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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/10/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 221/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Fiorenzo Merlini Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ) e per essa (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 degli avv. ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati;
APPELLATA
Avverso
la sentenza n. 687/2023, resa dal Tribunale di Livorno, pubblicata il 13.12.2023
Con ordinanza del 15.7.2025 la causa veniva posta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: Parte_1 pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 687/2023 emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Civile, Giudice
Dott. Massimiliano Magliacani nell'ambito del giudizio N.R.G. 3099/2021, depositata in cancelleria in data
13.12.2023, notificata il 03.01.2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità del giudizio e revocare il decreto ingiuntivo opposto per il mancato assolvimento di parte opposta all'onere di introdurre il procedimento di mediazione;
" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: Controparte_1
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 2425/2023 del 17/03/2023 depositata in pari data “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 687/2023, pubblicata il 13.12.2023, il Tribunale di Livorno, pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da contro Parte_1 Controparte_2 procuratrice di ha così deciso: Controparte_1
“respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Livorno n.744/2021 dell'8 giugno 2021; condanna a pagare a quale procuratrice di a titolo Parte_1 Controparte_2 CP_1 di rimborso delle spese processuali, la somma di euro 100,00 per spese anticipate ed euro 1.800,00 per onorari di avvocato, oltre 15% per spese anticipate, IVA e CPA come per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 744/2021 emesso dal Tribunale di Livorno in data 8.6.2021, con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 33.610,18, oltre accessori e spese di procedura, in favore della società
per un credito derivante da due rapporti contrattuali ( contratti di affidamento in Controparte_1 conto corrente n. 3009243 sottoscritti in data 3/11/1999 ) stipulati originariamente tra
[...]
e iliale di Livorno. Pt_1 CP_3
A fondamento dell'opposizione deduceva che il credito era prescritto perché i contratti di Pt_1 finanziamento erano stati consegnati all'opponente il 24 aprile 2001 dalla che aveva ceduto il CP_3 pagina 2 di 11 credito alla nel 2008 e di non avere ricevuto atti interruttivi della prescrizione fino alla CP_1 comunicazione del 30 gennaio 2017, con cui veniva posta a conoscenza della cessione del credito, unitamente alla richiesta di pagamento. Per quant'innanzi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della domanda di pagamento per prescrizione del credito.
Costituitasi in giudizio, l'opposta (e per essa contestava tutte le Controparte_1 Controparte_4 eccezioni della parte opponente e insisteva per il rigetto dell'opposizione con conferma del D.I. e condanna dell'opponente al pagamento del credito dallo stesso portato.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. co.6 c.p.c. e fissata nuova udienza per la discussione delle richieste istruttorie.
Depositate le memorie 183 c.p.c. da entrambe le parti l'opponente con il primo termine dell'art. 183
c.p.c. eccepiva che vertendosi in materia bancaria la controversia era soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione per cui chiedeva al Giudice la concessione a parte opposta del termine per l'introduzione del procedimento obbligatorio di mediazione. Del pari, , pur deducendo che la sentenza 18 CP_1 settembre 2020, n. 19596 delle S.U, aveva risolto il precedente contrasto individuando nella parte opposta il soggetto che avrebbe dovuto promuovere il procedimento di mediazione, tuttavia sosteneva che tale principio non fosse applicato unanimemente dai giudici di merito come emergeva da sentenza n. 15264 del 23/ 03/2021 del Tribunale di Firenze e da ordinanza 22.4.2021 del Tribunale di Monza con cui veniva statuito che in caso di mancata mediazione la domanda che diviene improcedibile era la domanda formulata con l' atto di citazione in opposizione. Tuttavia, in via subordinata, chiedeva la concessione del termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Successivamente dopo alcuni rinvii di ufficio della causa, con ordinanza, resa a seguito dell'udienza cartolare del 14.7.2022, il Tribunale invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione obbligatorio, avvertendole che il mancato esperimento del procedimento di mediazione era sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) e fissava nuova udienza cartolare per la verifica dell'esito della mediazione e l'eventuale prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 12.1.2023 il Tribunale, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, come evidenziato dalle stesse parti nelle note di udienza, assegnava termine per il deposito delle conclusioni con richiesta eventuale dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, e scaduti i termini di rito, l'opposizione veniva decisa come da dispositivo in precedenza trascritto.
Tribunale ha disatteso l'opposizione di sostenendo le argomentazioni che di seguito, Parte_1 per comodità di esposizione, si trascrivono, nelle parti salienti:
pagina 3 di 11 “ I In base al disposto dell'art. 5 comma 1 bis D. Legislativo 4 marzo 2010 n.28 vigente al momento del processo, l'improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Nel caso di specie, la società opposta non ha sollevato l'eccezione, ma, con la nota scritta del 3 febbraio 2022, ha chiesto che l'onere di attivare il procedimento di mediazione fosse posto a carico della opponente.
All'udienza del 17 febbraio 2022 il Giudice non ha sollevato d'ufficio la questione e non ha disposto che le parti provvedessero ad esperire il procedimento di mediazione.
Il provvedimento di tale contenuto veniva preso dal Giudice solo il 14 luglio 2022, ma tardivamente rispetto alle possibilità concesse dal citato decreto legislativo.
Conseguentemente, l'eccezione di improcedibilità è tardiva e non può essere accolta.
II
Deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice opponente.
L'eccezione è correttamente ancorata alla deduzione del relativo fatto costitutivo del decorso dei 10 anni dalla esigibilità del credito, in quanto l'attrice opponente ha spiegato che il contratto di cessione del credito si collocava nel 2008, come dedotto dalla convenuta opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, si trattava, quindi, di un credito sorto antecedentemente alla cessione e l'opponente non aveva ricevuto richieste di pagamento prima di quella del 30 gennaio 2017.
Fatta questa premessa, la società opposta ha prodotto due contratti uguali di affidamento in conto corrente del 24 aprile 2001 intestati a 57100 Livorno. Parte_1 Parte_2
Ha prodotto un documento intestato “estratto dal 26 marzo 2007 al 31 ottobre 2016 del rapporto a sofferenze in eur n.2400523001 – conto corrente ordinario” e un documento intestato “estratto dal 21 dicembre 2010 al 31 ottobre 2016 del rapporto a sofferenze in eur 24005233001” spese legali”, con la certificazione della verità e liquidità del credito ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n.385/1993.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che il primo contratto di cessione del 30 aprile 2008 ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2008.
Ha prodotto, infine, la lettera del 30 gennaio 2017, con la richiesta di pagamento della somma di euro 28.960,29 in linea capitale e di euro 4.604,69 per interessi, indirizzata alla loc Parte_1
Torignano 63 Riparbella (PI).
Fatta questa premessa, la deduzione della società opposta, secondo cui il rapporto di conto corrente sarebbe stato ancora vigente tra le parti il 1° novembre 2008 a seguito della continuità dell'efficacia tra il rapporto contrattuale originario e quello a sofferenza creato dalla banca, deve essere respinta.
Si legge nella comparsa: “nel caso in questione il conto corrente era passato “a sofferenza”; ciò comporta l'apertura di altro contratto diverso da quello stipulato originariamente tra e cliente. Il passaggio a CP_3 sofferenza comporta quindi, in maniera automatica, l'apertura di nuovo conto corrente chiamato appunto
“a sofferenza” nel quale vengono registrate tutte le operazioni dare/avere tra il cliente e la . Bisogna CP_3 immediatamente rilevare che per la stipula di un contratto è necessario l'incontro delle volontà delle parti e, per i contratti bancari, è anche necessaria la forma scritta ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. n.385/1993.
E', quindi, impossibile ritenere ammissibile e anche provato che la banca abbia creato un nuovo rapporto contrattuale.
Il contratto di affidamento in conto corrente, stipulato il 24 aprile 2001, è stato chiuso a seguito di recesso della perché altrimenti il credito, derivante dall'affidamento, se non fosse scaduto per il recesso dal CP_3 contratto di affidamento, non avrebbe potuto essere ceduto il 30 aprile 2008. pagina 4 di 11 L'art. 6 delle condizioni generali del contratto di affidamento prodotto dalla convenuta opposta prevede che la può recedere dal contratto in qualsiasi momento e che, dall'efficacia del recesso, il CP_5 correntista è tenuto all'immediato pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, commissioni e spese.
La norma pattizia è contemplata anche dall'art. 1845 III comma cc.
L'art.6 in commento prevede ulteriormente la facoltà della di comunicare il recesso in CP_5 qualsiasi forma, anche verbale, con effetto immediato.
Poiché la convenuta opposta non ha depositato alcun documento relativo al recesso può ritenersi provato in via presuntiva ai sensi dell'art. 2727 cc che lo stesso recesso dall'affidamento in conto corrente sia avvenuto in forma verbale, tanto è vero che la banca ha attestato ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n.385/1993 che il credito è vero e liquido.
Se ha attestato che il credito è vero ed esigibile è logico presumere che il contratto di finanziamento sia stato sciolto a seguito di recesso.
Orbene, il recesso, unilaterale e contrattualmente previsto dal citato art. 6, ha determinato lo scioglimento del contratto di affidamento in conto corrente e da quel momento il credito della è divenuto liquido CP_3 ed esigibile ed è cominciato a decorrere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 cc.
Il momento in cui il credito della banca è divenuto liquido ed esigibile, in data antecedente al 2008, come deduce l'attrice opponente, risale al 26 marzo 2007 ovvero all'inizio del periodo descritto dal citato documento intestato “estratto dal 26 marzo 2007 al 31 ottobre 2016 del rapporto a sofferenze in eur n.2400523001 – conto corrente ordinario”.
La lettera datata 30 gennaio 2017, indirizzata a Loca Torignano 63 56046 Riparbella Parte_1 (PI), che l'attrice opponente dichiara di avere ricevuto, ha interrotto il decorso del termine di prescrizione.
III.
L'opposizione, fondata unicamente sull'eccezione di prescrizione, deve pertanto essere respinta e il decreto opposto deve essere confermato.
IV.
Venendo al regolamento delle spese processuali occorre premettere che risulta Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato a seguito di delibera di ammissione dell'Ordine degli Avvocati di Livorno del 13 ottobre 2021.
Il fatto che l'attrice opponente sia ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, vittoriosa, perché gli onorari e le spese, di cui all'art. 131 DPR n.115/2002 sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc e per l'effetto viene Parte_1 condannata alla refusione delle spese in favore di quale procuratrice di Controparte_2 CP_1 spese che vengono liquidate nella misura di euro 100,00 per spese anticipate ed euro 1.800,00 per onorari di avvocato, oltre 15% per spese anticipate, IVA e CPA come per legge […]”.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
a questa Corte di Appello e per essa la sua procuratrice roponendo Controparte_1 Controparte_2 gravame avverso la suddetta sentenza con un unico motivo di gravame:
I. Erroneità della decisione per avere respinto l'eccezione di improcedibilità del giudizio per la pagina 5 di 11 mancata introduzione del procedimento di mediazione,
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio (tramite Controparte_1 Controparte_2 contestando le censure mosse dall' appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istrutto-ria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352 c.p.c. sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza del 15 luglio 2025
***
3. Con l'unico motivo d'appello, viene mossa censura alla decisione laddove “ respinge l'eccezione di improcedibilità del giudizio per la mancata introduzione del procedimento di mediazione” all'uopo motivando che l'eccezione non è stata formulata nella comparsa di risposta dal convenuto in opposizione nè rilevata dal Giudice alla “prima udienza” del 17 febbraio 2022 come prescritto dal 5 comma 1 bis D.
Legislativo 4 marzo 2010 n.28 vigente al momento dell'introduzione del procedimento, per violazione del comma 6 dell'art. 5, D. Legislativo 28/2010” ( cfr. pag.4 app.) .
A detta dell'appellante, la motivazione posta a corredo della decisione del Giudice di primo grado di cui innanzi sarebbe errata in quanto violerebbe il comma 6 dell'art. 5 del detto decreto, poiché lo stesso “espressamente prevede che il comma 1 dell'art. 5 citato non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis;
” ergo, non si applicano neppure per quella fase i termini di decadenza della relativa eccezione o rilievo ex officio”.
Nel caso, infatti, conclusa la fase sommaria relativa alla concessione della provvisoria esecuzione all'udienza del 17.2.2022 (Doc. 3), svoltasi in forma cartolare (e senza la possibilità per le parti quindi di contestualizzare nella stessa udienza le eventuali eccezioni proponibili), sebbene il Giudice non avesse in tale udienza ex officio rilevato la necessità di esperire il procedimento di mediazione, tuttavia non sussisteva la preclusione, individuata erroneamente nella decisione, avendo l'odierna appellante tempestivamente formalizzato l'eccezione nel suo primo scritto difensivo ( primo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c.) laddove aveva rilevato ed eccepito la necessità di introdurre il procedimento di mediazione, da parte della Banca, poi disposto nella prima udienza utile (sempre cartolare), dal Giudice con l'ordinanza del 14 luglio 2022, sostanzialmente a causa dei rinvii di ufficio, la prima dopo l'udienza del 17.2.2022.
Aggiunge l'appellante che, anche ipotizzando che già nella fase sommaria successiva all'opposizione a decreto ingiuntivo scattassero le preclusioni previste dall'art. 5 D. Lgs. richiamato, comunque pagina 6 di 11 l'eccezione era stata tempestivamente sollevata dal momento che con le note del 7.2.22 (primo atto successivo alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta e relative all'udienza cartolare del
17.2.22) aveva chiesto la concessione di un termine affinché l' opposta potesse introdurre il procedimento di mediazione in applicazione di quanto affermato dalle S.U. (sent. n. 19596/2020, che avevano posto fine alla controversa questione su chi incombesse nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di introdurre la mediazione) né “ in subiecta materia non sono richieste dalla legge espressioni precise o/e rigorose, con la sua richiesta ha implicitamente…eccepito la necessità di ricorrere al procedimento di mediazione obbligatorio, con tutto ciò che ne consegue in punto di improcedibilità, comprese le conseguenze evidenziate nelle note conclusive dell'esponente in punto di sorte del decreto ingiuntivo opposto”.
a sua volta, sostiene la correttezza della decisione nell'evidenziare che da un lato il Controparte_1 convenuto opposto non aveva svolto eccezioni sul punto, né all'udienza del 17 febbraio 2022 il Giudice aveva sollevato d'ufficio la questione;
ragion per cui il provvedimento preso dal Tribunale solo il 14 luglio 2022 era tardivo rispetto alle possibilità concesse dal citato decreto legislativo, così come tardiva era la richiesta avanzata da con il termine 183 c.p.c. co.VI. Pt_1
La controversia relativa al giudizio di appello ha ad oggetto come esposto innanzi unicamente la mancata introduzione della mediazione obbligatoria.
Non è contestato che la controversia introdotta in primo grado, inerente un'opposizione a decreto ingiuntivo sui ratei non pagati derivanti da due contratti di finanziamento di natura pacificamente bancaria, verte su materia per la quale vige l'esperimento del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità.
Del pari risulta pacifico che la non abbia attivato tale procedura nonostante la concessione del CP_3 termine da parte del Tribunale su istanza delle parti.
L'impugnazione concerne, sostanzialmente il capo della sentenza che applicando il disposto dell'art. 5 comma 1 bis D. Legislativo 4 marzo 2010 n.28, vigente al momento dell'introduzione del processo, ha ritenuto che “la società opposta non ha sollevato l'eccezione, ma, con la nota scritta del 3 febbraio 2022, ha chiesto che l'onere di attivare il procedimento di mediazione fosse posto a carico della opponente.
All'udienza del 17 febbraio 2022 il Giudice non ha sollevato d'ufficio la questione e non ha disposto che le parti provvedessero ad esperire il procedimento di mediazione. Il provvedimento di tale contenuto veniva preso dal Giudice solo il 14 luglio 2022, ma tardivamente rispetto alle possibilità concesse dal citato decreto legislativo”.
La Corte rileva che tale statuizione non può essere condivisa perché non rispettosa dei principi espressi dalla pronuncia delle S.U. con la sentenza n. 19596/2020 sull'onere probatorio del creditore procedente.
pagina 7 di 11 La ratio decidendi del Tribunale non può essere condivisa: 1) nella parte in cui ha statuito su chi incomba l'onere di attivare la procedura di mediazione in un giudizio di opposizione a d.i.; 2) nell'avere ritenuto tardivo l'invio alla mediazione obbligatoria sia per mancanza di richiesta dell'opposta sia ex officio;
3) nell'avere ritenuto tardiva l'ordinanza del 14 luglio 2022, con cui il Tribunale aveva disposto l'invio a mediazione, con riferimento alle possibilità concesse dal citato decreto legislativo del 2010 all'art. 5.
Quanto al punto sub 1) , come correttamente evidenziato dall'appellante, le S.U. con la sentenza n.
19596/2020, pronunciata in epoca antecedente all'avvio della lite che ha dato luogo alla sentenza impugnata, hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale delineatosi sulla questione, superando il precedente orientamento inaugurato dalla sentenza n. 24629 del 2015 della Terza Sezione Civile della medesima Corte di Cassazione, e affermato il principio per cui “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Tale principio – hanno evidenziato ancora le Sezioni Unite – risulta suffragato oltre che da argomenti di carattere normativo [(art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010, …; art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, ai sensi del quale chi "intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia" nelle materie ivi indicate "è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto"; d.lgs. art. 5, comma 6,)], anche da argomenti di carattere logico-sistematico, oltre che di rilievo costituzionale.
Condividendo questa Corte l'insegnamento delle S.U. e applicando detti principi al caso in esame,
l'affermazione del Tribunale secondo cui “Nel caso di specie, la società opposta non ha sollevato
l'eccezione, ma, con la nota scritta del 3 febbraio 2022, ha chiesto che l'onere di attivare il procedimento di mediazione fosse posto a carico della opponente” non è rispettosa del principio innanzi trascritto nonché delle emergenze processuali.
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo dopo la prima fase interinale ex artt. 648 o 649 c.p.c.
l'onere di procedere a mediazione incombe sul creditore procedente.
Ragion per cui il ragionamento del Tribunale basato sul fatto che la” società opposta” non avesse sollevato l'eccezione” ma solo con la nota scritta del 3 febbraio 2022, ha chiesto che l'onere di attivare il procedimento di mediazione fosse posto a carico della opponente”, è errato, per di più in quanto lo stesso
Giudice di primo grado, con la sua ordinanza del 14-15.7.2022 ha espressamente posto l'onere di dare avvio al procedimento di mediazione a carico della parte convenuta opposta.
pagina 8 di 11 Quanto al punto sub 2) (in ordine cioè alla non tempestività dell'eccezione che ha condotto il Tribunale
a ritenere che il termine della mediazione fosse stato concesso tardivamente con l'ordinanza del 14 luglio 2022), lo stesso ragionamento è irrispettoso di quanto previsto all'art.5 del citato decreto legislativo laddove afferma che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'art.5 citato va letto e interpretato unitamente al comma 6, stesso articolo, che espressamente indica che il comma 1 dell'art. 5 citato non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis;
”.
La Corte aggiunge che la successiva riforma Cartabia ha modificato l'art. 5, disponendo espressamente che una delle azioni per le quali il precedente art. 5 prevede la mediazione come condizione di procedibilità, viene avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo, nel successivo procedimento di opposizione l'onere di avviare la mediazione è a carico del creditore, ossia del soggetto
“che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo” , confermando quindi quando già sancito dall' innanzi richiamata sentenza delle S.U. n. 19596/2020.
Continuando l'esame dei documenti in atti (punto 3), si rileva ulteriormente dalle vicende processuali svoltesi che, conclusa la fase sommaria svoltasi in forma cartolare (senza che le parti potessero ulteriormente interloquire se non nella successiva udienza), il Tribunale ha rigettato la richiesto di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e concesso i termini dell'art. 183 c.p.c. co.
6. su istanza delle parti.
Il giudicante, violando l'insegnamento delle S.U., ha limitato il suo esame solo al comportamento della banca, senza dare rilievo il dovuto rilievo a quanto eccepito dall'opponente tempestivamente nei suoi scritti difensivi.
E' pacifico che la per l' udienza dell'opposizione del 17.2.2022, da tenersi tramite trattazione Pt_1 scritta, ha chiesto nelle note del 7.2.2022 (primo atto utile successivo alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta – doc. 10) che venisse assegnato a parte opposta un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione: quindi aveva tempestivamente evidenziato la mancanza dell'istaurazione della mediazione su materia obbligatoria. Tale rilievo è stato reiterato nella prima memoria dell'art. 183 c.p.c. co VI, quindi la richiesta di concessione di un termine alla Banca per predisporre la mediazione fa ritenere tempestiva l'ordinanza del 14 luglio 2022 (intervenuta dopo vari rinvii di ufficio dalla prima udienza del 17.2.2022).
Correttamente il Tribunale, nell'ordinanza del 14 luglio 2022, rilevato che non era stato disposto l'esperimento del tentativo di mediazione, già chiesto in preverbale del 14/10/2021 da ha Pt_1
pagina 9 di 11 concesso termine per l'avvio del procedimento di mediazione, non senza osservare che il relativo onere fosse a carico del creditore convenuto opposto, richiamando il principio espresso dalle SS.UU.
E' pacifico che la mediazione non è stata svolta, tant'è che con ordinanza del 12.1.2013 il Tribunale ha rilevato che non è stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria e che detto onere era a carico di ragion per cui il Tribunale, preso atto del mancato esperimento del procedimento CP_1 di mediazione, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria proposta da a mezzo della sua procuratrice con conseguente revoca del decreto CP_1 CP_2 ingiuntivo opposto.
Per quant'innanzi l'unico motivo di appello va accolto. Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'improcedibilità della domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e con assorbimento di ogni altra contestazione ed eccezione già sollevata dall'appellante nel giudizio di primo grado.
Quanto alle spese la riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
In base al principio della soccombenza da valutare in relazione all'esito finale del procedimento, le spese del giudizio di primo grado e secondo grado seguono la soccombenza dell'appellata, opposta in primo grado, anche ove si consideri che la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
18.9.2020, n. 19596, era già intervenuta al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo il 10.12.2021 e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori minimi, ( in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, e dell'attività difensiva svolta) della tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., ritenuto il valore della causa di primo grado pari a € 33.610,18 (petitum d.i.).
Le spese del giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori minimi, in considerazione della non complessità delle questioni esaminate e, con riferimento specifico alla fase di “trattazione-istruttoria” effettivamente non svolta, in uno alla mancanza di memorie conclusionali o repliche dell'appellante e sono liquidate in favore dello Stato in quanto Parte_1
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche per il presente grado di giudizio ( giusta delibera
Consiglio Ordine Avvocati Firenze N. 252/2024 depositata il 23/01/2024).
Si significa che la liquidazione è effettuata per l'intero senza riduzione del 50% avendo i giudici di legittimità chiarito che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello pagina 10 di 11 Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del sum-menzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (vedi Cassa-zione civile sez. II, 08/01/2020,
n.136; vedi anche Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22017; Cassazione civile sez. II, 19/01/2021,
n.777; Cassazione civile sez. III, 18/05/2023, n.13666 Corte Costituzionale 19 aprile 2024 n. 64).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e per essa la procuratrice avverso la sentenza n 687/2023, CP_1 CP_2 resa dal Tribunale di Livorno pubblicata il 13.12.2023, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, riforma della sentenza impugnata;
b) Dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria di - opposta in primo CP_1 grado, e per l'effetto c) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 744/2021, emesso dal Tribunale di Livorno in data 8.06.2021;
d) Condanna e per essa la procuratrice al pagamento delle CP_1 CP_2 spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in favore dello Stato in € 1.738,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge e per il primo grado da porsi in favore dello Stato a seguito di ammissione dell'Ordine degli Avvocati di Livorno del
13 ottobre 2021 di al patrocinio a spese dello Stato, e che vengono liquidate in Parte_1
€ 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% oltre ed accessori di legge.
d) La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 221/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Fiorenzo Merlini Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
C.F. ) e per essa (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 degli avv. ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati;
APPELLATA
Avverso
la sentenza n. 687/2023, resa dal Tribunale di Livorno, pubblicata il 13.12.2023
Con ordinanza del 15.7.2025 la causa veniva posta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: Parte_1 pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 687/2023 emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Civile, Giudice
Dott. Massimiliano Magliacani nell'ambito del giudizio N.R.G. 3099/2021, depositata in cancelleria in data
13.12.2023, notificata il 03.01.2024, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità del giudizio e revocare il decreto ingiuntivo opposto per il mancato assolvimento di parte opposta all'onere di introdurre il procedimento di mediazione;
" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: Controparte_1
“ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 2425/2023 del 17/03/2023 depositata in pari data “
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 687/2023, pubblicata il 13.12.2023, il Tribunale di Livorno, pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da contro Parte_1 Controparte_2 procuratrice di ha così deciso: Controparte_1
“respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Livorno n.744/2021 dell'8 giugno 2021; condanna a pagare a quale procuratrice di a titolo Parte_1 Controparte_2 CP_1 di rimborso delle spese processuali, la somma di euro 100,00 per spese anticipate ed euro 1.800,00 per onorari di avvocato, oltre 15% per spese anticipate, IVA e CPA come per legge”.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 744/2021 emesso dal Tribunale di Livorno in data 8.6.2021, con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 33.610,18, oltre accessori e spese di procedura, in favore della società
per un credito derivante da due rapporti contrattuali ( contratti di affidamento in Controparte_1 conto corrente n. 3009243 sottoscritti in data 3/11/1999 ) stipulati originariamente tra
[...]
e iliale di Livorno. Pt_1 CP_3
A fondamento dell'opposizione deduceva che il credito era prescritto perché i contratti di Pt_1 finanziamento erano stati consegnati all'opponente il 24 aprile 2001 dalla che aveva ceduto il CP_3 pagina 2 di 11 credito alla nel 2008 e di non avere ricevuto atti interruttivi della prescrizione fino alla CP_1 comunicazione del 30 gennaio 2017, con cui veniva posta a conoscenza della cessione del credito, unitamente alla richiesta di pagamento. Per quant'innanzi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della domanda di pagamento per prescrizione del credito.
Costituitasi in giudizio, l'opposta (e per essa contestava tutte le Controparte_1 Controparte_4 eccezioni della parte opponente e insisteva per il rigetto dell'opposizione con conferma del D.I. e condanna dell'opponente al pagamento del credito dallo stesso portato.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. co.6 c.p.c. e fissata nuova udienza per la discussione delle richieste istruttorie.
Depositate le memorie 183 c.p.c. da entrambe le parti l'opponente con il primo termine dell'art. 183
c.p.c. eccepiva che vertendosi in materia bancaria la controversia era soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione per cui chiedeva al Giudice la concessione a parte opposta del termine per l'introduzione del procedimento obbligatorio di mediazione. Del pari, , pur deducendo che la sentenza 18 CP_1 settembre 2020, n. 19596 delle S.U, aveva risolto il precedente contrasto individuando nella parte opposta il soggetto che avrebbe dovuto promuovere il procedimento di mediazione, tuttavia sosteneva che tale principio non fosse applicato unanimemente dai giudici di merito come emergeva da sentenza n. 15264 del 23/ 03/2021 del Tribunale di Firenze e da ordinanza 22.4.2021 del Tribunale di Monza con cui veniva statuito che in caso di mancata mediazione la domanda che diviene improcedibile era la domanda formulata con l' atto di citazione in opposizione. Tuttavia, in via subordinata, chiedeva la concessione del termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Successivamente dopo alcuni rinvii di ufficio della causa, con ordinanza, resa a seguito dell'udienza cartolare del 14.7.2022, il Tribunale invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione obbligatorio, avvertendole che il mancato esperimento del procedimento di mediazione era sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) e fissava nuova udienza cartolare per la verifica dell'esito della mediazione e l'eventuale prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 12.1.2023 il Tribunale, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, come evidenziato dalle stesse parti nelle note di udienza, assegnava termine per il deposito delle conclusioni con richiesta eventuale dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, e scaduti i termini di rito, l'opposizione veniva decisa come da dispositivo in precedenza trascritto.
Tribunale ha disatteso l'opposizione di sostenendo le argomentazioni che di seguito, Parte_1 per comodità di esposizione, si trascrivono, nelle parti salienti:
pagina 3 di 11 “ I In base al disposto dell'art. 5 comma 1 bis D. Legislativo 4 marzo 2010 n.28 vigente al momento del processo, l'improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Nel caso di specie, la società opposta non ha sollevato l'eccezione, ma, con la nota scritta del 3 febbraio 2022, ha chiesto che l'onere di attivare il procedimento di mediazione fosse posto a carico della opponente.
All'udienza del 17 febbraio 2022 il Giudice non ha sollevato d'ufficio la questione e non ha disposto che le parti provvedessero ad esperire il procedimento di mediazione.
Il provvedimento di tale contenuto veniva preso dal Giudice solo il 14 luglio 2022, ma tardivamente rispetto alle possibilità concesse dal citato decreto legislativo.
Conseguentemente, l'eccezione di improcedibilità è tardiva e non può essere accolta.
II
Deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attrice opponente.
L'eccezione è correttamente ancorata alla deduzione del relativo fatto costitutivo del decorso dei 10 anni dalla esigibilità del credito, in quanto l'attrice opponente ha spiegato che il contratto di cessione del credito si collocava nel 2008, come dedotto dalla convenuta opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, si trattava, quindi, di un credito sorto antecedentemente alla cessione e l'opponente non aveva ricevuto richieste di pagamento prima di quella del 30 gennaio 2017.
Fatta questa premessa, la società opposta ha prodotto due contratti uguali di affidamento in conto corrente del 24 aprile 2001 intestati a 57100 Livorno. Parte_1 Parte_2
Ha prodotto un documento intestato “estratto dal 26 marzo 2007 al 31 ottobre 2016 del rapporto a sofferenze in eur n.2400523001 – conto corrente ordinario” e un documento intestato “estratto dal 21 dicembre 2010 al 31 ottobre 2016 del rapporto a sofferenze in eur 24005233001” spese legali”, con la certificazione della verità e liquidità del credito ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n.385/1993.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che il primo contratto di cessione del 30 aprile 2008 ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2008.
Ha prodotto, infine, la lettera del 30 gennaio 2017, con la richiesta di pagamento della somma di euro 28.960,29 in linea capitale e di euro 4.604,69 per interessi, indirizzata alla loc Parte_1
Torignano 63 Riparbella (PI).
Fatta questa premessa, la deduzione della società opposta, secondo cui il rapporto di conto corrente sarebbe stato ancora vigente tra le parti il 1° novembre 2008 a seguito della continuità dell'efficacia tra il rapporto contrattuale originario e quello a sofferenza creato dalla banca, deve essere respinta.
Si legge nella comparsa: “nel caso in questione il conto corrente era passato “a sofferenza”; ciò comporta l'apertura di altro contratto diverso da quello stipulato originariamente tra e cliente. Il passaggio a CP_3 sofferenza comporta quindi, in maniera automatica, l'apertura di nuovo conto corrente chiamato appunto
“a sofferenza” nel quale vengono registrate tutte le operazioni dare/avere tra il cliente e la . Bisogna CP_3 immediatamente rilevare che per la stipula di un contratto è necessario l'incontro delle volontà delle parti e, per i contratti bancari, è anche necessaria la forma scritta ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. n.385/1993.
E', quindi, impossibile ritenere ammissibile e anche provato che la banca abbia creato un nuovo rapporto contrattuale.
Il contratto di affidamento in conto corrente, stipulato il 24 aprile 2001, è stato chiuso a seguito di recesso della perché altrimenti il credito, derivante dall'affidamento, se non fosse scaduto per il recesso dal CP_3 contratto di affidamento, non avrebbe potuto essere ceduto il 30 aprile 2008. pagina 4 di 11 L'art. 6 delle condizioni generali del contratto di affidamento prodotto dalla convenuta opposta prevede che la può recedere dal contratto in qualsiasi momento e che, dall'efficacia del recesso, il CP_5 correntista è tenuto all'immediato pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, commissioni e spese.
La norma pattizia è contemplata anche dall'art. 1845 III comma cc.
L'art.6 in commento prevede ulteriormente la facoltà della di comunicare il recesso in CP_5 qualsiasi forma, anche verbale, con effetto immediato.
Poiché la convenuta opposta non ha depositato alcun documento relativo al recesso può ritenersi provato in via presuntiva ai sensi dell'art. 2727 cc che lo stesso recesso dall'affidamento in conto corrente sia avvenuto in forma verbale, tanto è vero che la banca ha attestato ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n.385/1993 che il credito è vero e liquido.
Se ha attestato che il credito è vero ed esigibile è logico presumere che il contratto di finanziamento sia stato sciolto a seguito di recesso.
Orbene, il recesso, unilaterale e contrattualmente previsto dal citato art. 6, ha determinato lo scioglimento del contratto di affidamento in conto corrente e da quel momento il credito della è divenuto liquido CP_3 ed esigibile ed è cominciato a decorrere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 cc.
Il momento in cui il credito della banca è divenuto liquido ed esigibile, in data antecedente al 2008, come deduce l'attrice opponente, risale al 26 marzo 2007 ovvero all'inizio del periodo descritto dal citato documento intestato “estratto dal 26 marzo 2007 al 31 ottobre 2016 del rapporto a sofferenze in eur n.2400523001 – conto corrente ordinario”.
La lettera datata 30 gennaio 2017, indirizzata a Loca Torignano 63 56046 Riparbella Parte_1 (PI), che l'attrice opponente dichiara di avere ricevuto, ha interrotto il decorso del termine di prescrizione.
III.
L'opposizione, fondata unicamente sull'eccezione di prescrizione, deve pertanto essere respinta e il decreto opposto deve essere confermato.
IV.
Venendo al regolamento delle spese processuali occorre premettere che risulta Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato a seguito di delibera di ammissione dell'Ordine degli Avvocati di Livorno del 13 ottobre 2021.
Il fatto che l'attrice opponente sia ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, vittoriosa, perché gli onorari e le spese, di cui all'art. 131 DPR n.115/2002 sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc e per l'effetto viene Parte_1 condannata alla refusione delle spese in favore di quale procuratrice di Controparte_2 CP_1 spese che vengono liquidate nella misura di euro 100,00 per spese anticipate ed euro 1.800,00 per onorari di avvocato, oltre 15% per spese anticipate, IVA e CPA come per legge […]”.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
a questa Corte di Appello e per essa la sua procuratrice roponendo Controparte_1 Controparte_2 gravame avverso la suddetta sentenza con un unico motivo di gravame:
I. Erroneità della decisione per avere respinto l'eccezione di improcedibilità del giudizio per la pagina 5 di 11 mancata introduzione del procedimento di mediazione,
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall' appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio (tramite Controparte_1 Controparte_2 contestando le censure mosse dall' appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istrutto-ria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352 c.p.c. sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza del 15 luglio 2025
***
3. Con l'unico motivo d'appello, viene mossa censura alla decisione laddove “ respinge l'eccezione di improcedibilità del giudizio per la mancata introduzione del procedimento di mediazione” all'uopo motivando che l'eccezione non è stata formulata nella comparsa di risposta dal convenuto in opposizione nè rilevata dal Giudice alla “prima udienza” del 17 febbraio 2022 come prescritto dal 5 comma 1 bis D.
Legislativo 4 marzo 2010 n.28 vigente al momento dell'introduzione del procedimento, per violazione del comma 6 dell'art. 5, D. Legislativo 28/2010” ( cfr. pag.4 app.) .
A detta dell'appellante, la motivazione posta a corredo della decisione del Giudice di primo grado di cui innanzi sarebbe errata in quanto violerebbe il comma 6 dell'art. 5 del detto decreto, poiché lo stesso “espressamente prevede che il comma 1 dell'art. 5 citato non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis;
” ergo, non si applicano neppure per quella fase i termini di decadenza della relativa eccezione o rilievo ex officio”.
Nel caso, infatti, conclusa la fase sommaria relativa alla concessione della provvisoria esecuzione all'udienza del 17.2.2022 (Doc. 3), svoltasi in forma cartolare (e senza la possibilità per le parti quindi di contestualizzare nella stessa udienza le eventuali eccezioni proponibili), sebbene il Giudice non avesse in tale udienza ex officio rilevato la necessità di esperire il procedimento di mediazione, tuttavia non sussisteva la preclusione, individuata erroneamente nella decisione, avendo l'odierna appellante tempestivamente formalizzato l'eccezione nel suo primo scritto difensivo ( primo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c.) laddove aveva rilevato ed eccepito la necessità di introdurre il procedimento di mediazione, da parte della Banca, poi disposto nella prima udienza utile (sempre cartolare), dal Giudice con l'ordinanza del 14 luglio 2022, sostanzialmente a causa dei rinvii di ufficio, la prima dopo l'udienza del 17.2.2022.
Aggiunge l'appellante che, anche ipotizzando che già nella fase sommaria successiva all'opposizione a decreto ingiuntivo scattassero le preclusioni previste dall'art. 5 D. Lgs. richiamato, comunque pagina 6 di 11 l'eccezione era stata tempestivamente sollevata dal momento che con le note del 7.2.22 (primo atto successivo alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta e relative all'udienza cartolare del
17.2.22) aveva chiesto la concessione di un termine affinché l' opposta potesse introdurre il procedimento di mediazione in applicazione di quanto affermato dalle S.U. (sent. n. 19596/2020, che avevano posto fine alla controversa questione su chi incombesse nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di introdurre la mediazione) né “ in subiecta materia non sono richieste dalla legge espressioni precise o/e rigorose, con la sua richiesta ha implicitamente…eccepito la necessità di ricorrere al procedimento di mediazione obbligatorio, con tutto ciò che ne consegue in punto di improcedibilità, comprese le conseguenze evidenziate nelle note conclusive dell'esponente in punto di sorte del decreto ingiuntivo opposto”.
a sua volta, sostiene la correttezza della decisione nell'evidenziare che da un lato il Controparte_1 convenuto opposto non aveva svolto eccezioni sul punto, né all'udienza del 17 febbraio 2022 il Giudice aveva sollevato d'ufficio la questione;
ragion per cui il provvedimento preso dal Tribunale solo il 14 luglio 2022 era tardivo rispetto alle possibilità concesse dal citato decreto legislativo, così come tardiva era la richiesta avanzata da con il termine 183 c.p.c. co.VI. Pt_1
La controversia relativa al giudizio di appello ha ad oggetto come esposto innanzi unicamente la mancata introduzione della mediazione obbligatoria.
Non è contestato che la controversia introdotta in primo grado, inerente un'opposizione a decreto ingiuntivo sui ratei non pagati derivanti da due contratti di finanziamento di natura pacificamente bancaria, verte su materia per la quale vige l'esperimento del procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità.
Del pari risulta pacifico che la non abbia attivato tale procedura nonostante la concessione del CP_3 termine da parte del Tribunale su istanza delle parti.
L'impugnazione concerne, sostanzialmente il capo della sentenza che applicando il disposto dell'art. 5 comma 1 bis D. Legislativo 4 marzo 2010 n.28, vigente al momento dell'introduzione del processo, ha ritenuto che “la società opposta non ha sollevato l'eccezione, ma, con la nota scritta del 3 febbraio 2022, ha chiesto che l'onere di attivare il procedimento di mediazione fosse posto a carico della opponente.
All'udienza del 17 febbraio 2022 il Giudice non ha sollevato d'ufficio la questione e non ha disposto che le parti provvedessero ad esperire il procedimento di mediazione. Il provvedimento di tale contenuto veniva preso dal Giudice solo il 14 luglio 2022, ma tardivamente rispetto alle possibilità concesse dal citato decreto legislativo”.
La Corte rileva che tale statuizione non può essere condivisa perché non rispettosa dei principi espressi dalla pronuncia delle S.U. con la sentenza n. 19596/2020 sull'onere probatorio del creditore procedente.
pagina 7 di 11 La ratio decidendi del Tribunale non può essere condivisa: 1) nella parte in cui ha statuito su chi incomba l'onere di attivare la procedura di mediazione in un giudizio di opposizione a d.i.; 2) nell'avere ritenuto tardivo l'invio alla mediazione obbligatoria sia per mancanza di richiesta dell'opposta sia ex officio;
3) nell'avere ritenuto tardiva l'ordinanza del 14 luglio 2022, con cui il Tribunale aveva disposto l'invio a mediazione, con riferimento alle possibilità concesse dal citato decreto legislativo del 2010 all'art. 5.
Quanto al punto sub 1) , come correttamente evidenziato dall'appellante, le S.U. con la sentenza n.
19596/2020, pronunciata in epoca antecedente all'avvio della lite che ha dato luogo alla sentenza impugnata, hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale delineatosi sulla questione, superando il precedente orientamento inaugurato dalla sentenza n. 24629 del 2015 della Terza Sezione Civile della medesima Corte di Cassazione, e affermato il principio per cui “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Tale principio – hanno evidenziato ancora le Sezioni Unite – risulta suffragato oltre che da argomenti di carattere normativo [(art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010, …; art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, ai sensi del quale chi "intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia" nelle materie ivi indicate "è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto"; d.lgs. art. 5, comma 6,)], anche da argomenti di carattere logico-sistematico, oltre che di rilievo costituzionale.
Condividendo questa Corte l'insegnamento delle S.U. e applicando detti principi al caso in esame,
l'affermazione del Tribunale secondo cui “Nel caso di specie, la società opposta non ha sollevato
l'eccezione, ma, con la nota scritta del 3 febbraio 2022, ha chiesto che l'onere di attivare il procedimento di mediazione fosse posto a carico della opponente” non è rispettosa del principio innanzi trascritto nonché delle emergenze processuali.
Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo dopo la prima fase interinale ex artt. 648 o 649 c.p.c.
l'onere di procedere a mediazione incombe sul creditore procedente.
Ragion per cui il ragionamento del Tribunale basato sul fatto che la” società opposta” non avesse sollevato l'eccezione” ma solo con la nota scritta del 3 febbraio 2022, ha chiesto che l'onere di attivare il procedimento di mediazione fosse posto a carico della opponente”, è errato, per di più in quanto lo stesso
Giudice di primo grado, con la sua ordinanza del 14-15.7.2022 ha espressamente posto l'onere di dare avvio al procedimento di mediazione a carico della parte convenuta opposta.
pagina 8 di 11 Quanto al punto sub 2) (in ordine cioè alla non tempestività dell'eccezione che ha condotto il Tribunale
a ritenere che il termine della mediazione fosse stato concesso tardivamente con l'ordinanza del 14 luglio 2022), lo stesso ragionamento è irrispettoso di quanto previsto all'art.5 del citato decreto legislativo laddove afferma che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'art.5 citato va letto e interpretato unitamente al comma 6, stesso articolo, che espressamente indica che il comma 1 dell'art. 5 citato non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis;
”.
La Corte aggiunge che la successiva riforma Cartabia ha modificato l'art. 5, disponendo espressamente che una delle azioni per le quali il precedente art. 5 prevede la mediazione come condizione di procedibilità, viene avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo, nel successivo procedimento di opposizione l'onere di avviare la mediazione è a carico del creditore, ossia del soggetto
“che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo” , confermando quindi quando già sancito dall' innanzi richiamata sentenza delle S.U. n. 19596/2020.
Continuando l'esame dei documenti in atti (punto 3), si rileva ulteriormente dalle vicende processuali svoltesi che, conclusa la fase sommaria svoltasi in forma cartolare (senza che le parti potessero ulteriormente interloquire se non nella successiva udienza), il Tribunale ha rigettato la richiesto di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e concesso i termini dell'art. 183 c.p.c. co.
6. su istanza delle parti.
Il giudicante, violando l'insegnamento delle S.U., ha limitato il suo esame solo al comportamento della banca, senza dare rilievo il dovuto rilievo a quanto eccepito dall'opponente tempestivamente nei suoi scritti difensivi.
E' pacifico che la per l' udienza dell'opposizione del 17.2.2022, da tenersi tramite trattazione Pt_1 scritta, ha chiesto nelle note del 7.2.2022 (primo atto utile successivo alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta – doc. 10) che venisse assegnato a parte opposta un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione: quindi aveva tempestivamente evidenziato la mancanza dell'istaurazione della mediazione su materia obbligatoria. Tale rilievo è stato reiterato nella prima memoria dell'art. 183 c.p.c. co VI, quindi la richiesta di concessione di un termine alla Banca per predisporre la mediazione fa ritenere tempestiva l'ordinanza del 14 luglio 2022 (intervenuta dopo vari rinvii di ufficio dalla prima udienza del 17.2.2022).
Correttamente il Tribunale, nell'ordinanza del 14 luglio 2022, rilevato che non era stato disposto l'esperimento del tentativo di mediazione, già chiesto in preverbale del 14/10/2021 da ha Pt_1
pagina 9 di 11 concesso termine per l'avvio del procedimento di mediazione, non senza osservare che il relativo onere fosse a carico del creditore convenuto opposto, richiamando il principio espresso dalle SS.UU.
E' pacifico che la mediazione non è stata svolta, tant'è che con ordinanza del 12.1.2013 il Tribunale ha rilevato che non è stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria e che detto onere era a carico di ragion per cui il Tribunale, preso atto del mancato esperimento del procedimento CP_1 di mediazione, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria proposta da a mezzo della sua procuratrice con conseguente revoca del decreto CP_1 CP_2 ingiuntivo opposto.
Per quant'innanzi l'unico motivo di appello va accolto. Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'improcedibilità della domanda, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e con assorbimento di ogni altra contestazione ed eccezione già sollevata dall'appellante nel giudizio di primo grado.
Quanto alle spese la riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
In base al principio della soccombenza da valutare in relazione all'esito finale del procedimento, le spese del giudizio di primo grado e secondo grado seguono la soccombenza dell'appellata, opposta in primo grado, anche ove si consideri che la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del
18.9.2020, n. 19596, era già intervenuta al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo il 10.12.2021 e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori minimi, ( in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, e dell'attività difensiva svolta) della tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., ritenuto il valore della causa di primo grado pari a € 33.610,18 (petitum d.i.).
Le spese del giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori minimi, in considerazione della non complessità delle questioni esaminate e, con riferimento specifico alla fase di “trattazione-istruttoria” effettivamente non svolta, in uno alla mancanza di memorie conclusionali o repliche dell'appellante e sono liquidate in favore dello Stato in quanto Parte_1
è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche per il presente grado di giudizio ( giusta delibera
Consiglio Ordine Avvocati Firenze N. 252/2024 depositata il 23/01/2024).
Si significa che la liquidazione è effettuata per l'intero senza riduzione del 50% avendo i giudici di legittimità chiarito che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello pagina 10 di 11 Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del sum-menzionato art. 130.
In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (vedi Cassa-zione civile sez. II, 08/01/2020,
n.136; vedi anche Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22017; Cassazione civile sez. II, 19/01/2021,
n.777; Cassazione civile sez. III, 18/05/2023, n.13666 Corte Costituzionale 19 aprile 2024 n. 64).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e per essa la procuratrice avverso la sentenza n 687/2023, CP_1 CP_2 resa dal Tribunale di Livorno pubblicata il 13.12.2023, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, riforma della sentenza impugnata;
b) Dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria di - opposta in primo CP_1 grado, e per l'effetto c) Revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 744/2021, emesso dal Tribunale di Livorno in data 8.06.2021;
d) Condanna e per essa la procuratrice al pagamento delle CP_1 CP_2 spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in favore dello Stato in € 1.738,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge e per il primo grado da porsi in favore dello Stato a seguito di ammissione dell'Ordine degli Avvocati di Livorno del
13 ottobre 2021 di al patrocinio a spese dello Stato, e che vengono liquidate in Parte_1
€ 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% oltre ed accessori di legge.
d) La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
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