TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2611/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.02.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: tedesco
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Jessica Liguori presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ceriani Claudio Cesare Alfredo Marco presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carnate (MB) il 01.06.1991
(atto iscritto al n. 2, anno 1991, parte II, serie C)
Divorziati con sentenza n. 10166/2015 del Tribunale di Milano pubblicata il 11.09.2015
Con i seguenti figli:
, 29.10.1998 Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 10166/2015 del Tribunale di Milano pubblicata il 11.09.2015, così come modificata dal decreto n. 11257/2020 pubblicato il 22.06.2020 dello stesso Tribunale.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) Revocare l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della Parte_3 GL (nata il [...]) con decorrenza dal mese di giugno 2025. Persona_2
2) Revocare l'obbligo a carico del padre di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse della GL , con decorrenza dal mese di giugno 2025. Persona_2
3) Le parti dichiarano che ogni altra questione economico-patrimoniale sino a questo momento maturata è stata regolata e che, pertanto, non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
4) Spese del presente procedimento integralmente compensate.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 10166/2015 del Tribunale di
Milano pubblicata il 11.09.2015, così come modificata dal decreto n. 11257/2020 pubblicato il
22.06.2020 dello stesso Tribunale, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.02.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: tedesco
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Jessica Liguori presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ceriani Claudio Cesare Alfredo Marco presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Carnate (MB) il 01.06.1991
(atto iscritto al n. 2, anno 1991, parte II, serie C)
Divorziati con sentenza n. 10166/2015 del Tribunale di Milano pubblicata il 11.09.2015
Con i seguenti figli:
, 29.10.1998 Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 10166/2015 del Tribunale di Milano pubblicata il 11.09.2015, così come modificata dal decreto n. 11257/2020 pubblicato il 22.06.2020 dello stesso Tribunale.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) Revocare l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della Parte_3 GL (nata il [...]) con decorrenza dal mese di giugno 2025. Persona_2
2) Revocare l'obbligo a carico del padre di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse della GL , con decorrenza dal mese di giugno 2025. Persona_2
3) Le parti dichiarano che ogni altra questione economico-patrimoniale sino a questo momento maturata è stata regolata e che, pertanto, non hanno nulla reciprocamente a pretendere.
4) Spese del presente procedimento integralmente compensate.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 10166/2015 del Tribunale di
Milano pubblicata il 11.09.2015, così come modificata dal decreto n. 11257/2020 pubblicato il
22.06.2020 dello stesso Tribunale, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato