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, ella legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”).
3. Può, dunque, affermarsi che l'indebito assistenziale è retto da una generale regola d'irripetibilità delle somme, a meno che non ricorrano situazioni tali da impedire la formazione di un affidamento tutelabile in capo al beneficiario, determinando l'applicazione del regime civilistico ordinario ex art. 2033 c.c.
(Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2021, n. 4668: “Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia
5 delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”;
Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2019, n. 26036: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”; Cassazione civile, sez. VI, 16/04/2019, n. 10642: “L'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”).
Pertanto, rimangono nel campo di applicazione dell'indebito oggettivo civilistico quelle ipotesi in cui sussista un difetto dei presupposti per l'accesso alla prestazione assistenziale, oppure nelle quali non sussista alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, o non vi sia buona fede dell'assistito.
In entrambi i casi, non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Tale sistema interpretativo ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, la quale, pur affermando che non sussiste un'esigenza, costituzionalmente tutelata, che imponga, per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, un'identica disciplina
(C. Cost. 448/2000), ha comunque ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (C. Cost. 264/2004), altresì evidenziando che l'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (C. Cost. 39/1993 e 431/1993).
In disparte tali ipotesi, l'indebito rifluisce nel sistema generale del codice civile.
Da ultimo, il giudice delle leggi ha altresì escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 e 117 co. 1 Cost. (C.E.D.U.), nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita (C. Cost., 27/01/2023, n. 8: “9.- A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art.
117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto. … In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e
6 patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”).
Pertanto, anche secondo la più recente impostazione del giudice delle leggi, l'indebito non pensionistico, pure in caso di applicazione della regola della ripetibilità ex art. 2033 c.c., presenta una serie di tutele per il soggetto tenuto alla restituzione della provvidenza ricevuta, tutele che rendono il regime civilistico applicabile conforme a
Costituzione, in quanto mitigato dalle particolari modalità accordate per la restituzione, ad esempio attraverso la rateizzazione o la temporanea sospensione del recupero, in attuazione del criterio di buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c.
4. Tracciato il quadro normativo ed interpretativo dell'indebito assistenziale, vale ricordare che l'indennità di frequenza spetta ai minori affetti da difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età, i quali frequentino scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale purché la frequenza sia continua o anche periodica e sussistano i requisiti di reddito
(art. 1 L. 289/1990: “
1. ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici
a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi- residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”).
In particolare, la concessione dell'indennità presuppone, come per ogni altra prestazione d'assistenza, una domanda amministrativa debitamente documentata, anche in ordine ai requisiti extrasanitari, presentata dal legale rappresentante del minore, nonché l'accertamento del requisito sanitario di legge.
La prestazione economica, in presenza di tutti i requisiti, viene limitata alla reale durata del corso, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio di frequenza del corso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza
Non v'è dubbio che alla prestazione trovino applicazione i criteri interpretativi sopra delineati, attesa l'evidente natura assistenziale di tale provvidenza, la quale non poggia su previ versamenti contributivi e, invece, grava sulla fiscalità generale (art. 38 Cost.;
7 L. 328/2000).
In altri termini, non si dubita che, ad essa, si applichino, le regole specifiche del sistema assistenziale, incluse quelle in materia d'indebito (Cass. n. 10628/2021: “L'indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni stabilite dalla l. n. 289 del 1990 va erogata con decorrenza dal periodo successivo alla presentazione della domanda amministrativa, a prescindere dal momento di maturazione del diritto al beneficio - che coincide con quello in cui si perfezionano tutti i requisiti costitutivi dello stesso -, poiché, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso, opera in materia una regola insita nel sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali”; Cass. n. 5057/2018: “In tema di indennità di frequenza ex art. 1 della l. n. 289 del 1990, la frequentazione effettiva dei corsi scolastici rappresenta un elemento costitutivo dell'insorgenza del diritto all'indennità, con la conseguente necessità della sussistenza, per tutto il tempo del giudizio e fino alla data di emissione della sentenza conclusiva, del suddetto requisito”; Cass. n. 7919/2014: “Il diritto all'indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dall'art. 1 l. 11 ottobre 1990 n. 289, nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri,
è attribuito - giusto il limite espressamente previsto dall'art. 2, commi 3 e 4, della stessa l. n. 289 del 1990 - per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza. Va escluso, conseguentemente, il diritto a percepire una tredicesima mensilità dell'indennità …”).
5. Ebbene, nella fattispecie in controversia, si rileva che il ricorrente ha fornito prova dei requisiti sanitari per l'indennità di frequenza, con decorrenza dal 23.9.2019, come da succitato decreto di omologa, in atti.
Giova ripercorrere nuovamente le vicende in contesa.
L'Istituto previdenziale, pertanto, in forza di detto provvedimento, in data 4.5.2020 liquidava al ricorrente l'importo di € 2.373,67, da imputare alle rate da ottobre 2019 ad aprile 2020, oltre ad erogare, con cadenza mensile, le successive rate di indennità a far data da maggio 2020 sino a luglio 2022.
Con la comunicazione del 22.7.2022, l' accertava che il ricorrente aveva CP_1 indebitamente percepito i ratei relativi ai mesi estivi degli anni 2020, 2021 e 2022, pari ad € 2.390,14, nonché le mensilità da ottobre 2021 a giugno 2022 per € 2.706,12, in ragione del mancato inoltro della certificazione attestante la frequenza di centri convenzionati nei mesi estivi e la frequenza scolastica nel periodo successivo al compimento del sedicesimo anno di età anno del beneficiario (obbligo scolastico).
A seguito di impugnazione in sede amministrativa datato 28.10.2022, il ricorrente inoltrava all'Istituto previdenziale i certificati relativi agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da cui si evince la frequenza scolastica per i periodi da settembre a giugno, anche successivamente al superamento della soglia dell'obbligo scolastico.
L' provvedeva, in pari data, ad un ricalcolo automatico con erogazione di nuove CP_1 somme pari ad € 2.709,54, corrispondenti alle rate da ottobre 2021 a giugno 2022, con accredito in data 1.6.2023.
Successivamente, con provvedimento del 18.11.2024, l' comunicava la CP_1 reiezione del ricorso amministrativo nei seguenti termini: “l'indebito n. 17079895 scaturisce dalla ricostituzione della indennità di frequenza n. 044-080007084717; tanto premesso, rilevato che, in particolare, non sono presenti
8 agli atti i certificati di frequenza di un centro di riabilitazione convenzionato nei mesi estivi del 2020, 2021 e 2022 e che, inoltre, non è presente agli atti l'autocertificazione (in caso di scuola pubblica) o la certificazione (in caso di scuola privata) di frequenza dell'anno scolastico e che, pertanto, l'indebito è ripetibile e da confermare”.
Come si vede, l' motivava la ripetibilità degli importi per l'assenza di CP_2 certificazione scolastica o autocertificazione comprovante la frequenza presso gli istituti scolastici.
Ordunque, è pacifico tra le parti che il ricorrente non abbia frequentato centri di riabilitazione convenzionati durante i periodi estivi degli anni 2020,2021 e 2022.
I ratei di competenza di tali periodi, pari ad € 2.390,14, vanno restituiti all' in CP_1 ragione dell'indebita percezione, difettando uno dei requisiti socioeconomici.
Per di più, sul punto non v'è contestazione, giacché è lo stesso ricorrente a chiedere di delimitare la statuizione di ripetibilità degli importi alle somme in questione.
6. Resta in controversia la ripetibilità degli ulteriori importi pretesi dall' CP_1 rispetto ai quali nulla viene dedotto dal ricorrente, mentre l' ha precisato in CP_2 giudizio che trattasi di erronea duplicazione di pagamento effettuata, per effetto del ricalcolo automatico del 28.10.2022.
Richiamando tutto quanto sopra osservato, occorre ribadire che, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta l'insussistenza delle condizioni di legge, salvi i casi di inesistenza del rapporto assistenziale, di incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali e di dolo comprovato dell'assistito.
Secondo quanto dedotto dall' l'indebito ha avuto scaturigine dalla CP_1 duplicazione dei pagamenti per alcuni periodi mensili (ratei da ottobre 2021 a dicembre 2021 e da gennaio 2022 a giugno 2022), pagamenti che l' stesso, a CP_2 causa della ricostituzione del trattamento, corrispondeva nuovamente senza avvedersi che le somme erano state già erogate al ricorrente, all'epoca minorenne.
Ebbene, reputa questo giudicante che la formazione dell'indebito non sia ascrivibile ad un comportamento colposo né, tantomeno, doloso di , ma che essa Parte_1 sia piuttosto ascrivibile ad un errore imputabile all'ente e da quest'ultimo pacificamente ammesso.
La permanenza dei presupposti di legge per l'erogazione dei ratei dell'indennità e la fonte dell'indebito, risalente ad un errore dell'ente, rendono irripetibile tale segmento della prestazione, dovendo rilevarsi la sussistenza di un legittimo ed incolpevole affidamento del beneficiario circa l'effettiva spettanza di tutti gli importi percepiti.
Peraltro, non può sostenersi che il ricorrente potesse avere consapevolezza, e quindi versasse in una condizione di dolo, circa la duplicazione dei pagamenti in questione, e
9 ciò anche alla luce dell'assenza di una puntuale imputazione cronologica dei versamenti duplicati, da cui potesse, cioè, emergere, con la necessaria chiarezza, che si trattava di somme riferite a periodi già investiti dall'erogazione della provvidenza, come si evince dalla schermata del cassetto previdenziale 2023 in atti:
Pertanto, va sancita l'irripetibilità della somma di € 2.709,54, pretesa in restituzione dall' dovendo farsi applicazione del generale regime dell'indebito d'assistenza, CP_1 ripetibile solo pro futuro, e non potendo riscontrarsi alcuna delle ipotesi, sopra tracciate, che consenta l'applicazione del regime civilistico ex art. 2033 c.c., ossia della ripetibilità tout court.
A tutto ciò consegue l'accoglimento del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, che ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto dell' in persona del l. r. p. t., di ripetere, nei confronti di CP_1
esclusivamente l'importo di € 2.390,14, corrispondente Parte_1 all'indennità di frequenza percepita per i mesi estivi degli anni 2020,2021 e 2022;
2) dichiara irripetibile ogni altro importo preteso dall' nell'atto di accertamento CP_1 del 22.7.2022;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 11.12.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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