Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 277/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 277 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto
TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Loffredi, c.f. , presso il cui studio C.F._2
in Galluccio (CE), via Pendino, 50, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto.
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. Maria Di Caterino, c.f. , presso il cui studio in Santa C.F._3
Maria UA RE (CE), via Dei Vetrai, 20, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 16.01.2025, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c depositato in data 11.01.2024, i ricorrenti Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in RO (CE) il 27.05.2004,
[...] Parte_2
dalla cui unione nascevano i figli (Aversa, CE, il 05.06.2007) e (Napoli, il 02.01.2014), Per_1 Per_2
e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In riferimento alle rispettive posizioni economiche, la SI.ra deduceva di lavorare come Pt_1 assistente amministrativo preso l'Asl di Salerno, e di essere intestataria esclusiva in regime di comunione legale dei beni dell'immobile sito in RO (CE), via Roma, 155; mentre il di Pt_2
essere un libero professionista e proprietario, in forza della comunione legale, del 50% del predetto bene immobile.
All'udienza del 16.01.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti e veniva redatto verbale per il trasferimento immobiliare come da accordo di separazione funzionale allo stesso ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) RAPPORTI PERSONALI TRA I CONIUGI
1.1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
1.2) I coniugi si impegnano reciprocamente, nel termine di gg.10, a comunicarsi eventuali cambi di residenza o domicilio nonché eventuali modifiche dei recapiti telefonici in modo da rendere più
pagina 2 di 6 semplici le comunicazioni riguardanti gli interessi dei figli e;
Per_1 Per_2
1.3) Il SI. e la SI.ra si concedono il reciproco assenso al Parte_2 Parte_1
rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio. Per quanto riguarda i minori e occorre il reciproco consenso. Per_1 Per_2
2) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
2.1) La casa coniugale ubicata nel Comune di RO (CE) alla Via Roma n. 155 Piano 2, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, essendo già intestata esclusivamente alla SI.ra Pt_1
nata ad [...] il [...] (C.F.: , nonostante pervenutale in
[...] C.F._1
forza di Atto di Compravendita redatto dal Notaio in data 29.04.2013 - Repertorio Persona_3
N. 71.992 – Raccolta 16.444 (Cfr. All.to 8 ricorso) in costanza di matrimonio, viene assegnata a quest'ultima che vi abiterà unitamente ai due figli e;
Per_1 Per_2
2.2) Il SI. , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, lascerà la casa coniugale e sposterà la propria residenza nel Comune di San C.F._4
Cipriano D'Aversa (CE) alla Via Leonardo Da Vinci n. 8 Piano 1;
2.3) Il SI. ai sensi dell'art. 1376 c.c. trasferisce alla SI.ra la Parte_2 Parte_1 propria quota del 50%, scaturita dalla comunione legale dei beni con la coniuge, dell'immobile, adibito a casa coniugale, sito in RO (CE) alla Via Roma n. 155 Piano 2 e censito nel N.C.E.U. del Comune di RO (CE) al Foglio 5 Particella 51 Sub 22 - Cat. A/3 - Classe 3 - Piano 2 –
Consistenza Vani 7, già intestata esclusivamente a quest'ultima (Cfr. All.to 8 ricorso), che accetta;
2.4) Entrambe le parti chiedono che il trasferimento della quota del 50% sull'immobile su meglio precisato venga dichiarato esente da ogni tassa o imposta. Il SI. rinuncia altresì Parte_2
all'ipoteca legale sullo stesso;
2.5) La SI.ra ed il SI. , limitatamente all'effetto traslativo Parte_1 Parte_2 della quota dell'immobile su richiamato, dichiarano di essere a conoscenza che il Tribunale ed il
Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere;
2.6) La SI.ra , successivamente all'Omologa con Sentenza della Separazione, Parte_1
curerà la trascrizione e voltura, relativa al predetto trasferimento, presso il competente Ufficio della Pubblicità Immobiliare e restituirà, entro trenta giorni decorrenti da tale adempimento, la copia della nota attestante l'avvenuta trascrizione al Cancelliere;
2.7) I Ricorrenti rinunciano, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa economica anche futura tenuto conto che entrambi posso provvedere personalmente alle proprie esigenze in quanto pagina 3 di 6 economicamente autosufficienti.
3) RAPPORTI PERSONALI VERSO LA PROLE
3.1) In merito a tale rapporto, i coniugi si obbligano reciprocamente a rispettare le linee guida riportate nel presente Ricorso nonché quelle indicate, su foglio separato, nel PIANO GENITORIALE allegato, di cui talaltro ne chiedono l'approvazione (Cfr. All.to 12 ricorso);
3.2) I figli e resteranno affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni, e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3.3) I minori saranno collocati presso la madre nella casa coniugale, sita in RO (CE) alla Via
Roma n. 155 Piano 2, ed il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente senza alcuna limitazione, onde consentirgli la conservazione del rapporto stabile con loro, rispettando però sia le esigenze scolastiche e ludiche dei figli che quelle lavorative della SI.ra nonché dando a Pt_1 quest'ultima un preavviso di almeno 24h;
3.4) Fermo restando quanto appena esposto, i Ricorrenti hanno comunque convenuto che, salvo variazioni da concordarsi tra loro per le vie brevi, nel periodo invernale il padre terrà con sé i figli due pomeriggi a settimana ossia il Martedì ed il Giovedì con la precisazione che lo stesso andrà a prenderli presso la casa coniugale alle ore 17:30 e li ivi riaccompagnerà, dopo averli fatti cenare, alle ore 21:00, mentre nel periodo estivo, pur rimanendo immutati i giorni, l'orario si prolungherà dalle ore 21:00 alle ore 22:00;
.5) Il padre, a week-end alterni, terrà con sé i figli dal sabato dalle ore 16:30 circa fino alla domenica alle ore 21:00 (durante la chiusura delle scuole sino alle ore 22:00) e quest'ultimi pernotteranno presso lo stesso;
3.6) I figli trascorreranno, inoltre, ad anni alterni, la cena della Vigilia di Natale (24 Dicembre) ed il pranzo di Natale (25 Dicembre) con un genitore, mentre la Vigilia di AN (31 Dicembre) ed il pranzo di AN (1° Gennaio) con l'altro, il tutto con diritto di pernottamento durante la notte delle Vigilie. Relativamente alle festività Pasquali i figli, trascorreranno, ogni anno e ad anni alterni, la domenica delle Palme (intendendo dal sabato pomeriggio alle ore 16:00 alla domenica sera alle ore
21:00), con diritto di pernottamento, con un genitore, mentre le festività Pasquali (intendendo quest'ultime dalla mattina del sabato Santo alle ore 11:00 alla domenica di Pasqua alle ore 22:00), con diritto di pernottamento, con l'altro. Il Lunedì dell'Angelo sarà suddiviso ad anni alterni tra i pagina 4 di 6 genitori (dalle ore 9:30 alle ore 22:00). Durante le vacanze Estive, il padre avrà diritto a trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio, agosto o settembre da concordarsi con la madre preventivamente ogni anno;
3.7) I minori trascorreranno ogni anno con ciascun genitore il giorno del compleanno ed onomastico di costoro nonché quello della festa del papà e della mamma, passeranno altresì il proprio compleanno e onomastico con entrambi i genitori contemporaneamente, previo accordo tra loro, e in mancanza di accordo ad anni alterni dalle ore 12:00 alle 17:00 con un genitore e dalle ore 17:15 alle 22:00 con l'altro;
3.8) I genitori convengono che le decisioni urgenti e di rilevante importanza riguardanti la salute e la sicurezza dei figli verranno prese congiuntamente salvo il caso in cui uno dei due non sia reperibile e/o assente per giustificati motivi ed in tale circostanza quello presente potrà decidere autonomamente, sempre salvaguardando gli interessi dei minori, provvedendo poi ad informare al più presto possibile l'altro.
4) RAPPORTI PATRIMONIALI VERSO LA PROLE
4.1) Per quanto attiene codesto rapporto, i coniugi si obbligano reciprocamente a rispettare le linee guida riportate nel presente Ricorso nonché quelle indicate, su separato foglio, nel PIANO
GENITORIALE allegato, di cui talaltro ne chiedono l'approvazione (Cfr. All.to 12 ricorso);
4.2) Il SI. corrisponderà alla SI.ra nelle modalità da loro Parte_2 Parte_1
preferite, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per i minori e la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) e tale importo Per_1 Per_2
sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Si precisa che nella summenzionata cifra sono comprese tutte le spese ordinarie quali: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e carburante;
4.3) Per quanto concerne le spese straordinarie da sostenersi per i figli quali libri scolastici, materiale di cancelleria, mensa, spese universitarie, per attività sportive, ludiche, mediche, medicinali ecc...ecc.. le parti convengono che queste dovranno essere preventivamente tra loro concordate, salvo eventuali o imprevedibili urgenze, e saranno poste a loro carico nella misura del
50% ciascuno con la precisazione che, quest'ultime dovranno essere giustificate mediante fatture e/o scontrini;
4.4) I Ricorrenti convengono che, l'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico, erogato dall' sarà percepito al 100% dalla SI.ra , come di fatto già avviene;
CP_1 Parte_1
4.5) Le parti decidono che ad usufruire delle Deduzioni/Detrazioni Fiscali per i figli a carico sarà al 100% la SI.ra . Parte_1
pagina 5 di 6 ❖ Nel contempo il SI. e la SI.ra chiedono l'approvazione Parte_2 Parte_1
dell'allegato PIANO GENITORIALE dagli stessi congiuntamente redato, con l'ausilio dei rispettivi legali, e sottoscritto.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme di legge, e confacenti l'interesse della prole il
Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire, prendendo atto che le parti hanno provveduto al trasferimento immobiliare concordato come da verbale del 16.01.2025
Le parti hanno avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio, per cui il Collegio con separata ordinanza provvederà alla rimessione sul ruolo.
Ai sensi dell'art. 191 cc va disposto lo scioglimento della comunione legale.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata ad [...] il Parte_1
06.07.1979, , nato a [...] il [...]; ai sensi Parte_2 dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO (CE) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2004, Ufficio 1);
c) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo;
d) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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